Art. 1.
A modifica del disposto dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall' articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono nominati per un periodo di due anni.
A modifica del disposto dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall' articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono nominati per un periodo di due anni.