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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2169/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169/2015 R.G.A.C., avente a oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cariati n. 77/2015 depositata in Cancelleria in data 24.02.2015 non notificata, vertente TRA
(c.f./P. Iva ), già , quale Impresa Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Ferraro, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CP_2 C.F._1
Sero, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Controparte_3 C.F._2
Sero, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 25.02.2025 poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 28.04.2025 e il 19.05.2025). e hanno depositato comparse conclusionali, Parte_1 CP_2 solo ha depositato memoria di replica. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. ha citato in giudizio innanzi al giudice di pace di , quale CP_2 Controparte_4
1 Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 13.558,03, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro verificatosi il 12.08.2010 sulla SS 106, in agro del Comune di Mandatoriccio, tra l'autovettura AE AT, tg. BE884GR, dalla stessa condotta e di proprietà di e una Controparte_3
Mercedes di colore nero rimasta sconosciuta. Successivamente il ha citato in giudizio, sempre innanzi al giudice di pace di Controparte_3
Cariati, , quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.500,00, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura, in conseguenza del medesimo incidente stradale. I due procedimenti, rispettivamente, iscritti ai n. 93/2012 e 285/2012, sono stati riuniti. Nel merito gli attori hanno dedotto: che, mentre percorreva tale strada a regolare CP_2 andatura, una Mercedes di colore nero proveniente dal senso opposto di marcia, cercando di superare un Tir, ha invaso la corsia di marcia impegnata dalla , la quale, al fine di evitare CP_2 un impatto frontale, frenava bruscamente e sterzava sulla propria destra, finendo con le ruote laterali sull'erba, perdendo il controllo del veicolo e andando a finire in una scarpata;
che il conducente della Mercedes non si fermava dileguandosi;
che a seguito del sinistro la CP_2 ha subito lesioni personali mentre l'autovettura AE AT tg. BE884GR ha subito
[...] ingenti danni;
che la riparazione del veicolo è antieconomica per cui può farsi riferimento al valore della stessa al momento del sinistro, di euro 4.000,00, oltre ai danni da fermo quantificati in euro 500,00. Si è costituita in entrambi i giudizi contestando l'an e il quantum delle domande ed CP_1 eccependo, quanto alla domanda del l'inammissibilità della stessa per carenza Controparte_3 dei presupposti previsti dall'art. 283del D.lgs. n. 209/05. Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di un teste di parte attrice e CTU medico-legale, il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha accolto le domande attoree dichiarando che l'incidente stradale deriva dall'esclusivo comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e condannando al pagamento, in favore della della CP_1 CP_2 somma di euro 5.258,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, oltre ad euro 1.814,00 per spese di lite e accessori, nonché al pagamento, in favore di della somma di euro 1.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Controparte_3 data del sinistro al soddisfo oltre ad euro 993,00 per spese di lite e accessori. Il Giudice di pace ha, altresì, posto a carico di le spese di CTU, pari ad euro 360,00. CP_1
2. IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. I FATTI DI CAUSA E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI. L'odierna appellante (d'ora in avanti, per brevità solo ha proposto tempestivo appello Pt_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma, previa istanza di sospensione dell'esecutività. Ha, in particolare, dedotto i seguenti motivi di appello: 1) violazione di legge per la condanna al risarcimento dei danni materiali, che non andavano liquidati non ricadendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 283 commi 1, lett. a) e comma 2, del D.lgs. 209/2005 (d'ora in avanti, per brevità
[...]
; 2) violazione e omessa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione Parte_2
2 degli elementi probatori su un punto decisivo della controversia, in quanto il giudice di pace, sulla base dell'istruttoria espletata, avrebbe dovuto riconoscere il concorso paritario e concorrente al 50% di nella determinazione dell'incidente stradale, considerati la CP_2 velocità e la circolazione in centro abitato;
3) violazione di legge in ordine a un punto decisivo della controversia, atteso che il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare solo gli interessi compensativi e non la rivalutazione monetaria;
4) errata liquidazione delle spese di CTU e dei compensi professionali. L'appellata ha, quindi, così concluso: A) in via preliminare disporre, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con riserva espressa di richiedere, ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c. che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione;
B) riformare in toto la sentenza impugnata per erronea valutazione degli elementi probatori in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo pirata e ridurre l'importo risarcitorio per le lesioni di entro il limite di CP_2 giustizia di € 2.629,25, per come risulta dalla monetizzazione del danno accertato dal CTU secondo i criteri della L. 57/2001, aggiornati al 2014 e tenuto conto del concorso di colpa concorrente e paritario;
escludere dal risarcimento la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, in quanto il risarcimento da lesioni è un credito di valore che si trasforma in credito di valuta solo con la sentenza e in quanto la monetizzazione del danno è stata effettuata con le tabelle rivalutate al 2014 previste dalla L. 57/2001; compensare interamente o parzialmente le spese del giudizio di primo grado, applicando i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014; C) Conseguentemente condannare e alla CP_2 Controparte_3 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
D) Riformare la sentenza n. 77/2015 del G.d.P. di Cariati escludendo dal risarcimento i danni materiali al veicolo di CP_3 che, in modo del tutto illegittimo, il Giudice di primo grado, ha, invece, ammesso in
[...] violazione dell'art. 283 del D.lgs. 209/2005; E) Conseguentemente condannare CP_3 alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 16.06.2016.
