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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1440/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 Parte_1
e 2021/2022, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2462 del 2024, che aveva rigettato la sua domanda volta all'assegnazione, per i predetti anni, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stante l'estinzione del diritto all'adempimento
1 nei confronti dell'Amministrazione, non avendo provato la successiva permanenza, al momento della domanda, nel sistema scolastico.
Censurava detta pronuncia, perché ella esponente veniva nominata in quanto inserita nella graduatoria delle supplenze anche successivamente, rimanendo all'interno del sistema scolastico anche al momento della domanda del beneficio e ancora alla data di deposito del ricorso giudiziale e dell'appello. Rilevava che il Tribunale si era fermato al dato della mancata produzione di documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico, ignorando la richiesta di termine per la produzione e così violando il principio dell'obbligo per il Giudice del lavoro di ricerca della verità materiale.
Il primo Giudice, poi, poteva desumere detto requisito già dalla documentazione in atti, in quanto per tabulas emergeva l'iscrizione alla graduatoria per le supplenze ancora nell'anno 2021/2022, avente validità biennale in base all'O.M. n. 60 del 2020, per cui se anche nell'anno successivo non avesse avuto ulteriori incarichi, in ogni caso la continuità dell'iscrizione esprimeva la permanenza in questione.
Puntualizzava, infine, che la sua permanente appartenenza al sistema scolastico non era stata nemmeno oggetto di contestazione da parte del . CP_1
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Va premesso che la pretesa azionata dalla non è formulata a titolo risarcitorio e che la Pt_1 domanda è stata rigettata unicamente sulla base del rilievo della mancata prova della permanenza della docente nel sistema scolastico successivamente all'anno scolastico di riferimento 2021/2022, allorchè richiedeva l'adempimento, per l'acquisizione della Carta docente.
Vanno, allora, riportati i seguenti passaggi della pronuncia di cui alla Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n.
29961:
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato… che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
2 Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Ciò posto, del tutto privo di pregio si appalesa il motivo fondato sulla violazione, posto esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado, del dovere, da parte del Giudice, che aveva deciso per il difetto di prova, di ricerca della verità materiale ex art. 421 c.p.c..
Questa Corte certamente condivide l'indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. Lav.,
29.9.2016 n. 19305), per la quale nel rito del lavoro il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437
c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando
3 il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il Giudice qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova, ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti.
Tale intervento d'ufficio, pertanto, avalla la ricerca della prova su impulso del Giudice, se essa sia espressione di una necessità di approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.
Tuttavia, anche il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha fatto applicazione di questo principio, concedendo, all'udienza del 17 settembre 2024, termine alla parte per documentare il proprio inserimento nelle graduatorie provinciali e solo all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta aveva deciso la causa rigettando la domanda, non avendo ritenuto sufficiente la sola produzione dei contratti di supplenza relativi ad anni pregressi di riferimento.
La difesa attorea evidentemente ha invocato un ulteriore termine, ma questa pretesa, senza l'esposizione e il riscontro delle ragioni della mancata produzione, si pone al di fuori del principio citato e, quindi, non è tutelato dall'ordinamento, anche perché potenzialmente lesivo dell'esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Infondato è anche l'ulteriore motivo fondato sulla validità biennale delle graduatorie di supplenza, ex O.M. n. 60 del 2020, il che, nella prospettazione del gravame, lasciava intendere la permanente iscrizione anche nella fase temporale successiva all'anno scolastico 2021/2022.
Al riguardo va rilevato che detta Ordinanza Ministeriale istituiva le GPS con una validità biennale proprio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, introducendo elenchi aggiuntivi per chi conseguiva abilitazioni o specializzazioni nel 2021. Dunque, da detta iscrizione alcunchè poteva ricavarsi per gli anni successivi.
Non può, infine, ritenersi una non contestazione del requisito da parte del , atteso che CP_1 esso non era stato posto nel ricorso originario e, comunque, la difesa dell'Amministrazione delineava una contestazione globale e preliminare, in via assorbente della spettanza del diritto in linea di principio, con o senza la permanenza nel sistema scolastico.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale, reputa questa Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da
4 corte Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1440/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 Parte_1
e 2021/2022, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2462 del 2024, che aveva rigettato la sua domanda volta all'assegnazione, per i predetti anni, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stante l'estinzione del diritto all'adempimento
1 nei confronti dell'Amministrazione, non avendo provato la successiva permanenza, al momento della domanda, nel sistema scolastico.
Censurava detta pronuncia, perché ella esponente veniva nominata in quanto inserita nella graduatoria delle supplenze anche successivamente, rimanendo all'interno del sistema scolastico anche al momento della domanda del beneficio e ancora alla data di deposito del ricorso giudiziale e dell'appello. Rilevava che il Tribunale si era fermato al dato della mancata produzione di documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico, ignorando la richiesta di termine per la produzione e così violando il principio dell'obbligo per il Giudice del lavoro di ricerca della verità materiale.
Il primo Giudice, poi, poteva desumere detto requisito già dalla documentazione in atti, in quanto per tabulas emergeva l'iscrizione alla graduatoria per le supplenze ancora nell'anno 2021/2022, avente validità biennale in base all'O.M. n. 60 del 2020, per cui se anche nell'anno successivo non avesse avuto ulteriori incarichi, in ogni caso la continuità dell'iscrizione esprimeva la permanenza in questione.
Puntualizzava, infine, che la sua permanente appartenenza al sistema scolastico non era stata nemmeno oggetto di contestazione da parte del . CP_1
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Va premesso che la pretesa azionata dalla non è formulata a titolo risarcitorio e che la Pt_1 domanda è stata rigettata unicamente sulla base del rilievo della mancata prova della permanenza della docente nel sistema scolastico successivamente all'anno scolastico di riferimento 2021/2022, allorchè richiedeva l'adempimento, per l'acquisizione della Carta docente.
Vanno, allora, riportati i seguenti passaggi della pronuncia di cui alla Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n.
29961:
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato… che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
2 Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Ciò posto, del tutto privo di pregio si appalesa il motivo fondato sulla violazione, posto esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado, del dovere, da parte del Giudice, che aveva deciso per il difetto di prova, di ricerca della verità materiale ex art. 421 c.p.c..
Questa Corte certamente condivide l'indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. Lav.,
29.9.2016 n. 19305), per la quale nel rito del lavoro il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437
c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando
3 il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il Giudice qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova, ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti.
Tale intervento d'ufficio, pertanto, avalla la ricerca della prova su impulso del Giudice, se essa sia espressione di una necessità di approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.
Tuttavia, anche il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha fatto applicazione di questo principio, concedendo, all'udienza del 17 settembre 2024, termine alla parte per documentare il proprio inserimento nelle graduatorie provinciali e solo all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta aveva deciso la causa rigettando la domanda, non avendo ritenuto sufficiente la sola produzione dei contratti di supplenza relativi ad anni pregressi di riferimento.
La difesa attorea evidentemente ha invocato un ulteriore termine, ma questa pretesa, senza l'esposizione e il riscontro delle ragioni della mancata produzione, si pone al di fuori del principio citato e, quindi, non è tutelato dall'ordinamento, anche perché potenzialmente lesivo dell'esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Infondato è anche l'ulteriore motivo fondato sulla validità biennale delle graduatorie di supplenza, ex O.M. n. 60 del 2020, il che, nella prospettazione del gravame, lasciava intendere la permanente iscrizione anche nella fase temporale successiva all'anno scolastico 2021/2022.
Al riguardo va rilevato che detta Ordinanza Ministeriale istituiva le GPS con una validità biennale proprio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, introducendo elenchi aggiuntivi per chi conseguiva abilitazioni o specializzazioni nel 2021. Dunque, da detta iscrizione alcunchè poteva ricavarsi per gli anni successivi.
Non può, infine, ritenersi una non contestazione del requisito da parte del , atteso che CP_1 esso non era stato posto nel ricorso originario e, comunque, la difesa dell'Amministrazione delineava una contestazione globale e preliminare, in via assorbente della spettanza del diritto in linea di principio, con o senza la permanenza nel sistema scolastico.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale, reputa questa Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da
4 corte Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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