TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 91 /2025, promosso da:
IL LI SRL con sede legale in SCANDICCI alla Via DEL CONFINE n° 34/36 Partita IVA
02226760482
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 la società IL LI SRL ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella realizzazione di trapunte e ricami di alta qualità su pelle e tessuto per l'industria della pelletteria, delle calzature e dell'abbigliamento ed è controllata dalla società
BM TU OR SP che detiene, a far data dal luglio 2021, una partecipazione pari al
95% del suo capitale sociale oltre ad una partecipazione pari al 100% nella società Bottega
Manifatturiera OR RL che è in concordato e la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società NI 19 RL, che si occupa della produzione, lavorazione e pagina 1 di 6 commercio di pelletteria ed accessori per abbigliamento e viaggio, la quale a sua volta detiene il
99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni commercializzati;
- le sue difficoltà finanziarie sono correlate principalmente alla crisi che ha colpito il settore dell'alta moda: dopo periodi caratterizzati da volumi di fatturato progressivamente crescenti attese la commesse che le provenivano da BM TU OR SP per clienti quali NE
e RR e l'acquisizione del controllo da parte di BM TU OR SP, la crisi del mercato della pelletteria iniziata dal secondo semestre del 2023 e proseguita nel 2024, ha determinato una riduzione della domanda da parte del cliente principale di BM SP, RR
TU RL, e anche l'introduzione di nuove linee stilistiche, che non contemplano superfici trapuntate ( unico cliente rimasto che le richiede è NE);
- la contrazione significativa degli ordini, seguita a tali vicende, ha indotto la società a cercare nuovi clienti e a diversificare le attività svolte includendo anche quella di ricamo per calzature, abbigliamento e borsetteria, ma questo non ha consentito di colmare le perdite derivanti dalla riduzione degli ordini provenienti dalla controllante atteso che anche gli ordinativi per NE provenienti da TA LL e PE si è dimezzato del 2024;
- nel corso del 2024 il signor ER FA, figura chiave nella gestione operativa della società ha rassegnato le proprie dimissioni senza preavviso creando preoccupazioni rilevanti circa la stabilità operativa della società;
- ha cercato di superare la situazione di difficoltà economico-finanziaria ed operativa creatasi attraverso il contenimento dei costi : riduzione del compenso agli amministratori, tentativo di rinegoziazione dei canoni di locazione dell'immobile ( di proprietà di una società riconducibile al ER che non ha aderito alla richiesta), riduzione delle ore lavorate.
L'istante ha evidenziato che nessuna iniziativa ha sortito un effetto positivo sulla crisi, cosicchè di fatto la società ha perso la continuità aziendale.
La società Il GL RL ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società Il GL RL ha depositato uno specifico ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società BM TU OR SP e NI 19 RL appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della procedura unitari per tutte e tre le società.
pagina 2 di 6 Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società BM TU OR SP e
NI 19 RL altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Il GL RL.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
pagina 3 di 6 Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ la lavorazione in conto proprio e per conto di terzi di pellame e materiali analoghi e simili nonche' di tessuti di ogni genere e tipo”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 1.061.360 e ricavi per € 849.874.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società IL LI SRL con sede legale in
SCANDICCI alla Via DEL CONFINE n° 34/36 Partita IVA 02226760482
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
pagina 4 di 6 nomina il dottor Matteo Magni curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16-9-2025 ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo pagina 5 di 6 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 91 /2025, promosso da:
IL LI SRL con sede legale in SCANDICCI alla Via DEL CONFINE n° 34/36 Partita IVA
02226760482
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 la società IL LI SRL ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella realizzazione di trapunte e ricami di alta qualità su pelle e tessuto per l'industria della pelletteria, delle calzature e dell'abbigliamento ed è controllata dalla società
BM TU OR SP che detiene, a far data dal luglio 2021, una partecipazione pari al
95% del suo capitale sociale oltre ad una partecipazione pari al 100% nella società Bottega
Manifatturiera OR RL che è in concordato e la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società NI 19 RL, che si occupa della produzione, lavorazione e pagina 1 di 6 commercio di pelletteria ed accessori per abbigliamento e viaggio, la quale a sua volta detiene il
99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni commercializzati;
- le sue difficoltà finanziarie sono correlate principalmente alla crisi che ha colpito il settore dell'alta moda: dopo periodi caratterizzati da volumi di fatturato progressivamente crescenti attese la commesse che le provenivano da BM TU OR SP per clienti quali NE
e RR e l'acquisizione del controllo da parte di BM TU OR SP, la crisi del mercato della pelletteria iniziata dal secondo semestre del 2023 e proseguita nel 2024, ha determinato una riduzione della domanda da parte del cliente principale di BM SP, RR
TU RL, e anche l'introduzione di nuove linee stilistiche, che non contemplano superfici trapuntate ( unico cliente rimasto che le richiede è NE);
- la contrazione significativa degli ordini, seguita a tali vicende, ha indotto la società a cercare nuovi clienti e a diversificare le attività svolte includendo anche quella di ricamo per calzature, abbigliamento e borsetteria, ma questo non ha consentito di colmare le perdite derivanti dalla riduzione degli ordini provenienti dalla controllante atteso che anche gli ordinativi per NE provenienti da TA LL e PE si è dimezzato del 2024;
- nel corso del 2024 il signor ER FA, figura chiave nella gestione operativa della società ha rassegnato le proprie dimissioni senza preavviso creando preoccupazioni rilevanti circa la stabilità operativa della società;
- ha cercato di superare la situazione di difficoltà economico-finanziaria ed operativa creatasi attraverso il contenimento dei costi : riduzione del compenso agli amministratori, tentativo di rinegoziazione dei canoni di locazione dell'immobile ( di proprietà di una società riconducibile al ER che non ha aderito alla richiesta), riduzione delle ore lavorate.
L'istante ha evidenziato che nessuna iniziativa ha sortito un effetto positivo sulla crisi, cosicchè di fatto la società ha perso la continuità aziendale.
La società Il GL RL ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società Il GL RL ha depositato uno specifico ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società BM TU OR SP e NI 19 RL appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della procedura unitari per tutte e tre le società.
pagina 2 di 6 Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società BM TU OR SP e
NI 19 RL altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Il GL RL.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
pagina 3 di 6 Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ la lavorazione in conto proprio e per conto di terzi di pellame e materiali analoghi e simili nonche' di tessuti di ogni genere e tipo”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 1.061.360 e ricavi per € 849.874.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società IL LI SRL con sede legale in
SCANDICCI alla Via DEL CONFINE n° 34/36 Partita IVA 02226760482
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
pagina 4 di 6 nomina il dottor Matteo Magni curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16-9-2025 ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo pagina 5 di 6 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6