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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
4162/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 14.04.2025
Alle ore 09.46, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene CP_1 Parte_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. PIERALDO CAPOGNA. Controparte_2
È presente per Controparte_3
l'avv. MASSIMILIANO RIVIECCIO.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CAPOGNA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste in particolare in tutte le eccezioni formulate in atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. RIVIECCIO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, ribadisce che la relata di notifica a firma del dott. attesta l'avvenuta Per_1
notificazione del processo verbale posto nella piena conoscibilità del e chiede il CP_2
rigetto dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 14.04.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 14.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4162/2023 del Ruolo Generale
tra
, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Pieraldo Capogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corato (BA) al viale Luigi Cadorna n. 12/N
opponente
E
, in persona del pro- Controparte_3 CP_4
tempore, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato, dott.
Massimiliano Rivieccio ed elettivamente domiciliato in Bari presso Ufficio ICQRF Italia SUD-EST
Opposto
OGGETTO: “opposizione a ordinanza ingiunzione”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.11.2023, ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 569/2023 del Controparte_2
13.10.2023, notificata il 20.10.2023 con la quale il Controparte_3
gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 6.000,00 a titolo di “sanzioni
[...]
amministrative pecuniarie relative alle violazioni in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica”.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici e CP_2
2 presupposti, e in particolare, il verbale di illecito amministrativo e notifica n. 2018/3961 del 18 ottobre 2018
che si assume notificato il 13.11.2018 e la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria, per essere l'illecito risalente quanto meno al 6.9.2018, data in cui si assume comminata la sanzione della sospensione per mesi sei della certificazione di produzione biologica per violazioni in seguito a controlli ispettivi eseguiti presso la sede dell'azienda agricola del . CP_2
L'opponente ha quindi concluso chiedendo: < in via principale, accertare che alcun atto prodromico al provvedimento impugnato è stato mai notificato al ricorrente, e pertanto dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per i motivi di cui al punto I); in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale del pagamento richiesto e pertanto dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per i motivi di cui al punto II),> in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto, il in persona del Direttore Generale si Controparte_3
è costituito il 6.3.2024, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, smentiti dalla documentazione all'uopo depositata e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa di natura documentale, sentiti i procuratori delle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al primo motivo, con il quale il ha eccepito l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici CP_2
all'ordinanza ingiunzione notificatagli il 20.10.2023, il convenuto ha depositato copia del verbale CP_3
di contestazione di illecito del 18.10.2023, notificato al in data 13.11.2018 a mezzo pec all'indirizzo: CP_2
“ . Email_1
Si tratta dello stesso indirizzo pec presso cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione tempestivamente opposta dal medesimo , come parimenti documentato dal che entro il termine assegnato, di CP_2 CP_3
dieci giorni prima dell'udienza del 18.3.2024, ha provveduto a depositare quanto richiesto, ovvero copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione.
3 È quindi infondata la doglianza del quanto alla inutilizzabilità della prova della notifica del verbale CP_2
di contestazione di illecito, prodotto dal Ministero l'8.3.2024.
In ogni caso, secondo l'inveterato insegnamento della Suprema Corte, il termine assegnato alla
Amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 6, d.lgs 150/2011 non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è
utilizzabile come prova (Cass. 28909/2022).
Assume l'opponente che non vi sarebbe prova delle effettività della notifica del verbale di illecito, sia per non essere stato tratto l'indirizzo pec del da pubblici elenchi sia per non essere stato prodotto il file CP_2
nativo della notifica, ma unicamente una stampa dello stesso.
Quanto al primo profilo, la notifica di un atto non processuale può ben essere eseguita personalmente alla ditta intimata all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. 17464/2022).
L'indirizzo è comunque lo stesso presso il quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione regolarmente ricevuta e tempestivamente opposta, sicché la doglianza è pretestuosa.
Quanto poi alla prova della notifica telematica del verbale di contestazione di illecito, l'amministrazione opposta ha depositato scansione in pdf delle copie cartacee dei messaggi di accettazione e consegna corredate con l'attestazione di conformità all'originale cartaceo depositato agli atti dell'ufficio.
La Suprema Corte sia pure in obiter dictum, ha ritenuto così provata la notifica a mezzo pec (si veda in motivazione, Cass. civ. 27313/2024; Cass. civ. 21443/2024).
Se è vero che l'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche,
accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché dal file
"datiAtto.xml" contenente i dati identificativi dell'atto, trattandosi di formati idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, tuttavia, qualora l'atto notificato sia depositato in un formato diverso da quelli previsti,
come ad esempio in formato ".pdf", la nullità può essere sanata se la prova della tempestiva consegna
4 dell'atto al destinatario possa essere desunta da altri elementi del procedimento per convalidazione oggettiva
(Cass. civ. 7040/2025, che richiama Cass. civ. 16189/2023).
E nella specie, l'attestazione di conformità all'originale del verbale notificato, peraltro allo stesso indirizzo presso cui è stata notificata l'ordinanza opposta, eseguita da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ha la medesima efficacia probatoria del deposito della notifica telematica (Cass. 16189/2023).
Del tutto infondata è poi la doglianza relativa alla nullità della notifica del verbale per non essere l'indirizzo del mittente presente nei registri IPAA alla data della notifica.
Come chiarito in recenti arresti di legittimità, qualora il destinatario deduca il vizio di notificazione di un atto di contestazione, di riscossione o di ingiunzione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, è onerato di provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis,
comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Cass. 982/2023; Cass.
6015/2023).
In definitiva, è provata la regolare notifica del verbale di contestazione di illecito, prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione quivi opposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria per decorso del termine quinquennale dalla violazione contestata, questa è infondata.
5 L'art. 28 l. 689/1981 prevede che < Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile>.
La violazione risale al 17.7.2018, allorquando in sede di verifica di sorveglianza è stato prelevato un campione di fogliame di olivo risultato positivo al CLORPIRIFOS, sostanza non ammessa in biologico (cfr.
provvedimento di sospensione della certificazione di produzione biologica).
Come già affermato dalla Corte di legittimità, il diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive, ex art. 28 legge n. 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione medesima, ma il termine è interrotto dalla contestazione dell'addebito, che vale come messa in mora dell'intimato (Cass. civ. 284/2018).
La L. n. 689 del 1981, art. 28, dopo avere precisato che il diritto dell'Amministrazione di riscuotere le
somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l'interruzione della
prescrizione è regolate dalle norme del codice civile. L'art. 2943 c.c., comma 4, stabilisce, a sua volta, che
la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.L'orientamento consolidato
di questa Corte, cui va data continuità, è nel senso che la notifica al trasgressore del verbale di
accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far
valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della
pretesa sanzionatoria >(Cass. 28011/2023, che richiama in motivazione, Cass.n. 20212 del 2017; Cass. n.
14886 del 2016).
Nella specie, notificato al il provvedimento di sospensione a mezzo raccomandata del 18.9.2018 e CP_2
successivamente notificatogli il verbale di contestazione di illecito il 13.11.2018, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, ricevuta dal il 20.10.2023, la prescrizione quinquennale non era dunque CP_2
maturata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Nulla per le spese essendosi l'autorità amministrativa opposta costituita in giudizio a mezzo di un proprio funzionario delegato, che non ha documentato esborsi
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4162/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 569/2023;
2. nulla per le spese
Trani, 14.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 14.04.2025
Alle ore 09.46, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene CP_1 Parte_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. PIERALDO CAPOGNA. Controparte_2
È presente per Controparte_3
l'avv. MASSIMILIANO RIVIECCIO.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CAPOGNA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste in particolare in tutte le eccezioni formulate in atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. RIVIECCIO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, ribadisce che la relata di notifica a firma del dott. attesta l'avvenuta Per_1
notificazione del processo verbale posto nella piena conoscibilità del e chiede il CP_2
rigetto dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 14.04.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 14.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4162/2023 del Ruolo Generale
tra
, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Pieraldo Capogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corato (BA) al viale Luigi Cadorna n. 12/N
opponente
E
, in persona del pro- Controparte_3 CP_4
tempore, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato, dott.
Massimiliano Rivieccio ed elettivamente domiciliato in Bari presso Ufficio ICQRF Italia SUD-EST
Opposto
OGGETTO: “opposizione a ordinanza ingiunzione”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.11.2023, ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 569/2023 del Controparte_2
13.10.2023, notificata il 20.10.2023 con la quale il Controparte_3
gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 6.000,00 a titolo di “sanzioni
[...]
amministrative pecuniarie relative alle violazioni in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica”.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici e CP_2
2 presupposti, e in particolare, il verbale di illecito amministrativo e notifica n. 2018/3961 del 18 ottobre 2018
che si assume notificato il 13.11.2018 e la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria, per essere l'illecito risalente quanto meno al 6.9.2018, data in cui si assume comminata la sanzione della sospensione per mesi sei della certificazione di produzione biologica per violazioni in seguito a controlli ispettivi eseguiti presso la sede dell'azienda agricola del . CP_2
L'opponente ha quindi concluso chiedendo: < in via principale, accertare che alcun atto prodromico al provvedimento impugnato è stato mai notificato al ricorrente, e pertanto dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per i motivi di cui al punto I); in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale del pagamento richiesto e pertanto dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per i motivi di cui al punto II),> in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto, il in persona del Direttore Generale si Controparte_3
è costituito il 6.3.2024, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, smentiti dalla documentazione all'uopo depositata e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa di natura documentale, sentiti i procuratori delle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al primo motivo, con il quale il ha eccepito l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici CP_2
all'ordinanza ingiunzione notificatagli il 20.10.2023, il convenuto ha depositato copia del verbale CP_3
di contestazione di illecito del 18.10.2023, notificato al in data 13.11.2018 a mezzo pec all'indirizzo: CP_2
“ . Email_1
Si tratta dello stesso indirizzo pec presso cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione tempestivamente opposta dal medesimo , come parimenti documentato dal che entro il termine assegnato, di CP_2 CP_3
dieci giorni prima dell'udienza del 18.3.2024, ha provveduto a depositare quanto richiesto, ovvero copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione.
3 È quindi infondata la doglianza del quanto alla inutilizzabilità della prova della notifica del verbale CP_2
di contestazione di illecito, prodotto dal Ministero l'8.3.2024.
In ogni caso, secondo l'inveterato insegnamento della Suprema Corte, il termine assegnato alla
Amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 6, d.lgs 150/2011 non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è
utilizzabile come prova (Cass. 28909/2022).
Assume l'opponente che non vi sarebbe prova delle effettività della notifica del verbale di illecito, sia per non essere stato tratto l'indirizzo pec del da pubblici elenchi sia per non essere stato prodotto il file CP_2
nativo della notifica, ma unicamente una stampa dello stesso.
Quanto al primo profilo, la notifica di un atto non processuale può ben essere eseguita personalmente alla ditta intimata all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. 17464/2022).
L'indirizzo è comunque lo stesso presso il quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione regolarmente ricevuta e tempestivamente opposta, sicché la doglianza è pretestuosa.
Quanto poi alla prova della notifica telematica del verbale di contestazione di illecito, l'amministrazione opposta ha depositato scansione in pdf delle copie cartacee dei messaggi di accettazione e consegna corredate con l'attestazione di conformità all'originale cartaceo depositato agli atti dell'ufficio.
La Suprema Corte sia pure in obiter dictum, ha ritenuto così provata la notifica a mezzo pec (si veda in motivazione, Cass. civ. 27313/2024; Cass. civ. 21443/2024).
Se è vero che l'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche,
accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché dal file
"datiAtto.xml" contenente i dati identificativi dell'atto, trattandosi di formati idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, tuttavia, qualora l'atto notificato sia depositato in un formato diverso da quelli previsti,
come ad esempio in formato ".pdf", la nullità può essere sanata se la prova della tempestiva consegna
4 dell'atto al destinatario possa essere desunta da altri elementi del procedimento per convalidazione oggettiva
(Cass. civ. 7040/2025, che richiama Cass. civ. 16189/2023).
E nella specie, l'attestazione di conformità all'originale del verbale notificato, peraltro allo stesso indirizzo presso cui è stata notificata l'ordinanza opposta, eseguita da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ha la medesima efficacia probatoria del deposito della notifica telematica (Cass. 16189/2023).
Del tutto infondata è poi la doglianza relativa alla nullità della notifica del verbale per non essere l'indirizzo del mittente presente nei registri IPAA alla data della notifica.
Come chiarito in recenti arresti di legittimità, qualora il destinatario deduca il vizio di notificazione di un atto di contestazione, di riscossione o di ingiunzione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, è onerato di provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis,
comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Cass. 982/2023; Cass.
6015/2023).
In definitiva, è provata la regolare notifica del verbale di contestazione di illecito, prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione quivi opposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria per decorso del termine quinquennale dalla violazione contestata, questa è infondata.
5 L'art. 28 l. 689/1981 prevede che < Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile>.
La violazione risale al 17.7.2018, allorquando in sede di verifica di sorveglianza è stato prelevato un campione di fogliame di olivo risultato positivo al CLORPIRIFOS, sostanza non ammessa in biologico (cfr.
provvedimento di sospensione della certificazione di produzione biologica).
Come già affermato dalla Corte di legittimità, il diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive, ex art. 28 legge n. 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione medesima, ma il termine è interrotto dalla contestazione dell'addebito, che vale come messa in mora dell'intimato (Cass. civ. 284/2018).
La L. n. 689 del 1981, art. 28, dopo avere precisato che il diritto dell'Amministrazione di riscuotere le
somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l'interruzione della
prescrizione è regolate dalle norme del codice civile. L'art. 2943 c.c., comma 4, stabilisce, a sua volta, che
la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.L'orientamento consolidato
di questa Corte, cui va data continuità, è nel senso che la notifica al trasgressore del verbale di
accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far
valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della
pretesa sanzionatoria >(Cass. 28011/2023, che richiama in motivazione, Cass.n. 20212 del 2017; Cass. n.
14886 del 2016).
Nella specie, notificato al il provvedimento di sospensione a mezzo raccomandata del 18.9.2018 e CP_2
successivamente notificatogli il verbale di contestazione di illecito il 13.11.2018, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, ricevuta dal il 20.10.2023, la prescrizione quinquennale non era dunque CP_2
maturata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Nulla per le spese essendosi l'autorità amministrativa opposta costituita in giudizio a mezzo di un proprio funzionario delegato, che non ha documentato esborsi
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4162/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 569/2023;
2. nulla per le spese
Trani, 14.04.2025
Il Giudice
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