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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1343/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Indebito soggettivo e oggettivo” e vertente
TRA
, (C.F. , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione nonché in virtù di determinazioni dirigenziali nn. 1119/2017 e 1227/2017 dagli Avv. Amerigo
Bascetta,(C.F. , NN Santucci De Magistris (C.F. C.F._1
), BE LO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
P.IVA , con sede in Altavilla Irpina (AV), Controparte_1 P.IVA_2
via della Immacolata n.14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
RA RI, (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_2
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino la deducendo che il Controparte_1 Parte_1
con determina dirigenziale n. 3273/2016, aveva avviato una procedura aperta tramite il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del programma unico di eventi e spettacoli denominato “Avellino Expost: la tradizione del futuro-fondo misure anticicliche e salvaguardia dell'occupazione” per un importo complessivo di €
162.040,98 IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016. Il provvedimento di aggiudicazione veniva emesso in data 09.12.2016, con determinazione n. 3518 e l'inizio dell'attività ludica, originariamente previsto per il giorno 08.12.2016, e la conclusione, fissata per il giorno
31.12.2016, veniva successivamente differito, su iniziativa della convenuta, al giorno
13.12.2016. Conclusa la manifestazione, il liquidava in favore Pt_1
dell'appaltatore la somma di € 162.000,00 previa decurtazione di € 5.654,31 corrispondente ad un evento programmato ma non svolto. Parte attrice sosteneva che il programma dell'attività ludica contemplava la realizzazione del “Villaggio del
Gusto”, composto da strutture prefabbricate in legno, per la maggior parte appartenenti al patrimonio comunale, da destinare all'esposizione di prodotti tipici locali lungo il corso Vittorio Emanuele. Per la partecipazione all'iniziativa, gli interessati erano tenuti al versamento di un canone locativo non previsto nel contratto d'appalto né nel relativo capitolato, trattandosi di introito destinato all'amministrazione appaltante e non rientrante tra le attività affidate all'appaltatore. Parte convenuta riscuoteva i canoni di partecipazione, per un ammontare complessivo pari a € 20.000,00 senza tuttavia provvedere al relativo versamento nelle casse comunali. A seguito della diffida del a restituire le somme incassate a titolo di canoni, parte convenuta disponeva Pt_1
il vincolo delle stesse su un libretto postale intestato al proprio amministratore delegato.
L'appaltante chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“accertare l'indebita percezione e trattenimento da parte della Controparte_1
della somma di € 20.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava in toto Controparte_1
la domanda attorea sostenendo che gli importi percepiti dalla società per la locazione delle casette non potevano essere oggetto di richiesta restitutoria da parte del Comune, non essendo tale voce prevista nella determina dirigenziale di affidamento e che parte convenuta si era occupata della collocazione, dell'installazione, dell'allestimento e della gestione operativa dei manufatti. Precisava, altresì, che delle 41 casette utilizzate, solo 10 erano di proprietà comunale, mentre le restanti 31 erano state messe a disposizione dalla società convenuta, che le aveva a sua volta noleggiate da altra ditta.
Evidenziava inoltre che il poteva richiedere solo l'importo € 5.786,00 relativo Pt_1
alle sette casette di proprietà comunale, tre di esse, invece, erano state concesse a titolo gratuito a favore di istituti scolastici e associazioni benefiche. Parte convenuta dava atto che l'evento si era protratto 8 giorni oltre la durata prevista e chiedeva, quindi, il rimborso delle spese sostenute durante gli otto giorni aggiuntivi pari a € 32.126,72 e dell'importo di € 854 sostenuto per lo smantellamento di alcune tendine, intervento resosi necessario per agevolare le operazioni della ditta incaricata del montaggio del palco in occasione dell'evento “Avellino Expost, a glance to the future”. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito rigettasse la domanda perché infondata in fatto e “in diritto;
- nel merito, in via gradata, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare il al pagamento della somma di € 32.126,72; Parte_1
-ancora in via gradata e per l'ipotesi di riconoscimento del diritto alla ricezione dei canoni delle casette, riconoscere al la somma di € 5.786,00; Parte_1
-ancora in via gradata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, conguagliare la somma di € 20.000,00 sul maggiore importo della domanda riconvenzionale condannando il al pagamento della somma di € Parte_1
12.980,72;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione all'udienza del 20.06.2025 dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo.
DIRITTO
Risulta dagli atti di causa e comunque non contestato tra le parti il rapporto tra le stesse nascente dal contratto di appalto tra le stesse stipulato in data 06.12.2016 costituente presupposto indefettibile per la valida instaurazione di rapporti negoziali con la PA avente forma scritta. Deve essere richiamata in questa sede la regola, seguita dalla giurisprudenza consolidata e dalla dottrina più autorevole, secondo la quale tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità. In ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440, è richiesta la forma scritta ad substantiam che
è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità nella redazione di apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti di terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni.
