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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA SI LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMOLLI CP_1 C.F._2
IV OV AR IC con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Getxo (Spagna) il 6/4/2022 da
[...]
e da , mandando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica Parte_1 CP_1 della sentenza definitiva, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Getxo (Spagna) affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ( atto n. 19 anno 2002) e a quant'altro di sua competenza, ivi compresa la comunicazione al Comune di Lecco ( atto n. 19 anno 2002) in cui il matrimonio risulta essere stato trascritto;
dare atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulla scelta della legge spagnola applicabile al divorzio ai sensi del Regolamento (UE) n. 1259/2010;
2) Affidamento e figli maggiorenni: non occorre adottare alcun provvedimento in merito all'affidamento e al diritto di visita dei figli poiché entrambi sono già maggiorenni e non più soggetti alla responsabilità genitoriale;
pertanto, non è richiesta alcuna disposizione al riguardo da parte del Tribunale. 3) Mantenimento dei figli da parte dei genitori: disporre che il padre provveda a tutte le spese straordinarie dei figli (come da Protocollo del Tribunale di Lecco che qui si intende integralmente trascritto) e contribuisca direttamente al loro mantenimento ad eccezione dei periodi nei quali sarà la madre a farsi carico direttamente o indirettamente del loro mantenimento ordinario;
più precisamente, disporre che la NO contribuisca al mantenimento ordinario di e Parte_1 Per_1
e a tutte le loro necessità nei periodi in cui i medesimi, per qualsiasi motivo o causa, Per_2 soggiorneranno o comunque staranno con la mamma e ciò sia in Spagna che all'estero.
4) Assegno divorzile una tantum: disporre che il signor versi alla NO , CP_1 Parte_1 in data coeva ai trasferimenti immobiliari di cui alla successiva clausola 5), la somma, ritenuta equa dalle parti e dal Tribunale, di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione;
prendere atto e confermare che, a fronte della corresponsione dell'importo concordato in unica soluzione, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale fra loro intercorso in ragione del matrimonio, di ritenersi del tutto soddisfatte sia a titolo risarcitorio che compensativo e circa la voce concernente il contributo personale ed economico da ciascuna di esse dato alla conduzione della famiglia e alla formazione dei rispettivi patrimoni, con ciò rinunciando ad ogni reciproca ulteriore pretesa per alcun altro titolo, ragione o causa ad esso connesso, inerente e/o derivante;
in particolare, la corresponsione dell'importo concordato in unica soluzione esaurisce ogni obbligo presente e futuro di mantenimento a carico del signor nei confronti della NO . CP_1 Parte_1
5) Trasferimento a titolo oneroso della quota comune e indivisa del 50% di proprietà della moglie degli immobili cointestati tra i coniugi: prendere atto e confermare che, in ottemperanza degli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi e volti a regolamentare il loro divorzio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la NO , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. si obbliga a cedere e trasferire e attribuire a , nato a [...] C.F._1 CP_1 il 25.5.1971, C.F. , che accetterà e acquisterà, con tutte le conseguenze di C.F._2 legge, a titolo oneroso:
a) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa delle seguenti porzioni immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare di proprietà sociale sito in Comune di Monza, Via Volta, Vicolo Borghetto e Via Giulini e precisamente: in Comune di Monza con accesso principale da Vicolo Borghetto s.n.c. E accesso pedonale e carraio da Via Giulini s.n.c. ed accesso carraio da Via Volta s.n.c.:
- appartamento posto al piano terzo – scala A interno 13 composto da soggiorno, tre camere da letto oltre cucina, lavanderia, due servizi e due balconi con annessa cantina a piano primo interrato, censito al catasto N.C.E.U. di Monza - Partita - foglio 42 - mappale 322 - sub. 14 – Vicolo Borghetto P.IVA_1
SC - p.
