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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1512 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Scalo, alla contrada Muzzari, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla piazza V.
Veneto n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 49/2022 del 23.02.2022, depositato il 25.02.2022 ed emesso dal Giudice di
Pace di Corigliano Calabro, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della somma di € 4.934,05, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in Controparte_1 virtù dell'omesso pagamento delle fatture n. 11504 del 02.08.2019, n. 11020 del 02.05.2020, n.
11652 del 02.06.2020, n. 14408 del 02.07.2020, n. 16772 del 02.08.2020, n. 18934 del 02.09.2020,
n. 21713 del 02.10.2020, n. 26372 del 05.11.2020 e n 27064 del 02.12.2020, relative alla fornitura di energia elettrica.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, avendo parte opposta già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 173 del
10.11.2020, relativo a crediti derivanti dal medesimo rapporto contrattuale tra le stesse parti e richiesto in data successiva alla produzione delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento, ad eccezione delle fatture del 05.11.2020 e del 02.12.2020;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in considerazione del recesso operato da essa attrice in data
18.10.2019 e del pagamento delle somme indicate nelle quietanze di pagamento prodotte in atti.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con sentenza n. 24/2023 del 10.01.2023, depositata in data 17.01.2023, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che, riproponendo Parte_2 sostanzialmente tutte le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado, denunciava la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 1175, 1375 e 2909 c.c., tenuto conto del ritenuto illegittimo frazionamento del credito e dell'inesistenza del credito azionato.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 9 6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli delle parti e il fascicolo di primo grado.
La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione
***
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata da parte appellante, atteso che la creditrice opposta, allo stato, non può proporre un giudizio unitario al fine di ottenere sia i crediti derivanti dalle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento che le somme relative alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo n. 173 del 10.11.2019 (n. 9697 del 02.07.2019, n. 13479 del 03.09.2019, n 15428 del 02.10.2019,
n. 832 del 05.11.2019 e n. 2046 del 03.12.2019), che non essendo stato opposto è passato in giudicato.
Invero, condivisibilmente la Corte di Cassazione ha statuito che “I diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. Civ., SS.UU, sent. n.
7299/2025).
In applicazione dei citati principi, pertanto, l'eventuale frazionamento abusivo del credito verrà valutato in sede di liquidazione delle spese di lite, ma non osta all'esame e alla decisione sulla fondatezza del pretesa creditoria.
8. Ciò detto, in punto di diritto, si segnala che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve pagina 3 di 9 soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 4 di 9 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In tema di somministrazione la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. civ., sez.
pagina 5 di 9 VI, ord. n. 297/2020; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 6959/2024; conf. Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 1608/2023 secondo cui “Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24253/2023, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha affermato
“...debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1559 c.c.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
In particolare, deve muoversi dalla premessa che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
"l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che
"la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze"
pagina 6 di 9 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.)”).
9. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva parte opposta, per quanto concerne le fatture n. 11020 del 02.05.2020, n. 11652 del 02.06.2020, n. 14408 del 2.07.2020, n. 16772 del
02.08.2020, n. 18934 del 02.09.2020, n. 21713 del 02.10.2020, n. 26372 del 05.11.2020 e n 27064 del 02.12.2020, non ha fornito la prova della fonte del proprio diritto di credito, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti nei periodi di consumo fatturati e non è stata dimostrata neanche la corrispondenza consumi fatturati rispetto ai consumi effettivi.
10. Invero, dalla documentazione in atti (cfr. pag. 28 del fascicolo di primo grado allegato all'atto di appello) risulta che in data 18.10.2019 parte appellante ha richiesto la disattivazione dell'utenza intestata alla stessa (circostanza, comunque, non contestata ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, i consumi - costituiti dai soli costi fissi - successivi a detta data risultano non addebitabili alla stessa.
Non coglie nel segno la tesi di parte appellante, secondo cui il recesso non era esercitabile per l'asserito sussistente stato di morosità della cliente, atteso che le condizioni generali di contratto, all'art. 14, pur essendo relative al diritto di ripensamento, si limitano a prevedere che “il cliente ha la facoltà di recedere, secondo il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 10 (dieci) giorni dal momento della conclusione del contratto tramite l'invio di una raccomandata A/R all'indirizzo - 87064 Corigliano Calabro (CS) - via E. Controparte_1
Berlinguer, 107. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già eseguite”, senza prevedere alcun limite al diritto di recesso. Inoltre, nelle dette condizioni generali non vi è alcuna clausola che subordina la possibilità di recedere dal contratto alla regolarità dei pagamenti;
il recesso, pertanto, può essere liberamente esercitato in applicazione dell'art. 1569 c.c.
A tal proposito, si rileva che la pec del 05.02.2019, mostrata da parte appellata nella comparsa conclusionale del presente giudizio, in cui la società opposta avanzava la proposta di modifica unilaterale del contratto, con cui prevedeva che, a modifica dell'art. 14, il cliente non potesse recedere in caso di sussistente stato di morosità, risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto prodotta per la prima volta nel giudizio di appello.
A tal proposito, si segnala che la disciplina contenuta nell'art. 345 c.p.c. vieta espressamente, in sede di giudizio d'appello, la produzione di documenti nuovi “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso in esame, l'appellata ha prodotto dei documenti precostituiti, che ben avrebbe potuto allegare già in primo grado.
Inoltre, l'odierna appellata non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla impossibilità di produrre i documenti nel giudizio di primo grado, né ha chiesto di essere rimessa in termini.
Né la mera trascrizione del nuovo art. 14 nella comparsa di costituzione di primo grado permette di ritenere prodotto il relativo documento, atteso che le allegazioni delle parti, in caso di contestazione, necessitano di essere provate - in tal caso attraverso il deposito tempestivo della predetta pec - al fine di assumere valore probatorio ed essere poste alla base della decisione.
11. Per quanto riguarda i consumi fatturati per il periodo 05.06.2020 - 17.07.2020, espressamente e specificamente contestati dall'appellante, non risulta essere stata provata da parte del creditore il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i consumi registrati e quelli riportati in bolletta, mediante la produzione delle registrazioni effettuate dal distributore.
Invero, la corrispondenza tra le registrazioni e i dati riportati in bolletta è stata solo allegata e non provata da parte opposta.
Pertanto, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
12. Parte appellante va, invece, condannata al pagamento della fattura n. 11504 del 02.08.2019, atteso che la stessa concerne periodo antecedente il recesso e che il relativo importo e i relativi consumi non risultano essere stati contestati dall'opponente.
Per tale ragione, parte appellante va condannata a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € 2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
13. Per quanto concerne i pagamenti effettuati dall'opponente, si rileva che l'allegazione è del tutto generica, non avendo l'appellante indicato specificamente le singole quietanze a quali fatture facessero riferimento.
Inoltre, nelle quietanze di pagamento del 05.07.2019, del 15.03.2019, del 30.09.2019 e del
18.10.2019 i pagamenti sono imputati a fatture diverse da quelle posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, relativamente alle quietanze del 13.08.2019, del 19.08.2019 e del 13.09.2019, a fronte dell'imputazione effettuata dal creditore nella missiva del 13.08.2020, parte appellante non ha mosso alcuna contestazione.
14. Per tali motivi l'appello va parzialmente accolto, il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado revocato, e parte appellante va condannata alla corresponsione della somma di €
2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
pagina 8 di 9 15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio in virtù della reciproca soccombenza.
A tal proposito, si segnala che “In caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese” (Cass. Civ. sez. III, ord. n. 17222/2024).
Per quanto riguarda, l'abusivo frazionamento del credito, si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, atteso che alla data del deposito del primo decreto ingiuntivo le fatture 26372 del
05.1.2020 e 27064 del 02.12.2020 non erano ancora state emesse e le ulteriori fatture non presentavano dati consolidati.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
Castrovillari, 27.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1512 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Scalo, alla contrada Muzzari, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla piazza V.
Veneto n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 49/2022 del 23.02.2022, depositato il 25.02.2022 ed emesso dal Giudice di
Pace di Corigliano Calabro, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della somma di € 4.934,05, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in Controparte_1 virtù dell'omesso pagamento delle fatture n. 11504 del 02.08.2019, n. 11020 del 02.05.2020, n.
11652 del 02.06.2020, n. 14408 del 02.07.2020, n. 16772 del 02.08.2020, n. 18934 del 02.09.2020,
n. 21713 del 02.10.2020, n. 26372 del 05.11.2020 e n 27064 del 02.12.2020, relative alla fornitura di energia elettrica.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, avendo parte opposta già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 173 del
10.11.2020, relativo a crediti derivanti dal medesimo rapporto contrattuale tra le stesse parti e richiesto in data successiva alla produzione delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento, ad eccezione delle fatture del 05.11.2020 e del 02.12.2020;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in considerazione del recesso operato da essa attrice in data
18.10.2019 e del pagamento delle somme indicate nelle quietanze di pagamento prodotte in atti.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con sentenza n. 24/2023 del 10.01.2023, depositata in data 17.01.2023, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che, riproponendo Parte_2 sostanzialmente tutte le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado, denunciava la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 1175, 1375 e 2909 c.c., tenuto conto del ritenuto illegittimo frazionamento del credito e dell'inesistenza del credito azionato.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 9 6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli delle parti e il fascicolo di primo grado.
La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione
***
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata da parte appellante, atteso che la creditrice opposta, allo stato, non può proporre un giudizio unitario al fine di ottenere sia i crediti derivanti dalle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento che le somme relative alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo n. 173 del 10.11.2019 (n. 9697 del 02.07.2019, n. 13479 del 03.09.2019, n 15428 del 02.10.2019,
n. 832 del 05.11.2019 e n. 2046 del 03.12.2019), che non essendo stato opposto è passato in giudicato.
Invero, condivisibilmente la Corte di Cassazione ha statuito che “I diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. Civ., SS.UU, sent. n.
7299/2025).
In applicazione dei citati principi, pertanto, l'eventuale frazionamento abusivo del credito verrà valutato in sede di liquidazione delle spese di lite, ma non osta all'esame e alla decisione sulla fondatezza del pretesa creditoria.
8. Ciò detto, in punto di diritto, si segnala che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve pagina 3 di 9 soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 4 di 9 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In tema di somministrazione la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. civ., sez.
pagina 5 di 9 VI, ord. n. 297/2020; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 6959/2024; conf. Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 1608/2023 secondo cui “Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24253/2023, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha affermato
“...debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1559 c.c.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
In particolare, deve muoversi dalla premessa che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
"l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che
"la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze"
pagina 6 di 9 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.)”).
9. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva parte opposta, per quanto concerne le fatture n. 11020 del 02.05.2020, n. 11652 del 02.06.2020, n. 14408 del 2.07.2020, n. 16772 del
02.08.2020, n. 18934 del 02.09.2020, n. 21713 del 02.10.2020, n. 26372 del 05.11.2020 e n 27064 del 02.12.2020, non ha fornito la prova della fonte del proprio diritto di credito, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti nei periodi di consumo fatturati e non è stata dimostrata neanche la corrispondenza consumi fatturati rispetto ai consumi effettivi.
10. Invero, dalla documentazione in atti (cfr. pag. 28 del fascicolo di primo grado allegato all'atto di appello) risulta che in data 18.10.2019 parte appellante ha richiesto la disattivazione dell'utenza intestata alla stessa (circostanza, comunque, non contestata ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, i consumi - costituiti dai soli costi fissi - successivi a detta data risultano non addebitabili alla stessa.
Non coglie nel segno la tesi di parte appellante, secondo cui il recesso non era esercitabile per l'asserito sussistente stato di morosità della cliente, atteso che le condizioni generali di contratto, all'art. 14, pur essendo relative al diritto di ripensamento, si limitano a prevedere che “il cliente ha la facoltà di recedere, secondo il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 10 (dieci) giorni dal momento della conclusione del contratto tramite l'invio di una raccomandata A/R all'indirizzo - 87064 Corigliano Calabro (CS) - via E. Controparte_1
Berlinguer, 107. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già eseguite”, senza prevedere alcun limite al diritto di recesso. Inoltre, nelle dette condizioni generali non vi è alcuna clausola che subordina la possibilità di recedere dal contratto alla regolarità dei pagamenti;
il recesso, pertanto, può essere liberamente esercitato in applicazione dell'art. 1569 c.c.
A tal proposito, si rileva che la pec del 05.02.2019, mostrata da parte appellata nella comparsa conclusionale del presente giudizio, in cui la società opposta avanzava la proposta di modifica unilaterale del contratto, con cui prevedeva che, a modifica dell'art. 14, il cliente non potesse recedere in caso di sussistente stato di morosità, risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto prodotta per la prima volta nel giudizio di appello.
A tal proposito, si segnala che la disciplina contenuta nell'art. 345 c.p.c. vieta espressamente, in sede di giudizio d'appello, la produzione di documenti nuovi “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso in esame, l'appellata ha prodotto dei documenti precostituiti, che ben avrebbe potuto allegare già in primo grado.
Inoltre, l'odierna appellata non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla impossibilità di produrre i documenti nel giudizio di primo grado, né ha chiesto di essere rimessa in termini.
Né la mera trascrizione del nuovo art. 14 nella comparsa di costituzione di primo grado permette di ritenere prodotto il relativo documento, atteso che le allegazioni delle parti, in caso di contestazione, necessitano di essere provate - in tal caso attraverso il deposito tempestivo della predetta pec - al fine di assumere valore probatorio ed essere poste alla base della decisione.
11. Per quanto riguarda i consumi fatturati per il periodo 05.06.2020 - 17.07.2020, espressamente e specificamente contestati dall'appellante, non risulta essere stata provata da parte del creditore il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i consumi registrati e quelli riportati in bolletta, mediante la produzione delle registrazioni effettuate dal distributore.
Invero, la corrispondenza tra le registrazioni e i dati riportati in bolletta è stata solo allegata e non provata da parte opposta.
Pertanto, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
12. Parte appellante va, invece, condannata al pagamento della fattura n. 11504 del 02.08.2019, atteso che la stessa concerne periodo antecedente il recesso e che il relativo importo e i relativi consumi non risultano essere stati contestati dall'opponente.
Per tale ragione, parte appellante va condannata a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € 2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
13. Per quanto concerne i pagamenti effettuati dall'opponente, si rileva che l'allegazione è del tutto generica, non avendo l'appellante indicato specificamente le singole quietanze a quali fatture facessero riferimento.
Inoltre, nelle quietanze di pagamento del 05.07.2019, del 15.03.2019, del 30.09.2019 e del
18.10.2019 i pagamenti sono imputati a fatture diverse da quelle posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, relativamente alle quietanze del 13.08.2019, del 19.08.2019 e del 13.09.2019, a fronte dell'imputazione effettuata dal creditore nella missiva del 13.08.2020, parte appellante non ha mosso alcuna contestazione.
14. Per tali motivi l'appello va parzialmente accolto, il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado revocato, e parte appellante va condannata alla corresponsione della somma di €
2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
pagina 8 di 9 15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio in virtù della reciproca soccombenza.
A tal proposito, si segnala che “In caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese” (Cass. Civ. sez. III, ord. n. 17222/2024).
Per quanto riguarda, l'abusivo frazionamento del credito, si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, atteso che alla data del deposito del primo decreto ingiuntivo le fatture 26372 del
05.1.2020 e 27064 del 02.12.2020 non erano ancora state emesse e le ulteriori fatture non presentavano dati consolidati.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.476,30, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
Castrovillari, 27.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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