In tale udienza si è costituita eccependo in via preliminare l'errata notifica CP_2 dell'atto di appello a presso l'avv. Mario Sero, proprio difensore, e non presso Controparte_3
l'avv. Teresa Sero, difensore del attesa la nuova nomina già formalizzata Controparte_3 innanzi al giudice di pace, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: condannare, ai sensi dell'art 283 cpc co. 2 , parte appellante alla pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00; dichiarare inammissibile l'appello per assoluta mancanza di motivazione ex art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo secondo grado del giudizio, da distrarre ex art.93 c.p.c..
Alla pima udienza è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello a CP_3 disponendone la rinnovazione con rinvio al 19.01.2017.
[...] si è, quindi, costituito in data 19.01.2017 eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327
3 c.p.c. nonché ex art. 342 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: condannare, ai sensi dell'art 283 cpc co. 2 , parte appellante alla pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00; dichiarare inammissibile per tardività e per assoluta mancanza di motivazione ex art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo secondo grado del giudizio, da distrarre ex art.93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado relativo ai procedimenti riuniti n. 93/2012 e n. 285/2012, con ordinanza del 20.03.2017 il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa, nelle more assegnate alla scrivente – entrata in funzioni il 05.04.2019 – ha subito alcuni rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato e, quindi, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 25.02.2025 poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 28.04.2025 e il 19.05.2025). La e hanno depositato comparse Pt_1 CP_2 conclusionali, solo ha depositato memoria di replica. CP_2
3. IL MERITO. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. In via preliminare si osserva che, sebbene nell'intestazione della sentenza impugnata non vi sia l'indicazione del ciò non comporta la nullità della stessa atteso che dal Controparte_3 contesto della decisione (dai motivi della decisione e dal dispositivo) risulta con chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e la partecipazione al giudizio del predetto essendo, inoltre, la pronuncia stata emessa anche a suo favore.
Tanto premesso, venendo al merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito espresse. Innanzitutto, va rilevato che il precedente magistrato correttamente ha disposto la rinotifica dell'atto di appello nei confronti del Controparte_3
Invero, sebbene effettivamente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, del quale fosse nota la cessazione del mandato, è stata a lungo definita inesistente da più risalente giurisprudenza (tra cui Cass. n. 759/2016 richiamata anche dal precedente magistrato nell'ordinanza del 20.03.2017, ovvero Cass. n. 529/2017), giurisprudenza successiva ha chiarito che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand'anche al solo scopo di eccepire la nullità, nonché suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ex 291 c.p.c., ove il destinatario non si sia costituito spontaneamente, come è avvenuto nella fattispecie
4 (vedi Cass. civ. n. 26304/2020; n. 1798/2018 e, in senso analogo, Cass. n. 5663/2018, sia pure con riferimento al caso della notifica in luogo privo di qualunque collegamento col destinatario). Pertanto, la disposta rinnovazione, come prevedeva anche l'art. 291 vigente ratione temporis, ha impedito ogni decadenza, dovendosi disattendere l'eccezione di intempestività dell'appello formulata dalla difesa del nonché quella di giudicato esterno formulata, Controparte_3 peraltro solo in memoria di replica, dalla difesa di . CP_2
Quanto agli appellati, inoltre, deve rilevarsi che nulla andava disposto sulla richiesta di condanna, ex art. 283, comma 2, c.p.c. ratione temporis applicabile, atteso che su essa doveva disporsi unitamente alla decisione sull'istanza di sospensiva il che non è avvenuto.
