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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10005 /2023 R.G. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il 22 Parte_1 CodiceFiscale_1
Novembre 1981, ivi residente alla I Traversa Paolo della Valle n. 25, Cap. 80126, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale congiunto a tale atto ai sensi di legge (cfr. doc.
n. 1), dall'avv.Giuseppe Guerriero (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via Seggio del Popolo n. 22, Cap. 80138, il quale dichiara, altresì, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax numero 081.197.30.405 oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - P.E.C.:
Email_1
OPPONENTE
E
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. n. 193 Controparte_1
convertito in legge dalla Legge n. 255 del 01.12.2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del Gruppo Equitalia, quale ente strumentale dell'Agenzia
[...] delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assumendo la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e
1 secondo le disposizioni di cui al tiolo I°, capo II°, e al titolo II°, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602, con sede legale in Roma alla Via
Giuseppe Grezar n. 14 c.f. , in persona del Dott. P.IVA_1 Controparte_3
giusta procura speciale conferitagli giusta atto per Notar in data Persona_1
22.06.2023 rep n. 180134 racc. 12348, (di seguito per brevità l Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Imperatore del foro di
[...]
Napoli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, il quale ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. indica il numero di fax 081/203583 nonché il seguente indirizzo pec:
Email_2
NONCHÉ
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Roberta Del Sordo - ( e Avv. Email_3
Erminio Capasso ( ) , giusta procura Email_4
generale alle liti notar in Roma in data 23.01.2023 n. rep. 37590/7131, ed Per_2 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax CP_5
08119926253, n. fax 0854243308);
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/05/2023 e notificato ritualmente alle controparti ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 Parte_1
2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile 2023 riferita all'avviso di addebito n. 37120160021306644000 di Euro 2.540,07 dedotto come notificato il 13.02.2017.
Chiedeva:
“- accertare, l'inesistenza del credito e dichiarare la nullità e/o inesistenza del presunto
2 titolo - credito - posto alla base dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa e/o irregolare notifica del titolo, avviso di addebito n.
37120160021306644000, alla parte ricorrente;
- in via gradata, accertare l'inesistenza di tutto oppure di parte del presunto credito portato dal titolo su cui si fonda l'intimazione di pagamento, per cui vi è opposizione, per omessa e/o irregolare e/o inefficace notifica alla ricorrente di esso atto propedeutico;
- in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuti i presunti crediti contributivi e/o previdenziali iscritti nell'impugnata intimazione di pagamento nonché nel prodromico opposto avviso di addebito, meglio individuati nella premessa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
CP_
all' e/o all' , in relazione ad essi avvisi di
[...] Controparte_6
addebito n. 37120160021306644000 in quanto il credito contributivo e/o previdenziale ivi portato è estinto per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- in via ulteriormente ancora più subordinata accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- condannare, in ogni caso, controparte, singolarmente e/o in solido tra loro e/o chi tenuto per legge, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa con specifica attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, i resistenti si costituivano eccependo la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti sottostanti all'intimazione impugnata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile 2023 al fine di recuperare la tutela che assume essergli
3 stata negata avverso l'avviso di addebito n.37120160021306644000 di Euro 2.540,07 dedotto come notificato il 13.02.2017 che dichiara invece mai ricevuto.
Il giudicante rileva che la opposizione è stata proposta tempestivamente.
In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica" (Cass. 2009/17387). Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l'impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell'atto avverso il quale l'impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d'impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione.
In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l' onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.). Sez. L, Sentenza n. 19366 del 21/08/2013.
Il ricorso è pertanto innanzitutto ammissibile in quanto in atti non v'è prova della regolare notifica ell'avviso di addebito n.37120160021306644000 .
Il G.L., rilevato che esso risulta notificato in data 13.2.2017 per compiuta giacenza in “Via Giustiniano 223 IS primavera sc, 80126 – Napoli mentre l'intimazione opposta
4 è stata regolarmente notificata a Napoli, Traversa I di Via Paolo della Valle 25, 80126, chiedeva prodursi certificato di residenza storica dal cui esame emerge che dal
24.6.2015 risiede a Napoli, Traversa I di Via Paolo della Valle 25. Parte_1
Dunque l' avviso di addebito n.37120160021306644000 di Euro 2.540,07 è stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza e la ricorrente non ne ha potuto avere conoscenza.
Va precisato che in tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484;
Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della CP_4 precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2 comma 19 della legge n. 638 del
1983, e' soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).
In applicazione di tali principi, allora, l'opposizione deve essere accolta poiché la pretesa è stata azionata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, né risulta data prova dell'avvenuto compimento di atti interruttivi medio tempore.
Pertanto il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile
5 2023 e dichiara la prescrizione delle somme ivi pretese oggetto dell'avviso di addebito n..37120160021306644000 e ne dichiara la nullità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e per l'effetto:
Accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475
78 000, notificata in data 28 Aprile 2023, e dichiara la prescrizione delle somme ivi pretese oggetto dell'avviso di addebito n..37120160021306644000 e ne dichiara la nullità.
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 oltre IVA CPA e spese generali
Così deciso in Napoli, il 10/02/2025
IL GIUDICE
Maria Gaia Majorano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10005 /2023 R.G. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il 22 Parte_1 CodiceFiscale_1
Novembre 1981, ivi residente alla I Traversa Paolo della Valle n. 25, Cap. 80126, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale congiunto a tale atto ai sensi di legge (cfr. doc.
n. 1), dall'avv.Giuseppe Guerriero (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via Seggio del Popolo n. 22, Cap. 80138, il quale dichiara, altresì, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax numero 081.197.30.405 oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - P.E.C.:
Email_1
OPPONENTE
E
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. n. 193 Controparte_1
convertito in legge dalla Legge n. 255 del 01.12.2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del Gruppo Equitalia, quale ente strumentale dell'Agenzia
[...] delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assumendo la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e
1 secondo le disposizioni di cui al tiolo I°, capo II°, e al titolo II°, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602, con sede legale in Roma alla Via
Giuseppe Grezar n. 14 c.f. , in persona del Dott. P.IVA_1 Controparte_3
giusta procura speciale conferitagli giusta atto per Notar in data Persona_1
22.06.2023 rep n. 180134 racc. 12348, (di seguito per brevità l Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Imperatore del foro di
[...]
Napoli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, il quale ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. indica il numero di fax 081/203583 nonché il seguente indirizzo pec:
Email_2
NONCHÉ
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Roberta Del Sordo - ( e Avv. Email_3
Erminio Capasso ( ) , giusta procura Email_4
generale alle liti notar in Roma in data 23.01.2023 n. rep. 37590/7131, ed Per_2 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax CP_5
08119926253, n. fax 0854243308);
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/05/2023 e notificato ritualmente alle controparti ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 Parte_1
2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile 2023 riferita all'avviso di addebito n. 37120160021306644000 di Euro 2.540,07 dedotto come notificato il 13.02.2017.
Chiedeva:
“- accertare, l'inesistenza del credito e dichiarare la nullità e/o inesistenza del presunto
2 titolo - credito - posto alla base dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa e/o irregolare notifica del titolo, avviso di addebito n.
37120160021306644000, alla parte ricorrente;
- in via gradata, accertare l'inesistenza di tutto oppure di parte del presunto credito portato dal titolo su cui si fonda l'intimazione di pagamento, per cui vi è opposizione, per omessa e/o irregolare e/o inefficace notifica alla ricorrente di esso atto propedeutico;
- in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuti i presunti crediti contributivi e/o previdenziali iscritti nell'impugnata intimazione di pagamento nonché nel prodromico opposto avviso di addebito, meglio individuati nella premessa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
CP_
all' e/o all' , in relazione ad essi avvisi di
[...] Controparte_6
addebito n. 37120160021306644000 in quanto il credito contributivo e/o previdenziale ivi portato è estinto per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- in via ulteriormente ancora più subordinata accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- condannare, in ogni caso, controparte, singolarmente e/o in solido tra loro e/o chi tenuto per legge, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa con specifica attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, i resistenti si costituivano eccependo la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti sottostanti all'intimazione impugnata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile 2023 al fine di recuperare la tutela che assume essergli
3 stata negata avverso l'avviso di addebito n.37120160021306644000 di Euro 2.540,07 dedotto come notificato il 13.02.2017 che dichiara invece mai ricevuto.
Il giudicante rileva che la opposizione è stata proposta tempestivamente.
In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica" (Cass. 2009/17387). Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l'impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell'atto avverso il quale l'impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d'impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione.
In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l' onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.). Sez. L, Sentenza n. 19366 del 21/08/2013.
Il ricorso è pertanto innanzitutto ammissibile in quanto in atti non v'è prova della regolare notifica ell'avviso di addebito n.37120160021306644000 .
Il G.L., rilevato che esso risulta notificato in data 13.2.2017 per compiuta giacenza in “Via Giustiniano 223 IS primavera sc, 80126 – Napoli mentre l'intimazione opposta
4 è stata regolarmente notificata a Napoli, Traversa I di Via Paolo della Valle 25, 80126, chiedeva prodursi certificato di residenza storica dal cui esame emerge che dal
24.6.2015 risiede a Napoli, Traversa I di Via Paolo della Valle 25. Parte_1
Dunque l' avviso di addebito n.37120160021306644000 di Euro 2.540,07 è stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza e la ricorrente non ne ha potuto avere conoscenza.
Va precisato che in tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484;
Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della CP_4 precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2 comma 19 della legge n. 638 del
1983, e' soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).
In applicazione di tali principi, allora, l'opposizione deve essere accolta poiché la pretesa è stata azionata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, né risulta data prova dell'avvenuto compimento di atti interruttivi medio tempore.
Pertanto il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475 78 000, notificata in data 28 Aprile
5 2023 e dichiara la prescrizione delle somme ivi pretese oggetto dell'avviso di addebito n..37120160021306644000 e ne dichiara la nullità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e per l'effetto:
Accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2023 90014475
78 000, notificata in data 28 Aprile 2023, e dichiara la prescrizione delle somme ivi pretese oggetto dell'avviso di addebito n..37120160021306644000 e ne dichiara la nullità.
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 oltre IVA CPA e spese generali
Così deciso in Napoli, il 10/02/2025
IL GIUDICE
Maria Gaia Majorano
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