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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2743 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VILLANI ROBERTO, presso il quale elettivamente domicilia
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. NOTARI RENATO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 30/04/2011 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale
e pertanto continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
2. L'abitazione costituente la casa coniugale, sita in Castel Volturno (CE) alla Via
Cesare Tallone n. 84, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimane Parte_2 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, unitamente agli arredi e suppellettili ivi esistenti;
il SI. si impegna, ove non vi avesse già provveduto alla data di Pt_1 fissazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, a trasferire altrove la propria residenza ed a ritirare i propri effetti personali;
3. Le costituite parti si danno vicendevolmente atto che la loro situazione economica è sostanzialmente equivalente e che non vi è luogo, pertanto, a provvedere in ordine ad eventuali – reciproci - contributi al mantenimento personale;
4. Per ciò che concerne il “prestito personale” contratto dal SI. con Parte_1
Findomestic Banca S.p.a. in data 31/01/2020 per un ammontare di €14.000,00, le costituite parti si danno vicendevolmente atto che cederà, ad esclusivo carico del contraente, il pagamento delle rate residue previste dal piano di ammortamento, sino all'estinzione; e tanto essendosi tenuto conto della suddetta circostanza ai fini delle pattuizioni a sottoscriversi. Per l'effetto il SI. dichiara, con la Pt_1 sottoscrizione del presente atto, di rinunziare alla restituzione, nei confronti della
SI.ra , di qualsivoglia somma, sia essa per capitale, spese od interessi – Parte_2 anche moratori - comunque riconducibili al ciato finanziamento nei confronti del coniuge nonché per eventuali migliorie apportate alla casa coniugale durante il matrimonio;
5. La SI.ra ed il SI. si autorizzano, sin d'ora, al Parte_2 Parte_1 reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità personale anche valido per l'espatrio;
6. Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 07/01/25, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL
VOLTURNO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 4, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 07/01/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2743 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VILLANI ROBERTO, presso il quale elettivamente domicilia
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. NOTARI RENATO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 30/04/2011 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale
e pertanto continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
2. L'abitazione costituente la casa coniugale, sita in Castel Volturno (CE) alla Via
Cesare Tallone n. 84, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimane Parte_2 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, unitamente agli arredi e suppellettili ivi esistenti;
il SI. si impegna, ove non vi avesse già provveduto alla data di Pt_1 fissazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, a trasferire altrove la propria residenza ed a ritirare i propri effetti personali;
3. Le costituite parti si danno vicendevolmente atto che la loro situazione economica è sostanzialmente equivalente e che non vi è luogo, pertanto, a provvedere in ordine ad eventuali – reciproci - contributi al mantenimento personale;
4. Per ciò che concerne il “prestito personale” contratto dal SI. con Parte_1
Findomestic Banca S.p.a. in data 31/01/2020 per un ammontare di €14.000,00, le costituite parti si danno vicendevolmente atto che cederà, ad esclusivo carico del contraente, il pagamento delle rate residue previste dal piano di ammortamento, sino all'estinzione; e tanto essendosi tenuto conto della suddetta circostanza ai fini delle pattuizioni a sottoscriversi. Per l'effetto il SI. dichiara, con la Pt_1 sottoscrizione del presente atto, di rinunziare alla restituzione, nei confronti della
SI.ra , di qualsivoglia somma, sia essa per capitale, spese od interessi – Parte_2 anche moratori - comunque riconducibili al ciato finanziamento nei confronti del coniuge nonché per eventuali migliorie apportate alla casa coniugale durante il matrimonio;
5. La SI.ra ed il SI. si autorizzano, sin d'ora, al Parte_2 Parte_1 reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità personale anche valido per l'espatrio;
6. Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 07/01/25, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL
VOLTURNO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 4, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 07/01/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso