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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1063/2024
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1063/2024 R.G. promossa con reclamo depositato in data 19.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 marzo OGGETTO:
2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
E CP_1 Parte_1 liquidazione giudiziale con il patrocinio dell'avv. Gianluca Serioli Codice:174201
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_2
[...]
[...]
[...] Con il patrocinio dell'avv. Valentina Ponte
e contro
.E Controparte_3 Parte_1
[...]
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 354/2024
pubblicata il 25.19.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
“In via preliminare ed urgente:
- sospendere ad ogni effetto di legge, inaudita altera parte, l'efficacia e l'esecuzione della sentenza reclamata.
In via preliminare subordinata:
- sospendere ad ogni effetto di legge, previa instaurazione del contraddittorio, l'efficacia e l'esecuzione della sentenza reclamata.
Nel merito:
- fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nonché
concesso un termine alla ricorrente per la notifica del ricorso per reclamo e del suddetto decreto, in accoglimento del presente reclamo, dichiarare nulla e/o inefficace e/o in ogni caso revocare la sentenza n. 354/2024
dichiarativa della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
E di pronunciata dal Tribunale di Brescia in data CP_1 Parte_1
25 ottobre 2025 nell'ambito del procedimento n. 420-1/2024 P.U. r.g.
notificata in pari data. In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
cap. 1) vero che l'impresa E di sin dal suo CP_1 Controparte_4
avvio nell'anno 2018, ha svolto l'attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente, senza l'utilizzo di beni strumentali rilevanti, senza mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà;
cap. 2) vero che, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, venivano utilizzate piccole attrezzature, quali avvitatori e cacciaviti;
cap. 3) vero che il dott. quale consulente dell'impresa Testimone_1
individuale E di sin dal suo avvio nell'anno 2018, CP_1 Parte_1
ha redatto la relazione prodotta sub doc. 04 che si mostra;
cap. 4) vero che l'impresa individuale E di aveva CP_1 Parte_1
un regime di contabilità semplificata, senza dunque obbligo di presentazione di bilancio né di compilazione del libro degli inventari e del libro giornale;
cap. 5) vero che le immobilizzazioni materiali ed immateriali risultano annotate nel registro dei beni ammortizzabili (doc. 05 che si mostra al teste), per i valori ivi indicati;
cap. 6) vero che le piccole attrezzature, con un valore unitario inferiore ad euro 516,00, che venivano impiegate nell'esercizio dell'attività, non devono essere annotate nel libro dei beni ammortizzabili;
cap. 7) vero che le rimanenze erano sostanzialmente pari a zero, poiché,
per il tipo di attività esercitato, ogni bene che transitava nell'azienda non era di proprietà di E di , che si limitava quindi ad CP_1 Parte_1
acquistare materiale di consumo per piccoli importi;
cap. 8) vero che l'entità dei crediti dell'impresa reclamante verso clienti è
strettamente collegata con i ricavi e non ha mai superato l'importo di Euro
33.000,00;
cap. 9) vero che i ricavi emergono dalla situazione contabile al 31
dicembre degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr. docc. 6A – 6D, che si mostrano al teste) e dai relativi Modelli Unici Persone Fisiche (cfr. docc.
7A – 7D, che si mostrano al teste, con particolare riferimento al Quadro
RG rigo RG2), da cui si evince che essi sono stati per tutti gli anni di riferimento inferiori ad Euro 200.000,00;
cap. 10) vero che l'impresa individuale reclamante ha registrato i seguenti ricavi:
- per l'anno 2020, Euro 158.394,84 (cfr. docc. 6A e 7A che si mostra al teste);
- per l'anno 2021, Euro 130.346,69 (cfr. docc. 6B e 7B che si mostrano al teste);
- per l'anno 2022, Euro 131.602,24 (cfr. docc. 6C e 7C che si mostrano al teste);
- per l'anno 2023, Euro 50.751,91 (cfr. docc. 6D e 7D che si mostrano al teste);
cap. 11) vero che la situazione debitoria dell'impresa individuale è
ampiamente al di sotto della soglia di Euro 500.000,00, essendo limitata al debito per Euro 20.840,56 indicato dalle sig.re , Controparte_2 e nel ricorso per l'apertura CP_2 CP_5 Controparte_2
della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 02 che si mostra al teste) e alle pendenze con l'Agenzia Entrate Riscossione per Euro 5.829,25 (cfr. doc.