Ciò detto, passando a esaminare i motivi di appello si osserva quanto segue. Con il primo motivo l'appellante si duole che il giudice di pace abbia erroneamente condannato a pagare a i danni materiali che, in realtà, non andavano liquidati CP_1 Controparte_3 non ricadendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 283 commi 1, lett. a) e comma 2, del Cod. Ass. Priv. Già in primo grado l'appellante aveva dedotto la non applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame evidenziando come l'art. 283, al comma 2, prevedesse, nella sua versione ratione temporis applicabile: “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni a cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di € 500, per la parte eccedente tale ammontare”. La censura coglie nel segno. Difatti, nel caso di specie, con atto di citazione del 19.03.2012, ha proposto Controparte_3 domanda tesa a ottenere il risarcimento dei danni materiali che lo stesso assume di avere subito in qualità di proprietario del veicolo AE AT, targato BE884GR, e non anche domanda tesa al risarcimento dei danni alla propria persona. È chiaro che l'articolo 283 del Cod. Ass. Priv si riferisce a ipotesi in cui il medesimo danneggiato deduca di aver subito gravi danni alla propria persona e, allo stesso tempo, danni alle proprie cose, non potendosi ritenere, quindi, la norma applicabile quando le due tipologie di danni siano riferibili a due danneggiati diversi. Del tutto irrilevante, a tal fine, è la circostanza che il giudizio azionato dal sia poi Controparte_3 stato riunito a quello azionato da anche perché essi, seppur successivamente CP_2 riuniti, mantengono la loro autonomia. Per completezza, neppure potrebbe estendersi l'applicabilità della citata norma facendo riferimento ai danni fisici patiti dalla CP_2 atteso che essi non rientrano nel concetto di “danni gravi alla persona”. Invero, la norma de qua non contiene ulteriori precisazioni in ordine a tale locuzione, ma la S.C., con sentenza del 27 novembre 2015, n. 24214, ha condivisibilmente ritenuto, sulla base di approfondita motivazione, che l'espressione debba essere interpretata alla luce delle altre disposizioni della medesima legge e quindi con riferimento agli artt. 138 e 139 cod. ass., che distinguono tra lesioni lievi e lesioni non lievi (con esiti micro-permanenti e macro-permanenti). Dunque, per lesioni gravi vanno intese quelle dalle quali conseguono invalidità permanenti superiori al 9% della complessiva validità biologica della vittima, laddove nel caso di specie la nel proprio atto di CP_2 citazione ha dedotto di aver subito un danno biologico del 6% e il danno biologico accertato in giudizio è stato pari al 3%. Ne discende che il giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento dei danni
5 materiali proposta e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata deve disporsi il rigetto della domanda proposta in primo grado da Controparte_3
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole della decisione di prime cure ritenendo che il giudice di pace, sulla base dell'istruttoria espletata, avrebbe dovuto riconoscere il concorso paritario e concorrente al 50% di nella determinazione dell'incidente stradale, CP_2 considerati la velocità e la circolazione in centro abitato. Il motivo va rigettato. Va premesso che non è in contestazione la circostanza che il sinistro sia avvenuto con il coinvolgimento di un veicolo non identificato, atteso che l'appellante si duole solo del mancato riconoscimento del concorso di colpa della quale conducente del veicolo AE CP_2
AT, targato BE884GR. Va, altresì, premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce l'indennizzabilità del sinistro a carico del anche nel caso di interferenza causale di un CP_5 veicolo non identificato senza collisione materiale: l'obbligazione che scaturisce a carico del nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è CP_5 sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato e anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale (cfr. Cass. n. 10301/2009 e n. 4798/1999). Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante il giudice di pace ha correttamente ritenuto sussistente l'attribuibilità dell'incidente alla sola condotta del conducente del veicolo non identificato. E, invero, il teste escusso in primo grado ha confermato la circostanza di cui Testimone_1 al apo a) articolato dalla (“se è vero che il giorno 12.08.2010 ... la ... ... CP_2 CP_2 percorreva a normale andatura la SS 106 ... “) dichiarando di aver assistito al sinistro in quanto si trovava dietro il veicolo condotto dalla predetta;
il teste ha, altresì, confermato la dinamica come descritta nell'originario atto di citazione, affermando di aver visto una Mercedes di colore scuro che, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un Tir, ha invaso l'opposta corsia di marcia, per cui la per evitare l'impatto finiva la propria orsa in una scarpata. Diversamente da CP_2 quanto ritenuto da parte appellante, quindi, il teste non ha mai riferito che la stesse CP_2 percorrendo la strada ad una velocità non moderata e non commisurata allo stato dei luoghi. Del resto dal “Rilevamento tecnico descrittivo del sinistro” effettuato dai carabinieri della compagnia di Rossano, prodotto dalla stessa appellata in primo grado all'udienza del 27.03.2013, si evince che il tratto di strada in questione era a doppio senso di marcia, asfaltata, in rettilineo e senza anomalie, con fondo asciutto, che le condizioni di tempo erano serene e che il traffico era intenso il che lascia ritenere che la velocità tenuta dalla non potesse essere che moderata. Vale la CP_2 pena osservare, al riguardo, che la compagnia appellata in primo grado si era, comunque, limitata a contestare in maniera del tutto generica l'an del sinistro e le sue modalità. Pertanto, dalla prova orale e documentale, risulta interamente provata la dinamica del sinistro ossia che vi è stata un'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, con conseguente esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasta sconosciuta, in violazione della prescrizione generica di cui all'art. 140 Cod. della Strada, per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione altrui. Ancora, contrariamente a quanto ritento dall'appellante – ossia che in caso di sinistro
6 verificatosi in assenza di collisione materiale tra i veicoli troverebbe applicazione l'art. 2054 comma 1 c.c. per cui spettava alla provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il CP_2 danno – in realtà anche in caso di sinistro senza scontro tra veicoli è estensivamente applicabile la regola di cui all'art 2054 comma 2 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 3764/21). Non vi è dubbio che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti liberi l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
così come è pacifico che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non debba necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma possa anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226). La Corte di cassazione, nella sentenza del 15.09.2020 n. 19115, ha sostenuto che non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, finanche se a velocità sostenuta, quando il sinistro è causato da chi ha invaso la corsia di marcia opposta. In altri termini, quando la condotta di taluno sia connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una ben descritta dinamica, ciò rende la condotta altrui di irrilevante apporto causale. Ad ogni modo nella fattispecie non sono emersi elementi sfavorevoli alla essendo desumibile dalla citata prova testimoniale che la condotta di guida della stessa CP_2 fosse esente da critiche sussistendo l'esclusiva valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, da parte della Mercedes. Al riguardo, è appena il caso di ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (vedi, Cass. n. n. 19115 cit.).
