Articolo 5 della Legge 18 giugno 2015, n. 95
Articolo 4Articolo 6
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8 luglio 2015
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6 gennaio 2026
Art. 5. Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche' un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonche' la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entita'.
2-bis. ((A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entita'.)) ((1))
2-ter. ((A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entita' di investimento che e' un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.)) ((1))
2-quater. ((Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono gia' presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.)) ((1)) 3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Entrata in vigore il 6 gennaio 2026