10, che si mostra al teste) e con l'INPS per Euro 20.590,47 (cfr.doc. 11,
che si mostra al teste).
Si indicanoSi indicano a testimoni:
di CO VO (BG), via Marco Polo n. 23 (sui Controparte_2
capitoli 1 e 2);
di GO RM (BS), via Santa Giulia n. 5 (sui capitoli 1 e CP_2
2);
di RT (BS), via Valeriana n. 37/c (sui capitoli 1 e 2); CP_5
dott. con studio in CO VO (BG), via Nazionale Tes_1 Tes_1
n. 47/h (su tutti i capitoli);
Lazzari dott.ssa con studio in Desenzano del Garda (BS), Testimone_2
via Mazzini n. 29 (su tutti i capitoli);
- disporre CTU contabile, incaricando eventualmente anche la Curatrice
dott.ssa volta ad accertare, previa acquisizione e Persona_1
verifica di tutta la documentazione contabile e fiscale dell'impresa individuale se la stessa possiede Controparte_6
congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I..
In ogni caso:
- spese e compensi professionali rifusi in caso di opposizione”
Per le reclamate
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiararsi inammissibile e rigettarsi il reclamo e l'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, confermando la sentenza impugnata.
Spese e compensi professionali rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di e Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare
[...] Parte_1
dell'impresa individuale di . CP_1 Parte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della propria competenza, del requisito di procedibilità
di cui all'art. 49, uc CCII, della mancata prova, da parte della debitrice,
del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d)
CCII, della grave situazione di dissesto della debitrice evincibile dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti con esito negativo, presenza di debiti contributivi.
Ha proposto reclamo , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale di , sulla base di un unico motivo di CP_1 Parte_1
reclamo e ha chiesto la sospensione della liquidazione giudiziale ex art 53
CCII.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la Corte, in accoglimento dell'istanza,
ha disposto la sospensione della liquidazione attivo, ha dichiarato la contumacia della E di Controparte_3 CP_1 Parte_1 e ha posto la causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 21.2.2025 la Corte rimesso sul ruolo il giudizio disponendo l'acquisizione di informazioni dal Curatore.
Pervenuta la documentazione richiesta, alla udienza del 26 marzo 2025,
sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la reclamante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 lett. d)
CCII.
Evidenzia che l'impresa individuale E, sin dal suo avvio nel 2018, CP_1
ha svolto attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente, senza utilizzo di beni strumentali rilevanti,
senza mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà e che l'impresa era soggetta a regime di contabilità semplificata senza obbligo di presentazione di bilanci e di compilazione del libro degli inventari e del libro giornale, sottolineando che i dati relativi all'attivo patrimoniale possono comunque desumersi dai documenti e dalla relazione del dott consulente dell'impresa, prodotti Testimone_1
unitamente al reclamo.
Precisa che l'attivo patrimoniale dell'impresa era pari ad euro 516,00, in quanto le rimanenze erano pari a zero, poiché ogni bene era in conto lavoro, i ricavi, emergenti dalla situazione contabile erano ben inferiori alla soglia di euro 200.000,00, così come i debiti, risultando un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 5.892,25 e nei confronti dell'INPS per euro 20.590,47, oltre quello di euro 20.840,56 nei confronti delle creditrici istanti, ex dipendenti.
Ha offerto di provare le suddette circostanze con prova testimoniale delle stesse ex dipendenti e ha chiesto espletarsi ctu contabile.
***
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere
che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente
avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro
documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali
dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
La reclamante ha tenuto un regime di contabilità semplificato e non era pertanto obbligata alla presentazione dei bilanci o alla compilazione del libro degli inventari e del libro giornale.
