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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 09/04/2025
nella causa
Parte_1
contro
CP_1
Il giorno 09/04/2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, chiamata la causa R.G. n. 1716 dell'anno 2021,
è comparso, per parte appellante, l'Avv. Antonio Pecoraro.
Nessuno è presente per parte appellata.
L'Avv. Pecoraro precisa le conclusioni e discute riportandosi ai propri atti di causa e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura alle ore 14:53, assenti le parti.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
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Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 1716 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e Prefettura di Palermo, cod. fisc. in persona del Prefetto P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati;
– parte appellante –
CONTRO
cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._1
21.08.1992, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Rocca
Marialuisa e Pecoraro Antonio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte appellata –
Pag. 3 di 8 Conclusioni delle parti: v. verbale d'udienza del 9.04.2025.
FATTO
Con la sentenza qui appellata, n. 58/2021, pubblicata in data 17.02.2021, il Giudice
di Pace di Termini Imerese ha accolto l'opposizione proposta da CP_2
avverso l'ordinanza del Prefetto di Palermo n. 3178/2020 Area III – Patenti dell'1.04.2020 (notificatale il 6.04.2020), con la quale è stata disposta la sospensione provvisoria, per un anno, della patente di guida categoria “B” n.
, a seguito dell'accertamento, effettuato dalla Polizia stradale di NumeroD_1
Palermo il 2.02.2020, della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,
in considerazione della guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a
0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l), con conseguente incidente stradale.
Nello specifico, in primo grado, il Giudice di Pace, nella contumacia della
Prefettura, ha dichiarato la tardività della notificazione dell'ordinanza opposta,
annullando, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio, con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso in appello depositato l'8.06.2021 le amministrazioni appellanti hanno chiesto la riforma della predetta sentenza e, per l'effetto, il rigetto della opposizione,
con conferma dell'ordinanza impugnata, il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Più precisamente, con il primo motivo è stata contestata la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha omesso di dichiarare la tardività dell'opposizione proposta in data 20.05.2020, ossia oltre il termine di 30 giorni.
Con il secondo ed ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha erroneamente accertato la tardività della notificazione del
Pag. 4 di 8 provvedimento sanzionatorio.
Con comparsa depositata il 7.10.2021 si è costituita giudizio CP_2
chiedendo la reiezione del gravame, in quanto infondato in fatto e diritto. Più
specificamente, l'appellata ha rilevato la tempestività del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace, la tardività della notifica dell'ordinanza prefettizia, nonché la violazione dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
Ha dedotto, altresì, la cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, restituita all'appellata solamente a seguito di comunicazione della Prefettura pervenuta in data 13.05.2021 (cfr. all.ti 3-4), ossia oltre il termine di sospensione previsto nel predetto provvedimento amministrativo.
Assegnata la causa ad altro Giudice, le parti sono state invitate a discutere la causa all'udienza del 9.04.2025, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione volta a far dichiarare la tardività dell'opposizione proposta in primo grado.
Invero, sebbene il ricorso sia stato depositato il 20.05.2020 (ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 208, comma 5, 205 cod.
strada e 6, comma 6, D.lgs. n. 150/2011), occorre considerare che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini processuali sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi degli artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l.
23/2020. Secondo quanto stabilito dalle suddette disposizioni, qualora il termine fosse iniziato a decorrere nel periodo di sospensione, il dies a quo doveva intendersi differito alla cessazione di detto periodo. Da ciò consegue che, nel caso di specie,
il ricorso proposto è da considerarsi tempestivo.
Pag. 5 di 8 Ciò posto, risulta evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha annullato l'ordinanza prefettizia in considerazione della sua tardiva notifica.
Com'è noto, infatti, occorre distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 1 medesimo codice (come quella del caso in esame).
Tale misura prefettizia riveste, infatti, natura cautelare e assume carattere eminentemente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, essendo funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla tutela immediata dell'incolumità
pubblica e dell'ordine pubblico, mediante l'impedimento della prosecuzione di un'attività potenzialmente pericolosa da parte del conducente (cfr., Corte Cost. n.
344 del 2004; Cass., Sez. Un., n. 13226 del 2007; Cass. n. 7731 del 2009; Cass. n.
21447 del 2010; Cass. n. 24111 del 2014; Cass. n. 25870 del 2016).
L'appellata richiama erroneamente i termini previsti dall'art. 218 del Codice della
Strada, applicabili in ipotesi di sanzione accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso di specie, tuttavia — trovando applicazione l'art. 186, comma
2, lett. b), cod. strada — si è in presenza di una sanzione accessoria che consegue a una sanzione penale. Pertanto, deve ritenersi correttamente applicabile l'art. 223
cod. strada.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, il provvedimento prefettizio deve intervenire entro un termine ragionevole —
comunque non superiore al termine di prescrizione quinquennale — in ragione della sua funzione cautelare, considerando che la disposizione di cui all'art. 223, a differenza dell'art. 218, non prevede un termine specifico, limitandosi a stabilire che il Prefetto provvede appena “ricevuti gli atti” (v., sul punto, Cass., Sez. Un., n.
13226/2007).
Pag. 6 di 8 Ebbene, nel caso in esame, il breve lasso di tempo trascorso tra la data dell'infrazione (2.02.2020) e la data del provvedimento prefettizio (comunicato all'appellata il 6.04.2020) — pari a poco più di due mesi — non consente affatto di ritenere irragionevole il tempo impiegato dal Prefetto di Palermo.
Tutto ciò chiarito, non può ravvisarsi la cessazione della materia del contendere in ragione del decorso del termine annuale previsto dalla sanzione accessoria, dal momento che, sebbene risulti incontestato che la patente sia stata restituita all'appellata all'esito del periodo di sospensione, ciò non comporta l'automatica estinzione degli effetti dell'ordinanza opposta, né tantomeno determina il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto permangono obblighi ulteriori imposti dalla medesima ordinanza, tra cui l'obbligo per l'appellata di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica dell'ASP territorialmente competente.
Tale misura, di natura precauzionale e finalizzata alla verifica dell'idoneità psico-
fisica alla guida, conserva la propria efficacia indipendentemente dalla scadenza del termine di sospensione.
Sul punto, l'appellata non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento, non risultando in atti che la stessa si sia sottoposta alla visita collegiale innanzi alla
Commissione Medica dell'ASP di Palermo, come prescritto.
Inoltre, non si ha evidenza che l'appellata si sia effettivamente astenuta dalla guida durante il periodo di sospensione. Ove risultasse accertata la violazione di tale obbligo, troverebbe applicazione la sanzione della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 218, comma 6, cod. strada. (cfr. Cass., Sez. VI, 27.07.2018, n. 19899).
Al lume di quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza appellata.
Pag. 7 di 8 In considerazione della contumacia della Prefettura di Palermo in primo grado,
nulla va disposto con riguardo alle spese di lite (compensate in quel giudizio).
Dato il rigetto del primo motivo di appello concernente la tardività dell'opposizione, giusti motivi impongono la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'ordinanza del CP_2
Prefetto di Palermo n. 3178/2020 Area III – Patenti dell'1.04.2020 (notificatale il
6.04.2020) che ha disposto la sospensione provvisoria per la durata di un anno dal ritiro della patente di guida;
NULLA sulle spese del primo grado;
COMPENSA le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Termini Imerese, in data 9/04/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8