Anche il terzo motivo di appello con cui la ritiene che il giudice di pace abbia errato Pt_1 nell'applicare rivalutazione e interessi, mentre in realtà andavano riconosciuti solo questi ultimi, va rigettato. Il motivo, invero, si palesa inammissibile: esso è formulato del tutto genericamente non essendo indicate le parti del provvedimento che si intende appellare (stante il riferimento a pag.5 dell'atto di appello al capo relativo alla liquidazione dei danni materiali liquidati al e a pag. 12 ai danni fisici subiti dalla , né l'appellante ha indicato in CP_2 CP_2 maniera precisa in cosa sarebbe consistito l'errore del giudie di pace e quali dovessero essere, invece, i criteri da utilizzare partendo, peraltro, dal presupposto – non ricavabile dalla sentenza di primo grado - che la stima dei danni fisici è stata effettuata a in base ai criteri di cui alla legge 57/2001 aggiornati al 2014, senza null'altro aggiungere, mentre nella decisione il giudice di pace fa rifermento alle tabelle sulle cd. micro-permanenti come aggiornata al DM del 12.06.2007.
Anche il quarto e ultimo motivo di appello va rigettato. Con esso l'appellante si duole, in sostanza, che il giudice di pace avrebbe dovuto compensare in
7 tutto o in parte le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, dovendo tenere conto che la domanda del è stata rigettata per inammissibilità e la domanda di Controparte_3 CP_2 accolta parzialmente per concorso di colpa nella causazione del sinistro. In realtà, come
[...] evidenziato, il giudice di pace ha accolto la domanda del e solo in questo Controparte_3 grado il capo della sentenza è stato riformato, mentre per ciò che concerne la domanda dell'altra appellata in primo grado non è stato riconosciuto nessun concorso di colpa. Del tutto infondata è poi la doglianza dell'appellante con cui la stessa lamenta di non essere riuscita a comprendere perché il giudice di pace abbia liquidato a favore della spese di CP_2 lite pari a euro 1.814,00, atteso che, a suo dire, rientrando la causa nello scaglione fino ad euro 5.000,00 il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare un compenso di euro 1.205,00. In realtà, le spese di lite del primo grado vanno liquidate facendo applicazione del criterio del decisum, prevalente sul disputatum. Dunque, se si considera il decisum (il giudice di pace ha condannato l'appellante al pagamento in favore della della somma di euro CP_2
5.258,49 a titolo di ristoro dei danni patiti), facendo applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, in vigore dal 03.04.2014 (la sentenza è stata deposita il 24.02.2015, con ultima udienza il 08.04.2014), considerato il valore della causa, da € 5.201,00 ad € 26.000,00, parametri medi (come presi in considerazione dall'appellante), in realtà il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare addirittura una somma più alta ossia euro € 1.990,00 (analogamente ove si fosse fatto rifermento al disputatum avendo la chiesto il risarcimento danni per euro CP_2
13.558,03). Per cui è evidente che di nulla si può dolere parte appellante. In definitiva, per i motivi esposti, l'appello va parzialmente accolto, disponendosi in parziale riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda proposta in primo grado da CP_3
e confermandosi la predetta sentenza per le restanti statuizioni.
[...]
4. LE SPESE DI LITE. Le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio, nei rapporti tra
[...]