3 - S1 – s. A/13 - cat. A/2 - cl. 5, vani 7,5, R.C. Euro 1.665,57;
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 142; censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 256 – Via Giulini – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 21, R.C. Euro 136,65;
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 141; censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 257 – Via Giulini – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 14, R.C. Euro 91,10; il tutto meglio identificato nell'atto di Compravendita per notaio di Monza in data Persona_3
20.3.2002, N. 122774 Rep., N. 17033 Progr., registrato a Monza il 3.4.2002 al quale si rinvia per la migliore individuazione degli immobili;
b) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa, acquistata in ragione della comunione legale dei beni, sulla seguente porzione immobiliare, facente parte del complesso immobiliare in proprietà sociale sito in Comune di Monza, Via Volta, Vicolo Borghetto e Via Giulini e precisamente:
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 146, censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 252 – Via Volta – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 33, R.C. Euro 214,74; meglio identificato nella Compravendita per notaio di Monza in data 18.7.2003, N. Persona_3
123746/17710 Rep., registrato presso Agenzia delle Entrate di Monza il 23.7.2003, N. 1898, Serie 1, al quale si rinvia per la migliore individuazione dell'immobile;
c) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa, acquistata in ragione della comunione legale dei beni, di due vani ad uso autorimessa privata posti al piano primo interrato siti in Comune di Monza, Via Fratelli Cairoli n. 2, a parte del in Catasto Terreni al mappale Parte_2
242 del foglio 58 (Ente Urbano di Ha 0.19.43), rispettivamente censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune
- foglio 58 – mappale 242 sub 752 – Via Fratelli Cairoli n. 2 – p. S1 – Cat. C/6 – Cl. 6 – mq 18 – R.C. Euro 159,90;
- foglio 58 – mappale 242 sub 758 – Via Fratelli Cairoli n. 2 – p. S1 – Cat. C/6 – Cl. 6 – mq 16 – R.C. Euro 142,13, entrambi meglio identificati nella Compravendita per notaio di Besana in Brianza in Persona_4 data 12.6.2006, registrato a Desio 1 atti privati il 19.6.2006, n. 3067 S. 1T al quale si rinvia per la migliore individuazione.
6) Definizione completa dei rapporti economici: prendere atto e confermare che il prezzo della vendita immobiliare di cui al precedente punto 5) è stato concordemente fissato in € 300.000,00 (trecentomila/00 Euro) che saranno versati dal signor alla NO CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto in esecuzione dell'accordo divorzile che verrà effettuato da notaio scelto dal signor , con spese e oneri tutti connessi ai trasferimenti immobiliari sopra CP_1 indicati a carico del medesimo e con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge italiana per le ipotesi di attribuzioni immobiliari riconducibili ad un accordo divorzile. Prendere atto e confermare che le condizioni sopra stabilite sono da intendersi tutte tra loro collegate e costitutive di un unico accordo e che la somma di € 400.000,00 (comprensiva di € 100.000,00 a titolo di una tantum divorzile e di € 300.000,00 quale prezzo del compendio immobiliare ceduto dalla moglie al marito) verrà corrisposta dal Sig. alla NO contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile CP_1 Pt_1 sopra citato.
7) Prendere atto e confermare che, qualora non decada la normativa attuale che consente ai lavoratori che hanno contribuzione esclusivamente a partire dall'1.1.1996 di accedere alla pensione con cinque anni di contributi e 71 anni di età, il signor provvederà al pagamento di un anno di contributi CP_1 per la moglie, in Italia, al fine di consentire alla stessa di poter percepire la pensione in Italia;
prendere atto e confermare che, contestualmente, la Sigra provvederà ad informarsi riguardo alla sua Pt_1 situazione pensionistica in Spagna e sosterrà le eventuali differenze contributive al fine di poter accedere alla pensione.
8) Prendere atto e confermare che con le predette condizioni le parti intendono regolamentare in maniera complessiva e definitiva i reciproci rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio e che pertanto ciascuna dichiara di non aver null'altro a pretendere dall'altra in virtù del rapporto coniugale, oltre a quanto espressamente previsto nel presente accordo.
9) Le parti dichiarano di prestare totale acquiescenza all'emandanda sentenza e rinunciano sin d'ora ad impugnarla.
10) Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito religioso il 06/04/2002 a Getxo (Spagna) e dalla loro unione sono nati i figli , in data Per_1
09/07/2004, e , nata il [...], entrambi maggiorenni e non economicamente Per_2 indipendenti.
Le parti hanno dichiarato espressamente di scegliere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera C, del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio (c.d. “Roma III”), la legge spagnola quale legge regolatrice del presente divorzio, in considerazione della cittadinanza spagnola della sig.ra
[...]