Tuttavia la documentazione prodotta dalla stessa nel presente grado
(registro beni ammortizzabili, situazione contabile al 31.12.2020, al
31.12.2021, al 31. 12.2022 e al 31.12.203, il Modello Unico Persone
Fisiche 2021, 2022, 2023 e 2024, i partitati 2020, 2021, 2022, 2023, ed i registri IVA 2021, 2021, 2022 e 2023, l'elenco cartelle Agenzia
[...]
e la certificazione INPS sui debiti contributivi) registra Controparte_7
i valori al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
evidenziati dalla reclamante.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma dalla relazione ex art. 130 CCII
acquisita dal Curatore da cui emerge che: -l'ammontare dei debiti alla data di apertura della liquidazione giudiziale ammessi al passivo ammonta ad euro 75.200,53, e, rileva il Collegio, non vi sono elementi per ritenere che, anche nel caso di successive insinuazioni tardive, l'ammontare complessivo dei debiti possa comunque raggiungere la soglia di € 500.000,00;
-i ricavi nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di liquidazione giudiziale non eccedono il limite di € 200.000, attestandosi,
rispettivamente, ad € 130.346,69 per l'esercizio 2021, ad € 131.602,24 per l'esercizio 2022 e, per l'esercizio 2023, alla ben ridotta somma di €
50.715,91;
- l'attivo dei tre esercizi antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, non eccede il limite di € 300.000 attestandosi, rispettivamente,
ad € 138.288,60 per l'esercizio 2021, ad € 164.175,02 per l'esercizio 2022
e all'assai ridotto importo di € 65.004,07 per l'esercizio 2023. Del resto l'impresa reclamante ha svolto attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente senza utilizzare beni strumentali rilevanti e mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà; ogni bene che transitava dall'azienda era in conto lavoro e non già di proprietà dell'impresa, sicché essa è priva di rimanenze.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dal 31 maggio 2024 la pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore,
sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale e della natura dei crediti (da lavoro dipendente) della istante, in relazione ai quali la proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la emissione del decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 354/2024 pubblicata in data 25 ottobre 2024 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di E CP_1 [...]
; Parte_1
ordina a , quale titolare della impresa individuale Parte_1
E , di procedere, sino al passaggio in CP_1 Parte_1
giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1063/2024
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1063/2024 R.G. promossa con reclamo depositato in data 19.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 marzo OGGETTO:
2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
E CP_1 Parte_1 liquidazione giudiziale con il patrocinio dell'avv. Gianluca Serioli Codice:174201
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_2
[...]
[...]
[...] Con il patrocinio dell'avv. Valentina Ponte
e contro
.E Controparte_3 Parte_1
[...]
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 354/2024
pubblicata il 25.19.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
“In via preliminare ed urgente:
- sospendere ad ogni effetto di legge, inaudita altera parte, l'efficacia e l'esecuzione della sentenza reclamata.
In via preliminare subordinata:
- sospendere ad ogni effetto di legge, previa instaurazione del contraddittorio, l'efficacia e l'esecuzione della sentenza reclamata.
Nel merito:
- fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nonché
concesso un termine alla ricorrente per la notifica del ricorso per reclamo e del suddetto decreto, in accoglimento del presente reclamo, dichiarare nulla e/o inefficace e/o in ogni caso revocare la sentenza n. 354/2024
dichiarativa della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
E di pronunciata dal Tribunale di Brescia in data CP_1 Parte_1
25 ottobre 2025 nell'ambito del procedimento n. 420-1/2024 P.U. r.g.
notificata in pari data. In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
cap. 1) vero che l'impresa E di sin dal suo CP_1 Controparte_4
avvio nell'anno 2018, ha svolto l'attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente, senza l'utilizzo di beni strumentali rilevanti, senza mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà;
cap. 2) vero che, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, venivano utilizzate piccole attrezzature, quali avvitatori e cacciaviti;
cap. 3) vero che il dott. quale consulente dell'impresa Testimone_1
individuale E di sin dal suo avvio nell'anno 2018, CP_1 Parte_1
ha redatto la relazione prodotta sub doc. 04 che si mostra;
cap. 4) vero che l'impresa individuale E di aveva CP_1 Parte_1
un regime di contabilità semplificata, senza dunque obbligo di presentazione di bilancio né di compilazione del libro degli inventari e del libro giornale;
cap. 5) vero che le immobilizzazioni materiali ed immateriali risultano annotate nel registro dei beni ammortizzabili (doc. 05 che si mostra al teste), per i valori ivi indicati;
cap. 6) vero che le piccole attrezzature, con un valore unitario inferiore ad euro 516,00, che venivano impiegate nell'esercizio dell'attività, non devono essere annotate nel libro dei beni ammortizzabili;
cap. 7) vero che le rimanenze erano sostanzialmente pari a zero, poiché,
per il tipo di attività esercitato, ogni bene che transitava nell'azienda non era di proprietà di E di , che si limitava quindi ad CP_1 Parte_1
acquistare materiale di consumo per piccoli importi;
cap. 8) vero che l'entità dei crediti dell'impresa reclamante verso clienti è
strettamente collegata con i ricavi e non ha mai superato l'importo di Euro
33.000,00;
cap. 9) vero che i ricavi emergono dalla situazione contabile al 31
dicembre degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr. docc. 6A – 6D, che si mostrano al teste) e dai relativi Modelli Unici Persone Fisiche (cfr. docc.
7A – 7D, che si mostrano al teste, con particolare riferimento al Quadro
RG rigo RG2), da cui si evince che essi sono stati per tutti gli anni di riferimento inferiori ad Euro 200.000,00;
cap. 10) vero che l'impresa individuale reclamante ha registrato i seguenti ricavi:
- per l'anno 2020, Euro 158.394,84 (cfr. docc. 6A e 7A che si mostra al teste);
- per l'anno 2021, Euro 130.346,69 (cfr. docc. 6B e 7B che si mostrano al teste);
- per l'anno 2022, Euro 131.602,24 (cfr. docc. 6C e 7C che si mostrano al teste);
- per l'anno 2023, Euro 50.751,91 (cfr. docc. 6D e 7D che si mostrano al teste);
cap. 11) vero che la situazione debitoria dell'impresa individuale è
ampiamente al di sotto della soglia di Euro 500.000,00, essendo limitata al debito per Euro 20.840,56 indicato dalle sig.re , Controparte_2 e nel ricorso per l'apertura CP_2 CP_5 Controparte_2
della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 02 che si mostra al teste) e alle pendenze con l'Agenzia Entrate Riscossione per Euro 5.829,25 (cfr. doc.
10, che si mostra al teste) e con l'INPS per Euro 20.590,47 (cfr.doc. 11,
che si mostra al teste).
Si indicanoSi indicano a testimoni:
di CO VO (BG), via Marco Polo n. 23 (sui Controparte_2
capitoli 1 e 2);
di GO RM (BS), via Santa Giulia n. 5 (sui capitoli 1 e CP_2
2);
di RT (BS), via Valeriana n. 37/c (sui capitoli 1 e 2); CP_5
dott. con studio in CO VO (BG), via Nazionale Tes_1 Tes_1
n. 47/h (su tutti i capitoli);
Lazzari dott.ssa con studio in Desenzano del Garda (BS), Testimone_2
via Mazzini n. 29 (su tutti i capitoli);
- disporre CTU contabile, incaricando eventualmente anche la Curatrice
dott.ssa volta ad accertare, previa acquisizione e Persona_1
verifica di tutta la documentazione contabile e fiscale dell'impresa individuale se la stessa possiede Controparte_6
congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I..
In ogni caso:
- spese e compensi professionali rifusi in caso di opposizione”
Per le reclamate
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiararsi inammissibile e rigettarsi il reclamo e l'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, confermando la sentenza impugnata.
Spese e compensi professionali rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di e Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare
[...] Parte_1
dell'impresa individuale di . CP_1 Parte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della propria competenza, del requisito di procedibilità
di cui all'art. 49, uc CCII, della mancata prova, da parte della debitrice,
del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d)
CCII, della grave situazione di dissesto della debitrice evincibile dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti con esito negativo, presenza di debiti contributivi.
Ha proposto reclamo , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale di , sulla base di un unico motivo di CP_1 Parte_1
reclamo e ha chiesto la sospensione della liquidazione giudiziale ex art 53
CCII.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la Corte, in accoglimento dell'istanza,
ha disposto la sospensione della liquidazione attivo, ha dichiarato la contumacia della E di Controparte_3 CP_1 Parte_1 e ha posto la causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 21.2.2025 la Corte rimesso sul ruolo il giudizio disponendo l'acquisizione di informazioni dal Curatore.