già , e il vanno interamente compensate tenuto Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 conto che la riforma parziale della sentenza è stata determinata da intervento della Cassazione (sentenza del 27 novembre 2015, n. 24214) successivo al deposito, in data 24.02.2015, della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata CP_2 in virtù del principio della soccombenza, vanno poste, invece, a carico della prima. Le stesse sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia, del valore dichiarato e della bassa complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Mario Sero, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto da già Parte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in Controparte_1 persona del l.r.p.t, avverso la sentenza n. 77/2015, emessa dal giudice di pace di Cariati e, per l'effetto, in RIFORMA PARZIALE della predetta sentenza RIGETTA le domande proposte in primo grado da Controparte_3
8
2. CONFERMA la sentenza impugnata per ciò che concerne le restanti statuizioni;
3. COMPENSA per intero, le spese di lite del primo grado di giudizio e quelle del presente grado di giudizio nei rapporti tra già , quale Impresa Parte_1 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e;
Controparte_3
4. CONDANNA parte appellante , già , quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t, al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, che si liquidano in € 1.104,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Sero, dichiaratosi antistatario;
5. MANDA alla CANCELLERIA per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169/2015 R.G.A.C., avente a oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cariati n. 77/2015 depositata in Cancelleria in data 24.02.2015 non notificata, vertente TRA
(c.f./P. Iva ), già , quale Impresa Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Ferraro, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CP_2 C.F._1
Sero, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Controparte_3 C.F._2
Sero, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 25.02.2025 poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 28.04.2025 e il 19.05.2025). e hanno depositato comparse conclusionali, Parte_1 CP_2 solo ha depositato memoria di replica. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. ha citato in giudizio innanzi al giudice di pace di , quale CP_2 Controparte_4
1 Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 13.558,03, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro verificatosi il 12.08.2010 sulla SS 106, in agro del Comune di Mandatoriccio, tra l'autovettura AE AT, tg. BE884GR, dalla stessa condotta e di proprietà di e una Controparte_3
Mercedes di colore nero rimasta sconosciuta. Successivamente il ha citato in giudizio, sempre innanzi al giudice di pace di Controparte_3
Cariati, , quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.500,00, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura, in conseguenza del medesimo incidente stradale. I due procedimenti, rispettivamente, iscritti ai n. 93/2012 e 285/2012, sono stati riuniti. Nel merito gli attori hanno dedotto: che, mentre percorreva tale strada a regolare CP_2 andatura, una Mercedes di colore nero proveniente dal senso opposto di marcia, cercando di superare un Tir, ha invaso la corsia di marcia impegnata dalla , la quale, al fine di evitare CP_2 un impatto frontale, frenava bruscamente e sterzava sulla propria destra, finendo con le ruote laterali sull'erba, perdendo il controllo del veicolo e andando a finire in una scarpata;
che il conducente della Mercedes non si fermava dileguandosi;
che a seguito del sinistro la CP_2 ha subito lesioni personali mentre l'autovettura AE AT tg. BE884GR ha subito
[...] ingenti danni;
che la riparazione del veicolo è antieconomica per cui può farsi riferimento al valore della stessa al momento del sinistro, di euro 4.000,00, oltre ai danni da fermo quantificati in euro 500,00. Si è costituita in entrambi i giudizi contestando l'an e il quantum delle domande ed CP_1 eccependo, quanto alla domanda del l'inammissibilità della stessa per carenza Controparte_3 dei presupposti previsti dall'art. 283del D.lgs. n. 209/05. Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di un teste di parte attrice e CTU medico-legale, il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha accolto le domande attoree dichiarando che l'incidente stradale deriva dall'esclusivo comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e condannando al pagamento, in favore della della CP_1 CP_2 somma di euro 5.258,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, oltre ad euro 1.814,00 per spese di lite e accessori, nonché al pagamento, in favore di della somma di euro 1.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Controparte_3 data del sinistro al soddisfo oltre ad euro 993,00 per spese di lite e accessori. Il Giudice di pace ha, altresì, posto a carico di le spese di CTU, pari ad euro 360,00. CP_1
2. IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. I FATTI DI CAUSA E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI. L'odierna appellante (d'ora in avanti, per brevità solo ha proposto tempestivo appello Pt_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma, previa istanza di sospensione dell'esecutività. Ha, in particolare, dedotto i seguenti motivi di appello: 1) violazione di legge per la condanna al risarcimento dei danni materiali, che non andavano liquidati non ricadendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 283 commi 1, lett. a) e comma 2, del D.lgs. 209/2005 (d'ora in avanti, per brevità
[...]
; 2) violazione e omessa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione Parte_2
2 degli elementi probatori su un punto decisivo della controversia, in quanto il giudice di pace, sulla base dell'istruttoria espletata, avrebbe dovuto riconoscere il concorso paritario e concorrente al 50% di nella determinazione dell'incidente stradale, considerati la CP_2 velocità e la circolazione in centro abitato;
3) violazione di legge in ordine a un punto decisivo della controversia, atteso che il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare solo gli interessi compensativi e non la rivalutazione monetaria;
4) errata liquidazione delle spese di CTU e dei compensi professionali. L'appellata ha, quindi, così concluso: A) in via preliminare disporre, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con riserva espressa di richiedere, ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c. che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione;
B) riformare in toto la sentenza impugnata per erronea valutazione degli elementi probatori in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo pirata e ridurre l'importo risarcitorio per le lesioni di entro il limite di CP_2 giustizia di € 2.629,25, per come risulta dalla monetizzazione del danno accertato dal CTU secondo i criteri della L. 57/2001, aggiornati al 2014 e tenuto conto del concorso di colpa concorrente e paritario;
escludere dal risarcimento la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, in quanto il risarcimento da lesioni è un credito di valore che si trasforma in credito di valuta solo con la sentenza e in quanto la monetizzazione del danno è stata effettuata con le tabelle rivalutate al 2014 previste dalla L. 57/2001; compensare interamente o parzialmente le spese del giudizio di primo grado, applicando i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014; C) Conseguentemente condannare e alla CP_2 Controparte_3 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
D) Riformare la sentenza n. 77/2015 del G.d.P. di Cariati escludendo dal risarcimento i danni materiali al veicolo di CP_3 che, in modo del tutto illegittimo, il Giudice di primo grado, ha, invece, ammesso in
[...] violazione dell'art. 283 del D.lgs. 209/2005; E) Conseguentemente condannare CP_3 alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 16.06.2016.
In tale udienza si è costituita eccependo in via preliminare l'errata notifica CP_2 dell'atto di appello a presso l'avv. Mario Sero, proprio difensore, e non presso Controparte_3
l'avv. Teresa Sero, difensore del attesa la nuova nomina già formalizzata Controparte_3 innanzi al giudice di pace, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: condannare, ai sensi dell'art 283 cpc co. 2 , parte appellante alla pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00; dichiarare inammissibile l'appello per assoluta mancanza di motivazione ex art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo secondo grado del giudizio, da distrarre ex art.93 c.p.c..
Alla pima udienza è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello a CP_3 disponendone la rinnovazione con rinvio al 19.01.2017.
[...] si è, quindi, costituito in data 19.01.2017 eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327
3 c.p.c. nonché ex art. 342 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: condannare, ai sensi dell'art 283 cpc co. 2 , parte appellante alla pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00; dichiarare inammissibile per tardività e per assoluta mancanza di motivazione ex art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo secondo grado del giudizio, da distrarre ex art.93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado relativo ai procedimenti riuniti n. 93/2012 e n. 285/2012, con ordinanza del 20.03.2017 il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa, nelle more assegnate alla scrivente – entrata in funzioni il 05.04.2019 – ha subito alcuni rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato e, quindi, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 25.02.2025 poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 28.04.2025 e il 19.05.2025). La e hanno depositato comparse Pt_1 CP_2 conclusionali, solo ha depositato memoria di replica. CP_2
3. IL MERITO. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. In via preliminare si osserva che, sebbene nell'intestazione della sentenza impugnata non vi sia l'indicazione del ciò non comporta la nullità della stessa atteso che dal Controparte_3 contesto della decisione (dai motivi della decisione e dal dispositivo) risulta con chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e la partecipazione al giudizio del predetto essendo, inoltre, la pronuncia stata emessa anche a suo favore.
Tanto premesso, venendo al merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito espresse. Innanzitutto, va rilevato che il precedente magistrato correttamente ha disposto la rinotifica dell'atto di appello nei confronti del Controparte_3
Invero, sebbene effettivamente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, del quale fosse nota la cessazione del mandato, è stata a lungo definita inesistente da più risalente giurisprudenza (tra cui Cass. n. 759/2016 richiamata anche dal precedente magistrato nell'ordinanza del 20.03.2017, ovvero Cass. n. 529/2017), giurisprudenza successiva ha chiarito che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand'anche al solo scopo di eccepire la nullità, nonché suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ex 291 c.p.c., ove il destinatario non si sia costituito spontaneamente, come è avvenuto nella fattispecie
4 (vedi Cass. civ. n. 26304/2020; n. 1798/2018 e, in senso analogo, Cass. n. 5663/2018, sia pure con riferimento al caso della notifica in luogo privo di qualunque collegamento col destinatario). Pertanto, la disposta rinnovazione, come prevedeva anche l'art. 291 vigente ratione temporis, ha impedito ogni decadenza, dovendosi disattendere l'eccezione di intempestività dell'appello formulata dalla difesa del nonché quella di giudicato esterno formulata, Controparte_3 peraltro solo in memoria di replica, dalla difesa di . CP_2
Quanto agli appellati, inoltre, deve rilevarsi che nulla andava disposto sulla richiesta di condanna, ex art. 283, comma 2, c.p.c. ratione temporis applicabile, atteso che su essa doveva disporsi unitamente alla decisione sull'istanza di sospensiva il che non è avvenuto.
Ciò detto, passando a esaminare i motivi di appello si osserva quanto segue. Con il primo motivo l'appellante si duole che il giudice di pace abbia erroneamente condannato a pagare a i danni materiali che, in realtà, non andavano liquidati CP_1 Controparte_3 non ricadendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 283 commi 1, lett. a) e comma 2, del Cod. Ass. Priv. Già in primo grado l'appellante aveva dedotto la non applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame evidenziando come l'art. 283, al comma 2, prevedesse, nella sua versione ratione temporis applicabile: “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni a cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di € 500, per la parte eccedente tale ammontare”. La censura coglie nel segno. Difatti, nel caso di specie, con atto di citazione del 19.03.2012, ha proposto Controparte_3 domanda tesa a ottenere il risarcimento dei danni materiali che lo stesso assume di avere subito in qualità di proprietario del veicolo AE AT, targato BE884GR, e non anche domanda tesa al risarcimento dei danni alla propria persona. È chiaro che l'articolo 283 del Cod. Ass. Priv si riferisce a ipotesi in cui il medesimo danneggiato deduca di aver subito gravi danni alla propria persona e, allo stesso tempo, danni alle proprie cose, non potendosi ritenere, quindi, la norma applicabile quando le due tipologie di danni siano riferibili a due danneggiati diversi. Del tutto irrilevante, a tal fine, è la circostanza che il giudizio azionato dal sia poi Controparte_3 stato riunito a quello azionato da anche perché essi, seppur successivamente CP_2 riuniti, mantengono la loro autonomia. Per completezza, neppure potrebbe estendersi l'applicabilità della citata norma facendo riferimento ai danni fisici patiti dalla CP_2 atteso che essi non rientrano nel concetto di “danni gravi alla persona”. Invero, la norma de qua non contiene ulteriori precisazioni in ordine a tale locuzione, ma la S.C., con sentenza del 27 novembre 2015, n. 24214, ha condivisibilmente ritenuto, sulla base di approfondita motivazione, che l'espressione debba essere interpretata alla luce delle altre disposizioni della medesima legge e quindi con riferimento agli artt. 138 e 139 cod. ass., che distinguono tra lesioni lievi e lesioni non lievi (con esiti micro-permanenti e macro-permanenti). Dunque, per lesioni gravi vanno intese quelle dalle quali conseguono invalidità permanenti superiori al 9% della complessiva validità biologica della vittima, laddove nel caso di specie la nel proprio atto di CP_2 citazione ha dedotto di aver subito un danno biologico del 6% e il danno biologico accertato in giudizio è stato pari al 3%. Ne discende che il giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento dei danni
5 materiali proposta e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata deve disporsi il rigetto della domanda proposta in primo grado da Controparte_3
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole della decisione di prime cure ritenendo che il giudice di pace, sulla base dell'istruttoria espletata, avrebbe dovuto riconoscere il concorso paritario e concorrente al 50% di nella determinazione dell'incidente stradale, CP_2 considerati la velocità e la circolazione in centro abitato. Il motivo va rigettato. Va premesso che non è in contestazione la circostanza che il sinistro sia avvenuto con il coinvolgimento di un veicolo non identificato, atteso che l'appellante si duole solo del mancato riconoscimento del concorso di colpa della quale conducente del veicolo AE CP_2
AT, targato BE884GR. Va, altresì, premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce l'indennizzabilità del sinistro a carico del anche nel caso di interferenza causale di un CP_5 veicolo non identificato senza collisione materiale: l'obbligazione che scaturisce a carico del nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è CP_5 sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato e anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale (cfr. Cass. n. 10301/2009 e n. 4798/1999). Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante il giudice di pace ha correttamente ritenuto sussistente l'attribuibilità dell'incidente alla sola condotta del conducente del veicolo non identificato. E, invero, il teste escusso in primo grado ha confermato la circostanza di cui Testimone_1 al apo a) articolato dalla (“se è vero che il giorno 12.08.2010 ... la ... ... CP_2 CP_2 percorreva a normale andatura la SS 106 ... “) dichiarando di aver assistito al sinistro in quanto si trovava dietro il veicolo condotto dalla predetta;
il teste ha, altresì, confermato la dinamica come descritta nell'originario atto di citazione, affermando di aver visto una Mercedes di colore scuro che, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un Tir, ha invaso l'opposta corsia di marcia, per cui la per evitare l'impatto finiva la propria orsa in una scarpata. Diversamente da CP_2 quanto ritenuto da parte appellante, quindi, il teste non ha mai riferito che la stesse CP_2 percorrendo la strada ad una velocità non moderata e non commisurata allo stato dei luoghi. Del resto dal “Rilevamento tecnico descrittivo del sinistro” effettuato dai carabinieri della compagnia di Rossano, prodotto dalla stessa appellata in primo grado all'udienza del 27.03.2013, si evince che il tratto di strada in questione era a doppio senso di marcia, asfaltata, in rettilineo e senza anomalie, con fondo asciutto, che le condizioni di tempo erano serene e che il traffico era intenso il che lascia ritenere che la velocità tenuta dalla non potesse essere che moderata. Vale la CP_2 pena osservare, al riguardo, che la compagnia appellata in primo grado si era, comunque, limitata a contestare in maniera del tutto generica l'an del sinistro e le sue modalità. Pertanto, dalla prova orale e documentale, risulta interamente provata la dinamica del sinistro ossia che vi è stata un'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, con conseguente esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasta sconosciuta, in violazione della prescrizione generica di cui all'art. 140 Cod. della Strada, per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione altrui. Ancora, contrariamente a quanto ritento dall'appellante – ossia che in caso di sinistro
6 verificatosi in assenza di collisione materiale tra i veicoli troverebbe applicazione l'art. 2054 comma 1 c.c. per cui spettava alla provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il CP_2 danno – in realtà anche in caso di sinistro senza scontro tra veicoli è estensivamente applicabile la regola di cui all'art 2054 comma 2 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 3764/21). Non vi è dubbio che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti liberi l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
così come è pacifico che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non debba necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma possa anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226). La Corte di cassazione, nella sentenza del 15.09.2020 n. 19115, ha sostenuto che non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, finanche se a velocità sostenuta, quando il sinistro è causato da chi ha invaso la corsia di marcia opposta. In altri termini, quando la condotta di taluno sia connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una ben descritta dinamica, ciò rende la condotta altrui di irrilevante apporto causale. Ad ogni modo nella fattispecie non sono emersi elementi sfavorevoli alla essendo desumibile dalla citata prova testimoniale che la condotta di guida della stessa CP_2 fosse esente da critiche sussistendo l'esclusiva valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, da parte della Mercedes. Al riguardo, è appena il caso di ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (vedi, Cass. n. n. 19115 cit.).
Anche il terzo motivo di appello con cui la ritiene che il giudice di pace abbia errato Pt_1 nell'applicare rivalutazione e interessi, mentre in realtà andavano riconosciuti solo questi ultimi, va rigettato. Il motivo, invero, si palesa inammissibile: esso è formulato del tutto genericamente non essendo indicate le parti del provvedimento che si intende appellare (stante il riferimento a pag.5 dell'atto di appello al capo relativo alla liquidazione dei danni materiali liquidati al e a pag. 12 ai danni fisici subiti dalla , né l'appellante ha indicato in CP_2 CP_2 maniera precisa in cosa sarebbe consistito l'errore del giudie di pace e quali dovessero essere, invece, i criteri da utilizzare partendo, peraltro, dal presupposto – non ricavabile dalla sentenza di primo grado - che la stima dei danni fisici è stata effettuata a in base ai criteri di cui alla legge 57/2001 aggiornati al 2014, senza null'altro aggiungere, mentre nella decisione il giudice di pace fa rifermento alle tabelle sulle cd. micro-permanenti come aggiornata al DM del 12.06.2007.
Anche il quarto e ultimo motivo di appello va rigettato. Con esso l'appellante si duole, in sostanza, che il giudice di pace avrebbe dovuto compensare in
7 tutto o in parte le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, dovendo tenere conto che la domanda del è stata rigettata per inammissibilità e la domanda di Controparte_3 CP_2 accolta parzialmente per concorso di colpa nella causazione del sinistro. In realtà, come
[...] evidenziato, il giudice di pace ha accolto la domanda del e solo in questo Controparte_3 grado il capo della sentenza è stato riformato, mentre per ciò che concerne la domanda dell'altra appellata in primo grado non è stato riconosciuto nessun concorso di colpa. Del tutto infondata è poi la doglianza dell'appellante con cui la stessa lamenta di non essere riuscita a comprendere perché il giudice di pace abbia liquidato a favore della spese di CP_2 lite pari a euro 1.814,00, atteso che, a suo dire, rientrando la causa nello scaglione fino ad euro 5.000,00 il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare un compenso di euro 1.205,00. In realtà, le spese di lite del primo grado vanno liquidate facendo applicazione del criterio del decisum, prevalente sul disputatum. Dunque, se si considera il decisum (il giudice di pace ha condannato l'appellante al pagamento in favore della della somma di euro CP_2
5.258,49 a titolo di ristoro dei danni patiti), facendo applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, in vigore dal 03.04.2014 (la sentenza è stata deposita il 24.02.2015, con ultima udienza il 08.04.2014), considerato il valore della causa, da € 5.201,00 ad € 26.000,00, parametri medi (come presi in considerazione dall'appellante), in realtà il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare addirittura una somma più alta ossia euro € 1.990,00 (analogamente ove si fosse fatto rifermento al disputatum avendo la chiesto il risarcimento danni per euro CP_2
13.558,03). Per cui è evidente che di nulla si può dolere parte appellante. In definitiva, per i motivi esposti, l'appello va parzialmente accolto, disponendosi in parziale riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda proposta in primo grado da CP_3
e confermandosi la predetta sentenza per le restanti statuizioni.
[...]
4. LE SPESE DI LITE. Le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio, nei rapporti tra
[...]
già , e il vanno interamente compensate tenuto Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 conto che la riforma parziale della sentenza è stata determinata da intervento della Cassazione (sentenza del 27 novembre 2015, n. 24214) successivo al deposito, in data 24.02.2015, della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata CP_2 in virtù del principio della soccombenza, vanno poste, invece, a carico della prima. Le stesse sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia, del valore dichiarato e della bassa complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Mario Sero, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto da già Parte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in Controparte_1 persona del l.r.p.t, avverso la sentenza n. 77/2015, emessa dal giudice di pace di Cariati e, per l'effetto, in RIFORMA PARZIALE della predetta sentenza RIGETTA le domande proposte in primo grado da Controparte_3
8
2. CONFERMA la sentenza impugnata per ciò che concerne le restanti statuizioni;
3. COMPENSA per intero, le spese di lite del primo grado di giudizio e quelle del presente grado di giudizio nei rapporti tra già , quale Impresa Parte_1 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e;
Controparte_3
4. CONDANNA parte appellante , già , quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t, al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, che si liquidano in € 1.104,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Sero, dichiaratosi antistatario;
5. MANDA alla CANCELLERIA per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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