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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8307 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Zusa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Giovanni UE, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
2) I figli minori e vengono affidati in via super esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, la quale potrà assumere tutte le decisioni, ordinarie e straordinarie, nel loro interesse.
3) I figli continueranno a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
Indipendentemente da quanto sopra e salvo diversi accordi tra i genitori, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 6 gennaio, 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre.
Parimenti ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche in due soluzioni, da concordarsi preventivamente tra i genitori, per evitare sovrapposizioni.
4) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento.
5) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al 100%, dalla sig.ra . Pt_2
6) La casa ex coniugale in San Giovanni UE, loc. Is Pirronis n. 4, di proprietà del sig. resterà assegnata a quest'ultimo. Pt_1
La sig.ra si impegna a rilasciare nel più breve tempo possibile, la casa Pt_2 ex coniugale non appena avrà reperito una soluzione abitativa alternativa, adeguata alle esigenze sue e dei minori.
7) Dal momento in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale, il sig. Pt_2 Pt_1 verserà la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, somma che tiene già conto degli oneri abitativi che la sig.ra andrà a sostenere e che verrà Pt_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, dal momento in cui inizierà la reale corresponsione.
8) Le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
9) Il finanziamento contratto con Compassa Banca di cui al punto c) del ricorso resterà ad esclusivo carico del sig. . Parte_1
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8307 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Zusa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Giovanni UE, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
2) I figli minori e vengono affidati in via super esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, la quale potrà assumere tutte le decisioni, ordinarie e straordinarie, nel loro interesse.
3) I figli continueranno a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
Indipendentemente da quanto sopra e salvo diversi accordi tra i genitori, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 6 gennaio, 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre.
Parimenti ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche in due soluzioni, da concordarsi preventivamente tra i genitori, per evitare sovrapposizioni.
4) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento.
5) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al 100%, dalla sig.ra . Pt_2
6) La casa ex coniugale in San Giovanni UE, loc. Is Pirronis n. 4, di proprietà del sig. resterà assegnata a quest'ultimo. Pt_1
La sig.ra si impegna a rilasciare nel più breve tempo possibile, la casa Pt_2 ex coniugale non appena avrà reperito una soluzione abitativa alternativa, adeguata alle esigenze sue e dei minori.
7) Dal momento in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale, il sig. Pt_2 Pt_1 verserà la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, somma che tiene già conto degli oneri abitativi che la sig.ra andrà a sostenere e che verrà Pt_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, dal momento in cui inizierà la reale corresponsione.
8) Le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
9) Il finanziamento contratto con Compassa Banca di cui al punto c) del ricorso resterà ad esclusivo carico del sig. . Parte_1
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3