Pervenuta la documentazione richiesta, alla udienza del 26 marzo 2025,
sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la reclamante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 lett. d)
CCII.
Evidenzia che l'impresa individuale E, sin dal suo avvio nel 2018, CP_1
ha svolto attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente, senza utilizzo di beni strumentali rilevanti,
senza mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà e che l'impresa era soggetta a regime di contabilità semplificata senza obbligo di presentazione di bilanci e di compilazione del libro degli inventari e del libro giornale, sottolineando che i dati relativi all'attivo patrimoniale possono comunque desumersi dai documenti e dalla relazione del dott consulente dell'impresa, prodotti Testimone_1
unitamente al reclamo.
Precisa che l'attivo patrimoniale dell'impresa era pari ad euro 516,00, in quanto le rimanenze erano pari a zero, poiché ogni bene era in conto lavoro, i ricavi, emergenti dalla situazione contabile erano ben inferiori alla soglia di euro 200.000,00, così come i debiti, risultando un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 5.892,25 e nei confronti dell'INPS per euro 20.590,47, oltre quello di euro 20.840,56 nei confronti delle creditrici istanti, ex dipendenti.
Ha offerto di provare le suddette circostanze con prova testimoniale delle stesse ex dipendenti e ha chiesto espletarsi ctu contabile.
***
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere
che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente
avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro
documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali
dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
La reclamante ha tenuto un regime di contabilità semplificato e non era pertanto obbligata alla presentazione dei bilanci o alla compilazione del libro degli inventari e del libro giornale.
Tuttavia la documentazione prodotta dalla stessa nel presente grado
(registro beni ammortizzabili, situazione contabile al 31.12.2020, al
31.12.2021, al 31. 12.2022 e al 31.12.203, il Modello Unico Persone
Fisiche 2021, 2022, 2023 e 2024, i partitati 2020, 2021, 2022, 2023, ed i registri IVA 2021, 2021, 2022 e 2023, l'elenco cartelle Agenzia
[...]
e la certificazione INPS sui debiti contributivi) registra Controparte_7
i valori al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
evidenziati dalla reclamante.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma dalla relazione ex art. 130 CCII
acquisita dal Curatore da cui emerge che: -l'ammontare dei debiti alla data di apertura della liquidazione giudiziale ammessi al passivo ammonta ad euro 75.200,53, e, rileva il Collegio, non vi sono elementi per ritenere che, anche nel caso di successive insinuazioni tardive, l'ammontare complessivo dei debiti possa comunque raggiungere la soglia di € 500.000,00;
-i ricavi nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di liquidazione giudiziale non eccedono il limite di € 200.000, attestandosi,
rispettivamente, ad € 130.346,69 per l'esercizio 2021, ad € 131.602,24 per l'esercizio 2022 e, per l'esercizio 2023, alla ben ridotta somma di €
50.715,91;
- l'attivo dei tre esercizi antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, non eccede il limite di € 300.000 attestandosi, rispettivamente,
ad € 138.288,60 per l'esercizio 2021, ad € 164.175,02 per l'esercizio 2022
e all'assai ridotto importo di € 65.004,07 per l'esercizio 2023. Del resto l'impresa reclamante ha svolto attività di assemblaggio di motori elettrici di piccole dimensioni per conto di un unico cliente senza utilizzare beni strumentali rilevanti e mezzi di trasporto e senza beni immobili strumentali di proprietà; ogni bene che transitava dall'azienda era in conto lavoro e non già di proprietà dell'impresa, sicché essa è priva di rimanenze.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dal 31 maggio 2024 la pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore,
sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale e della natura dei crediti (da lavoro dipendente) della istante, in relazione ai quali la proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la emissione del decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 354/2024 pubblicata in data 25 ottobre 2024 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di E CP_1 [...]
; Parte_1
ordina a , quale titolare della impresa individuale Parte_1
E , di procedere, sino al passaggio in CP_1 Parte_1
giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti