Ordinanza cautelare 24 maggio 2023
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Jorio e Philip Heron, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo e Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
nei confronti
per l’annullamento
- del provvedimento reso dalla Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo prot. n. 0001957 del 4 gennaio 2023, notificato il 25 gennaio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto d’arma da fuoco per difesa personale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento della Prefettura di Perugia in data 4 gennaio 2023, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente -OMISSIS-, “ (...) non risultando integrato, in capo al predetto, il requisito del dimostrato bisogno di andare armato, di cui all’art. 42, comma 1, T.U.L.P.S. ”.
2. Il ricorrente ha esposto:
- di svolgere attività imprenditoriale da oltre quarant’anni, nella qualità di titolare di un’agenzia di assicurazione, e di essere tenuto in questa veste a farsi carico della riscossione di premi in denaro, assegni o altri titoli;
- di risiedere in un’abitazione unifamiliare ubicata in piena campagna;
- di essere proprietario di due aziende agrituristiche venatorie, nell’ambito delle quali vengono allevati capi di bestiame di ingente valore, e di dover effettuare frequenti controlli, anche in orari notturni, presso le predette aziende, distanti circa 35 chilometri dalla sua abitazione, allo scopo di prevenire atti di vandalismo e furti di bestiame, già verificatisi in passato;
- di essere affidatario dell’appalto per la cattura dei cinghiali nell’ambito di un Parco nazionale;
- di aver sempre ottenuto il rinnovo del porto d’armi per difesa personale, essendo stato ritenuto a rischio di subire azioni criminali;
- di aver subito il 3 febbraio 2023 un furto con scasso presso la propria abitazione, subendo la sottrazione di beni del valore di 30.000,00 euro.
3. Sulla base dell’esposizione dei predetti elementi di fatto, il ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame avverso il provvedimento impugnato, deducendo la violazione dell’articolo 42 del Testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il vizio di eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’illogicità, contraddittorietà e irrazionalità manifesta, nonché del travisamento dei fatti.
Al riguardo, la parte ha sostenuto di aver debitamente comprovato la necessità di disporre del porto d’armi per difesa personale, in quanto le circostanze illustrate dimostrerebbero la sua esposizione al rischio quotidiano di subire azioni criminali. D’altro canto, il fatto che il titolo gli sia stato rilasciato e costantemente rinnovato per oltre trent’anni, senza che mai il ricorrente si sia reso responsabile di condotte tali da metterne in dubbio l’affidabilità, avrebbe dovuto indurre la Prefettura a confermarne ancora il rinnovo. E ciò tanto più considerando che l’assunzione di una determinazione di segno diverso avrebbe richiesto un’apposita motivazione, volta a evidenziare adeguatamente l’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti che avevano dato luogo all’originario rilascio del porto d’armi.
4. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’interno, per la Prefettura di Perugia e per la Questura di Perugia, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
5. Tenutasi la camera di consiglio del 23 maggio 2023, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 65 del 2023, con la quale l’istanza cautelare proposta con il ricorso è stata respinta, sulla base della considerazione “ (...) che il volume di affari e il maneggio di denaro in relazione all’attività imprenditoriale di parte ricorrente non appaiono decisivi ai fini della prova del “dimostrato bisogno” dell’arma di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S, essendosi notevolmente ridotti, con l’avvento della c.d. moneta elettronica, i pagamenti in contanti, né il risiedere in campagna appare circostanza idonea a giustificare il permesso di porto d’armi, cosa ben diversa dalla possibilità di detenere le armi ”.
6. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, dovendo trovare integrale conferma quanto già ritenuto in sede cautelare.
8. Dispone l’articolo 42 del TULPS che “ Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
La previsione si inscrive in un sistema ordinamentale nell’ambito del quale, come rimarcato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, non è rinvenibile un diritto di portare le armi, ma, al contrario, il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’articolo 699 cod. pen. e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e tale deroga si giustifica soltanto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
In questo quadro deve essere valutato il requisito del “ dimostrato bisogno ” di portare le armi. Poiché, infatti, il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove un limite ad una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi, deve pervenirsi a ritenere che il bisogno di un’arma per difesa personale debba essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo, da attualizzare al momento dell’ultima richiesta (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 2025, n. 18; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 maggio 2024, n. 1951; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 giugno 2024, n. 950). A tal fine non risulta quindi sufficiente la buona condotta del richiedente o l’assenza in capo allo stesso di condanne o condotte che ne inficino l’affidabilità, ma occorre l’attuale sussistenza di un’eccezionale esigenza di difesa personale (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 441).
