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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Mulino e Parte_1
AL NZ, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lamastra, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: obbligo contributivo.
Fatto e diritto Con atto depositato il 20.5.2024, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 (limitatamente alla parte riferita a n. 8 avvisi di addebito per contributi IVS - n. 3592016000116501800, n. 35920160004081776000, n. 35920170001889686000, n. 35920170003406192000, n. 35920180001971248000, n. 35920180004975956000, n. 35920190001719424000, n. 35920190005201159000 - per complessivi euro 23.627,40), eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento (1) per difetto di prova dei crediti contributivi azionati e (2) per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, nonché (3) stante l'omessa notifica degli stessi atto prodromici, oltre (4) alla prescrizione dei crediti. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso ravvisabile il vizio di motivazione dell'atto impugnato (anche laddove correlato all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici), ove si consideri che l'intimazione di pagamento di cui trattasi (anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli) precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le singole omissioni contributive che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e sì da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto puntualizzato, quanto alla notifica degli avvisi di addebito prodromici, eseguita tramite servizio postale, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_2 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento, poi, alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. Poste tali premesse, la documentazione prodotta dall' comprova la rituale CP_2 notifica degli atti prodromici (ad eccezione di quella relativa all'avviso di addebito n. 35920160001165018000, laddove la relativa cartolina in atti non reca alcuna indicazione relativa al rilascio dell'avviso di giacenza, propedeutico al perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza), sicché, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretese creditorie azionate per il tramite dei medesimi atti e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla relativa notifica, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto puntualizzato, è, comunque, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica degli avvisi di addebito. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_2 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non può, tuttavia, che essere disattesa, avendo Controparte_1
debitamente documentato di aver tempestivamente e validamente interrotto
[...] il termine quinquennale che viene in rilievo in relazione all'avviso di addebito n. 359201600040817760002 tramite la notifica delle intimazioni n. 05920179010590449000 (il 4.5.2018) e n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021), in relazione agli avvisi n. 35920170001889686000, n. 35920170003406192000, n. 35920180001971248000 tramite l'intimazione di pagamento n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021); nonché essendo decorso un tempo inferiore al lustro (maggiorato di ulteriori gg. 311 giorni ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n.183/2020, che, segnatamente, hanno previsto la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) tra le date di notifica dei suddetti atti interruttivi e degli ulteriori titoli prodromici (n. 35920180004975956000, n. 35920190001719424000, n. 35920190005201159000) ed il 29.4.2018, data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Quanto ai motivi di opposizione che involgono l'avviso di addebito n. 3592016000116501800 e alle conseguenze scaturenti dalla ravvisata nullità della relativa notifica, occorre, in primo luogo, puntualizzare, in senso sfavorevole alle ragioni del
[...]
come, a fronte di quanto specificato dall' in sede di memoria di costituzione, Pt_1 CP_2 relativamente alla natura e alla misura della contribuzione dovuta (“il contribuente risulta iscritto come commerciante pos. 26311760 KT dal 13/03/1990 al 31/12/2018. Infatti, il ricorrente è stato titolare di impresa individuale di commercio al dettaglio di materiali da costruzione e legname e pertanto è tenuto al pagamento della contribuzione alla gestione commercianti nella misura indicata negli avvisi di addebito. L'impresa risulta cancellata dal 31.12.2018, quindi i contributi precedenti a tale data sono dovuti, si allega visura camerale e comunicazione di cancellazione inviata dall' ) per CP_2 importi specificati partitamente come contributi e somme aggiuntive, alcuna precipua contestazione è promanata dallo stesso che non ha negato di rivestire la Parte_1 qualità di lavoratore autonomo cui si correla il pagamento della contribuzione pretesa, né ha fornito indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio dei contributi viene sviluppato in base ai dati dichiarati dallo stesso contribuente, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). Ugualmente priva di sbocco è l'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito in questione. Venendo in rilievo contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive degli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute risulti validamente e tempestivamente interrotto, per il tramite della notifica della intimazione di pagamento n. 05920179005542569000 il 20.11.20217 e di seguito per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021) dappresso citata (atti che debitamente richiamano in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui al medesimo avviso di addebito).
Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 è, in conclusione, da ritenere inefficace limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920160001165018000, difettando la prova della notifica di tale atto prodromico. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.5.2024, da Parte_1
nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_1 CP_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920160001165018000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Mulino e Parte_1
AL NZ, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lamastra, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: obbligo contributivo.
Fatto e diritto Con atto depositato il 20.5.2024, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 (limitatamente alla parte riferita a n. 8 avvisi di addebito per contributi IVS - n. 3592016000116501800, n. 35920160004081776000, n. 35920170001889686000, n. 35920170003406192000, n. 35920180001971248000, n. 35920180004975956000, n. 35920190001719424000, n. 35920190005201159000 - per complessivi euro 23.627,40), eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento (1) per difetto di prova dei crediti contributivi azionati e (2) per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, nonché (3) stante l'omessa notifica degli stessi atto prodromici, oltre (4) alla prescrizione dei crediti. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso ravvisabile il vizio di motivazione dell'atto impugnato (anche laddove correlato all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici), ove si consideri che l'intimazione di pagamento di cui trattasi (anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli) precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le singole omissioni contributive che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e sì da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto puntualizzato, quanto alla notifica degli avvisi di addebito prodromici, eseguita tramite servizio postale, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_2 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento, poi, alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. Poste tali premesse, la documentazione prodotta dall' comprova la rituale CP_2 notifica degli atti prodromici (ad eccezione di quella relativa all'avviso di addebito n. 35920160001165018000, laddove la relativa cartolina in atti non reca alcuna indicazione relativa al rilascio dell'avviso di giacenza, propedeutico al perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza), sicché, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretese creditorie azionate per il tramite dei medesimi atti e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla relativa notifica, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto puntualizzato, è, comunque, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica degli avvisi di addebito. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_2 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non può, tuttavia, che essere disattesa, avendo Controparte_1
debitamente documentato di aver tempestivamente e validamente interrotto
[...] il termine quinquennale che viene in rilievo in relazione all'avviso di addebito n. 359201600040817760002 tramite la notifica delle intimazioni n. 05920179010590449000 (il 4.5.2018) e n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021), in relazione agli avvisi n. 35920170001889686000, n. 35920170003406192000, n. 35920180001971248000 tramite l'intimazione di pagamento n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021); nonché essendo decorso un tempo inferiore al lustro (maggiorato di ulteriori gg. 311 giorni ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n.183/2020, che, segnatamente, hanno previsto la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) tra le date di notifica dei suddetti atti interruttivi e degli ulteriori titoli prodromici (n. 35920180004975956000, n. 35920190001719424000, n. 35920190005201159000) ed il 29.4.2018, data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Quanto ai motivi di opposizione che involgono l'avviso di addebito n. 3592016000116501800 e alle conseguenze scaturenti dalla ravvisata nullità della relativa notifica, occorre, in primo luogo, puntualizzare, in senso sfavorevole alle ragioni del
[...]
come, a fronte di quanto specificato dall' in sede di memoria di costituzione, Pt_1 CP_2 relativamente alla natura e alla misura della contribuzione dovuta (“il contribuente risulta iscritto come commerciante pos. 26311760 KT dal 13/03/1990 al 31/12/2018. Infatti, il ricorrente è stato titolare di impresa individuale di commercio al dettaglio di materiali da costruzione e legname e pertanto è tenuto al pagamento della contribuzione alla gestione commercianti nella misura indicata negli avvisi di addebito. L'impresa risulta cancellata dal 31.12.2018, quindi i contributi precedenti a tale data sono dovuti, si allega visura camerale e comunicazione di cancellazione inviata dall' ) per CP_2 importi specificati partitamente come contributi e somme aggiuntive, alcuna precipua contestazione è promanata dallo stesso che non ha negato di rivestire la Parte_1 qualità di lavoratore autonomo cui si correla il pagamento della contribuzione pretesa, né ha fornito indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio dei contributi viene sviluppato in base ai dati dichiarati dallo stesso contribuente, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). Ugualmente priva di sbocco è l'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito in questione. Venendo in rilievo contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive degli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute risulti validamente e tempestivamente interrotto, per il tramite della notifica della intimazione di pagamento n. 05920179005542569000 il 20.11.20217 e di seguito per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920219000457926000 (il 10.11.2021) dappresso citata (atti che debitamente richiamano in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui al medesimo avviso di addebito).
Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 è, in conclusione, da ritenere inefficace limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920160001165018000, difettando la prova della notifica di tale atto prodromico. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.5.2024, da Parte_1
nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_1 CP_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003180444000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920160001165018000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma