TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/09/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Giulianova (TE), in via Pirandello n. 29, elettivamente domiciliata a Giulianova (TE), in via G. Leopardi n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luca Gentile, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(C.F.: ), residente a [...]CP_1 C.F._1
Sant'Angelo (TE), in via Ennio Flaiano n. 1, (C.F.: CP_2
, residente a [...] e C.F._2
(C.F.: ), residente a [...] C.F._3
Matteotti n. 35, tutti elettivamente domiciliati a Roma, in via Cosseria n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Spatola, che li rappresenta e difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata, con le forme e le modalità previste dall'art 127-ter c.p.c., il 19 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, l'ing. CP_1 ed i suoi due figli, l'ing. e l'arch. hanno
[...] Parte_2 CP_2 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, reso immediatamente esecutivo, n.
794/2020, nei confronti di (d'ora in avanti, per comodità, Parte_1 anche solo “ ”), con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento immediato della somma di € 131.638,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria e ulteriori occorrende).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 19 agosto 2020 e notificato il 16 settembre 2020, ha spiegato rituale opposizione Parte_1 con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio i tre soggetti ingiungenti, previa richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio e di dichiarazione del difetto di legittimazione attiva - rectius, di titolarità del credito - in capo ad e CP_2
ha contestato nel merito la pretesa avversaria, ed in particolare Parte_2 ha eccepito l'inadempimento, da parte degli odierni opposti, delle obbligazioni assunte con la scrittura privata sottoscritta il 30 marzo 2018 ed ha sollevato eccezione di annullabilità della medesima scrittura per vizio della volontà, con formulazione di domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni da essa opponente patiti quale conseguenza del predetto inadempimento.
Con comparsa del 7 gennaio 2021, si sono costituiti in giudizio , CP_1
e evidenziando la legittimazione attiva in capo a tutti a CP_2 Parte_2 tre gli ingiungenti e contestando la fondatezza della opposizione spiegata, oltre che dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e della domanda riconvenzionale formulata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2021, il giudice all'epoca titolare del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c..
2 La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, in via orale
(mediante interrogatorio formale dei sig.ri e l'escussione di tre testi Pt_2 indicati da parte opponente) e, ritenuta maturata per la decisone, è stata rinviata dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 maggio 2025, all'esito della quale, di fronte allo scrivente magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata dalla società , giova ricostruire sinteticamente la vicenda Parte_1
fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n.
794/2020, reso immediatamente esecutivo, emesso in favore dei sig.ri , CP_1
e con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto CP_2 Parte_2 all'odierna società opponente di pagare immeditatamente la somma di €
131.638,00 a titolo di prestazioni professionali espletate dai ricorrenti, odierni opposti.
Più nello specifico, a sostegno dell'opposizione, , premesso Parte_1 di essere proprietaria di un'area dall'estensione complessiva di 18.367 mq
(contraddistinta al catasto terreni del comune di Giulianova al foglio 8, particelle 93, 76, 709, 710, 707, 708, 705, 706 e 544), ha rappresentato che:
- tramite il proprio legale rappresentante nell'anno Controparte_3
2003 ha conferito all'ing. in coprogettazione con CP_1
l'architetto l'incarico di curare la progettazione e la Testimone_1 realizzazione, sulla citata area, di un complesso edilizio residenziale;
- dopo un lunghissimo e faticoso iter burocratico-amministrativo, in data 4 aprile 2014 il Comune di Giulianova ha comunicato il parere positivo al rilascio del permesso di costruire, subordinato alla stipula della
3 Convenzione, secondo lo schema allegato alla delibera n. 86 del 31 luglio
2006 del Consiglio Comunale di Giulianova;
- in virtù delle numerose difficoltà incontrate ed a causa degli ingenti esborsi economici sostenuti da essa opponente, il legale rappresentante inizialmente propenso ad abbandonare il progetto Controparte_3 per mancanza di liquidità, aveva deciso di accettare, pur di non abbandonare la realizzazione del progetto edilizio, l'accordo proposto dall'ing. in base al quale quest'ultimo si era reso CP_1 disponibile a continuare a seguire il progetto, accettando che il saldo delle relative competenze professionali gli sarebbe stato corrisposto, da essa opponente, solo a seguito della realizzazione delle palazzine e della vendita del primo appartamento/lotto andata a buon fine;
- senonché, dopo la stipula della necessaria convenzione con il P_
, avvenuta il 15 dicembre 2017 a rogito del notaio
[...] Per_1
l'ing. venendo meno agli accordi intercorsi, aveva CP_1 minacciato il sig. di non proseguire con la realizzazione CP_3
dell'opera nel caso in cui essa non avesse sottoscritto una Parte_1 scrittura privata con la quale si sarebbe impegnata a conferire l'incarico professionale per le nuove prestazioni a lui ed ai suoi figli, e CP_2
, per cui essa opponente è stata praticamente costretta a Pt_2 sottoscrivere, in data 30 marzo 2018, la predetta scrittura privata, che, dunque, deve essere annullata per vizi del consenso;
- peraltro, e sono privi di legittimazione attiva, non CP_2 Parte_2 essendo stato loro affidato alcun incarico in relazione in relazione all'oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto l'incarico è stato conferito all'ing. nel 2003 (in coprogettazione con l'architetto CP_1 Tes_1 poi deceduto), quando quindi i figli di non erano in CP_1 possesso dei titoli abilitativi e solo dopo la stipula della convezione con il avvenuta nel 2017, l'ing. ha Controparte_4 CP_1 imposto al sig. di essere affiancato dai propri figli, ed CP_3 Pt_2
nel frattempo divenuti, rispettivamente, ingegnere ed architetto;
CP_2
- in subordine, ed in ogni caso, l'importo di cui al decreto ingiuntivo va corretto, in quanto una parte delle prestazioni oggetto della scrittura privata - effettuate alle lettere a) b) c) h) dell'art.
6 - sono state già pagate,
4 come da fatture allegate, per un totale di € 26.686,08, per cui l'importo residuo, dovuto per le prestazioni già effettuate, è semmai pari ad €
77.063,92;
- a tutt'oggi, le palazzine per le quali era stato conferito nel 2003 mandato all'ing. (ed esteso con scrittura privata del 30 marzo 2018 CP_1 ai figli e , non sono state edificate e la stasi dell'intero CP_2 Parte_2 progetto è stata causata non solo da lungaggini burocratiche, ma anche e specialmente per colpa professionale dell'ing. in primis e CP_1 dei suoi figli e , ai quali nulla è dovuto ed anzi avendo gli CP_2 Pt_2 stessi cagionato ingenti danni ad essa opponente: infatti, nonostante la stipula, in data 14 dicembre 2017, della “Convenzione per intervento in zona B2.c ex B2.418”, l'ing. subito dopo la redazione della CP_1 suddetta scrittura privata, unitamente ai figli, anziché presentare il progetto esecutivo per dare al progetto P14/2011, decideva di presentare un nuovo progetto diverso da quello che aveva ottenuto l'approvazione del Comune, come avvenuto il 6 aprile 2018, allorquando è stato presentato dall'Arch. un nuovo progetto (P32/2018) per CP_2
l'ottenimento del permesso di costruire per la costruzione di una palazzina residenziale su metà del lotto edificabile, così iniziando una
“nuova guerra burocratica” per la relativa approvazione, in conseguenza della quale, ad oggi, alcun manufatto è stato realizzato;
- quindi gli odierni opposti, che hanno insistito nel voler modificare il progetto iniziale ed intraprendere un novo iter convincendo il sig. sono stati incauti nell'aver voluto a tutti i costi presentare un CP_3 nuovo progetto differente da quello già approvato (P14/2011) ed è di tutta evidenza la loro responsabilità, posto che l'edificazione dei suoli poteva essere avviata immediatamente dopo la stipula della convenzione con l'amministrazione comunale, essendo completa la pratica edilizia
P14/2011: pertanto, in via riconvenzionale, essa opponente chiede la condanna degli opposti al risarcimento del danno patito, consistente nella differenza fra i ricavi che avrebbe potuto ottenere dalla vendita delle palazzine nell'anno 2018 e quello conseguibile sulla base del mercato attuale pari ad € 500.000,00.
