Decreto cautelare 1 luglio 2022
Decreto cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, decreto cautelare 06/07/2022, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 03208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2022, proposto da
IO D'GO, BI PI, Società H2o S.r.l., quest’ultima in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo, Ferdinando Letizia, Giuseppina Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche ex art. 56 cpa
1) Dell'Ordinanza n. 69 DEL 30.5.2022 emessa dal Comune di Castel Volturno e recante ordine di chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2) Verbale della PM di Castel Volturno recante l’irrogazione di sanzioni alla ricorrente;
3) Del regolamento Del Comune di Castel Volturno e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. notificata via PEC in data 29 giugno 2022 e visto che ad oggi l’amministrazione non si è costituita;
Rilevato che non sono pervenuti i chiarimenti richiesti con decreto presidenziale n. 1275 del 1 luglio 2022, comunicato via PEC in pari data all’ufficio suap del Comune intimato;
Considerato che sono in contestazione gli stessi presupposti del gravato ordine inibitorio, e che dal verbale di contestazione della infrazione depositato in atti dal ricorrente ( verbale della polizia municipale del 23.4.2022) non si evincono indici descrittivi delle modalità di somministrazione accertate, e della ubicazione e conformazione dell’esercizio di somministrazione rilevato alla insegna YA ;
Rilevato che nel provvedimento impugnato non è dato conto, nei dovuti termini confutatori, delle deduzioni procedimentali della parte ove si asserisce trattarsi solo di area pic nic , e che peraltro nel verbale di audizione del 7 giugno 2022 è stata contestata al comparente la vendita in sede fissa di prodotti alimentari, e non la attività di somministrazione;
Ritenuto che i richiesti chiarimenti in ordine alle modalità concrete di rilevazione dell’attività contestata non sono pervenuti, sì che il deficit istruttorio e motivazionale non è stato colmato,;
Considerato che , in ragione della natura dell’atto impugnato, ricorrono i presupposti della estrema gravità ed urgenza per l’adozione di misure cautelari provvisorie , in riferimento all’area della quale è stata disposta la chiusura, rimanendo fermo in ogni caso il potere dovere dell’amministrazione di vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa richiamata ;
Ritenuto di poter fissare l’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile che si individua in ragione della data di notifica del ricorso, nella cc del 6 settembre 2022.
P.Q.M.
ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 6 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO