Sentenza 28 giugno 2021
Sentenza 17 settembre 2021
Ordinanza collegiale 15 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/09/2021, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01109/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2020, proposto da
Centro Studi Sannitico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via G.G. Orsini n. 30;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il EN - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il EN che ha negato il riconoscimento come Istituto paritario, in riferimento ai diplomi rilasciati nell'anno 2012-2013, come da informazioni avute da studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno 2102/2013, presso l'Istituto ricorrente; tra questi studenti, ci si riferisce al SI. ZE (ricorrente in altro giudizio rg.n. 767/2020);
di ogni altro atto conseguente presupposto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il EN e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito della gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017 – 2019 disciplinate dalla procedura prevista dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 640 del 30 agosto 2017 per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), sono emerse delle criticità nei confronti di alcuni degli iscritti a seguito dei controlli sui titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie.
In particolare per il “Centro Studi Sannitico” sito in Durazzano (BN) è emerso un problema relativo al titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per l’anno scolastico 2012 - 2013. Infatti l’Ufficio ambito territoriale per la Provincia di Benevento del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’anno scolastico 2012 - 2013 tale Istituto non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale.
Conseguentemente le Istituzioni scolastiche, in sede di svolgimento dei controlli successivi previsti dall’art. 7, comma 5, del D.M. n. 640 del 2017, circa le dichiarazioni rese sul possesso dei titoli nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle graduatorie di III fascia ATA, hanno provveduto a disporre l’esclusione dei candidati interessati, dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640 del 2017.
Ne è scaturito un copioso contenzioso instaurato prevalentemente avanti al Giudice ordinario, ed in alcuni limitati casi avanti al Giudice amministrativo.
Con il ricorso in epigrafe il Centro Studi Sannitico, che ha esperito un intervento ad adiuvandum nel ricorso r.g. n. 767 del 2020 promosso da un candidato depennato dalle graduatorie, agisce autonomamente per ottenere l’annullamento del “ provvedimento dell’USR EN che ha negato il riconoscimento come Istituto paritario, in riferimento ai diplomi rilasciati nell’anno 2012-2013, come da informazioni avute da studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 2102/2013, presso l’Istituto ricorrente ”.
Per meglio comprendere i termini della controversia è necessario premettere che il Centro Studi Sannitico negli anni 2012 – 2013 era privo del riconoscimento della parità scolastica e pertanto non poteva rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Avverso il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania che aveva negato il predetto riconoscimento, l’Istituto ha presentato ricorso che è stato accolto in secondo grado con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2015, n. 5211.
Con il primo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 7, 10, 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli articoli 8.2, lett. d), e 8.4, del D.M. n. 640 del 2017 e l’eccesso di potere per le figure sintomatiche dello sviamento, del travisamento, del difetto di presupposti e della carenza di istruttoria e di motivazione.
Con questo motivo il ricorrente sostiene che prima di negare il riconoscimento della qualifica di Istituto paritario l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un corretto contraddittorio procedimentale, e non avrebbe comunque potuto giungere a tale disconoscimento contraddicendo il provvedimento n. 360 dell’11 gennaio 2016, con il quale l’Ufficio scolastico regionale della Campania ha riconosciuto la parità scolastica all’Istituto Sannitico retroattivamente, violando ed eludendo il giudicato costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2015, n. 5211. Secondo il ricorrente devono ritenersi sanati retroattivamente ora per allora tutti i titoli medio tempore rilasciati dal Centro Studi Sannitico anche in un momento in cui tale Istituto era privo del riconoscimento della parità.
Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1, 2, 6, 9, 9 bis, 10, 20, 22, 27, 31, 33, 34, 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 30 del piano regolatore comunale, degli articoli 1 e seguenti del paino regolatore comunale del Comune Maddaloni n. 620 del 23 giugno 1988, del piano regolatore del 1989, degli articoli 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione del principio del giusto procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, la violazione del principio di proporzionalità, il travisamento, la carenza di presupposti e la violazione del principio del legittimo affidamento.
Con questo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento di disconoscimento della parità scolastica è affetto da un macroscopico difetto di istruttoria che ha determinato l’erronea conclusione circa la mancanza del requisito della parità scolastica, posto che non vi è stata neppure la comunicazione di avvio del procedimento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sollevando molteplici eccezioni in rito.
Con una prima eccezione sostiene che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm., per la mancata identificazione dell’oggetto e per genericità in quanto non è individuato il provvedimento impugnato, e lo stesso, per come descritto dalla parte ricorrente, neppure esiste, posto che l’Ufficio Scolastico Regionale per il EN - che non sarebbe neppure territorialmente competente - non ha adottato alcun provvedimento di diniego del riconoscimento come Istituto paritario del Centro Studi Sannitico.
L’Amministrazione sul punto rileva come sia accaduto che diversi Istituti scolastici - in sede di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in occasione dell’iscrizione alle graduatorie, e circa il possesso dei titoli dichiarati - abbiano provveduto ad escludere alcuni iscritti in possesso di diplomi di qualifica professionale rilasciati dal Centro Studi Sannitico perché ritenuti non validi. Inoltre, precisa l’Amministrazione, alla luce di tali evenienze, l’Ufficio Scolastico Regionale per il EN, con una circolare priva di valore normativo o provvedimentale e quindi di effetti esterni, ha rappresentato l’esistenza di tale problematica in via interpretativa agli uffici periferici.
Con un’ulteriore eccezione l’Amministrazione evidenza l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione perché il Centro Studi Sannitico non è titolare del rapporto giuridico controverso, che ha ad oggetto solamente la validità dei titoli rilasciati a singoli iscritti nelle graduatorie e non, come dedotto nel ricorso, il disconoscimento del ricorrente come Istituto paritario, con la conseguenza che da un’eventuale accoglimento del ricorso il Centro Sannitico non potrebbe conseguire alcuna utilità.
In via subordinata l’Amministrazione eccepisce altresì la tardività del ricorso perché proposto dopo la scadenza del termine decadenziale decorrente dagli atti di depennamento dalle graduatorie.
Nel merito l’Amministrazione sostiene che i titoli rilasciati dall’Istituto ricorrente “ ora per allora ” relativamente all’anno 2012 – 2013 non possono aver alcun valore, dato che si riferiscono ad un periodo in cui il Centro Studi Sannitico era privo del riconoscimento della parità scolastica, non era assoggettato ad alcun controllo o verifica circa il possesso dei requisiti di organizzativi e funzionali necessari, e non era neppure autorizzato allo svolgimento degli esami.
All’udienza del 14 luglio 2021, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 44 cod. proc. amm., è fondata.
Tale norma prevede che il ricorso è nullo se, per l'inosservanza delle norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sull'oggetto della domanda. L’art. 40, comma 1, lett. b), prescrive che il ricorso debba contenere l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza.
Nel caso di specie, come eccepito dall’Amministrazione, difettano tali elementi perché il ricorrente chiede l’annullamento di un provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il EN avrebbe negato il riconoscimento del requisito della parità scolastica dell’Istituto ricorrente di cui non solo non vengono indicati gli estremi, ma che in realtà non è mai stato adottato.
La questione non si riduce ad un vizio di carattere solo formale. Come è noto l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento all’epigrafe ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016, n. n. 4207) ma desumendo l’effettiva volontà del ricorrente dal contesto del ricorso, dall’esposizione di fatti e dal complesso delle circostanze dedotte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 1991, n. 325).
Ebbene nel caso in esame tutte le censure proposte sono riconducibili ad un atto – con il quale sarebbe stato negato il riconoscimento della parità scolastica nei confronti del Centro Studi – i cui estremi non sono stati indicati nel ricorso e che neppure risulta sia stato effettivamente adottato.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 40, comma 1, e 44, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Per completezza va soggiunto che il risultato non cambierebbe laddove, in via di mera ipotesi – il ricorrente nulla deduce al riguardo – le doglianze proposte dovessero essere riferite alla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il EN del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “ Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie ”: si tratta infatti di una circolare meramente interpretativa, priva di valenza generale o provvedimentale con efficacia esterna, non vincolante per gli uffici periferici, contenente delle valutazioni circa i requisiti per il riconoscimento della validità dei titoli utilizzati per l’iscrizione alle graduatorie, in quanto tale non impugnabile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2250; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5664; Consiglio di Stato, Sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5047; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21 aprile 2016, n. 1105).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le peculiarità della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO