CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. NN NI - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2147/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
SANTA FRANCA 49/A PIACENZA presso lo studio dell'avv. BOZZONI ADOLFO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in via de sanctis 33 20141
[...] P.IVA_2 CP_1 presso lo studio dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_2
RECLAMATE
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1 R.G. N. 2147/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Revocarsi la sentenza n. 48/2025, pubbl. il 18/6/2025, rep. n. 59/2025, nel procedimento R.G. 24/2025, emessa dal Tribunale di Lodi in data 10/6/2025 di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA CA EDILE:
Rigettarsi il reclamo. Spese rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.
48/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Il procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale era stato attivato su istanza di
, in relazione ad un credito per € 20.182,39 portato in decreto ingiuntivo definitivo. CP_1
A seguito di istruttoria documentale, il tribunale ha ritenuto non raggiunta da parte dell'istanziata la prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, in quanto ha ritenuto inattendibili le scritture contabili depositate dalla società, avendo presentato bilanci depositati tardivamente, e difettando la produzione di documentazione attestante gli elenchi di debitori e di creditori, limitandosi a depositare i registri IVA. Ha altresì rilevato discrasie all'interno dei documenti prodotti dalla parte, con scostamenti tra le varie produzioni sia nell'indicazione dell'attivo che delle perdite. Ha ravvisato la sussistenza dello stato di insolvenza, in relazione ai crediti di cui all'istanza di e dell'esposizione nei confronti dell per € 32.000,00 e CP_1 CP_3 di € 1.500,00 nei confronti dell'erario.
Nel presente reclamo, la reclamante afferma di essere impresa minore, non avendo superato nell'ultimo triennio i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, deducendo che:
- Il ritardo nel deposito dei bilanci non possa essere ritenuto di per sé elemento di inattendibilità degli stessi;
- Le discrasie rilevate all'interno della documentazione prodotta sono riconducibili ad errori nella redazione della stessa, che sono stati emendati, per cui la documentazione contabile attendibile è quella da ultimo depositata, da cui risulta in ogni caso il mancato superamento della società di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2 R.G. N. 2147/2025
La curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace, anche se all'udienza si è presentata la curatrice, che è stata sentita a sommarie informazioni.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, e deducendo che in ogni caso il CP_1 mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese non le ha consentito di verificare se l'istanziata potesse superare o meni i parametri per essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Ha chiesto pertanto che di tale circostanza si tenga conto nella regolamentazione delle spese.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve ritenersi fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Il tardivo deposito dei bilanci, se pure attesta che la società abbia operato senza rispettare gli obblighi gravanti al fine di rendere trasparente la propria situazione contabile, in ogni caso non costituisce di per sé prova della assoluta inattendibilità dei bilanci stessi.
La curatrice ha riferito in udienza che la attendibilità è in corso di verifica, ma che sostanzialmente la società è inattiva a partire dal 2023, e che non sussistono esposizioni debitorie rilevanti, tanto che le insinuazioni al passivo sono limitate a quelle di Agenzia delle Entrate per € 42.000, (a cui si aggiunge il debito -non contestato – di cui all'istanza per circa € 20.000).
Si rileva che la contestata mancanza di attendibilità si colloca sempre all'interno di importi che restano ampiamente al di sotto delle soglie per la qualifica di impresa minore.
Deve ritenersi, invero, che quando si valorizza la mancanza di attendibilità della contabilità come elemento che inficia la possibilità di costituire la prova della qualifica di impresa minore, la prospettiva è quella di ipotizzare che l'impresa debitrice abbia un volume di affari, ovvero un attivo o un'esposizione debitoria tali da superare le soglie indicate dalla norma. Nel caso di specie, peraltro, seppure la documentazione contabile presenti importi non del tutto coerenti, in ogni caso le discrasie rilevate sia dalla parte istante che dal tribunale non riportano valori tali da superare le soglie. Che il debito nei confronti di fosse stato iscritto nei bilanci in misura inferiore al CP_1 reale, si tratta sempre di oscillazioni nell'ordine di 10/15 mila euro. Allo stesso modo, per quanto riguarda i registri Iva, le risultanze degli stessi, che per il 2022 e 2023 sono attestate anche dalle dichiarazioni Iva prodotte in sede di reclamo, non presentano criticità quanto alla loro attendibilità,
e attestano un volume di affari sicuramente contenuto e di gran lungo sotto soglia.
In altri termini, deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte istanziata in atti, per quanto non sempre lineare e intrinsecamente coerente al suo interno, in ogni caso sia adeguatamente credibile quanto alla prova delle dimensioni dell'impresa, con conseguente suo collocamento sotto le soglie relative a tutti e tre i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
L'attendibilità della documentazione è attestata altresì dalla circostanza per cui la curatela, seppure abbia in corso precise verifiche della stessa, non ha allo stato rilevato discrasie rilevanti, anche in considerazione dell'ammontare delle insinuazioni al passivo, oltre che dalla circostanza che l'attività risulta cessata di fatto dall'annualità 2023. 3 R.G. N. 2147/2025
A tale stregua il reclamo deve essere accolto, con le conseguenze di legge.
Quanto alle spese del presente procedimento di reclamo, le stesse vengono compensate, in considerazione del fatto che la parte istanziata, pur vittoriosa, aveva colposamente omesso di depositare i bilanci nei termini normativamente previsti, precludendo quindi all'istante di effettuare qualsivoglia verifica preventiva in ordine alle effettive dimensioni dell'impresa.
Per le medesime ragioni, non si ravvisano le condizioni per addebitare a nessuna delle parti le spese della procedura ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002.
PQM
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da così provvede: Parte_1
1) revoca la sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Lodi che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante della depositi nella cancelleria del Tribunale di Lodi una situazione Parte_1 economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
4 R.G. N. 2147/2025
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che non vi sono le condizioni per accertare che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile ad alcuna delle parti;
4) spese del presente procedimento compensate tra le parti;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/10/2025
La Presidente est
NN NI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. NN NI - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2147/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
SANTA FRANCA 49/A PIACENZA presso lo studio dell'avv. BOZZONI ADOLFO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in via de sanctis 33 20141
[...] P.IVA_2 CP_1 presso lo studio dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_2
RECLAMATE
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1 R.G. N. 2147/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Revocarsi la sentenza n. 48/2025, pubbl. il 18/6/2025, rep. n. 59/2025, nel procedimento R.G. 24/2025, emessa dal Tribunale di Lodi in data 10/6/2025 di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA CA EDILE:
Rigettarsi il reclamo. Spese rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.
48/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Il procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale era stato attivato su istanza di
, in relazione ad un credito per € 20.182,39 portato in decreto ingiuntivo definitivo. CP_1
A seguito di istruttoria documentale, il tribunale ha ritenuto non raggiunta da parte dell'istanziata la prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, in quanto ha ritenuto inattendibili le scritture contabili depositate dalla società, avendo presentato bilanci depositati tardivamente, e difettando la produzione di documentazione attestante gli elenchi di debitori e di creditori, limitandosi a depositare i registri IVA. Ha altresì rilevato discrasie all'interno dei documenti prodotti dalla parte, con scostamenti tra le varie produzioni sia nell'indicazione dell'attivo che delle perdite. Ha ravvisato la sussistenza dello stato di insolvenza, in relazione ai crediti di cui all'istanza di e dell'esposizione nei confronti dell per € 32.000,00 e CP_1 CP_3 di € 1.500,00 nei confronti dell'erario.
Nel presente reclamo, la reclamante afferma di essere impresa minore, non avendo superato nell'ultimo triennio i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, deducendo che:
- Il ritardo nel deposito dei bilanci non possa essere ritenuto di per sé elemento di inattendibilità degli stessi;
- Le discrasie rilevate all'interno della documentazione prodotta sono riconducibili ad errori nella redazione della stessa, che sono stati emendati, per cui la documentazione contabile attendibile è quella da ultimo depositata, da cui risulta in ogni caso il mancato superamento della società di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2 R.G. N. 2147/2025
La curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace, anche se all'udienza si è presentata la curatrice, che è stata sentita a sommarie informazioni.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, e deducendo che in ogni caso il CP_1 mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese non le ha consentito di verificare se l'istanziata potesse superare o meni i parametri per essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Ha chiesto pertanto che di tale circostanza si tenga conto nella regolamentazione delle spese.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve ritenersi fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Il tardivo deposito dei bilanci, se pure attesta che la società abbia operato senza rispettare gli obblighi gravanti al fine di rendere trasparente la propria situazione contabile, in ogni caso non costituisce di per sé prova della assoluta inattendibilità dei bilanci stessi.
La curatrice ha riferito in udienza che la attendibilità è in corso di verifica, ma che sostanzialmente la società è inattiva a partire dal 2023, e che non sussistono esposizioni debitorie rilevanti, tanto che le insinuazioni al passivo sono limitate a quelle di Agenzia delle Entrate per € 42.000, (a cui si aggiunge il debito -non contestato – di cui all'istanza per circa € 20.000).
Si rileva che la contestata mancanza di attendibilità si colloca sempre all'interno di importi che restano ampiamente al di sotto delle soglie per la qualifica di impresa minore.
Deve ritenersi, invero, che quando si valorizza la mancanza di attendibilità della contabilità come elemento che inficia la possibilità di costituire la prova della qualifica di impresa minore, la prospettiva è quella di ipotizzare che l'impresa debitrice abbia un volume di affari, ovvero un attivo o un'esposizione debitoria tali da superare le soglie indicate dalla norma. Nel caso di specie, peraltro, seppure la documentazione contabile presenti importi non del tutto coerenti, in ogni caso le discrasie rilevate sia dalla parte istante che dal tribunale non riportano valori tali da superare le soglie. Che il debito nei confronti di fosse stato iscritto nei bilanci in misura inferiore al CP_1 reale, si tratta sempre di oscillazioni nell'ordine di 10/15 mila euro. Allo stesso modo, per quanto riguarda i registri Iva, le risultanze degli stessi, che per il 2022 e 2023 sono attestate anche dalle dichiarazioni Iva prodotte in sede di reclamo, non presentano criticità quanto alla loro attendibilità,
e attestano un volume di affari sicuramente contenuto e di gran lungo sotto soglia.
In altri termini, deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte istanziata in atti, per quanto non sempre lineare e intrinsecamente coerente al suo interno, in ogni caso sia adeguatamente credibile quanto alla prova delle dimensioni dell'impresa, con conseguente suo collocamento sotto le soglie relative a tutti e tre i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
L'attendibilità della documentazione è attestata altresì dalla circostanza per cui la curatela, seppure abbia in corso precise verifiche della stessa, non ha allo stato rilevato discrasie rilevanti, anche in considerazione dell'ammontare delle insinuazioni al passivo, oltre che dalla circostanza che l'attività risulta cessata di fatto dall'annualità 2023. 3 R.G. N. 2147/2025
A tale stregua il reclamo deve essere accolto, con le conseguenze di legge.
Quanto alle spese del presente procedimento di reclamo, le stesse vengono compensate, in considerazione del fatto che la parte istanziata, pur vittoriosa, aveva colposamente omesso di depositare i bilanci nei termini normativamente previsti, precludendo quindi all'istante di effettuare qualsivoglia verifica preventiva in ordine alle effettive dimensioni dell'impresa.
Per le medesime ragioni, non si ravvisano le condizioni per addebitare a nessuna delle parti le spese della procedura ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002.
PQM
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da così provvede: Parte_1
1) revoca la sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Lodi che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante della depositi nella cancelleria del Tribunale di Lodi una situazione Parte_1 economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
4 R.G. N. 2147/2025
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che non vi sono le condizioni per accertare che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile ad alcuna delle parti;
4) spese del presente procedimento compensate tra le parti;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/10/2025
La Presidente est
NN NI
5