5 Dal canto loro, i sig.ri premessa la legittimazione attiva in capo a Pt_2 tutti a tre gli ingiungenti, si sono difesi invocando il corretto espletamento dell'incarico professionale espletato, nonché la legittimità della richiesta creditoria, anche sotto il profilo del quantum, che è stata cristallizzata nella scrittura privata del 30 marzo 2018 ed ivi riconosciuta anche da controparte.
Così sinteticamente ricostruite le difese coltivate dalle parti in causa, preliminarmente deve essere vagliata l'eccepita carenza di legittimazione attiva - rectius, sulla base di Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 2951/2016, di titolarità del rapporto - in capo ad e i quali, al fine di CP_2 Parte_2 dimostrare la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, hanno versato in atti la scrittura privata del 30 marzo 2018 (cfr. doc. 2 fascicolo opposti), la cui lettura, unitamente alla ulteriore documentazione depositata, consente di affermare che anche, al pari del padre e CP_1 CP_2 Pt_2 sono titolari del diritto di credito azionato in via monitoria, in quanto
[...] parti sostanziali del rapporto dedotto in giudizio.
Nello specifico, dalla scrittura privata sottoscritta da tutte le odierne parti, intitolata “Scrittura Privata per il riconoscimento delle prestazioni professionali eseguite e conferimento di nuovo incarico professionale (c. 1 art. 2333
c.c.)”, ed in particolare dall'art. 6, dedicato a “Compensi, pagamenti e rimborsi spese”, si evince inequivocabilmente che il compenso globale pattuito debba intendersi riferito in via unitaria a tutti e tre i professionisti coinvolti con riferimento all'intera attività svolta: il tenore letterale della clausola de qua non lascia spazio ad interpretazioni riduttive o escludenti, essendo infatti esplicitato che il corrispettivo complessivo delle prestazioni professionali è destinato a remunerare l'attività congiunta prestata da tutti i soggetti indicati, compresi, dunque, e CP_2 Parte_2
Ad ulteriore conferma, giova richiamare la ulteriore documentazione versata in atti dai sig.ri che dimostra come tutti e tre gli opposti (e non Pt_2 solo il padre ) hanno preso parte, sia pur in tempi e con ruoli differenti, CP_1 alla esecuzione dell'incarico professionale liberamente conferito dalla società
inzialmente solo al padre : in particolare, l'ing. Parte_1 CP_1 Pt_2 ha iniziato a prestare la propria attività professionale in favore
[...] dell'opponente a partire dall'anno 2011 con la progettazione edilizia della pratica P14/2011, mentre l'arch. ha fatto ingresso nel rapporto CP_2
6 collaborativo a partire dall'anno 2014 redigendo elaborati per prestazioni urbanistiche (cfr. doc. 9 fascicolo parte opposta), essendo pertanto l'inserimento di entrambi i professionisti nell'ambito del rapporto professionale in giudizio avvenuto in maniera trasparente, con piena consapevolezza ed accettazione da parte della società , la quale Parte_1 ne ha beneficiato in modo diretto e continuativo.
Pertanto, la titolarità del diritto di credito fatto valere in via monitoria non può ritenersi riferibile esclusivamente all'ing. e l'eccezione CP_1
a tal fine sollevata dall'opponente, che nel 2018 ha espressamente riconosciuto la labilità del compenso in favore dei tre opposti, va dunque rigettata, dovendosi confermare la titolarità del rapporto dedotto in giudizio anche in capo ad e i quali hanno concretamente contribuito alla CP_2 Parte_2 esecuzione della prestazione affidata.
Volgendo al merito della controversia, si ritiene proficuo, ai fini di una più agevole comprensione delle ragioni della decisione, premettere qualche sintetica considerazione di carattere generale in tema di annullabilità del contratto - nel caso di specie della “scrittura privata posta alla base del decreto ingiuntivo opposto (All. 2) [che] dovrà essere annullata in quanto affetta da vizio della volontà” (cfr. p. 3 citazione) - che, come è noto, è suscettibile di annullamento ove ricorre uno dei vizi del consenso, e cioè errore, violenza e dolo (si rammenta, ove ve ne fosse il bisogno, che l'art. 1427 c.c. dispone che
“il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”).
In estrema sintesi e procedendo dall'errore (art. 1428 c.c.), questo, in termini generali, consiste nella falsa rappresentazione della realtà e, di regola, colpisce la fase della formazione della volontà di un soggetto (c.d. errore- vizio), non escludendosi peraltro l'ipotesi in cui, a fronte di una volontà correttamente formatasi, l'errore ricada non sul momento genetico, bensì su quello relativo alla dichiarazione all'esterno della stessa o alla sua trasmissione, concernendo cioè l'esternazione della volontà (c.d. errore- ostativo, che, come disposto dall'art. 1433 c.c., è assimilato, quoad disciplinam, all'errore vizio); si è soliti poi distinguere fra errore di fatto o di diritto, a seconda che ricada su una circostanza di fatto, sugli elementi del contratto o su circostanze esterne ad esso o, al contrario, consista nella ignoranza o falsa
7 conoscenza circa l'esistenza, il significato o l'applicabilità di una norma giuridica;
affinché possa elevarsi a vizio del consenso ed essere causa di annullamento del contratto, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Per quanto riguarda invece la violenza, l'attuale codice civile, all'art. 1434, non distingue, come invece in precedenza, fra violenza fisica (detta anche violenza assoluta o vis corpori illata) e violenza morale (detta anche violenza relativa o vis animo) - quest'ultima intesa come minaccia, seria e non supposta, di un male ingiusto e notevole che determina un timore che induce l'altra parte a stipulare il contratto -, dovendosi infatti verificare, a prescindere dalle etichette, come la violenza incida sulla volontà, nel senso che se la esclude, il contratto è nullo (per mancanza di accordo), se invece la sterilizza soltanto, viziandola, allora il contratto è annullabile appunto per violenza
(morale la maggior parte delle volte).
Infine, ai sensi dell'art. 1439 c.c. “il dolo è causa di annullamento del contrato quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe contratto”: per dolo, dunque, si intende ogni artificio o raggiro con cui un soggetto - c.d. deceptor - induce in errore un altro soggetto
- c.d. deceptus -, determinandolo a concludere un negozio che, altrimenti, non avrebbe concluso (c.d. dolo determinante ex art. 1439 c.c.) ovvero che avrebbe concluso ma a condizioni diverse (c.d. dolo incidente), con la doverosa precisazione esplicitata dall'art. 1440 c.c., in questo secondo caso, che il contratto non è annullabile ma obbliga soltanto a risarcire il danno cagionato alla controparte. Il dolo, quindi, vizia la volontà del soggetto inducendolo in errore e per questo è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che l'errore in cui il contraente ingannato incorre sia riconoscibile o meno, di fatto o di diritto, essenziale o meno. Affinché possa procedersi all'annullamento del contratto per dolo, è necessaria la volontà di raggirare da parte di colui che ha tratto vantaggio dall'atto negoziale, volontà che si esplica attraverso non la mera influenza psicologica sull'altro contraente ma su una volontaria macchinazione, per cui si ritiene che il raggiro colposo, ove determinante la stipula contrattuale, possa condurre all'annullamento non per dolo, ma, semmai, per errore. In ogni caso, al fine di poter procedere all'annullamento del contratto, dovrà essere accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la
8 condotta dolosa e la conclusione del contratto, nel senso che la macchinazione mediante artifici o raggiri deve essere tale da esercitare “un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 20231 del 23 giugno 2022).
Ebbene, applicando le coordinate normative ed ermeneutiche appena enunciate al caso per cui è processo, alcun vizio della consenso può ritenersi provato ad opera della società opponente, la quale, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha, da un lato, denunciato l'altrui inadempimento, formulando correlata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e, dall'altro lato - ed in maniera peraltro contraddittoria - eccepito l'annullabilità della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 30 marzo 2018 “in quanto affetta da vizio della volontà”, senza però riuscire a dimostrare l'integrazione dei presupposti richiesti dall'ordinamento per la configurazione di nessuno dei vizi del consenso.
Nello specifico, la prospettazione, da parte di , circa Parte_1
l'esistenza di presunte insistenti pressioni ad opera dell'Ing. e CP_1
in generale degli opposti i quali “costringevano il a sottoscrivere la CP_3 scrittura privata per il riconoscimento delle prestazioni professionali eseguite e conferimento di nuovo incarico professionale” risulta generica e priva di qualunque riscontro concreto, essendosi la società opponente limitata ad evocare, in termini vaghi ed assertivi, circostanze che sono – in linea teorica – riconducibili al vizio della violenza sub specie morale, omettendo tuttavia di indicare fatti specifici, modalità esecutive e tempi tali da rendere anche solo astrattamente configurabile la fattispecie invocata.
In sintesi, l'opponente sostiene che vi sarebbe stata “violenza morale” consistente nel fatto che l'ing. “si rendeva assolutamente CP_1 indisponibile a continuare il rapporto professionale senza che il avesse CP_3 effettuato una ricognizione delle prestazioni professionali per tutte le attività prestate
e si fosse impegnato a conferire mandato e incarico professionale per le opere da eseguire a lui e ai propri figli.” (p. 11 citazione): dunque, la c.d. “vis animo” si sarebbe concretizzata nell'intimazione del rifiuto di portare avanti il progetto per l'edificazione del complesso edilizio residenziale affidato nel caso in cui la società committente non avesse accettato di pagare le prestazioni
9 professionali a stadi di avanzamento dei lavori della palazzina e comunque nel termine massimo di due anni in favore dei professionisti Pt_2
In proposito, si deve premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 19974 del 10 agosto
2017; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 8430 del 21 giugno 2000; da ultimo, Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 4440 del 20 febbraio 2024).
Nel caso oggetto di processo, l'opponente non ha invero allegato, prima ancora che provato, le caratteristiche della violenza morale dedotta quale causa di annullamento della scrittura privata del 30 marzo 2018, essendosi limitata ad affermare che l'ing. si era mostrato indisponibile a CP_1 continuare il rapporto professionale in assenza della stipula di un atto ricognitivo delle prestazioni rese e della fissazione dei tempi di pagamento
(fissati in due anni).
Ebbene, il dedotto contegno non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione della violenza morale.
Come sopra anticipato, infatti, l'art. 1434 c.c. prevede che il timore ingenerato dalla violenza morale giustifichi l'annullamento del contratto solo ove la minaccia sia tale da incutere in una persona sensata un timore grave ed ingiusto di esporre sé o altri ad un male ingente.
Nella fattispecie oggetto di causa, non viene allegata – né tanto meno provata – l'esistenza di alcuna condotta concretamente idonea ad integrare una minaccia determinata ed ingiusta, né risulta individuabile un rapporto causale fra tale asserita pressione e la formazione della volontà negoziale della parte.
Anche quando la società opponente deduce che l'ing. CP_1 avrebbe “dolosamente sfruttato” la lite tra d il figlio Controparte_3 CP_5
10 socio di (cfr. pag. 12 atto di citazione in CP_3 Parte_1 opposizione), si limita ad enunciazioni generiche, prive di specificità e non supportate da elementi di fatto che si rivelano idonei a dimostrare l'esistenza di condotte fraudolente o ingannatorie.
D'altra parte, l'istruttoria espletata non ha fornito alcun riscontro oggettivo alla tesi attorea circa la sussistenza di minacce o coercizioni idonee a viziare la volontà negoziale del sig. le dichiarazioni rese dai CP_3 testimoni escussi - tutti soggetti fortemente legati alla società opponente da rapporti di stretta parentela ovvero da vincoli di subordinazione lavorativa - si basano su circostanze apprese solo indirettamente e, dunque, prive di efficacia probante diretta in ordine ai fatti costitutivi del vizio del consenso allegato, rendendo la mancanza di percezione diretta dei fatti da parte dei testi escussi le relative affermazioni, sia sul piano sostanziale che su quello probatorio, insufficienti a sostenere l'assunto secondo cui la scrittura privata del 2018 sarebbe stata sottoscritta sotto costrizione o coercizione morale operata dall'ing. CP_1
Ancora, i testimoni hanno parlato di non “lungimiranza imprenditoriale” ovvero di facilità di “escandescenza” ed ingestibilità da parte del sig. CP_3
(cfr. verbali di udienza del 18 marzo 2022 e del 16 settembre 2022), che non possono costituire motivo di annullabilità della scrittura in esame: il fatto che il teste consulente di direzione aziendale che all'epoca dei fatti Testimone_2 collaborava con il sig. abbia sconsigliato a questi di sottoscrivere la CP_3 scrittura privata “perché nell'accordo c'erano dei termini temporali che secondo me lui non avrebbe potuto rispettare” (cfr. verbale di udienza del 18 marzo 2022) certamente non prova ex se la coercizione morale asseritamente subìta.
Da ultimo, è fondamentale sottolineare che il legale della società opponente, pur sostenendo di aver subito una coartazione della propria volontà, non ha mai allegato, né tanto meno provato che tale costrizione fosse finalizzata al riconoscimento di un debito inesistente: al contrario, l'esistenza
– intesa come an – del debito oggetto della scrittura privata non è mai stata concretamente contestata, nemmeno a livello meramente assertivo (essendo stato criticato al contrario il profilo del quantum, su cui si tornerà nel prosieguo), così ammettendo implicitamente l'esistenza del rapporto obbligatorio.
11 In definitiva, la scrittura privata del 20 marzo 2018 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto si presenta come un atto pienamente valido ed efficace, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto quello sostanziale, costituendo un negozio ricognitivo di debito, con il quale la società opponente ha espressamente riconosciuto l'esistenza e la sussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei professionisti incaricati odierni opposti, senza sollevare alcuna riserva o condizione;
tale atto, sottoscritto in modo libero e consapevole, ha natura confessoria e vincolante, con pieno valore probatorio nei confronti delle parti che lo hanno redatto.
Pertanto, in assenza di elementi idonei a scalfire la volontà negoziale espressa nella scrittura privata e a fronte della natura confessoria della stessa, non può che concludersi per il pieno riconoscimento della validità ed efficacia della scrittura privata in oggetto, posta alla base del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto poi alla quantificazione dell'importo di € 131.638,00 portato dal provvedimento monitorio qui opposto, la società sostiene che Parte_1
una cospicua parte delle prestazioni oggetto della scrittura privata sono state invero già pagate, allegando all'uopo una serie di fatture, per un importo totale di € 26.686,08, concludendo nel senso che, in caso, il credito avversario ammonterebbe alla (minor) somma di € 77.063,92.
Al riguardo, sulla base della documentazione versata in atti, non può che confermarsi la correttezza dell'importo ingiunto, individuato a titolo di compenso per le attività di cui alle lettere a), b), c) ed h) del comma 1 dell'art. 6 della scrittura privata, ammontanti ad € 113.500,00, da cui va detratto lo sconto, a titolo transattivo, di € 9.750,00, per cui il corrispettivo dovuto si riduce a € 103.750,00, che, maggiorato di CNPAIA ed IVA come specificatamente pattuito nella scrittura privata, raggiunge l'importo di €
131.638,00, azionato in sede monitoria.
Con riferimento alle fatture citate da ed allegate all'atto di Parte_1 citazione (cfr. doc. 3 fascicolo opponente), esse sono, in parte, inconferenti rispetto all'odierno giudizio e, in parte, già escluse dalla scrittura privata ricognitiva del debito, e nello specifico: (i) le tre fatture emesse nel 2002, nel
2003 e nel 2009 dall'arch. (pagine 12, 13 e 14 del doc. 3 fascicolo Testimone_1 opponente) sono ovviamente estranee al presente giudizio;
(ii) la fattura n.
12 9/2003 emessa dall'ing. (p. 11 doc. 3) è pertinente con la CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate, ma esclusa dal computo finale;
(iii) la fattura n. 1/2004 emessa dall'ing. (p. 10 doc. 3) è estranea alla CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare in quanto trattasi, insieme alla fattura che segue, del compenso per Studi di fattibilità preliminare che esulano dalle successive progettazioni edilizie svoltesi dopo oltre sette anni e che, considerate quali prestazioni interamente pagate, non sono state inserite nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell''art. 6 della scrittura privata;
(iv) la fattura n. 8/2004 emessa dall'ing. (p. 9 doc. 3) è estranea alla CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare per le identiche motivazioni di quella che precede;
(v) la fattura n. 9/2006 emessa da Ing.
(p. 8 doc. 3) è estranea con la ricognizione delle prestazioni CP_1 effettuate da pagare in quanto costituisce il pagamento per intero di una prestazione specialistica e che, considerata interamente pagata, non è stata inserita nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell'art. 6 della scrittura privata;
(vi) la fattura n. 8/2010 emessa dall'ing. (p. 7 doc. 3) è CP_1
estranea alla ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare in quanto costituisce il pagamento per intero di una prestazione interamente eseguita e che, considerata pagata, non è stata inserita nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell'art. 6 della scrittura privata;
(vii) la fattura n. 5/2011 emessa dall'ing. (p. 5 doc. 3) è pertinente con la ricognizione delle CP_1 prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura); (viii) la fattura n. 3/2011 emessa dall'ing. (p. 1 doc. 3) è Parte_2 pertinente con la ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura); (ix) la fattura n. 1/2015 emessa dall'arch. (p. 4 doc. 3) è pertinente con la ricognizione delle CP_2 prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura).
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in via riconvenzionale da , questa è Parte_1 infondata, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento delle prestazioni professionali a carico degli odierni opposti.
In sintesi, la società opponente afferma che, dopo la sottoscrizione della scrittura il 30 marzo 2018, l'ing. ed i figli avrebbero deciso, di CP_1
13 loro iniziativa, di presentare un nuovo progetto (P32/2018) diverso rispetto a quello (P14/2011) che, dopo lunghe vicissitudini burocratiche, aveva ottenuto l'approvazione del di Giulianova e per il quale era stata rilasciata P_
l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2013, avendo, nello specifico, l'arch.
presentato, in data 6 aprile 2018, con prot. n. 13805, un nuovo CP_2 progetto per l'ottenimento del permesso di costruire per la costruzione di una palazzina residenziale su metà del lotto edificabile (stralcio A) (doc. 14 fascicolo opponente), ciò determinando un nuovo faticoso iter amministrativo per il rilascio di una nuova autorizzazione, culminato tuttavia con la sospensione, ad opera dell'ente comunale, del progetto, poi divenuto definitivamente inutilizzabile in forza di provvedimenti della Sovrintendenza
Archeologica che hanno dichiarato l'area de qua sottoposta alle disposizioni di tutela indiretta: in buona sostanza, l'opponente contesta l'operato dei professionisti che, anziché presentare un nuovo progetto (P32/2018) rivelatosi inutilizzabile, avrebbero dovuto proseguire con quello originario (P14/2011), già approvato e munito delle necessarie autorizzazioni ottenute all'esito di un burrascoso iter amministrativo, noto alla controparte.
Anzitutto, preme osservare, in ordine alla presentazione del primo progetto, che è stata la stessa ad aver dettagliatamente descritto, Parte_1
e documentalmente provato, le difficoltà burocratiche/amministrative affrontate per portare avanti il progetto edificatorio avviato nel 2003, difficoltà che, all'evidenza, esulano dall'operato dei sig.ri involgendo Pt_2 problematiche di carattere eminentemente amministrativo con gli enti pubblici coinvolti (Comune e Sopraintendenza), per cui, in relazione a tale
(primo) progetto, nulla può essere obiettato all'operato dei professionisti che anzi ha consentito, nonostante tutto, il rilascio del permesso di Pt_2 costruire.
Quanto alla presentazione del secondo progetto (P32/2018), che, rispetto a quello originario (P14/2011), prevede la suddivisione del lotto in due stralci in modo da realizzare due palazzine indipendenti, mentre la committente/opponente sostiene che si sia trattata di una autonoma decisione dei professionisti dal medesimo invero non condivisa, sostanzialmente Pt_2 finalizzata a soddisfare interessi personali (ossia lucrare maggiormente sul compenso loro spettante), dal canto loro, gli opposti sottolineano come, a ben
14 vedere, la presentazione del secondo progetto, rispondente a ben vedere ad una precisa scelta imprenditoriale, liberamente assunta dal sig. CP_3 finalizzata a commercializzare più agevolmente l'immobile, si è resa invero necessaria in quanto la società odierna opponente non aveva adempiuto agli obblighi preliminari previsti dalla convenzione stipulata con il P_
, con il corollario per cui l'inerzia di nell'adempimento
[...] Parte_1 degli oneri indicati dalla convenzione, unitamente al decorso del termine quinquennale di validità ed efficacia dell'autorizzazione paesaggistica n.
3/2013 rilasciata il 7 marzo 2013, ha reso invero doverosa la presentazione di un nuovo progetto (riproduttivo della nuova modulazione del progetto originario voluta dal sig. . CP_3
Ebbene, anzitutto, dalla espletata istruttoria, sia orale che documentale, deve sottolinearsi come non sia in alcun modo emerso che il progetto P32/2018 sia stato presentato per volontà imposta degli odierni opposti, né su loro consiglio.
A ciò si aggiunga che, alla luce dei provvedimenti emessi nel 2019 dalla
Soprintendenza Archeologia di Chieti di Controparte_6 sottoposizione a vincolo di interesse culturale della “Fontana monumentale all'interno di antico giardino” ricompresa nell'area edificanda, anche presentando il progetto originario, avrebbe dovuto richiedere in Parte_1 ogni caso una nuova autorizzazione paesaggistica.
Peraltro, si intende sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stata la presentazione del nuovo progetto a comportare la richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, che si sarebbe dovuto in ogni caso richiedere, dal momento che l'efficacia di quella precedentemente ottenuta – ossia la n. 3/2013 del 7 marzo 2013 – era ormai venuta meno per decorso infruttuoso del termine di validità di cinque anni.
A ciò si aggiunga che è documentalmente provato come il primo progetto (P14/2011) fosse condizionato a preliminari obblighi assunti agli artt.
2 e 3 della convenzione edilizia stipulata il 15 dicembre 2017 con il
[...]
, che tuttavia la società committente, nonostante il rilievo di P_ controparte sul punto, non ha dimostrato di aver effettuato, né a monte programmato.
15 Senza contare infine che la presentazione della nuova domanda non ha inibito, né importato rinuncia alla precedente pratica P14/2011, posto che, a pagina 6 della richiesta di permesso di costruire, nella parte della modulistica riservata alle “note”, è riportata una clausola, mai rifiutata dallo Sportello
Unico Edilizia del Comune di Giulianova durante l'iter di approvazione del progetto, dal seguente tenore: “l'intervento viene proposto in attuazione del comparto di tipo 2 in zona b2.c (ex b2-2.418) autorizzato con convenzione in data
11/12/2017 rogata dal notaio di Giulianova, rep. n. 6.233, racc. n. Persona_2
3.622 – esso costituisce “lo stalcio a” dell'intervento complessivo. Clausola: la presente istanza non costituisce e non implica comunque rinuncia alla precedente istanza per il rilascio del permesso di costruire già presentata in data 28/0 2/2011, acquisita al protocollo col n. 8329 e classificata come pratica edilizia p14/2011, istanza che ha acquisito il parere favorevole della c.e.c. nella seduta del 08/10/2012,
l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2013 in data 07/03/2013 e la comunicazione del parere tecnico favorevole, prot. n. 13953 del 04/04/2014 da parte del responsabile del procedimento ing. (cfr. pag. 6 del doc. 4_1 fascicolo opposti). Persona_3
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni svolte,
l'opposizione spiegata da inclusa la domanda Controparte_7 riconvenzionale di risarcimento del danno, deve essere in toto rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il complessivo tenore delle difese coltivate dall'opponente, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli odierni opposti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.; da precisarsi che, poiché il procuratore che rappresenta e difende i tre opposti è il medesimo (l'Avv.
Sergio Spatola) e poiché questi ultimi, nonostante l'eccezione (rivelatasi infondata) coltivata dall'opponente, rivestono la stessa posizione processuale
(tant'è che si sono costituiti con il medesimo atto e non con atti separati), va liquidato un unico onorario - e non tanti onorari quanti sono i clienti - (cfr.
Cass. n. 18624/2010, 19581/2022), con l'aumento del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma II D.M. 55/2014.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2746/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 794/2020 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Teramo in data 19 agosto
2020, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai sig.ri CP_1
e CP_2 Parte_2
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla refusione, in favore di ed CP_1 Parte_2
delle spese di lite, che sono liquidate nella somma CP_2 complessiva di € 18.333,9 (già aumentata del 30 % ex art. 4, comma II
D.M. 55/2014), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 9 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Giulianova (TE), in via Pirandello n. 29, elettivamente domiciliata a Giulianova (TE), in via G. Leopardi n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luca Gentile, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(C.F.: ), residente a [...]CP_1 C.F._1
Sant'Angelo (TE), in via Ennio Flaiano n. 1, (C.F.: CP_2
, residente a [...] e C.F._2
(C.F.: ), residente a [...] C.F._3
Matteotti n. 35, tutti elettivamente domiciliati a Roma, in via Cosseria n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Spatola, che li rappresenta e difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata, con le forme e le modalità previste dall'art 127-ter c.p.c., il 19 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, l'ing. CP_1 ed i suoi due figli, l'ing. e l'arch. hanno
[...] Parte_2 CP_2 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, reso immediatamente esecutivo, n.
794/2020, nei confronti di (d'ora in avanti, per comodità, Parte_1 anche solo “ ”), con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento immediato della somma di € 131.638,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria e ulteriori occorrende).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 19 agosto 2020 e notificato il 16 settembre 2020, ha spiegato rituale opposizione Parte_1 con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio i tre soggetti ingiungenti, previa richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio e di dichiarazione del difetto di legittimazione attiva - rectius, di titolarità del credito - in capo ad e CP_2
ha contestato nel merito la pretesa avversaria, ed in particolare Parte_2 ha eccepito l'inadempimento, da parte degli odierni opposti, delle obbligazioni assunte con la scrittura privata sottoscritta il 30 marzo 2018 ed ha sollevato eccezione di annullabilità della medesima scrittura per vizio della volontà, con formulazione di domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni da essa opponente patiti quale conseguenza del predetto inadempimento.
Con comparsa del 7 gennaio 2021, si sono costituiti in giudizio , CP_1
e evidenziando la legittimazione attiva in capo a tutti a CP_2 Parte_2 tre gli ingiungenti e contestando la fondatezza della opposizione spiegata, oltre che dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e della domanda riconvenzionale formulata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2021, il giudice all'epoca titolare del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c..
2 La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, in via orale
(mediante interrogatorio formale dei sig.ri e l'escussione di tre testi Pt_2 indicati da parte opponente) e, ritenuta maturata per la decisone, è stata rinviata dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 maggio 2025, all'esito della quale, di fronte allo scrivente magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata dalla società , giova ricostruire sinteticamente la vicenda Parte_1
fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n.
794/2020, reso immediatamente esecutivo, emesso in favore dei sig.ri , CP_1
e con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto CP_2 Parte_2 all'odierna società opponente di pagare immeditatamente la somma di €
131.638,00 a titolo di prestazioni professionali espletate dai ricorrenti, odierni opposti.
Più nello specifico, a sostegno dell'opposizione, , premesso Parte_1 di essere proprietaria di un'area dall'estensione complessiva di 18.367 mq
(contraddistinta al catasto terreni del comune di Giulianova al foglio 8, particelle 93, 76, 709, 710, 707, 708, 705, 706 e 544), ha rappresentato che:
- tramite il proprio legale rappresentante nell'anno Controparte_3
2003 ha conferito all'ing. in coprogettazione con CP_1
l'architetto l'incarico di curare la progettazione e la Testimone_1 realizzazione, sulla citata area, di un complesso edilizio residenziale;
- dopo un lunghissimo e faticoso iter burocratico-amministrativo, in data 4 aprile 2014 il Comune di Giulianova ha comunicato il parere positivo al rilascio del permesso di costruire, subordinato alla stipula della
3 Convenzione, secondo lo schema allegato alla delibera n. 86 del 31 luglio
2006 del Consiglio Comunale di Giulianova;
- in virtù delle numerose difficoltà incontrate ed a causa degli ingenti esborsi economici sostenuti da essa opponente, il legale rappresentante inizialmente propenso ad abbandonare il progetto Controparte_3 per mancanza di liquidità, aveva deciso di accettare, pur di non abbandonare la realizzazione del progetto edilizio, l'accordo proposto dall'ing. in base al quale quest'ultimo si era reso CP_1 disponibile a continuare a seguire il progetto, accettando che il saldo delle relative competenze professionali gli sarebbe stato corrisposto, da essa opponente, solo a seguito della realizzazione delle palazzine e della vendita del primo appartamento/lotto andata a buon fine;
- senonché, dopo la stipula della necessaria convenzione con il P_
, avvenuta il 15 dicembre 2017 a rogito del notaio
[...] Per_1
l'ing. venendo meno agli accordi intercorsi, aveva CP_1 minacciato il sig. di non proseguire con la realizzazione CP_3
dell'opera nel caso in cui essa non avesse sottoscritto una Parte_1 scrittura privata con la quale si sarebbe impegnata a conferire l'incarico professionale per le nuove prestazioni a lui ed ai suoi figli, e CP_2
, per cui essa opponente è stata praticamente costretta a Pt_2 sottoscrivere, in data 30 marzo 2018, la predetta scrittura privata, che, dunque, deve essere annullata per vizi del consenso;
- peraltro, e sono privi di legittimazione attiva, non CP_2 Parte_2 essendo stato loro affidato alcun incarico in relazione in relazione all'oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto l'incarico è stato conferito all'ing. nel 2003 (in coprogettazione con l'architetto CP_1 Tes_1 poi deceduto), quando quindi i figli di non erano in CP_1 possesso dei titoli abilitativi e solo dopo la stipula della convezione con il avvenuta nel 2017, l'ing. ha Controparte_4 CP_1 imposto al sig. di essere affiancato dai propri figli, ed CP_3 Pt_2
nel frattempo divenuti, rispettivamente, ingegnere ed architetto;
CP_2
- in subordine, ed in ogni caso, l'importo di cui al decreto ingiuntivo va corretto, in quanto una parte delle prestazioni oggetto della scrittura privata - effettuate alle lettere a) b) c) h) dell'art.
6 - sono state già pagate,
4 come da fatture allegate, per un totale di € 26.686,08, per cui l'importo residuo, dovuto per le prestazioni già effettuate, è semmai pari ad €
77.063,92;
- a tutt'oggi, le palazzine per le quali era stato conferito nel 2003 mandato all'ing. (ed esteso con scrittura privata del 30 marzo 2018 CP_1 ai figli e , non sono state edificate e la stasi dell'intero CP_2 Parte_2 progetto è stata causata non solo da lungaggini burocratiche, ma anche e specialmente per colpa professionale dell'ing. in primis e CP_1 dei suoi figli e , ai quali nulla è dovuto ed anzi avendo gli CP_2 Pt_2 stessi cagionato ingenti danni ad essa opponente: infatti, nonostante la stipula, in data 14 dicembre 2017, della “Convenzione per intervento in zona B2.c ex B2.418”, l'ing. subito dopo la redazione della CP_1 suddetta scrittura privata, unitamente ai figli, anziché presentare il progetto esecutivo per dare al progetto P14/2011, decideva di presentare un nuovo progetto diverso da quello che aveva ottenuto l'approvazione del Comune, come avvenuto il 6 aprile 2018, allorquando è stato presentato dall'Arch. un nuovo progetto (P32/2018) per CP_2
l'ottenimento del permesso di costruire per la costruzione di una palazzina residenziale su metà del lotto edificabile, così iniziando una
“nuova guerra burocratica” per la relativa approvazione, in conseguenza della quale, ad oggi, alcun manufatto è stato realizzato;
- quindi gli odierni opposti, che hanno insistito nel voler modificare il progetto iniziale ed intraprendere un novo iter convincendo il sig. sono stati incauti nell'aver voluto a tutti i costi presentare un CP_3 nuovo progetto differente da quello già approvato (P14/2011) ed è di tutta evidenza la loro responsabilità, posto che l'edificazione dei suoli poteva essere avviata immediatamente dopo la stipula della convenzione con l'amministrazione comunale, essendo completa la pratica edilizia
P14/2011: pertanto, in via riconvenzionale, essa opponente chiede la condanna degli opposti al risarcimento del danno patito, consistente nella differenza fra i ricavi che avrebbe potuto ottenere dalla vendita delle palazzine nell'anno 2018 e quello conseguibile sulla base del mercato attuale pari ad € 500.000,00.
5 Dal canto loro, i sig.ri premessa la legittimazione attiva in capo a Pt_2 tutti a tre gli ingiungenti, si sono difesi invocando il corretto espletamento dell'incarico professionale espletato, nonché la legittimità della richiesta creditoria, anche sotto il profilo del quantum, che è stata cristallizzata nella scrittura privata del 30 marzo 2018 ed ivi riconosciuta anche da controparte.
Così sinteticamente ricostruite le difese coltivate dalle parti in causa, preliminarmente deve essere vagliata l'eccepita carenza di legittimazione attiva - rectius, sulla base di Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 2951/2016, di titolarità del rapporto - in capo ad e i quali, al fine di CP_2 Parte_2 dimostrare la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, hanno versato in atti la scrittura privata del 30 marzo 2018 (cfr. doc. 2 fascicolo opposti), la cui lettura, unitamente alla ulteriore documentazione depositata, consente di affermare che anche, al pari del padre e CP_1 CP_2 Pt_2 sono titolari del diritto di credito azionato in via monitoria, in quanto
[...] parti sostanziali del rapporto dedotto in giudizio.
Nello specifico, dalla scrittura privata sottoscritta da tutte le odierne parti, intitolata “Scrittura Privata per il riconoscimento delle prestazioni professionali eseguite e conferimento di nuovo incarico professionale (c. 1 art. 2333
c.c.)”, ed in particolare dall'art. 6, dedicato a “Compensi, pagamenti e rimborsi spese”, si evince inequivocabilmente che il compenso globale pattuito debba intendersi riferito in via unitaria a tutti e tre i professionisti coinvolti con riferimento all'intera attività svolta: il tenore letterale della clausola de qua non lascia spazio ad interpretazioni riduttive o escludenti, essendo infatti esplicitato che il corrispettivo complessivo delle prestazioni professionali è destinato a remunerare l'attività congiunta prestata da tutti i soggetti indicati, compresi, dunque, e CP_2 Parte_2
Ad ulteriore conferma, giova richiamare la ulteriore documentazione versata in atti dai sig.ri che dimostra come tutti e tre gli opposti (e non Pt_2 solo il padre ) hanno preso parte, sia pur in tempi e con ruoli differenti, CP_1 alla esecuzione dell'incarico professionale liberamente conferito dalla società
inzialmente solo al padre : in particolare, l'ing. Parte_1 CP_1 Pt_2 ha iniziato a prestare la propria attività professionale in favore
[...] dell'opponente a partire dall'anno 2011 con la progettazione edilizia della pratica P14/2011, mentre l'arch. ha fatto ingresso nel rapporto CP_2
6 collaborativo a partire dall'anno 2014 redigendo elaborati per prestazioni urbanistiche (cfr. doc. 9 fascicolo parte opposta), essendo pertanto l'inserimento di entrambi i professionisti nell'ambito del rapporto professionale in giudizio avvenuto in maniera trasparente, con piena consapevolezza ed accettazione da parte della società , la quale Parte_1 ne ha beneficiato in modo diretto e continuativo.
Pertanto, la titolarità del diritto di credito fatto valere in via monitoria non può ritenersi riferibile esclusivamente all'ing. e l'eccezione CP_1
a tal fine sollevata dall'opponente, che nel 2018 ha espressamente riconosciuto la labilità del compenso in favore dei tre opposti, va dunque rigettata, dovendosi confermare la titolarità del rapporto dedotto in giudizio anche in capo ad e i quali hanno concretamente contribuito alla CP_2 Parte_2 esecuzione della prestazione affidata.
Volgendo al merito della controversia, si ritiene proficuo, ai fini di una più agevole comprensione delle ragioni della decisione, premettere qualche sintetica considerazione di carattere generale in tema di annullabilità del contratto - nel caso di specie della “scrittura privata posta alla base del decreto ingiuntivo opposto (All. 2) [che] dovrà essere annullata in quanto affetta da vizio della volontà” (cfr. p. 3 citazione) - che, come è noto, è suscettibile di annullamento ove ricorre uno dei vizi del consenso, e cioè errore, violenza e dolo (si rammenta, ove ve ne fosse il bisogno, che l'art. 1427 c.c. dispone che
“il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”).
In estrema sintesi e procedendo dall'errore (art. 1428 c.c.), questo, in termini generali, consiste nella falsa rappresentazione della realtà e, di regola, colpisce la fase della formazione della volontà di un soggetto (c.d. errore- vizio), non escludendosi peraltro l'ipotesi in cui, a fronte di una volontà correttamente formatasi, l'errore ricada non sul momento genetico, bensì su quello relativo alla dichiarazione all'esterno della stessa o alla sua trasmissione, concernendo cioè l'esternazione della volontà (c.d. errore- ostativo, che, come disposto dall'art. 1433 c.c., è assimilato, quoad disciplinam, all'errore vizio); si è soliti poi distinguere fra errore di fatto o di diritto, a seconda che ricada su una circostanza di fatto, sugli elementi del contratto o su circostanze esterne ad esso o, al contrario, consista nella ignoranza o falsa
7 conoscenza circa l'esistenza, il significato o l'applicabilità di una norma giuridica;
affinché possa elevarsi a vizio del consenso ed essere causa di annullamento del contratto, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Per quanto riguarda invece la violenza, l'attuale codice civile, all'art. 1434, non distingue, come invece in precedenza, fra violenza fisica (detta anche violenza assoluta o vis corpori illata) e violenza morale (detta anche violenza relativa o vis animo) - quest'ultima intesa come minaccia, seria e non supposta, di un male ingiusto e notevole che determina un timore che induce l'altra parte a stipulare il contratto -, dovendosi infatti verificare, a prescindere dalle etichette, come la violenza incida sulla volontà, nel senso che se la esclude, il contratto è nullo (per mancanza di accordo), se invece la sterilizza soltanto, viziandola, allora il contratto è annullabile appunto per violenza
(morale la maggior parte delle volte).
Infine, ai sensi dell'art. 1439 c.c. “il dolo è causa di annullamento del contrato quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe contratto”: per dolo, dunque, si intende ogni artificio o raggiro con cui un soggetto - c.d. deceptor - induce in errore un altro soggetto
- c.d. deceptus -, determinandolo a concludere un negozio che, altrimenti, non avrebbe concluso (c.d. dolo determinante ex art. 1439 c.c.) ovvero che avrebbe concluso ma a condizioni diverse (c.d. dolo incidente), con la doverosa precisazione esplicitata dall'art. 1440 c.c., in questo secondo caso, che il contratto non è annullabile ma obbliga soltanto a risarcire il danno cagionato alla controparte. Il dolo, quindi, vizia la volontà del soggetto inducendolo in errore e per questo è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che l'errore in cui il contraente ingannato incorre sia riconoscibile o meno, di fatto o di diritto, essenziale o meno. Affinché possa procedersi all'annullamento del contratto per dolo, è necessaria la volontà di raggirare da parte di colui che ha tratto vantaggio dall'atto negoziale, volontà che si esplica attraverso non la mera influenza psicologica sull'altro contraente ma su una volontaria macchinazione, per cui si ritiene che il raggiro colposo, ove determinante la stipula contrattuale, possa condurre all'annullamento non per dolo, ma, semmai, per errore. In ogni caso, al fine di poter procedere all'annullamento del contratto, dovrà essere accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la
8 condotta dolosa e la conclusione del contratto, nel senso che la macchinazione mediante artifici o raggiri deve essere tale da esercitare “un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 20231 del 23 giugno 2022).
Ebbene, applicando le coordinate normative ed ermeneutiche appena enunciate al caso per cui è processo, alcun vizio della consenso può ritenersi provato ad opera della società opponente, la quale, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha, da un lato, denunciato l'altrui inadempimento, formulando correlata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e, dall'altro lato - ed in maniera peraltro contraddittoria - eccepito l'annullabilità della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 30 marzo 2018 “in quanto affetta da vizio della volontà”, senza però riuscire a dimostrare l'integrazione dei presupposti richiesti dall'ordinamento per la configurazione di nessuno dei vizi del consenso.
Nello specifico, la prospettazione, da parte di , circa Parte_1
l'esistenza di presunte insistenti pressioni ad opera dell'Ing. e CP_1
in generale degli opposti i quali “costringevano il a sottoscrivere la CP_3 scrittura privata per il riconoscimento delle prestazioni professionali eseguite e conferimento di nuovo incarico professionale” risulta generica e priva di qualunque riscontro concreto, essendosi la società opponente limitata ad evocare, in termini vaghi ed assertivi, circostanze che sono – in linea teorica – riconducibili al vizio della violenza sub specie morale, omettendo tuttavia di indicare fatti specifici, modalità esecutive e tempi tali da rendere anche solo astrattamente configurabile la fattispecie invocata.
In sintesi, l'opponente sostiene che vi sarebbe stata “violenza morale” consistente nel fatto che l'ing. “si rendeva assolutamente CP_1 indisponibile a continuare il rapporto professionale senza che il avesse CP_3 effettuato una ricognizione delle prestazioni professionali per tutte le attività prestate
e si fosse impegnato a conferire mandato e incarico professionale per le opere da eseguire a lui e ai propri figli.” (p. 11 citazione): dunque, la c.d. “vis animo” si sarebbe concretizzata nell'intimazione del rifiuto di portare avanti il progetto per l'edificazione del complesso edilizio residenziale affidato nel caso in cui la società committente non avesse accettato di pagare le prestazioni
9 professionali a stadi di avanzamento dei lavori della palazzina e comunque nel termine massimo di due anni in favore dei professionisti Pt_2
In proposito, si deve premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 19974 del 10 agosto
2017; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 8430 del 21 giugno 2000; da ultimo, Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 4440 del 20 febbraio 2024).
Nel caso oggetto di processo, l'opponente non ha invero allegato, prima ancora che provato, le caratteristiche della violenza morale dedotta quale causa di annullamento della scrittura privata del 30 marzo 2018, essendosi limitata ad affermare che l'ing. si era mostrato indisponibile a CP_1 continuare il rapporto professionale in assenza della stipula di un atto ricognitivo delle prestazioni rese e della fissazione dei tempi di pagamento
(fissati in due anni).
Ebbene, il dedotto contegno non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione della violenza morale.
Come sopra anticipato, infatti, l'art. 1434 c.c. prevede che il timore ingenerato dalla violenza morale giustifichi l'annullamento del contratto solo ove la minaccia sia tale da incutere in una persona sensata un timore grave ed ingiusto di esporre sé o altri ad un male ingente.
Nella fattispecie oggetto di causa, non viene allegata – né tanto meno provata – l'esistenza di alcuna condotta concretamente idonea ad integrare una minaccia determinata ed ingiusta, né risulta individuabile un rapporto causale fra tale asserita pressione e la formazione della volontà negoziale della parte.
Anche quando la società opponente deduce che l'ing. CP_1 avrebbe “dolosamente sfruttato” la lite tra d il figlio Controparte_3 CP_5
10 socio di (cfr. pag. 12 atto di citazione in CP_3 Parte_1 opposizione), si limita ad enunciazioni generiche, prive di specificità e non supportate da elementi di fatto che si rivelano idonei a dimostrare l'esistenza di condotte fraudolente o ingannatorie.
D'altra parte, l'istruttoria espletata non ha fornito alcun riscontro oggettivo alla tesi attorea circa la sussistenza di minacce o coercizioni idonee a viziare la volontà negoziale del sig. le dichiarazioni rese dai CP_3 testimoni escussi - tutti soggetti fortemente legati alla società opponente da rapporti di stretta parentela ovvero da vincoli di subordinazione lavorativa - si basano su circostanze apprese solo indirettamente e, dunque, prive di efficacia probante diretta in ordine ai fatti costitutivi del vizio del consenso allegato, rendendo la mancanza di percezione diretta dei fatti da parte dei testi escussi le relative affermazioni, sia sul piano sostanziale che su quello probatorio, insufficienti a sostenere l'assunto secondo cui la scrittura privata del 2018 sarebbe stata sottoscritta sotto costrizione o coercizione morale operata dall'ing. CP_1
Ancora, i testimoni hanno parlato di non “lungimiranza imprenditoriale” ovvero di facilità di “escandescenza” ed ingestibilità da parte del sig. CP_3
(cfr. verbali di udienza del 18 marzo 2022 e del 16 settembre 2022), che non possono costituire motivo di annullabilità della scrittura in esame: il fatto che il teste consulente di direzione aziendale che all'epoca dei fatti Testimone_2 collaborava con il sig. abbia sconsigliato a questi di sottoscrivere la CP_3 scrittura privata “perché nell'accordo c'erano dei termini temporali che secondo me lui non avrebbe potuto rispettare” (cfr. verbale di udienza del 18 marzo 2022) certamente non prova ex se la coercizione morale asseritamente subìta.
Da ultimo, è fondamentale sottolineare che il legale della società opponente, pur sostenendo di aver subito una coartazione della propria volontà, non ha mai allegato, né tanto meno provato che tale costrizione fosse finalizzata al riconoscimento di un debito inesistente: al contrario, l'esistenza
– intesa come an – del debito oggetto della scrittura privata non è mai stata concretamente contestata, nemmeno a livello meramente assertivo (essendo stato criticato al contrario il profilo del quantum, su cui si tornerà nel prosieguo), così ammettendo implicitamente l'esistenza del rapporto obbligatorio.
11 In definitiva, la scrittura privata del 20 marzo 2018 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto si presenta come un atto pienamente valido ed efficace, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto quello sostanziale, costituendo un negozio ricognitivo di debito, con il quale la società opponente ha espressamente riconosciuto l'esistenza e la sussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei professionisti incaricati odierni opposti, senza sollevare alcuna riserva o condizione;
tale atto, sottoscritto in modo libero e consapevole, ha natura confessoria e vincolante, con pieno valore probatorio nei confronti delle parti che lo hanno redatto.
Pertanto, in assenza di elementi idonei a scalfire la volontà negoziale espressa nella scrittura privata e a fronte della natura confessoria della stessa, non può che concludersi per il pieno riconoscimento della validità ed efficacia della scrittura privata in oggetto, posta alla base del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto poi alla quantificazione dell'importo di € 131.638,00 portato dal provvedimento monitorio qui opposto, la società sostiene che Parte_1
una cospicua parte delle prestazioni oggetto della scrittura privata sono state invero già pagate, allegando all'uopo una serie di fatture, per un importo totale di € 26.686,08, concludendo nel senso che, in caso, il credito avversario ammonterebbe alla (minor) somma di € 77.063,92.
Al riguardo, sulla base della documentazione versata in atti, non può che confermarsi la correttezza dell'importo ingiunto, individuato a titolo di compenso per le attività di cui alle lettere a), b), c) ed h) del comma 1 dell'art. 6 della scrittura privata, ammontanti ad € 113.500,00, da cui va detratto lo sconto, a titolo transattivo, di € 9.750,00, per cui il corrispettivo dovuto si riduce a € 103.750,00, che, maggiorato di CNPAIA ed IVA come specificatamente pattuito nella scrittura privata, raggiunge l'importo di €
131.638,00, azionato in sede monitoria.
Con riferimento alle fatture citate da ed allegate all'atto di Parte_1 citazione (cfr. doc. 3 fascicolo opponente), esse sono, in parte, inconferenti rispetto all'odierno giudizio e, in parte, già escluse dalla scrittura privata ricognitiva del debito, e nello specifico: (i) le tre fatture emesse nel 2002, nel
2003 e nel 2009 dall'arch. (pagine 12, 13 e 14 del doc. 3 fascicolo Testimone_1 opponente) sono ovviamente estranee al presente giudizio;
(ii) la fattura n.
12 9/2003 emessa dall'ing. (p. 11 doc. 3) è pertinente con la CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate, ma esclusa dal computo finale;
(iii) la fattura n. 1/2004 emessa dall'ing. (p. 10 doc. 3) è estranea alla CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare in quanto trattasi, insieme alla fattura che segue, del compenso per Studi di fattibilità preliminare che esulano dalle successive progettazioni edilizie svoltesi dopo oltre sette anni e che, considerate quali prestazioni interamente pagate, non sono state inserite nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell''art. 6 della scrittura privata;
(iv) la fattura n. 8/2004 emessa dall'ing. (p. 9 doc. 3) è estranea alla CP_1 ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare per le identiche motivazioni di quella che precede;
(v) la fattura n. 9/2006 emessa da Ing.
(p. 8 doc. 3) è estranea con la ricognizione delle prestazioni CP_1 effettuate da pagare in quanto costituisce il pagamento per intero di una prestazione specialistica e che, considerata interamente pagata, non è stata inserita nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell'art. 6 della scrittura privata;
(vi) la fattura n. 8/2010 emessa dall'ing. (p. 7 doc. 3) è CP_1
estranea alla ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare in quanto costituisce il pagamento per intero di una prestazione interamente eseguita e che, considerata pagata, non è stata inserita nel consuntivo alla Tabella lett. a) del c.
1. dell'art. 6 della scrittura privata;
(vii) la fattura n. 5/2011 emessa dall'ing. (p. 5 doc. 3) è pertinente con la ricognizione delle CP_1 prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura); (viii) la fattura n. 3/2011 emessa dall'ing. (p. 1 doc. 3) è Parte_2 pertinente con la ricognizione delle prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura); (ix) la fattura n. 1/2015 emessa dall'arch. (p. 4 doc. 3) è pertinente con la ricognizione delle CP_2 prestazioni effettuate da pagare (esclusa dal computo finale inserito in scrittura).
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in via riconvenzionale da , questa è Parte_1 infondata, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento delle prestazioni professionali a carico degli odierni opposti.
In sintesi, la società opponente afferma che, dopo la sottoscrizione della scrittura il 30 marzo 2018, l'ing. ed i figli avrebbero deciso, di CP_1
13 loro iniziativa, di presentare un nuovo progetto (P32/2018) diverso rispetto a quello (P14/2011) che, dopo lunghe vicissitudini burocratiche, aveva ottenuto l'approvazione del di Giulianova e per il quale era stata rilasciata P_
l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2013, avendo, nello specifico, l'arch.
presentato, in data 6 aprile 2018, con prot. n. 13805, un nuovo CP_2 progetto per l'ottenimento del permesso di costruire per la costruzione di una palazzina residenziale su metà del lotto edificabile (stralcio A) (doc. 14 fascicolo opponente), ciò determinando un nuovo faticoso iter amministrativo per il rilascio di una nuova autorizzazione, culminato tuttavia con la sospensione, ad opera dell'ente comunale, del progetto, poi divenuto definitivamente inutilizzabile in forza di provvedimenti della Sovrintendenza
Archeologica che hanno dichiarato l'area de qua sottoposta alle disposizioni di tutela indiretta: in buona sostanza, l'opponente contesta l'operato dei professionisti che, anziché presentare un nuovo progetto (P32/2018) rivelatosi inutilizzabile, avrebbero dovuto proseguire con quello originario (P14/2011), già approvato e munito delle necessarie autorizzazioni ottenute all'esito di un burrascoso iter amministrativo, noto alla controparte.
Anzitutto, preme osservare, in ordine alla presentazione del primo progetto, che è stata la stessa ad aver dettagliatamente descritto, Parte_1
e documentalmente provato, le difficoltà burocratiche/amministrative affrontate per portare avanti il progetto edificatorio avviato nel 2003, difficoltà che, all'evidenza, esulano dall'operato dei sig.ri involgendo Pt_2 problematiche di carattere eminentemente amministrativo con gli enti pubblici coinvolti (Comune e Sopraintendenza), per cui, in relazione a tale
(primo) progetto, nulla può essere obiettato all'operato dei professionisti che anzi ha consentito, nonostante tutto, il rilascio del permesso di Pt_2 costruire.
Quanto alla presentazione del secondo progetto (P32/2018), che, rispetto a quello originario (P14/2011), prevede la suddivisione del lotto in due stralci in modo da realizzare due palazzine indipendenti, mentre la committente/opponente sostiene che si sia trattata di una autonoma decisione dei professionisti dal medesimo invero non condivisa, sostanzialmente Pt_2 finalizzata a soddisfare interessi personali (ossia lucrare maggiormente sul compenso loro spettante), dal canto loro, gli opposti sottolineano come, a ben
14 vedere, la presentazione del secondo progetto, rispondente a ben vedere ad una precisa scelta imprenditoriale, liberamente assunta dal sig. CP_3 finalizzata a commercializzare più agevolmente l'immobile, si è resa invero necessaria in quanto la società odierna opponente non aveva adempiuto agli obblighi preliminari previsti dalla convenzione stipulata con il P_
, con il corollario per cui l'inerzia di nell'adempimento
[...] Parte_1 degli oneri indicati dalla convenzione, unitamente al decorso del termine quinquennale di validità ed efficacia dell'autorizzazione paesaggistica n.
3/2013 rilasciata il 7 marzo 2013, ha reso invero doverosa la presentazione di un nuovo progetto (riproduttivo della nuova modulazione del progetto originario voluta dal sig. . CP_3
Ebbene, anzitutto, dalla espletata istruttoria, sia orale che documentale, deve sottolinearsi come non sia in alcun modo emerso che il progetto P32/2018 sia stato presentato per volontà imposta degli odierni opposti, né su loro consiglio.
A ciò si aggiunga che, alla luce dei provvedimenti emessi nel 2019 dalla
Soprintendenza Archeologia di Chieti di Controparte_6 sottoposizione a vincolo di interesse culturale della “Fontana monumentale all'interno di antico giardino” ricompresa nell'area edificanda, anche presentando il progetto originario, avrebbe dovuto richiedere in Parte_1 ogni caso una nuova autorizzazione paesaggistica.
Peraltro, si intende sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stata la presentazione del nuovo progetto a comportare la richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, che si sarebbe dovuto in ogni caso richiedere, dal momento che l'efficacia di quella precedentemente ottenuta – ossia la n. 3/2013 del 7 marzo 2013 – era ormai venuta meno per decorso infruttuoso del termine di validità di cinque anni.
A ciò si aggiunga che è documentalmente provato come il primo progetto (P14/2011) fosse condizionato a preliminari obblighi assunti agli artt.
2 e 3 della convenzione edilizia stipulata il 15 dicembre 2017 con il
[...]
, che tuttavia la società committente, nonostante il rilievo di P_ controparte sul punto, non ha dimostrato di aver effettuato, né a monte programmato.
15 Senza contare infine che la presentazione della nuova domanda non ha inibito, né importato rinuncia alla precedente pratica P14/2011, posto che, a pagina 6 della richiesta di permesso di costruire, nella parte della modulistica riservata alle “note”, è riportata una clausola, mai rifiutata dallo Sportello
Unico Edilizia del Comune di Giulianova durante l'iter di approvazione del progetto, dal seguente tenore: “l'intervento viene proposto in attuazione del comparto di tipo 2 in zona b2.c (ex b2-2.418) autorizzato con convenzione in data
11/12/2017 rogata dal notaio di Giulianova, rep. n. 6.233, racc. n. Persona_2
3.622 – esso costituisce “lo stalcio a” dell'intervento complessivo. Clausola: la presente istanza non costituisce e non implica comunque rinuncia alla precedente istanza per il rilascio del permesso di costruire già presentata in data 28/0 2/2011, acquisita al protocollo col n. 8329 e classificata come pratica edilizia p14/2011, istanza che ha acquisito il parere favorevole della c.e.c. nella seduta del 08/10/2012,
l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2013 in data 07/03/2013 e la comunicazione del parere tecnico favorevole, prot. n. 13953 del 04/04/2014 da parte del responsabile del procedimento ing. (cfr. pag. 6 del doc. 4_1 fascicolo opposti). Persona_3
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni svolte,
l'opposizione spiegata da inclusa la domanda Controparte_7 riconvenzionale di risarcimento del danno, deve essere in toto rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il complessivo tenore delle difese coltivate dall'opponente, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli odierni opposti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.; da precisarsi che, poiché il procuratore che rappresenta e difende i tre opposti è il medesimo (l'Avv.
Sergio Spatola) e poiché questi ultimi, nonostante l'eccezione (rivelatasi infondata) coltivata dall'opponente, rivestono la stessa posizione processuale
(tant'è che si sono costituiti con il medesimo atto e non con atti separati), va liquidato un unico onorario - e non tanti onorari quanti sono i clienti - (cfr.
Cass. n. 18624/2010, 19581/2022), con l'aumento del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma II D.M. 55/2014.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2746/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 794/2020 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Teramo in data 19 agosto
2020, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai sig.ri CP_1
e CP_2 Parte_2
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla refusione, in favore di ed CP_1 Parte_2
delle spese di lite, che sono liquidate nella somma CP_2 complessiva di € 18.333,9 (già aumentata del 30 % ex art. 4, comma II
D.M. 55/2014), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 9 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
17