Nessun altro documento, all'infuori del contratto scritto e sottoscritto dal legale rappresentante, possono assolvere all'onere probatorio imposto dalla creditrice.
Da ciò consegue che, il privato può far valere responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente (Cass. n.
14099/2004; cfr. di recente, Cass. n. 20033 del 6.10.2016: “la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accorso tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa restituzione dell'attore.
A seguito di bando di gara di appalto del , espletato l'iter Parte_1
procedurale, parte convenuta risultava aggiudicatario in data 9.12.2016.
In punto di diritto, giova evidenziare come, in tema di appalti pubblici la giurisprudenza ha precisato che entrambe le parti contraenti sono obbligate ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto tramite quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del “neminem laedere” siano idonei a preservare gli interessi della controparte.
Stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui che intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, deve provare unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Parte attrice per far valere le proprie pretese in sede giudiziaria deve dar prova di quanto afferma. Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'onere della prova che grava sul creditore istante è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento. Per pagamento si intende l'adempimento, in senso lato, dell'obbligazione o, meglio, della supposta obbligazione: cioè, la praestatio eius quod est in obbligatione: la dazione di denaro, e comunque, ogni adempimento che significhi esatta prestazione di ciò che si riteneva dovuto. Ciò che rileva dell'indebito oggettivo, a differenza di quello soggettivo, è la mancanza dell'obbligazione.
Nel caso in esame, parte attrice ha agito chiedendo la restituzione dei canoni di locazione corrisposti alla parte convenuta in relazione alle casette in legno dalla stessa fornite. Parte attrice fonda la propria domanda sulla presunta inesistenza del titolo a giustificare il mancato pagamento, sostenendo che i beni locati siano di sua proprietà e di conseguenza, la somma incamerata senza previsione contrattuale, conseguendo un utile non previsto nel bando di organizzazione dell'evento, costituisce somma indebitamente percepita e trattenuta.
In tale contesto, la prova della proprietà costituisce elemento essenziale ai fini della qualificazione del pagamento come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, l'attrice non ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria titolarità sulle casette, ne consegue che non risulta accertata l'inesistenza del titolo giustificativo dei pagamenti effettuati. Va poi considerato che nel capitolato descrittivo e prestazionale all'art. 4 sono espressamente previste le attività preliminari alla realizzazione dell'evento tra cui “noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio di ogni struttura, strumentazione e degli allestimenti e custodia”. Parte convenuta, invece, ha depositato il contratto di noleggio con in data Parte_2
30.11.2016 relativo a 31 casette, dimostrando così la legittimità della riscossione dei corrispettivi relativi a tali beni. È emerso inoltre che le restanti 10 casette non erano incluse nel contratto e che risultano quindi di proprietà del Pertanto, i canoni Pt_1
riscossi per le dieci casette risultano privati di causa e non dovuti, configurandosi come pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Alla luce di quanto sopra, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attrice deve essere accolta limitatamente ai canoni riferiti alle dieci casette, mentre per le restanti 31 casette, coperte dal contratto di noleggio e legittimamente riscossi, la domanda non può trovare accoglimento. In definitiva, l'attrice ha diritto alla restituzione dei soli canoni indebitamente percepiti dalla convenuta per i beni di cui è effettivamente proprietaria pari a € 6.000,00 (n010 casette 3x3 € 600,00 cadauno).
Passando alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la stessa risulta fondata e meritevole di parziale accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge che l'evento si è protratto per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto esclusivamente per l'evento “Villaggio del Gusto” ,come da relazione del
20/01/2017, con conseguente protrazione della disponibilità della struttura e incremento dei costi di gestione sostenuti da parte convenuta (quali utenze elettriche, sorveglianza, e altri servizi accessori). La società ha fornito idonea documentazione giustificativa di tali esborsi, mediante fatture allegate in atti, il cui contenuto non è stato contestato dall'attore, in applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., “il principio di non contestazione comporta che i fatti allegati e non contestati in modo specifico dalla controparte devono ritenersi provati”. (Cass. n.
5434/2018).
L'evento era inizialmente programmato per svolgersi dal giorno 08 dicembre al 31 dicembre 2016, per una durata complessiva di 24 giorni. Tuttavia, l'evento è iniziato il
13 dicembre e si è concluso l'8 gennaio, risultando quindi più lungo rispetto al calendario previsto. Considerando il periodo effettivo, l'evento è durato 27 giorni, ossia
3 giorni in più rispetto alla durata originariamente programmata per il solo evento “Villaggio del gusto”. Questi 3 giorni costituiscono il periodo per il quale parte convenuta ha sostenuto ulteriori oneri e costi per un compenso di € 4.610,00, ottenuta, in mancanza di specifico conteggio da parte della convenuta, dal quadro economico dalla stessa prodotto e rapportato ai 3 giorni di durata in più rispetto a quanto previsto.
Quanto alla somma di € 854,00 per lavori di smontaggio e rimontaggio luci onde consentire il montaggio del palco di Capodanno (RBR LIGHT) come richiesto a mezzo
Whatsapp dal Comune di – Polizia Municipale, non si rinviene in contratto Pt_1
clausola relativa al rimborso di tali spese né risulta che parte convenuta abbia reso edotta parte attrice di tale richiesta da parte della Polizia Municipale, per cui in mancanza di prova certa tale somma non può essere oggetto di rimborso.
Le somme richieste dal così come quelle pretese dall'impresa convenuta, Pt_1
trovano entrambe origine nel medesimo rapporto giuridico intercorrente tra le parti, ossia nel contratto di appalto stipulato. La circostanza che tali importi siano riferiti a distinti documenti fiscali non assume rilievo, trattandosi comunque di crediti e debiti derivanti dal medesimo negozio giuridico. La Corte di cassazione ha statuito che
”quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c.” (Cass.
n. 4825/2019).
In definitiva, sussistendo reciproci crediti tra le parti, entrambi accertati nel presente giudizio va pertanto, disposta la compensazione tra il credito dell'attrice per la restituzione dei canoni indebitamente percepiti e il credito della convenuta per le spese sostenute a causa del prolungamento dell'evento, nei limiti della somma corrispondente.
Alla luce di tale compensazione va condannata a corrispondere CP_3
a parte attrice la somma di € 1.390,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua, e della reciproca parziale soccombenza, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accertato il credito del per l'importo di € 6.000,00, condanna Parte_1
al relativo pagamento;
Controparte_1
-accertato il credito di er l'importo di € 4.610,00, condanna Controparte_1
il al relativo pagamento;
Parte_1
-operata la compensazione , per l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t. , la somma di € 1.390,00, oltre interessi legali
[...]
dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
-compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino il 21 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1343/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Indebito soggettivo e oggettivo” e vertente
TRA
, (C.F. , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione nonché in virtù di determinazioni dirigenziali nn. 1119/2017 e 1227/2017 dagli Avv. Amerigo
Bascetta,(C.F. , NN Santucci De Magistris (C.F. C.F._1
), BE LO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
P.IVA , con sede in Altavilla Irpina (AV), Controparte_1 P.IVA_2
via della Immacolata n.14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
RA RI, (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_2
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino la deducendo che il Controparte_1 Parte_1
con determina dirigenziale n. 3273/2016, aveva avviato una procedura aperta tramite il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del programma unico di eventi e spettacoli denominato “Avellino Expost: la tradizione del futuro-fondo misure anticicliche e salvaguardia dell'occupazione” per un importo complessivo di €
162.040,98 IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016. Il provvedimento di aggiudicazione veniva emesso in data 09.12.2016, con determinazione n. 3518 e l'inizio dell'attività ludica, originariamente previsto per il giorno 08.12.2016, e la conclusione, fissata per il giorno
31.12.2016, veniva successivamente differito, su iniziativa della convenuta, al giorno
13.12.2016. Conclusa la manifestazione, il liquidava in favore Pt_1
dell'appaltatore la somma di € 162.000,00 previa decurtazione di € 5.654,31 corrispondente ad un evento programmato ma non svolto. Parte attrice sosteneva che il programma dell'attività ludica contemplava la realizzazione del “Villaggio del
Gusto”, composto da strutture prefabbricate in legno, per la maggior parte appartenenti al patrimonio comunale, da destinare all'esposizione di prodotti tipici locali lungo il corso Vittorio Emanuele. Per la partecipazione all'iniziativa, gli interessati erano tenuti al versamento di un canone locativo non previsto nel contratto d'appalto né nel relativo capitolato, trattandosi di introito destinato all'amministrazione appaltante e non rientrante tra le attività affidate all'appaltatore. Parte convenuta riscuoteva i canoni di partecipazione, per un ammontare complessivo pari a € 20.000,00 senza tuttavia provvedere al relativo versamento nelle casse comunali. A seguito della diffida del a restituire le somme incassate a titolo di canoni, parte convenuta disponeva Pt_1
il vincolo delle stesse su un libretto postale intestato al proprio amministratore delegato.
L'appaltante chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“accertare l'indebita percezione e trattenimento da parte della Controparte_1
della somma di € 20.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava in toto Controparte_1
la domanda attorea sostenendo che gli importi percepiti dalla società per la locazione delle casette non potevano essere oggetto di richiesta restitutoria da parte del Comune, non essendo tale voce prevista nella determina dirigenziale di affidamento e che parte convenuta si era occupata della collocazione, dell'installazione, dell'allestimento e della gestione operativa dei manufatti. Precisava, altresì, che delle 41 casette utilizzate, solo 10 erano di proprietà comunale, mentre le restanti 31 erano state messe a disposizione dalla società convenuta, che le aveva a sua volta noleggiate da altra ditta.
Evidenziava inoltre che il poteva richiedere solo l'importo € 5.786,00 relativo Pt_1
alle sette casette di proprietà comunale, tre di esse, invece, erano state concesse a titolo gratuito a favore di istituti scolastici e associazioni benefiche. Parte convenuta dava atto che l'evento si era protratto 8 giorni oltre la durata prevista e chiedeva, quindi, il rimborso delle spese sostenute durante gli otto giorni aggiuntivi pari a € 32.126,72 e dell'importo di € 854 sostenuto per lo smantellamento di alcune tendine, intervento resosi necessario per agevolare le operazioni della ditta incaricata del montaggio del palco in occasione dell'evento “Avellino Expost, a glance to the future”. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito rigettasse la domanda perché infondata in fatto e “in diritto;
- nel merito, in via gradata, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare il al pagamento della somma di € 32.126,72; Parte_1
-ancora in via gradata e per l'ipotesi di riconoscimento del diritto alla ricezione dei canoni delle casette, riconoscere al la somma di € 5.786,00; Parte_1
-ancora in via gradata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, conguagliare la somma di € 20.000,00 sul maggiore importo della domanda riconvenzionale condannando il al pagamento della somma di € Parte_1
12.980,72;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione all'udienza del 20.06.2025 dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo.
DIRITTO
Risulta dagli atti di causa e comunque non contestato tra le parti il rapporto tra le stesse nascente dal contratto di appalto tra le stesse stipulato in data 06.12.2016 costituente presupposto indefettibile per la valida instaurazione di rapporti negoziali con la PA avente forma scritta. Deve essere richiamata in questa sede la regola, seguita dalla giurisprudenza consolidata e dalla dottrina più autorevole, secondo la quale tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità. In ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440, è richiesta la forma scritta ad substantiam che
è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità nella redazione di apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti di terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni.
Nessun altro documento, all'infuori del contratto scritto e sottoscritto dal legale rappresentante, possono assolvere all'onere probatorio imposto dalla creditrice.
Da ciò consegue che, il privato può far valere responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente (Cass. n.
14099/2004; cfr. di recente, Cass. n. 20033 del 6.10.2016: “la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accorso tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa restituzione dell'attore.
A seguito di bando di gara di appalto del , espletato l'iter Parte_1
procedurale, parte convenuta risultava aggiudicatario in data 9.12.2016.
In punto di diritto, giova evidenziare come, in tema di appalti pubblici la giurisprudenza ha precisato che entrambe le parti contraenti sono obbligate ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto tramite quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del “neminem laedere” siano idonei a preservare gli interessi della controparte.
Stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui che intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, deve provare unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Parte attrice per far valere le proprie pretese in sede giudiziaria deve dar prova di quanto afferma. Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'onere della prova che grava sul creditore istante è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento. Per pagamento si intende l'adempimento, in senso lato, dell'obbligazione o, meglio, della supposta obbligazione: cioè, la praestatio eius quod est in obbligatione: la dazione di denaro, e comunque, ogni adempimento che significhi esatta prestazione di ciò che si riteneva dovuto. Ciò che rileva dell'indebito oggettivo, a differenza di quello soggettivo, è la mancanza dell'obbligazione.
Nel caso in esame, parte attrice ha agito chiedendo la restituzione dei canoni di locazione corrisposti alla parte convenuta in relazione alle casette in legno dalla stessa fornite. Parte attrice fonda la propria domanda sulla presunta inesistenza del titolo a giustificare il mancato pagamento, sostenendo che i beni locati siano di sua proprietà e di conseguenza, la somma incamerata senza previsione contrattuale, conseguendo un utile non previsto nel bando di organizzazione dell'evento, costituisce somma indebitamente percepita e trattenuta.
In tale contesto, la prova della proprietà costituisce elemento essenziale ai fini della qualificazione del pagamento come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, l'attrice non ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria titolarità sulle casette, ne consegue che non risulta accertata l'inesistenza del titolo giustificativo dei pagamenti effettuati. Va poi considerato che nel capitolato descrittivo e prestazionale all'art. 4 sono espressamente previste le attività preliminari alla realizzazione dell'evento tra cui “noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio di ogni struttura, strumentazione e degli allestimenti e custodia”. Parte convenuta, invece, ha depositato il contratto di noleggio con in data Parte_2
30.11.2016 relativo a 31 casette, dimostrando così la legittimità della riscossione dei corrispettivi relativi a tali beni. È emerso inoltre che le restanti 10 casette non erano incluse nel contratto e che risultano quindi di proprietà del Pertanto, i canoni Pt_1
riscossi per le dieci casette risultano privati di causa e non dovuti, configurandosi come pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Alla luce di quanto sopra, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attrice deve essere accolta limitatamente ai canoni riferiti alle dieci casette, mentre per le restanti 31 casette, coperte dal contratto di noleggio e legittimamente riscossi, la domanda non può trovare accoglimento. In definitiva, l'attrice ha diritto alla restituzione dei soli canoni indebitamente percepiti dalla convenuta per i beni di cui è effettivamente proprietaria pari a € 6.000,00 (n010 casette 3x3 € 600,00 cadauno).
Passando alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la stessa risulta fondata e meritevole di parziale accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge che l'evento si è protratto per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto esclusivamente per l'evento “Villaggio del Gusto” ,come da relazione del
20/01/2017, con conseguente protrazione della disponibilità della struttura e incremento dei costi di gestione sostenuti da parte convenuta (quali utenze elettriche, sorveglianza, e altri servizi accessori). La società ha fornito idonea documentazione giustificativa di tali esborsi, mediante fatture allegate in atti, il cui contenuto non è stato contestato dall'attore, in applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., “il principio di non contestazione comporta che i fatti allegati e non contestati in modo specifico dalla controparte devono ritenersi provati”. (Cass. n.
5434/2018).
L'evento era inizialmente programmato per svolgersi dal giorno 08 dicembre al 31 dicembre 2016, per una durata complessiva di 24 giorni. Tuttavia, l'evento è iniziato il
13 dicembre e si è concluso l'8 gennaio, risultando quindi più lungo rispetto al calendario previsto. Considerando il periodo effettivo, l'evento è durato 27 giorni, ossia
3 giorni in più rispetto alla durata originariamente programmata per il solo evento “Villaggio del gusto”. Questi 3 giorni costituiscono il periodo per il quale parte convenuta ha sostenuto ulteriori oneri e costi per un compenso di € 4.610,00, ottenuta, in mancanza di specifico conteggio da parte della convenuta, dal quadro economico dalla stessa prodotto e rapportato ai 3 giorni di durata in più rispetto a quanto previsto.
Quanto alla somma di € 854,00 per lavori di smontaggio e rimontaggio luci onde consentire il montaggio del palco di Capodanno (RBR LIGHT) come richiesto a mezzo
Whatsapp dal Comune di – Polizia Municipale, non si rinviene in contratto Pt_1
clausola relativa al rimborso di tali spese né risulta che parte convenuta abbia reso edotta parte attrice di tale richiesta da parte della Polizia Municipale, per cui in mancanza di prova certa tale somma non può essere oggetto di rimborso.
Le somme richieste dal così come quelle pretese dall'impresa convenuta, Pt_1
trovano entrambe origine nel medesimo rapporto giuridico intercorrente tra le parti, ossia nel contratto di appalto stipulato. La circostanza che tali importi siano riferiti a distinti documenti fiscali non assume rilievo, trattandosi comunque di crediti e debiti derivanti dal medesimo negozio giuridico. La Corte di cassazione ha statuito che
”quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c.” (Cass.
n. 4825/2019).
In definitiva, sussistendo reciproci crediti tra le parti, entrambi accertati nel presente giudizio va pertanto, disposta la compensazione tra il credito dell'attrice per la restituzione dei canoni indebitamente percepiti e il credito della convenuta per le spese sostenute a causa del prolungamento dell'evento, nei limiti della somma corrispondente.
Alla luce di tale compensazione va condannata a corrispondere CP_3
a parte attrice la somma di € 1.390,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua, e della reciproca parziale soccombenza, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accertato il credito del per l'importo di € 6.000,00, condanna Parte_1
al relativo pagamento;
Controparte_1
-accertato il credito di er l'importo di € 4.610,00, condanna Controparte_1
il al relativo pagamento;
Parte_1
-operata la compensazione , per l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t. , la somma di € 1.390,00, oltre interessi legali
[...]
dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
-compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino il 21 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale