Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1738/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Tiziana Macrì pronunciando nella causa n. 1738/2016 R.G.A.C., trattenuta in decisone alla udienza del 19 giugno 2025 promossa
DA
, con sede in Gioia Parte_1
Tauro (RC) alla Via Campanella 37, (P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Cannatà P.IVA_1
Massimo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO con sede in Filandari (VV), Via Toledo, 4, P.I. in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lo Castro Andrea, Pantano
Massimiliano e Bartolo Adalgisa, giusta procura in atti.
(CF ), in persona del Sindaco, suo legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Maristella Paolì, giusta procura in atti.
-parti convenute-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con sede in Gioia Tauro (RC) alla Via Campanella 37, P.IVA
[...]
, adiva il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo quanto segue: P.IVA_1
a. Ritenere e dichiarare che il non poteva pagare la somma di Parte_2 euro 253.000,00 alla società CP_1
b. Ritenere e dichiarare che la somma spettante alla società per i lavori CP_1 eseguiti a favore del comune di , a seguito del contratto di subappalto Parte_2 autorizzato con la determinazione n. 286 del 22.05.2007, era pari a euro 117.547,94:
c. Ritenere e dichiarare che il sig. , legale rappresentante dell' Parte_1 [...] ha diritto al Parte_1 risarcimento di tutti i danni derivanti dalla liquidazione eseguita con determina n. 163 del 06.04.2008, quantificabili in euro 135.452,06, oltre interessi moratori, dovuti per legge, parti alla differenza tra quanto liquidato alla ditta e quanto CP_1 effettivamente dovuto;
d. Ritenere e dichiarare che la società ha indebitamente percepito il CP_1 pagamento di euro 70.000,00 per gli stessi lavori, prima dall'
[...]
e dopo dal Comune di Parte_1 [...]
; Pt_2
e. Ritenere e dichiarare che l' Parte_1 ha diritto alla restituzione di euro 70.000,00 oltre interessi
[...] moratori, dovuti per legge;
f. Condannare il e la società in solido, al Parte_2 CP_1 pagamento in favore dell' Parte_1
della somma di £ 135.452,06, oltre interessi di mora dal dì
[...] del dovuto all'effettivo saldo pari alla differenza tra quanto liquidato alla ditta e quanto effettivamente spettante;
CP_1
g. Condannare la società al pagamento a favore dell' CP_1 [...]
dell'importo di £ Parte_1
70.000,00, oltre interessi di more dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
h. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato;
In data 26.01.2017, si costituiva il in persona del Sindaco, suo Legale Parte_2
Rappresentate p.t. Dr. , contestando tutto quando dedotto da parte attrice, e nello specifico Per_1 affermava:
a. La carenza di legittimazione passiva del per aver Parte_2 agito nel pieno rispetto della normativa prevista in materia;
b. La piena legittimità dell'operato del Parte_2 nell'applicazione dei lavori di risanamento ambientale e riqualificazione urbana della frazione Marina, della legge 109 del 1994 e dello specifico disciplinare di gara;
c. L'infondatezza e /o inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio.
In data 16 Gennaio 2017 veniva depositata comparsa di risposta e domanda riconvenzionale nell'interesse della in persona del legale rappresentante sig. , CP_1 Persona_2 con la quale veniva contestato che:
a. è stata correttamente e giustamente pagata dirittamente dal Controparte_2 Pt_2 per i lavori da essa eseguiti sulla base del contratto di subappalto;
b. per i lavori eseguiti per conto e nell'interesse dell'ATI vanta un credito Controparte_2 di euro 100.000,00, oltre IVA, che l'A.T.I. e/o il Comune devono provvedere ancora a corrispondere: Par c. In via riconvenzionale, ritenere e chiarare che la è creditrice dell' della CP_1 somma di euro 150.000,00 che deve ancora ricevere a saldo dei lavori eseguiti;
d. In via istruttoria disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare e verificare la circostanza che tutti i lavori oggetto dell'appalto sono stati eseguiti dalla CP_1
[...]
e. Sempre in via istruttoria ammettere la prova testimoniale;
All'udienza del 16.02.2016, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e parte attrice ed il nei termini depositavano le memorie. Attesa la richiesta di CTU, Parte_2 il Tribunale, si riservava. In data 19.09.2017, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2016 rigettava la richiesta di prova e rinviava per la precisazione delle conclusioni. In data 19.06.2025 la causa vedeva il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, si rigetta l'istanza di differimento presentata da parte attrice in data 15.06.2025 stante la tardività della richiesta, atteso che la stessa doveva essere presentata entro giorni 5 dalla comunicazione del provvedimento di fissazione udienza.
Nel merito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass, Civ. sez. 5- , Sentenza n.
11458 del 11/05/2018).
E' opportuno ribadire che a norma dell'art. 1655 c.c.: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
La parte appaltatrice ha la facoltà di subappaltare la realizzazione di parte dell'opera ad un'impresa, previa richiesta ed autorizzazione della stazione appaltante. A tal riguardo, l'art. 11 del disciplinare di gara rubricato subappalto prevede espressamente che: “le imprese concorrenti dovranno indicare, all'atto dell'offerta, i valori che intendono subappaltare;
il subappalto della categoria prevalente è consentito fino a concorrenza del 30% dell'importo ivi indicato. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis, della lege n. 55/90 citata, si precisa che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatore di trasmettere entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della legge 55/90 citata, si precisa che l'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dagli stessi eseguiti”.
Nel caso di specie, su richiesta dell' Parte_1 il Comune di con Determina n. 286 del 22.05.2007 autorizzava
[...] Parte_2
l'appaltatrice a subappaltare alla “i lavori appartenenti alla categoria OG3 per l'importo CP_1 di euro 230.000,00 oltre IVA, rientranti nel 30% delle lavorazioni”. Il Comune di Parte_2 convocava, con nota 5610 del 5.02.2008, l' Parte_1 per la contabilizzazione dei lavori relativi al VI SAL, precisando che in
[...] assenza si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 160 del DPR 554/99, ovvero mediante rilevazione dei lavori alla presenza di due testimoni;
Stante l'assenza dell' l'
[...] procedevano a nuovo avviso con le comunicazioni di rito ex Parte_1 art. 165 comma 2 del DPR 554/99. In data 03.03.2008, il Comune di procedeva Parte_2 all'approvazione del di pagamento e alla liquidazione dei lavori nella Parte_3 misura che segue: “euro 230.000,00 oltre IVA al 10% all'impresa in qualità di CP_1 subappaltatrice ed euro 93.282,20 accantonata e da liquidare con atto successivo all'appaltatore principale”.
La ha, quindi, ottenuto il pagamento di quanto contrattualmente previsto sulla base di Controparte_1 una condotta consona agli obblighi previsti sia nel disciplinare di gara che nelle determinazioni assunte dal , note a parte attrice. La parte convenuta ha, pertanto, tenuto una Parte_2 condotta conforme a quelli che sono gli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di appalto, in forza del quale poteva corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori eseguiti.
Risulta fondata, indi, l'eccezione di legittimazione passiva del , atteso che Parte_2 la Stazione appaltante ha ottemperato a tutto quanto prescritto dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara.
Giungendo all'analisi della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, Controparte_1 circa il credito vantato nei confronti dell'ATI Parte_1
della somma di euro 150.000,00, è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità
[...] ha affermato che: “La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6520 del 19 marzo 2007)”.
Proprio con riferimento all'onere della prova l'art. 2967 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” E', quindi, onere della parte che formula una domanda provare i fatti che sorreggono la di lei pretesa.
Di talché, in seno alla giurisprudenza, in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti di appalto è pacifico che: “In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (cfr: Sez. 2 - , Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024
(Rv. 672294 - 01)”.
Nel caso per cui trattasi, la si è limitata ad affermare l'esistenza di un credito, senza prova CP_1 alcuna del diritto vantato, atteso che viene proposta domanda riconvenzionale circa l'esistenza di un credito nei confronti di parte attrice di euro 150.000,00, senza alcuna dimostrazione degli ulteriori lavori che sarebbero stati eseguiti in adempimento al contratto di subappalto.
Per le ragioni sopra esposte, la pretesa di parte attorea è infondata e merita di essere rigettata. Anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta merita di essere rigettata perché priva di qualsivoglia fondamento.
Merita, invece, di essere accolta l'eccezione relativa la legittimazione passiva del Parte_2
.
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, vista la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la richiesta avanzata dalla parte attrice.
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta Controparte_1
ACCOGLIE l'eccezione di legittimazione passiva del . Parte_2
DICHIARA compensate le spese di lite.
Vibo Valentia, lì 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì