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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1677 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) NTroparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente Parte_1
l'avv. BLASI GIANLUCA;
nessuno per il Ministero
[...]
Premessa la regolare comunicazione a entrambi le parti del decreto emesso in data odierna sulla celebrazione dell'udienza da remoto, il difensore su invito del giudice procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1677/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio di BLASI GIANLUCA e domicilio eletto in Milano C.so Venezia 24
-ricorrente-
contro
) – NTroparte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NTroparte_3
Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dal dott. VINCIGUERRA
ANTONIO e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio il e l' NTroparte_2 NTroparte_3 NT
, esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del in
[...] qualità di personale ATA in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: A.S. 2019/2020 dal 7.1.2020 al 30.6.2020; A.S. 2020/2021 dal 7.10.2020 all'8.6.2021; di non avere - malgrado il servizio prestato e il riconoscimento dovuto in forza degli interventi giurisprudenziali sia comunitari che nazionali - ricevuto il Compenso Individuale Accessorio (CIA), previsto dall'art 82 del CCNL del 29.11.2007. Indicava che per il personale ATA, il CCNL 2006-2009 determina la CIA nella misura di € 58,50 mensili per l'area A e AS ed € 64,50 per l'Area B e C, aumentata rispettivamente di
2 ulteriori € 8,40 ed € 9,20 a seguito dell'adeguamento economico operato dal CCNL 2016- 2018 del 19 aprile 2018. Allegava quindi il seguente prospetto di calcolo:
chiedendo il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire, a tale titolo, la somma complessiva di € 934,37, e la condanna di parte convenuta al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con salvezza del divieto di cumulo ex legge
724/94. Il NTroparte_5
si costituiva con memoria difensiva, nella quale
[...] contestava la pretesa avversaria, poiché l'emolumento richiesto (CIA) spetta esclusivamente al personale ATA con incarico a tempo indeterminato (fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei mediante le supplenze brevi e saltuarie. Rivendicava pertanto la legittimità del proprio operato nel diniego del beneficio alla ricorrente, che ricadeva in quest'ultima categoria cui l'emolumento era precluso. Attesa il tenore meramente documentale della controversia, all'udienza del 3.6.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Come diffusamente esposto da entrambe le parti, il tema è quello già affrontato in special modo dalla giurisprudenza di merito, la quale ha adottato una soluzione – che può ritenersi prevalente alla luce delle molteplici decisioni intervenute – favorevole al riconoscimento del contributo in esame al personale scolastico (nella specie personale ATA), ancorchè assunto a tempo determinato per supplenze temporanee. A titolo esemplificativo e orientativo, può richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. la recente sentenza del Tribunale Cuneo sez. lav., 11/05/2023 n.205 che così argomenta e motiva: “la disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3
"alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
3 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018). Siffatti principi sono stati ribaditi dalla
Corte Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che
è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi
a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico”.
In senso conforme, può farsi menzione della sentenza del Tribunale di Lucca 07/04/2022 n.94 secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE
e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento”.
Ne consegue il riconoscimento a favore della ricorrente dell'emolumento richiesto, essendo incontroversa l'attività lavorativa prestata in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in forza di contratti a tempo NTroparte_2 determinato, nei periodi indicati in ricorso. La circostanza è altresì documentata dai dati emergenti dallo stato matricolare, ove è espressamente contemplata l'assunzione della predetta a “supplenza ata breve”, con “orario settimanale completo”.
4 In ordine al quantum, parte ricorrente allegava un prospetto con relativo conteggio, dettagliato ed esaustivo, rispetto al quale nessuna specifica e circostanziata contestazione o revisione veniva formulata da parte convenuta, sicchè può assumersi quale base di calcolo ai fini della determinazione della somma dovuta, in conformità alla richiesta avanzata.
Per le illustrate ragioni, il resistente deve essere condannato al pagamento in CP_2 favore della ricorrente della somma di € 934,37 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in base alle tariffe di cui al DM 55/14 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuta la voce retributiva
[...] "Compenso Individuale Accessorio" per il periodo dal 7.1.2020 all '8.6.2021;
- condanna il a pagare a favore di NTroparte_2 [...]
la somma complessiva di € 934,37 oltre interessi legali Parte_1 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NTroparte_2 complessivamente liquidate in € 258,00 per compensi, oltre rimborso CU (€21,50), rimborso spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1677 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) NTroparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente Parte_1
l'avv. BLASI GIANLUCA;
nessuno per il Ministero
[...]
Premessa la regolare comunicazione a entrambi le parti del decreto emesso in data odierna sulla celebrazione dell'udienza da remoto, il difensore su invito del giudice procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1677/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio di BLASI GIANLUCA e domicilio eletto in Milano C.so Venezia 24
-ricorrente-
contro
) – NTroparte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NTroparte_3
Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dal dott. VINCIGUERRA
ANTONIO e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio il e l' NTroparte_2 NTroparte_3 NT
, esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del in
[...] qualità di personale ATA in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: A.S. 2019/2020 dal 7.1.2020 al 30.6.2020; A.S. 2020/2021 dal 7.10.2020 all'8.6.2021; di non avere - malgrado il servizio prestato e il riconoscimento dovuto in forza degli interventi giurisprudenziali sia comunitari che nazionali - ricevuto il Compenso Individuale Accessorio (CIA), previsto dall'art 82 del CCNL del 29.11.2007. Indicava che per il personale ATA, il CCNL 2006-2009 determina la CIA nella misura di € 58,50 mensili per l'area A e AS ed € 64,50 per l'Area B e C, aumentata rispettivamente di
2 ulteriori € 8,40 ed € 9,20 a seguito dell'adeguamento economico operato dal CCNL 2016- 2018 del 19 aprile 2018. Allegava quindi il seguente prospetto di calcolo:
chiedendo il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire, a tale titolo, la somma complessiva di € 934,37, e la condanna di parte convenuta al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con salvezza del divieto di cumulo ex legge
724/94. Il NTroparte_5
si costituiva con memoria difensiva, nella quale
[...] contestava la pretesa avversaria, poiché l'emolumento richiesto (CIA) spetta esclusivamente al personale ATA con incarico a tempo indeterminato (fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei mediante le supplenze brevi e saltuarie. Rivendicava pertanto la legittimità del proprio operato nel diniego del beneficio alla ricorrente, che ricadeva in quest'ultima categoria cui l'emolumento era precluso. Attesa il tenore meramente documentale della controversia, all'udienza del 3.6.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Come diffusamente esposto da entrambe le parti, il tema è quello già affrontato in special modo dalla giurisprudenza di merito, la quale ha adottato una soluzione – che può ritenersi prevalente alla luce delle molteplici decisioni intervenute – favorevole al riconoscimento del contributo in esame al personale scolastico (nella specie personale ATA), ancorchè assunto a tempo determinato per supplenze temporanee. A titolo esemplificativo e orientativo, può richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. la recente sentenza del Tribunale Cuneo sez. lav., 11/05/2023 n.205 che così argomenta e motiva: “la disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3
"alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
3 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018). Siffatti principi sono stati ribaditi dalla
Corte Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che
è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi
a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico”.
In senso conforme, può farsi menzione della sentenza del Tribunale di Lucca 07/04/2022 n.94 secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE
e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento”.
Ne consegue il riconoscimento a favore della ricorrente dell'emolumento richiesto, essendo incontroversa l'attività lavorativa prestata in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in forza di contratti a tempo NTroparte_2 determinato, nei periodi indicati in ricorso. La circostanza è altresì documentata dai dati emergenti dallo stato matricolare, ove è espressamente contemplata l'assunzione della predetta a “supplenza ata breve”, con “orario settimanale completo”.
4 In ordine al quantum, parte ricorrente allegava un prospetto con relativo conteggio, dettagliato ed esaustivo, rispetto al quale nessuna specifica e circostanziata contestazione o revisione veniva formulata da parte convenuta, sicchè può assumersi quale base di calcolo ai fini della determinazione della somma dovuta, in conformità alla richiesta avanzata.
Per le illustrate ragioni, il resistente deve essere condannato al pagamento in CP_2 favore della ricorrente della somma di € 934,37 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in base alle tariffe di cui al DM 55/14 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuta la voce retributiva
[...] "Compenso Individuale Accessorio" per il periodo dal 7.1.2020 all '8.6.2021;
- condanna il a pagare a favore di NTroparte_2 [...]
la somma complessiva di € 934,37 oltre interessi legali Parte_1 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NTroparte_2 complessivamente liquidate in € 258,00 per compensi, oltre rimborso CU (€21,50), rimborso spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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