. Parte_1
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito religioso a Getxo (Spagna) il 06/04/2002 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile di Getxo anno 2002, Stemma Spagna n. 48 Ministero della Giustizia e dell'Interno, Registro Civile di Getxo, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, anno 2002, parte II, S.C., numero 19;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Getxo (Spagna) nonché al Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA SI LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMOLLI CP_1 C.F._2
IV OV AR IC con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Getxo (Spagna) il 6/4/2022 da
[...]
e da , mandando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica Parte_1 CP_1 della sentenza definitiva, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Getxo (Spagna) affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ( atto n. 19 anno 2002) e a quant'altro di sua competenza, ivi compresa la comunicazione al Comune di Lecco ( atto n. 19 anno 2002) in cui il matrimonio risulta essere stato trascritto;
dare atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulla scelta della legge spagnola applicabile al divorzio ai sensi del Regolamento (UE) n. 1259/2010;
2) Affidamento e figli maggiorenni: non occorre adottare alcun provvedimento in merito all'affidamento e al diritto di visita dei figli poiché entrambi sono già maggiorenni e non più soggetti alla responsabilità genitoriale;
pertanto, non è richiesta alcuna disposizione al riguardo da parte del Tribunale. 3) Mantenimento dei figli da parte dei genitori: disporre che il padre provveda a tutte le spese straordinarie dei figli (come da Protocollo del Tribunale di Lecco che qui si intende integralmente trascritto) e contribuisca direttamente al loro mantenimento ad eccezione dei periodi nei quali sarà la madre a farsi carico direttamente o indirettamente del loro mantenimento ordinario;
più precisamente, disporre che la NO contribuisca al mantenimento ordinario di e Parte_1 Per_1
e a tutte le loro necessità nei periodi in cui i medesimi, per qualsiasi motivo o causa, Per_2 soggiorneranno o comunque staranno con la mamma e ciò sia in Spagna che all'estero.
4) Assegno divorzile una tantum: disporre che il signor versi alla NO , CP_1 Parte_1 in data coeva ai trasferimenti immobiliari di cui alla successiva clausola 5), la somma, ritenuta equa dalle parti e dal Tribunale, di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione;
prendere atto e confermare che, a fronte della corresponsione dell'importo concordato in unica soluzione, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale fra loro intercorso in ragione del matrimonio, di ritenersi del tutto soddisfatte sia a titolo risarcitorio che compensativo e circa la voce concernente il contributo personale ed economico da ciascuna di esse dato alla conduzione della famiglia e alla formazione dei rispettivi patrimoni, con ciò rinunciando ad ogni reciproca ulteriore pretesa per alcun altro titolo, ragione o causa ad esso connesso, inerente e/o derivante;
in particolare, la corresponsione dell'importo concordato in unica soluzione esaurisce ogni obbligo presente e futuro di mantenimento a carico del signor nei confronti della NO . CP_1 Parte_1
5) Trasferimento a titolo oneroso della quota comune e indivisa del 50% di proprietà della moglie degli immobili cointestati tra i coniugi: prendere atto e confermare che, in ottemperanza degli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi e volti a regolamentare il loro divorzio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la NO , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. si obbliga a cedere e trasferire e attribuire a , nato a [...] C.F._1 CP_1 il 25.5.1971, C.F. , che accetterà e acquisterà, con tutte le conseguenze di C.F._2 legge, a titolo oneroso:
a) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa delle seguenti porzioni immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare di proprietà sociale sito in Comune di Monza, Via Volta, Vicolo Borghetto e Via Giulini e precisamente: in Comune di Monza con accesso principale da Vicolo Borghetto s.n.c. E accesso pedonale e carraio da Via Giulini s.n.c. ed accesso carraio da Via Volta s.n.c.:
- appartamento posto al piano terzo – scala A interno 13 composto da soggiorno, tre camere da letto oltre cucina, lavanderia, due servizi e due balconi con annessa cantina a piano primo interrato, censito al catasto N.C.E.U. di Monza - Partita - foglio 42 - mappale 322 - sub. 14 – Vicolo Borghetto P.IVA_1
SC - p.
3 - S1 – s. A/13 - cat. A/2 - cl. 5, vani 7,5, R.C. Euro 1.665,57;
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 142; censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 256 – Via Giulini – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 21, R.C. Euro 136,65;
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 141; censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 257 – Via Giulini – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 14, R.C. Euro 91,10; il tutto meglio identificato nell'atto di Compravendita per notaio di Monza in data Persona_3
20.3.2002, N. 122774 Rep., N. 17033 Progr., registrato a Monza il 3.4.2002 al quale si rinvia per la migliore individuazione degli immobili;
b) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa, acquistata in ragione della comunione legale dei beni, sulla seguente porzione immobiliare, facente parte del complesso immobiliare in proprietà sociale sito in Comune di Monza, Via Volta, Vicolo Borghetto e Via Giulini e precisamente:
- vano autorimessa posto al piano secondo interrato distinto col n. 146, censito al catasto N.C.E.U. di Monza – Partita 1059729 – foglio 42 – mappale 322 – sub 252 – Via Volta – p. S2 – cat. C/6, cl. 4, mq 33, R.C. Euro 214,74; meglio identificato nella Compravendita per notaio di Monza in data 18.7.2003, N. Persona_3
123746/17710 Rep., registrato presso Agenzia delle Entrate di Monza il 23.7.2003, N. 1898, Serie 1, al quale si rinvia per la migliore individuazione dell'immobile;
c) la propria quota del 50% di piena proprietà comune e indivisa, acquistata in ragione della comunione legale dei beni, di due vani ad uso autorimessa privata posti al piano primo interrato siti in Comune di Monza, Via Fratelli Cairoli n. 2, a parte del in Catasto Terreni al mappale Parte_2
242 del foglio 58 (Ente Urbano di Ha 0.19.43), rispettivamente censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune
- foglio 58 – mappale 242 sub 752 – Via Fratelli Cairoli n. 2 – p. S1 – Cat. C/6 – Cl. 6 – mq 18 – R.C. Euro 159,90;
- foglio 58 – mappale 242 sub 758 – Via Fratelli Cairoli n. 2 – p. S1 – Cat. C/6 – Cl. 6 – mq 16 – R.C. Euro 142,13, entrambi meglio identificati nella Compravendita per notaio di Besana in Brianza in Persona_4 data 12.6.2006, registrato a Desio 1 atti privati il 19.6.2006, n. 3067 S. 1T al quale si rinvia per la migliore individuazione.
6) Definizione completa dei rapporti economici: prendere atto e confermare che il prezzo della vendita immobiliare di cui al precedente punto 5) è stato concordemente fissato in € 300.000,00 (trecentomila/00 Euro) che saranno versati dal signor alla NO CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto in esecuzione dell'accordo divorzile che verrà effettuato da notaio scelto dal signor , con spese e oneri tutti connessi ai trasferimenti immobiliari sopra CP_1 indicati a carico del medesimo e con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge italiana per le ipotesi di attribuzioni immobiliari riconducibili ad un accordo divorzile. Prendere atto e confermare che le condizioni sopra stabilite sono da intendersi tutte tra loro collegate e costitutive di un unico accordo e che la somma di € 400.000,00 (comprensiva di € 100.000,00 a titolo di una tantum divorzile e di € 300.000,00 quale prezzo del compendio immobiliare ceduto dalla moglie al marito) verrà corrisposta dal Sig. alla NO contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile CP_1 Pt_1 sopra citato.
7) Prendere atto e confermare che, qualora non decada la normativa attuale che consente ai lavoratori che hanno contribuzione esclusivamente a partire dall'1.1.1996 di accedere alla pensione con cinque anni di contributi e 71 anni di età, il signor provvederà al pagamento di un anno di contributi CP_1 per la moglie, in Italia, al fine di consentire alla stessa di poter percepire la pensione in Italia;
prendere atto e confermare che, contestualmente, la Sigra provvederà ad informarsi riguardo alla sua Pt_1 situazione pensionistica in Spagna e sosterrà le eventuali differenze contributive al fine di poter accedere alla pensione.
8) Prendere atto e confermare che con le predette condizioni le parti intendono regolamentare in maniera complessiva e definitiva i reciproci rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio e che pertanto ciascuna dichiara di non aver null'altro a pretendere dall'altra in virtù del rapporto coniugale, oltre a quanto espressamente previsto nel presente accordo.
9) Le parti dichiarano di prestare totale acquiescenza all'emandanda sentenza e rinunciano sin d'ora ad impugnarla.
10) Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito religioso il 06/04/2002 a Getxo (Spagna) e dalla loro unione sono nati i figli , in data Per_1
09/07/2004, e , nata il [...], entrambi maggiorenni e non economicamente Per_2 indipendenti.
Le parti hanno dichiarato espressamente di scegliere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera C, del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio (c.d. “Roma III”), la legge spagnola quale legge regolatrice del presente divorzio, in considerazione della cittadinanza spagnola della sig.ra
[...]
. Parte_1
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito religioso a Getxo (Spagna) il 06/04/2002 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile di Getxo anno 2002, Stemma Spagna n. 48 Ministero della Giustizia e dell'Interno, Registro Civile di Getxo, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, anno 2002, parte II, S.C., numero 19;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Getxo (Spagna) nonché al Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada