CA
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2024, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 931/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 931/2021 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Vendemini n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Pericle Tajarol, con indirizzo digitale e ivi elettivamente domiciliata Email_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del Ministro pro – tempore, TE
(C.F. - P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Bologna, con studio in Bologna, Via A. Testoni n. 6, per legge domiciliataria.
APPELLATO
IN PUNTO A: Riforma della sentenza n. 303/2021 dell'11 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Forlì nella causa n. 2327/2017 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28 marzo 2023, all'esito di trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Per , come da note scritte depositate il 20 marzo 2023; Parte_1
pagina 1 di 10 Per come Controparte_3
da note scritte depositate il 22 febbraio 2023.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione del 6.6.2017 citava, innanzi al Tribunale di Forlì, il Parte_1 CP_1
e domandando: in via Controparte_4 CP_5 preliminare, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, notificata in data 8.5.2017, per l'importo complessivo di € 63.271,08, al netto di ritenute fiscali operate e versate all'erario; in via principale, la declaratoria di inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza di ingiunzione ovvero, in via subordinata e nel merito, l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, nonché la declaratoria di prescrizione del diritto fatto valere.
Tale pretesa dell'amministrazione traeva origine dal fatto che il in data 26.6.1998 Org_1 costituiva un deposito di alcune somme presso l'attuale per diversi beneficiari Controparte_2 di un'indennità di espropriazione non accettata tra i quali vi era anche titolare di Controparte_6
quota parte di tale indennità. La aveva poi ceduto tale proprio credito alla propria figlia, CP_6
e la emetteva in favore di quest'ultima tre mandati di Parte_1 Controparte_2
pagamento, per il complessivo importo sopra specificato.
Ebbene, sosteneva che: Parte_1
- l'ordinanza-ingiunzione era inammissibile in quanto l'indennità di esproprio non integra un'entrata patrimoniale dello Stato bensì un debito dello stesso e pertanto non era applicabile il procedimento di cui al R.D. n. 639/1910;
- di essere priva legittimazione passiva in quanto la sentenza del Tribunale di Rimini n. 380/2014, resa nel procedimento n. 6732/2011, accertava l'obbligo del debitore TE
, avendo ormai il provveduto al deposito della somma presso la
[...] Org_1
, nei confronti della creditrice pertanto, riteneva che l'ordinanza- CP_2 Controparte_6
ingiunzione opposta fosse da ritenersi nulla in quanto indirizzata alla che non era stata Pt_1
parte del giudizio di accertamento del Tribunale di Rimini;
- il diritto di credito dell'erario doveva considerarsi prescritto in quanto la cessione del credito tra la e la si perfezionava con notifica del 17.11.2006 effettuata nei confronti del CP_6 Pt_1
mentre il procedimento di accertamento del credito erariale ex art. 8 L. 241/90 Org_1
veniva avviato con atto del 30.3.2017 dunque quando erano decorsi oltre dieci anni dal perfezionamento della cessione.
pagina 2 di 10 Si costituiva il IN PERSONA DEL TE
MINISTRO PRO TEMPORE unitamente alla Controparte_7
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato, deducendo che:
- le somme di cui l'Ente chiedeva la restituzione facevano parte di un deposito amministrativo che il aveva costituito presso la di per alcuni Org_1 Organizzazione_2 CP_4
beneficiari di una indennità di esproprio non accettata e tra i quali figurava la CP_6
- l'importo richiesto era stato corrisposto, in esecuzione del provvedimento di svincolo del 13.11.2007, alla in luogo dell'originaria beneficiaria in quanto all'ente comunale era stata notificata la Pt_1
cessione del credito in data 17.11.2006;
- nella lettera di accompagnamento del provvedimento di svincolo il Comune precisava che l'atto con il quale in data 27.5.2002 aveva chiesto e ottenuto il pignoramento di tutti i crediti vantati Parte_2
dalla nei confronti del Comune di non era più efficace in quanto il aveva definito CP_6 CP_5 Pt_2
ogni controversia con la suddetta e depositava atto di rinuncia al pignoramento;
- nonostante l'intervenuta rinuncia, l'estinzione del pignoramento era stata dichiarata nei confronti del solo creditore procedente ma nella procedura erano intervenuti altri creditori, tra i quali l'Avv. Pt_2
Bagli che all'esito del giudizio RG 6732/11 del Tribunale di Rimini, definito con sentenza n. 380/2014 Contr de 10.1.2014, otteneva l'accertamento dell'obbligo del di provvedere al pagamento del credito in suo favore;
- tale credito era stato già corrisposto alla in ragione del provvedimento di svincolo del 2007; Pt_1
- con successiva ordinanza del 14.6.2015, notificata in forma esecutiva all'Ente il 2.7.2015, il GE assegnava il credito all'Avv. Bagli.
Specificatamente, quanto alle eccezioni mosse dalla controparte, rilevava che:
- era infondata la tesi dell'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto anche il credito dello
Stato scaturente da indebita percezione di somme di denaro costituisce un'entrata patrimoniale del medesimo;
- parimenti infondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla posto Pt_1 che la cessione del credito alla data della corresponsione dell'indennità si era già perfezionata e che il pagamento era da considerarsi senz'altro indebito alla luce del combinato disposto degli artt. 2913 e
2914 c.c. poiché il pignoramento risaliva al 6.6.2002 e la cessione del credito si perfezionava il
17.11.2006;
- ugualmente era infondata l'eccezione di prescrizione poiché non era spirato il termine decennale applicabile al caso de quo ove il termine iniziale doveva essere individuato in quello della pagina 3 di 10 pubblicazione della sentenza (con la quale la somma era stata assegnata al creditore intervenuto) in quanto solo da tale data si era avuta contezza dell'illegittimità del pagamento già effettuato o al più in quello della data di pagamento, effettuato il 27.11.2007: dunque, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione dell'8.5.2017, configurandosi come messa in mora del debitore, aveva interrotto il termine di prescrizione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il chiedeva il rigetto dell'opposizione ex CP_1
adverso formulata e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 63.271,08 come intimato nell'ordinanza opposta, con interessi legali decorrenti dal giorno della costituzione nel presente giudizio.
Esaurita la trattazione della causa mediante deposito di memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., con sentenza n.
303/2021 dell'11.3.2021 resa nel procedimento RG n. 2327/2017, il Tribunale rigettava l'opposizione della e accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando la Pt_1 Pt_1
alle spese.
Preliminarmente il primo Giudice ha dato atto del corretto utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di Contr pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal nei confronti della posto che lo stesso dato testuale del decreto si riferisce a qualunque “entrata Pt_1 patrimoniale dello Stato” e dunque anche alla pretesa creditoria fatta valere dal a titolo di CP_1 ripetizione dell'indebita percezione di somme di denaro, così come indicato espressamente nell'ordinanza opposta.
Nel merito, il giudice di prime cure, qualificata la fattispecie alla stregua di indebito oggettivo, ha rilevato che il pagamento avvenuto a era privo di causa solvendi essendo stato Parte_1
effettuato in assenza di una valida obbligazione e su somme già rese indisponibili dal vincolo del pignoramento sussistente su tali somme già dal 2002. Ha quindi dichiarato legittima e fondata la pretesa restitutoria avanzata dal . CP_1
Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Pt_1
rilevando che la stessa ha ricevuto in proprio – non in rappresentanza di altri – il pagamento indebito,
a nulla rilevando il titolo in forza del quale aveva ricevuto tale pagamento.
Parimenti ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine decennale inizia a decorrere dal giorno in cui il pagamento acquista la natura propria di pagamento indebito non dovuto allorquando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo: pertanto: pertanto, poichè l'ingiunzione costituente atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è stata notificata alla in data 8.5.2017 Pt_1
e che la scoperta del pagamento indebito in precedenza effettuato è avvenuta con la sentenza datata pagina 4 di 10 10.1.2014, il termine decennale non può considerarsi maturato a tale data, e ciò neppure considerando quale dies a quo la data di effettuazione del pagamento ossia quella del 28.11.2007.
2- Avverso la sentenza del Tribunale di Forlì ha proposto appello, affidato alle Parte_1
seguenti censure:
- il pagamento è stato effettuato in virtù di una cessione cristallizzata e perfezionatasi nei confronti del debitore ceduto, mentre il procedimento espropriativo promosso nel 2002 da tale Parte_2 era stato rinunciato senza che l'Avv. Bagli fosse parte dello stesso poiché intervenuto solo nel
2011, dopo l'ordinanza di estinzione del GE con la conseguenza che la aveva Pt_1
legittimamente incassato le somme svincolate dal Org_1
- non può parlarsi di entrata patrimoniale dello Stato (con conseguente inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione opposta) in quanto la somma percepita dalla costituiva un Pt_1
debito dello Stato;
- la nulla hanno mai eccepito sulla Controparte_9
ritualità della cessione creditoria e dunque al momento del pagamento non sussisteva alcun indebito che invece poteva eventualmente dirsi sorto solo con la pronuncia del 2014 di assegnazione delle somme in favore dell'Avv. Bagli e comunque soltanto per le somme dovute a e Controparte_6 non alla il creditore suddetto, invero, non impugnava l'ordinanza di assegnazione Pt_1
contestando che tali somme dovevano essergli corrisposte dalla Pt_1
- il termine di prescrizione non poteva farsi decorrere dalla sentenza n. 380/2014 poiché la Pt_1
era divenuta cessionaria già al 17.11.2006 e dunque è a quella data che deve esser fatto risalire il termine iniziale;
- non vi è stato alcun accertamento del difetto della causa solvendi nei confronti della in Pt_1
quanto la sentenza n. 380/2014 non poteva avere efficacia nei confronti della stessa non essendo stata parte di quel giudizio.
Ciò esposto, l'appellante ha chiesto a questa Corte:
“In rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza impugnata.
Nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attrice nonché la prescrizione del diritto fatto valere dal convenuto previo accertamento della legittima erogazione delle somme in contesa in favore della stante il perfezionamento della cessione creditoria.” Pt_1
Da ultimo ha domandato la condanna dei convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 23.6.2021 si è costituito il TE
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE unitamente alla
[...] CP_2
pagina 5 di 10 rappresentati e Controparte_7 difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo:
- l'ammissibilità del procedimento di cui all'art. 2 del R.D. n.639/1910 per il recupero di detta somma, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, esso è applicabile “non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato” (Cfr. Cass. n. 13139/2006);
- che non ha alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il fatto che la non fosse debitrice Pt_1
esecutata e dunque parte del processo esecutivo;
- che l'indebito non deriva dalla cessione del credito ma dalla circostanza per cui alla era stato Pt_1
pagato un importo, a titolo di indennità di esproprio, che non avrebbe dovuto essere svincolato poiché gravato da pignoramento, come emerso successivamente con la sentenza n. 380/2014;
- la correttezza della motivazione del primo giudice anche in punto di prescrizione il quale aveva anche accertato, conseguentemente, il difetto della causa solvendi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Parte appellata ha chiesto quindi il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa, trattata con la modalità cartolare, mediante il deposito telematico di note scritte, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28 marzo 2023, con concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1- I motivi di gravame proposti da sono privi di fondamento e pertanto l'appello Parte_1
deve essere rigettato.
E' in primo luogo infondata la doglianza con la quale si sostiene la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emanata dal ai sensi dell'art.2 R.D. n. 639/2010 per non avere la stessa ad oggetto un'entrata CP_1
patrimoniale dello Stato.
Invero con orientamento unanime e costante la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il procedimento per ingiunzione fiscale “è certamente applicabile non solo relativamente alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione” (Cass. n. 13139/2006 e più recentemente ribadito da Cass. n. 30/2020). Infatti, il legittimo uso del particolare strumento in esame è subordinato alla sola condizione che il credito in base al quale viene emessa l'ordinanza-ingiunzione sia certo, liquido ed esigibile, dovendo tali presupposti derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e pagina 6 di 10 predeterminati senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione in capo alla quale rimane un mero potere di accertamento di detti elementi.
Nel caso di specie appare senz'altro evidente che il credito in base al quale il ha agito risulta CP_1 certo, liquido ed esigibile in quanto predeterminato dall'ordinanza di assegnazione del credito del
14.6.2015 dal Tribunale di Rimini nella procedura n. 409/2002 RGE (doc.7 comparsa di parte conventa in primo grado).
La stessa Cassazione ha avuto modo di precisare che tale procedura è applicabile anche al recupero di somme scaturente da indebito oggettivo, come nel caso di specie - anche per quanto si verrà di seguito ad affermare -osservando che “rispetto al pagamento di somma determinata, la mancanza (originaria o sopravvenuta) di titolo giustificativo comporta il diritto di ripetere il corrispondente importo (art. 2033 cod. civ.), e, quindi, l'insorgenza di un credito liquido ed esigibile. La qualità del "solvens" di ente pubblico legittima il ricorso al procedimento previsto dal r.d.n. 639 del 1910; l'onere di una preventiva adozione di atti accertativi e liquidatori non è contemplato in detta normativa, né può essere desunto dalla disciplina tributaria, non esprimendo l'azione di ripetizione dell'indebito esercizio di potere impositivo.” (Cass. n. 9335/1997; conf. Cass. n. 13139/2006).
3.2 - Nel merito del gravame, l'appellante contesta che il caso di specie possa ricondursi all'istituto dell'indebito oggettivo ex. art. 2033 c.c. ritenendo invece che il pagamento al tempo avvenuto in favore della da parte del fosse legittimo in quanto scaturente dalla cessione del credito che Pt_1 CP_1
la propria madre, vantava nei confronti del debitore ceduto e che la sentenza n. Controparte_6
380/2014 RG n. 6732/2011 del Tribunale di Rimini aveva accertato l'obbligo del nei CP_1 confronti della e non dell'odierna appellante, la quale neppure era stata parte di quel giudizio. CP_6
Al riguardo occorre ribadire che i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione derivante da indebito oggettivo sono da ricondurre a un pagamento non dovuto, dovendosi con tale termine far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta e non rilevando a tal scopo l'errore del solvens. (Cfr. Cass. n. 18266/2018).
La giurisprudenza di legittimità, valorizzando la ratio della disposizione di cui all'art. 2033 c.c., finalizzata a fornire un rimedio nelle situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale sia stata eseguita in assenza di una valida ragione giuridica, ha espresso costantemente un'interpretazione ampia del suo dato testuale, affermando che la disciplina prevista dal codice si applichi a tutti i pagamenti effettuati in assenza di un titolo giustificativo, a prescindere dal fatto che l'assenza sia originaria o sopravvenuta.
Orbene, nel caso di specie, alla luce di tale interpretazione, priva di pregio appare l'argomentazione di parte appellante secondo cui l'indebito oggettivo non sussiste avendo la Tesoreria dello Stato
pagina 7 di 10 provveduto al pagamento della in ragione di una cessione di credito compiutamente Pt_1
realizzatasi con la notifica al debitore ceduto avvenuta il 17.11.2006 (doc. 2).
Dirimente, nella risoluzione del caso in esame è la circostanza per cui al momento della cessione da parte della alla di lei figlia il credito de quo era già gravato da un pignoramento in seno alla CP_6
procedura RGE 409/2002, avviata dal creditore procedente, tale e nei cui soli confronti la Parte_2
procedura è stata estinta per intervenuta transazione, come esplicitamente risultante dal testo dell'ordinanza del GE 12.2.2006 (doc. 4).
Pertanto, essendo la procedura esecutiva ancora in corso, il credito del non poteva esser CP_1
ceduto alla e il pagamento successivamente eseguito è da considerarsi indebito. Pt_1
La natura indebita della somma così percepita dalla emerge appieno dalla sentenza n. 380/2014 Pt_1 del 10.1.2014 (doc. 6) emessa dal Tribunale di Rimini all'esito del giudizio instaurato da altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva di cui si è detto, ancora pendente e nella quale, in data
29.11.2006, interveniva anche l'Avv. Bagli. Il procedimento suddetto si è concluso con l'accertamento dell'obbligo del , terzo pignorato, nei confronti di e in conseguenza di ciò, CP_1 Controparte_6
con ordinanza del 14.6.2015 (doc. 7), il GE ha assegnato in pagamento il credito del come CP_1
accertato dalla precedente sentenza, al creditore intervenuto, Avv. Bagli.
Alla luce di quanto sopra la fattispecie in esame va senz'altro qualificata alla stregua di indebito soggettivo ex latere accipientis, pacificamente riconducibile alla disciplina dell'indebito oggettivo, avendo per errore il pagato il proprio debito nei confronti della cessionaria della CP_1 Pt_1
anziché dell'Avv. Bagli. CP_6
Tale ipotesi, infatti, “integra gli estremi di una fattispecie pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, e deve, pertanto, ritenersi disciplinata dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito” (Cass. n.
3802/2003, conf. Cass. 17970/2014, Cass. n. 20905/2005).
3.3- Tanto premesso, ed essendo pacifico che l'azione restitutoria di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. si prescrive nel termine ordinario decennale, va senz'altro respinta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte appellante, dal momento che il pagamento il pagamento in favore di
è avvenuto in data 28 novembre 2007 (doc.
3 - Mandati di pagamento), mentre Parte_1
l'ingiunzione fiscale è stata notificata l'8 maggio 2017 (doc 11): il termine decennale, a tale data, non è palesemente maturato.
pagina 8 di 10 In sintonia con quanto più sopra detto, peraltro, va pure richiamato l'orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo” (Cass. n.
24653/2016, così anche Cass. n. 23603/2017). Non si discosta da tale indirizzo quanto affermato dal
Tribunale di Forlì nella decisione impugnata, allorquando ha rimarcato che il carattere indebito del pagamento effettuato dalla Tesoreria nei confronti della avvenuto con tre distinti mandati di Pt_1
pagamento, tutti emessi il 27.11.2007, è realmente emerso con la sentenza n. 380/2014 del Tribunale di
Rimini ritenendo così che il termine decorra dalla data della sentenza anzidetta (con la conseguenza che, a maggior ragione, nessuna prescrizione si è compiuta).
Del tutto priva di fondamento è invece l'argomentazione di parte appellante che vorrebbe far decorrere il termine di prescrizione dal perfezionamento della cessione del credito tra la e la CP_6 Pt_1
Soccorre in proposito il dato letterale dell'art. 2935 c.c. secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”: è di tutta evidenza che il non CP_1 avrebbe potuto esperire un'azione restitutoria di somme indebitamente corrisposte atteso che alla data del 17.11.2006 di perfezionamento della cessione, tali somme ancora non erano state corrisposte alla
Pt_1
Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata.
4- Le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa (euro 63.271,08, scaglione 52.000 260.000 euro, prossimo al minimo appunto in proporzione al valore) secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, per le fasi effettivamente svolte.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
1) Rigetta le domande di parte appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2) Condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida TE0
complessivi euro 7.500,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p..a come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 30 gennaio 2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott.ssa Paola Montanari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 931/2021 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Vendemini n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Pericle Tajarol, con indirizzo digitale e ivi elettivamente domiciliata Email_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del Ministro pro – tempore, TE
(C.F. - P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Bologna, con studio in Bologna, Via A. Testoni n. 6, per legge domiciliataria.
APPELLATO
IN PUNTO A: Riforma della sentenza n. 303/2021 dell'11 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Forlì nella causa n. 2327/2017 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28 marzo 2023, all'esito di trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Per , come da note scritte depositate il 20 marzo 2023; Parte_1
pagina 1 di 10 Per come Controparte_3
da note scritte depositate il 22 febbraio 2023.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione del 6.6.2017 citava, innanzi al Tribunale di Forlì, il Parte_1 CP_1
e domandando: in via Controparte_4 CP_5 preliminare, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, notificata in data 8.5.2017, per l'importo complessivo di € 63.271,08, al netto di ritenute fiscali operate e versate all'erario; in via principale, la declaratoria di inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza di ingiunzione ovvero, in via subordinata e nel merito, l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, nonché la declaratoria di prescrizione del diritto fatto valere.
Tale pretesa dell'amministrazione traeva origine dal fatto che il in data 26.6.1998 Org_1 costituiva un deposito di alcune somme presso l'attuale per diversi beneficiari Controparte_2 di un'indennità di espropriazione non accettata tra i quali vi era anche titolare di Controparte_6
quota parte di tale indennità. La aveva poi ceduto tale proprio credito alla propria figlia, CP_6
e la emetteva in favore di quest'ultima tre mandati di Parte_1 Controparte_2
pagamento, per il complessivo importo sopra specificato.
Ebbene, sosteneva che: Parte_1
- l'ordinanza-ingiunzione era inammissibile in quanto l'indennità di esproprio non integra un'entrata patrimoniale dello Stato bensì un debito dello stesso e pertanto non era applicabile il procedimento di cui al R.D. n. 639/1910;
- di essere priva legittimazione passiva in quanto la sentenza del Tribunale di Rimini n. 380/2014, resa nel procedimento n. 6732/2011, accertava l'obbligo del debitore TE
, avendo ormai il provveduto al deposito della somma presso la
[...] Org_1
, nei confronti della creditrice pertanto, riteneva che l'ordinanza- CP_2 Controparte_6
ingiunzione opposta fosse da ritenersi nulla in quanto indirizzata alla che non era stata Pt_1
parte del giudizio di accertamento del Tribunale di Rimini;
- il diritto di credito dell'erario doveva considerarsi prescritto in quanto la cessione del credito tra la e la si perfezionava con notifica del 17.11.2006 effettuata nei confronti del CP_6 Pt_1
mentre il procedimento di accertamento del credito erariale ex art. 8 L. 241/90 Org_1
veniva avviato con atto del 30.3.2017 dunque quando erano decorsi oltre dieci anni dal perfezionamento della cessione.
pagina 2 di 10 Si costituiva il IN PERSONA DEL TE
MINISTRO PRO TEMPORE unitamente alla Controparte_7
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato, deducendo che:
- le somme di cui l'Ente chiedeva la restituzione facevano parte di un deposito amministrativo che il aveva costituito presso la di per alcuni Org_1 Organizzazione_2 CP_4
beneficiari di una indennità di esproprio non accettata e tra i quali figurava la CP_6
- l'importo richiesto era stato corrisposto, in esecuzione del provvedimento di svincolo del 13.11.2007, alla in luogo dell'originaria beneficiaria in quanto all'ente comunale era stata notificata la Pt_1
cessione del credito in data 17.11.2006;
- nella lettera di accompagnamento del provvedimento di svincolo il Comune precisava che l'atto con il quale in data 27.5.2002 aveva chiesto e ottenuto il pignoramento di tutti i crediti vantati Parte_2
dalla nei confronti del Comune di non era più efficace in quanto il aveva definito CP_6 CP_5 Pt_2
ogni controversia con la suddetta e depositava atto di rinuncia al pignoramento;
- nonostante l'intervenuta rinuncia, l'estinzione del pignoramento era stata dichiarata nei confronti del solo creditore procedente ma nella procedura erano intervenuti altri creditori, tra i quali l'Avv. Pt_2
Bagli che all'esito del giudizio RG 6732/11 del Tribunale di Rimini, definito con sentenza n. 380/2014 Contr de 10.1.2014, otteneva l'accertamento dell'obbligo del di provvedere al pagamento del credito in suo favore;
- tale credito era stato già corrisposto alla in ragione del provvedimento di svincolo del 2007; Pt_1
- con successiva ordinanza del 14.6.2015, notificata in forma esecutiva all'Ente il 2.7.2015, il GE assegnava il credito all'Avv. Bagli.
Specificatamente, quanto alle eccezioni mosse dalla controparte, rilevava che:
- era infondata la tesi dell'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto anche il credito dello
Stato scaturente da indebita percezione di somme di denaro costituisce un'entrata patrimoniale del medesimo;
- parimenti infondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla posto Pt_1 che la cessione del credito alla data della corresponsione dell'indennità si era già perfezionata e che il pagamento era da considerarsi senz'altro indebito alla luce del combinato disposto degli artt. 2913 e
2914 c.c. poiché il pignoramento risaliva al 6.6.2002 e la cessione del credito si perfezionava il
17.11.2006;
- ugualmente era infondata l'eccezione di prescrizione poiché non era spirato il termine decennale applicabile al caso de quo ove il termine iniziale doveva essere individuato in quello della pagina 3 di 10 pubblicazione della sentenza (con la quale la somma era stata assegnata al creditore intervenuto) in quanto solo da tale data si era avuta contezza dell'illegittimità del pagamento già effettuato o al più in quello della data di pagamento, effettuato il 27.11.2007: dunque, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione dell'8.5.2017, configurandosi come messa in mora del debitore, aveva interrotto il termine di prescrizione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il chiedeva il rigetto dell'opposizione ex CP_1
adverso formulata e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 63.271,08 come intimato nell'ordinanza opposta, con interessi legali decorrenti dal giorno della costituzione nel presente giudizio.
Esaurita la trattazione della causa mediante deposito di memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., con sentenza n.
303/2021 dell'11.3.2021 resa nel procedimento RG n. 2327/2017, il Tribunale rigettava l'opposizione della e accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando la Pt_1 Pt_1
alle spese.
Preliminarmente il primo Giudice ha dato atto del corretto utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di Contr pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal nei confronti della posto che lo stesso dato testuale del decreto si riferisce a qualunque “entrata Pt_1 patrimoniale dello Stato” e dunque anche alla pretesa creditoria fatta valere dal a titolo di CP_1 ripetizione dell'indebita percezione di somme di denaro, così come indicato espressamente nell'ordinanza opposta.
Nel merito, il giudice di prime cure, qualificata la fattispecie alla stregua di indebito oggettivo, ha rilevato che il pagamento avvenuto a era privo di causa solvendi essendo stato Parte_1
effettuato in assenza di una valida obbligazione e su somme già rese indisponibili dal vincolo del pignoramento sussistente su tali somme già dal 2002. Ha quindi dichiarato legittima e fondata la pretesa restitutoria avanzata dal . CP_1
Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Pt_1
rilevando che la stessa ha ricevuto in proprio – non in rappresentanza di altri – il pagamento indebito,
a nulla rilevando il titolo in forza del quale aveva ricevuto tale pagamento.
Parimenti ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine decennale inizia a decorrere dal giorno in cui il pagamento acquista la natura propria di pagamento indebito non dovuto allorquando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo: pertanto: pertanto, poichè l'ingiunzione costituente atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è stata notificata alla in data 8.5.2017 Pt_1
e che la scoperta del pagamento indebito in precedenza effettuato è avvenuta con la sentenza datata pagina 4 di 10 10.1.2014, il termine decennale non può considerarsi maturato a tale data, e ciò neppure considerando quale dies a quo la data di effettuazione del pagamento ossia quella del 28.11.2007.
2- Avverso la sentenza del Tribunale di Forlì ha proposto appello, affidato alle Parte_1
seguenti censure:
- il pagamento è stato effettuato in virtù di una cessione cristallizzata e perfezionatasi nei confronti del debitore ceduto, mentre il procedimento espropriativo promosso nel 2002 da tale Parte_2 era stato rinunciato senza che l'Avv. Bagli fosse parte dello stesso poiché intervenuto solo nel
2011, dopo l'ordinanza di estinzione del GE con la conseguenza che la aveva Pt_1
legittimamente incassato le somme svincolate dal Org_1
- non può parlarsi di entrata patrimoniale dello Stato (con conseguente inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione opposta) in quanto la somma percepita dalla costituiva un Pt_1
debito dello Stato;
- la nulla hanno mai eccepito sulla Controparte_9
ritualità della cessione creditoria e dunque al momento del pagamento non sussisteva alcun indebito che invece poteva eventualmente dirsi sorto solo con la pronuncia del 2014 di assegnazione delle somme in favore dell'Avv. Bagli e comunque soltanto per le somme dovute a e Controparte_6 non alla il creditore suddetto, invero, non impugnava l'ordinanza di assegnazione Pt_1
contestando che tali somme dovevano essergli corrisposte dalla Pt_1
- il termine di prescrizione non poteva farsi decorrere dalla sentenza n. 380/2014 poiché la Pt_1
era divenuta cessionaria già al 17.11.2006 e dunque è a quella data che deve esser fatto risalire il termine iniziale;
- non vi è stato alcun accertamento del difetto della causa solvendi nei confronti della in Pt_1
quanto la sentenza n. 380/2014 non poteva avere efficacia nei confronti della stessa non essendo stata parte di quel giudizio.
Ciò esposto, l'appellante ha chiesto a questa Corte:
“In rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza impugnata.
Nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attrice nonché la prescrizione del diritto fatto valere dal convenuto previo accertamento della legittima erogazione delle somme in contesa in favore della stante il perfezionamento della cessione creditoria.” Pt_1
Da ultimo ha domandato la condanna dei convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 23.6.2021 si è costituito il TE
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE unitamente alla
[...] CP_2
pagina 5 di 10 rappresentati e Controparte_7 difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo:
- l'ammissibilità del procedimento di cui all'art. 2 del R.D. n.639/1910 per il recupero di detta somma, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, esso è applicabile “non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato” (Cfr. Cass. n. 13139/2006);
- che non ha alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il fatto che la non fosse debitrice Pt_1
esecutata e dunque parte del processo esecutivo;
- che l'indebito non deriva dalla cessione del credito ma dalla circostanza per cui alla era stato Pt_1
pagato un importo, a titolo di indennità di esproprio, che non avrebbe dovuto essere svincolato poiché gravato da pignoramento, come emerso successivamente con la sentenza n. 380/2014;
- la correttezza della motivazione del primo giudice anche in punto di prescrizione il quale aveva anche accertato, conseguentemente, il difetto della causa solvendi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Parte appellata ha chiesto quindi il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa, trattata con la modalità cartolare, mediante il deposito telematico di note scritte, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28 marzo 2023, con concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1- I motivi di gravame proposti da sono privi di fondamento e pertanto l'appello Parte_1
deve essere rigettato.
E' in primo luogo infondata la doglianza con la quale si sostiene la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emanata dal ai sensi dell'art.2 R.D. n. 639/2010 per non avere la stessa ad oggetto un'entrata CP_1
patrimoniale dello Stato.
Invero con orientamento unanime e costante la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il procedimento per ingiunzione fiscale “è certamente applicabile non solo relativamente alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione” (Cass. n. 13139/2006 e più recentemente ribadito da Cass. n. 30/2020). Infatti, il legittimo uso del particolare strumento in esame è subordinato alla sola condizione che il credito in base al quale viene emessa l'ordinanza-ingiunzione sia certo, liquido ed esigibile, dovendo tali presupposti derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e pagina 6 di 10 predeterminati senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione in capo alla quale rimane un mero potere di accertamento di detti elementi.
Nel caso di specie appare senz'altro evidente che il credito in base al quale il ha agito risulta CP_1 certo, liquido ed esigibile in quanto predeterminato dall'ordinanza di assegnazione del credito del
14.6.2015 dal Tribunale di Rimini nella procedura n. 409/2002 RGE (doc.7 comparsa di parte conventa in primo grado).
La stessa Cassazione ha avuto modo di precisare che tale procedura è applicabile anche al recupero di somme scaturente da indebito oggettivo, come nel caso di specie - anche per quanto si verrà di seguito ad affermare -osservando che “rispetto al pagamento di somma determinata, la mancanza (originaria o sopravvenuta) di titolo giustificativo comporta il diritto di ripetere il corrispondente importo (art. 2033 cod. civ.), e, quindi, l'insorgenza di un credito liquido ed esigibile. La qualità del "solvens" di ente pubblico legittima il ricorso al procedimento previsto dal r.d.n. 639 del 1910; l'onere di una preventiva adozione di atti accertativi e liquidatori non è contemplato in detta normativa, né può essere desunto dalla disciplina tributaria, non esprimendo l'azione di ripetizione dell'indebito esercizio di potere impositivo.” (Cass. n. 9335/1997; conf. Cass. n. 13139/2006).
3.2 - Nel merito del gravame, l'appellante contesta che il caso di specie possa ricondursi all'istituto dell'indebito oggettivo ex. art. 2033 c.c. ritenendo invece che il pagamento al tempo avvenuto in favore della da parte del fosse legittimo in quanto scaturente dalla cessione del credito che Pt_1 CP_1
la propria madre, vantava nei confronti del debitore ceduto e che la sentenza n. Controparte_6
380/2014 RG n. 6732/2011 del Tribunale di Rimini aveva accertato l'obbligo del nei CP_1 confronti della e non dell'odierna appellante, la quale neppure era stata parte di quel giudizio. CP_6
Al riguardo occorre ribadire che i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione derivante da indebito oggettivo sono da ricondurre a un pagamento non dovuto, dovendosi con tale termine far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta e non rilevando a tal scopo l'errore del solvens. (Cfr. Cass. n. 18266/2018).
La giurisprudenza di legittimità, valorizzando la ratio della disposizione di cui all'art. 2033 c.c., finalizzata a fornire un rimedio nelle situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale sia stata eseguita in assenza di una valida ragione giuridica, ha espresso costantemente un'interpretazione ampia del suo dato testuale, affermando che la disciplina prevista dal codice si applichi a tutti i pagamenti effettuati in assenza di un titolo giustificativo, a prescindere dal fatto che l'assenza sia originaria o sopravvenuta.
Orbene, nel caso di specie, alla luce di tale interpretazione, priva di pregio appare l'argomentazione di parte appellante secondo cui l'indebito oggettivo non sussiste avendo la Tesoreria dello Stato
pagina 7 di 10 provveduto al pagamento della in ragione di una cessione di credito compiutamente Pt_1
realizzatasi con la notifica al debitore ceduto avvenuta il 17.11.2006 (doc. 2).
Dirimente, nella risoluzione del caso in esame è la circostanza per cui al momento della cessione da parte della alla di lei figlia il credito de quo era già gravato da un pignoramento in seno alla CP_6
procedura RGE 409/2002, avviata dal creditore procedente, tale e nei cui soli confronti la Parte_2
procedura è stata estinta per intervenuta transazione, come esplicitamente risultante dal testo dell'ordinanza del GE 12.2.2006 (doc. 4).
Pertanto, essendo la procedura esecutiva ancora in corso, il credito del non poteva esser CP_1
ceduto alla e il pagamento successivamente eseguito è da considerarsi indebito. Pt_1
La natura indebita della somma così percepita dalla emerge appieno dalla sentenza n. 380/2014 Pt_1 del 10.1.2014 (doc. 6) emessa dal Tribunale di Rimini all'esito del giudizio instaurato da altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva di cui si è detto, ancora pendente e nella quale, in data
29.11.2006, interveniva anche l'Avv. Bagli. Il procedimento suddetto si è concluso con l'accertamento dell'obbligo del , terzo pignorato, nei confronti di e in conseguenza di ciò, CP_1 Controparte_6
con ordinanza del 14.6.2015 (doc. 7), il GE ha assegnato in pagamento il credito del come CP_1
accertato dalla precedente sentenza, al creditore intervenuto, Avv. Bagli.
Alla luce di quanto sopra la fattispecie in esame va senz'altro qualificata alla stregua di indebito soggettivo ex latere accipientis, pacificamente riconducibile alla disciplina dell'indebito oggettivo, avendo per errore il pagato il proprio debito nei confronti della cessionaria della CP_1 Pt_1
anziché dell'Avv. Bagli. CP_6
Tale ipotesi, infatti, “integra gli estremi di una fattispecie pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, e deve, pertanto, ritenersi disciplinata dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito” (Cass. n.
3802/2003, conf. Cass. 17970/2014, Cass. n. 20905/2005).
3.3- Tanto premesso, ed essendo pacifico che l'azione restitutoria di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. si prescrive nel termine ordinario decennale, va senz'altro respinta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte appellante, dal momento che il pagamento il pagamento in favore di
è avvenuto in data 28 novembre 2007 (doc.
3 - Mandati di pagamento), mentre Parte_1
l'ingiunzione fiscale è stata notificata l'8 maggio 2017 (doc 11): il termine decennale, a tale data, non è palesemente maturato.
pagina 8 di 10 In sintonia con quanto più sopra detto, peraltro, va pure richiamato l'orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo” (Cass. n.
24653/2016, così anche Cass. n. 23603/2017). Non si discosta da tale indirizzo quanto affermato dal
Tribunale di Forlì nella decisione impugnata, allorquando ha rimarcato che il carattere indebito del pagamento effettuato dalla Tesoreria nei confronti della avvenuto con tre distinti mandati di Pt_1
pagamento, tutti emessi il 27.11.2007, è realmente emerso con la sentenza n. 380/2014 del Tribunale di
Rimini ritenendo così che il termine decorra dalla data della sentenza anzidetta (con la conseguenza che, a maggior ragione, nessuna prescrizione si è compiuta).
Del tutto priva di fondamento è invece l'argomentazione di parte appellante che vorrebbe far decorrere il termine di prescrizione dal perfezionamento della cessione del credito tra la e la CP_6 Pt_1
Soccorre in proposito il dato letterale dell'art. 2935 c.c. secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”: è di tutta evidenza che il non CP_1 avrebbe potuto esperire un'azione restitutoria di somme indebitamente corrisposte atteso che alla data del 17.11.2006 di perfezionamento della cessione, tali somme ancora non erano state corrisposte alla
Pt_1
Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata.
4- Le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa (euro 63.271,08, scaglione 52.000 260.000 euro, prossimo al minimo appunto in proporzione al valore) secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, per le fasi effettivamente svolte.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
1) Rigetta le domande di parte appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2) Condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida TE0
complessivi euro 7.500,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p..a come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 30 gennaio 2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott.ssa Paola Montanari
pagina 10 di 10