Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910
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1 gennaio 1987
Art. 4. 1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' elevato di lire 1.500 miliardi.
2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 , concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 700 del 1983 . A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.
3. Per consentire, ai sensi dell' articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere e ridurre l'attivita' di trasformazione, e autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.
4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonche' per il completamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 .
Nota all' art. 4, comma 1 :
Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che:
"Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-88".

Nota all'art. 4, comma 2:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 700/1983 (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), come integrato dall' art. 3 della legge n. 194/1984 (per il titolo si veda nelle note all'art. 4, comma 4), e' il seguente:
"Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna.
Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 , e per la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:
a) promuove la costruzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a)e b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM.
Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1972 n. 984 , e dal piano bieticolo-saccarifero.
Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo che lo presiede da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si da' luogo a nomina di supplenti".

Nota all' art. 4, comma 3 :
Il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che "E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione".

Note all'art. 4, comma 4:
- Il testo degli articoli 20 e 21 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 20. - Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, e' concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.
Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del precedente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.
Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.
Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale.
Il comitato e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Partecipano al comitato, con diritto di volo, tre rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera' entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte".
Il regolamento CEE n. 797/1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. 193 del 30 marzo 1985, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 6 - A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (si consulti a tal fine il decreto ministeriale 29 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 7 luglio 1984).
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987