Articolo 59 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 agosto 1931
Art. 59.

Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931