In questa prospettiva, il bisogno dell’arma deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto semplicemente dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del medesimo, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Sotto altro profilo, la prova del bisogno ricade sul richiedente e la circostanza che il porto d’armi sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio (Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2024, n. 4272; Id., 24 ottobre 2023, n. 9209). Si è, infatti, puntualizzato, al riguardo, che “ il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica ” (Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5072). Non è, perciò, ipotizzabile che i successivi rinnovi del titolo si pongano in “ (...) un continuum funzionale e temporale rispetto all’originario rilascio (...) ”, atteso che una tale impostazione si porrebbe in contrasto “ (...) sia con il termine di durata annuale dell’autorizzazione, che postula dunque il venir meno del titolo alla scadenza, sia con la ratio che ispira la necessità che, allo scadere dell’anno, l’autorità procedente compia una rinnovata e rigorosa verifica circa l’attuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del porto di pistola per difesa personale ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3189).
9. Nel quadro normativo e di principi ora richiamato, il provvedimento di diniego di rinnovo di porto d’armi per difesa personale impugnato in questa sede resiste alle censure articolate dal ricorrente.
Correttamente, infatti, l’Autorità di pubblica sicurezza ha escluso che il bisogno di portare le armi possa desumersi dal mero dato dello svolgimento di determinate attività economiche, quali la titolarità di un’agenzia di assicurazioni e di due imprese agrituristiche, nonché l’assunzione dell’appalto per la cattura dei cinghiali. A questo riguardo, è del tutto logica e ragionevole l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l’allegata esigenza di vigilare personalmente, anche in orario notturno, le proprie aziende, allo scopo di prevenire furti di bestiame o danneggiamenti, di per sé non fa emergere una particolare esigenza difensiva, tenuto conto del fatto che l’uso delle armi è consentito soltanto nel caso di rischi gravi e imminenti per la vita o l’incolumità delle persone.
Parimenti non può essere ritenuto significativo l’allegato maneggio di rilevanti quantità di denaro e titoli di credito, trattandosi di una situazione di per sé non eccezionale e potenzialmente comune a un gran numero di imprenditori, e ben potendo, inoltre, gli eventuali rischi essere minimizzati con vari accorgimenti, quali il ricorso a mezzi di pagamento elettronici.
Anche la circostanza di risiedere in una casa isolata non determina, di per sé, una situazione di pericolo tale da far emergere uno specifico bisogno di portare le armi. A questo riguardo, deve aggiungersi che pure il furto che il ricorrente afferma di aver subito presso la propria abitazione il 3 febbraio 2023 non rileva al fine di far emergere l’illegittimità delle valutazioni compiute dalla Prefettura, atteso che, come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, il fatto è successivo rispetto al provvedimento impugnato e non vale di per sé a suffragare l’esistenza di esigenze difensive, essendosi verificato in assenza di persone. D’altro canto, come pure evidenziato correttamente dalla difesa erariale, il diniego di rinnovo del porto d’armi non preclude la detenzione delle armi in possesso del ricorrente e, quindi, la possibilità di usarle per legittima difesa, sussistendo i rigorosi presupposti stabiliti dalla legge, nell’infausta ipotesi di un pericolo imminente di aggressione presso l’abitazione.
Infine, in applicazione dei principi sopra richiamati, è priva di rilievo la circostanza che, in passato, la licenza di porto d’armi sia stata costantemente rinnovata nei confronti del ricorrente, dovendo la relativa valutazione essere integralmente ripetuta a ogni scadenza e ben potendo l’Amministrazione pervenire a conclusioni diverse rispetto alle precedenti occasioni, senza che occorra una specifica motivazione al riguardo.
10. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
11. Tenuto conto della natura della controversia e di tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.