Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. 1420 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel-
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine del ricorso, dall'avv. EBBI SILVIA presso cui elettivamente domicilia in
Via P. Amedeo n. 22 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
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4) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dai due coniugi contratto in Dakar (Senegal) in data 09/05/2016, non trascritto nei registri di stato civile;
5) Affidarsi il figlio minore in via super esclusiva alla madre, con Per_1
conseguente collocazione prevalente e residenza presso la casa materna;
6) Consentirsi al padre di vedere il figlio minore, tramite videochiamata, una volta alla settimana;
7) Dirsi tenuto il padre a contribuire al mantenimento del figlio minore, con un assegno mensile di Euro 100,00. L'assegno unico familiare dovrà essere percepito dalla madre;
8) Dirsi tenuto il padre a concorrere, per il 50%, nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il seguente schema: porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che la ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cura non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola di infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolasticied universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
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Tutte le ulteriori spese di natura straordinaria diverse da quelle sub A, B, C, (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure
– anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature etc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta , sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa, rimarrà totalmente a carico del genitore che la abbia comunque sostenuta;
9) autorizzare comunque sin d'ora il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il minore ai sensi dell'art. 3 L. n. 1185/1967.
Spese e competenze rifuse.
Si deducono a prova orale i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la NOa il NO si erano uniti prima del Pt_1 CP_1
matrimonio civile con rito religioso islamico nel novembre 2015 in Dakar
(Senegal), senza alcuna valenza giuridica:
2) Vero che la NOa imaneva a Dakar e restava incinta nel mese di Pt_1
novembre 2015;
3) Vero che i coniugi rimanevano ad abitare presso la madre del NO , CP_1
insieme ad altre persone e in condizioni di miseria estrema e che nel mentre la NOa trovava lavoro, già incinta, pressa una clinica privata della Pt_1
capitale;
4) Vero che in seguito al matrimonio civile del maggio 2016 la NOa Pt_1
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rientrava in Italia, accompagnata in aeroporto dal marito, che acconsentiva a lasciarla rientrare in Italia;
5) Vero che il matrimonio civile era stato voluto anche per consentire un futuro ricongiungimento;
16) Vero che il NO otteneva il certificato di matrimonio CP_1 presso l'Ambasciata del Senegal;
17) Vero che la NOa i recava personalmente presso l'ambasciata Pt_1
senegalese in Italia senza ottenere nulla e veniva espressamente dissuasa dal personale dell'ufficio a ottenere i documenti necessari;
18) Vero che la NOa ià durante l'allattamento ricominciava a Pt_1
lavorare come ostetrica presso un centro prelievi a Gonzaga (MN) e tentava due concorsi pubblici;
19) Vero che l'Ufficio dei Servizi Educativi del Comune faceva presente alla NOa che, avendo il bambino il cognome del padre, la famiglia non Pt_1
risultava come monogenitoriale e questo comportava, ai fini delle agevolazioni per le spese scolastiche, problematiche da sanare solo con un provvedimento giudiziale;
20) Vero che la ricorrente trovava poi lavoro in serra presso Garden BO come bracciante con contratto a chiamata, lavoro molto pesante e faticoso con scarsa retribuzione;
21) Vero che la ricorrente nel gennaio 2019 si trasferiva in un monolocale vicinoa casa dei genitori per vivere sola con il bambino, ma comunque aiutata dalla famiglia;
22) Vero che nel dicembre 2019 un amico della NOa Pt_1 Tes_1
si recava a Dakar per lavoro e riusciva a ritirare l'atto di matrimonio
[...] della ricorrente su sua delega presso l'Ambasciata senza particolari problemi;
23) Vero che le problematiche burocratiche addotte dal erano delle scuse CP_1
o, quanto meno, dovute alla sua incapacità di assumersi le proprie responsabilità: 24)
Vero che il NO è sempre rimasto in Senegal, vedendo il figlio solo CP_1
sporadicamente in video chiamate con pessima connessione e del tutto prive di contenuti, spesso “attaccandosi” alle reti internet di amici e conoscenti;
25) Vero che il NO ha imparato l'italiano; CP_1
26) Vero che il NO contribuisce economicamente al sostentamento del CP_1
figlio;
27) Vero che il NO si prende cura del figlio: CP_1
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28) Vero che il NO ha contatti solo sporadici e via messaggio con la CP_1
NOa Pt_1
Testi sui capitoli:
- amico della ricorrente, domiciliato in Nairobi (Kenya); Testimone_1
- , amica della ricorrente, domiciliata in Brentonico (TN); Testimone_2
- fratello della ricorrente, residente in [...]
Asiago 21.”.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 09/05/2016 in Dakar (Senegal) con il NO Controparte_1
(matrimonio non trascritto in Italia), e che dall'unione è nato il figlio , in
[...] Per_2
data 25/08/2016 in Negrar (VR), ha dedotto che:
1. il NO non si è mai recato in Italia né la ricorrente sa con certezza dove egli si CP_1
trovi; unica e ultima residenza nota è Dakar (Senegal), Sicap Fann Hock n.06 Rue Lulu;
2. il NO , a quanto risulta, trovava nel frattempo lavoro come tuttofare per una CP_1
troupe cinematografica che si spostava in diverse città del Senegal;
3. la NOa alla nascita del figlio andava a vivere con i suoi genitori e si Pt_1 occupava del bambino da sola, con l'aiuto dei genitori e del fratello;
4. la ricorrente trovava poi lavoro in serra presso Garden BO come bracciante con contratto a chiamata (anche se di fatto lavorava a tempo pieno), lavoro molto pesante e faticoso con scarsa retribuzione;
5. nel dicembre 2019 un caro amico della NOa si recava a Dakar per lavoro e Pt_1 la stessa gli chiedeva la cortesia di andare in Ambasciata e chiedere l'atto di matrimonio su sua delega, cosa che egli riusciva a fare;
6. nel frattempo il marito continuava a rimanere in Senegal, vedendo il figlio solo sporadicamente in video chiamate.
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'affido cd. super- esclusivo del minore, in via d'urgenza, e con conferma in sede di merito. Ha chiesto altresì pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio , decorsi i termini di legge.
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito.
All'esito del procedimento in via d'urgenza, il giudice delegato, stante il disinteresse manifestato dal resistente, la mancata frequentazione e contribuzione al mantenimento del
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minore, la distanza geografica e la mancata costituzione, ha disposto l'affido cd. super esclusivo alla madre con collocamento del minore presso di lei.
Nella fase di merito, dichiarata la contumacia del resistente, sono state richieste indagini ai servizi sociali , i quali hanno relazionato positivamente sulle capacità genitoriali della madre e hanno dato atto dell'impossibilità di contattare il padre, il quale peraltro non conosce la lingua italiana , non essendo mai stato in Italia.
In data 10.12.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Preliminarmente, con riguardo alla giurisdizione sulla separazione e sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, in base al Reg. (UE) n. 1111/2019, cd. “Bruxelles II ter” - applicabile, indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e a prescindere dalla cittadinanza straniera dei coniugi se l'ultima residenza abituale dei coniugi oppure se l'attuale residenza della parte ricorrente si trovi nel territorio dello Stato italiano (Corte di Giustizia
Europea 29/11/2007 caso - sono competenti, alternativamente tra loro, le Persona_3
autorità giurisdizionali dello Stato membro:
“a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana ai sensi della lett. a), punto v), in quanto la ricorrente risiede abitualmente in Italia da anni ed è, comunque, cittadina italiana.
Per quanto riguarda la legge sostanziale applicabile alla separazione personale, applicando a
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il Reg. (UE) n. 1259/2010, le cui norme di conflitto hanno, come per il Reg. (UE) n. 1111/2019, carattere universale, sussistono - in mancanza di accordo di scelta delle parti – una serie di criteri di collegamento in concorso successivo tra loro e, nello specifico:
“a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, essendo inapplicabili i criteri stabiliti alle lettere a) – in quanto i coniugi non hanno residenza abituale nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale –, b) – in quanto è trascorso più di un anno da quando i coniugi avevano ultima residenza abituale in Senegal – e c) – poiché la NOa Pt_1
è di nazionalità italiana, mentre il NO è di nazionalità senegalese – deve CP_1
farsi riferimento, come prevede la lett. d), alla legge italiana.
Ciò posto, nel merito le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni della ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sull'affido del minore.
Preliminarmente, riguardo alla giurisdizione e alla legge applicabile al caso in esame, deve precisarsi che l'autorità giurisdizionale competente sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sempre in base al Regolamento (UE) n. 1111/2019, è quella in cui si trova la residenza abituale del minore.
L'art. 7 di detto Regolamento prevede infatti un criterio di competenza generale in materia di responsabilità genitoriale, stabilendo che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato
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membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Ebbene, nel caso di specie è evidente che la residenza abituale del minore è in Italia.
Tanto premesso, in relazione al minore si osserva che l'art. 337 quater c.c. Per_2 disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore in quanto, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, è stato provato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei confronti del figlio. Il padre non si è mai recato in Italia per conoscere il figlio, limitandosi a “ sporadiche videochiamate” e non ha mai contribuito al suo mantenimento. Tali circostanze appaio confermate dai servizi che non hanno avuto modo di prendere contatti con il padre.
Pertanto il minore va affidato alla madre con collocazione presso la stessa, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater cc
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per prevedere un regime di visite e che possono essere autorizzate, in conformità a quanto richiesto dalla madre, videochiamate padre- figlio una volta alla settimana.
Sul mantenimento del figlio.
Ai fini della determinazione dell'importo di contributo al mantenimento del minore da porre a carico del genitore non collocatario, deve aversi riguardo alle rispettive capacità economiche delle parti, alle esigenze del minore e ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Quanto alle rispettive capacità economiche dei genitori, dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla ricorrente ( certificazione unica 2023) emerge un reddito annuale di circa 2.000 euro, tuttavia, in corso di causa, la stessa ha reperito un nuovo
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lavoro ( come riferito anche dai servizi sociali), come ostetrica e, pur non avendo aggiornato la documentazione reddituale , deve presumersi che all'attualità abbia un reddito maggiore. Con riguardo al resistente, non essendosi lo stesso mai recato in Italia, non si ha alcuna conoscenza dei suoi redditi, ma dalle deduzioni della ricorrente emerge che lo stesso ha piena capacità lavorativa, e d'altronde non ci sono elementi da cui desumere il contrario. Appare pertanto equo fissare, in conformità a quanto richiesto dalla stessa ricorrente, in euro 100,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda , da versarsi ogni mese alla ricorrente entro il giorno 10 e con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese del
Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Altri provvedimenti.
Va , inoltre, precisato che il matrimonio fra le parti non è stato trascritto in Italia, tuttavia, risultando l'esistenza del matrimonio dalla presente sentenza deve da ultimo ordinarsi l'iscrizione della stessa negli appositi registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 DPR
396/2000.
Avendo la ricorrente proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, va disposta , con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge.
Sulle spese.
Tenuto conto della natura del giudizio e della non opposizione del resistente , le spese legali sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la Persona_4
residenza della stessa e con facoltà per la madre di prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- dispone che il padre possa videochiamare il figlio una volta alla settimana;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno di mantenimento del figlio, pari ad euro 100,00
(cento/00) mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2023 e con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28.5.2024;
- Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'iscrizione della presente
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sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito;
- dispone con separata ordinanza circa il prosieguo del giudizio;
- spese non ripetibili.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 30.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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