Decreto cautelare 21 agosto 2020
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06646/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6646 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ministero dell'Istruzione, Istituto Istruzione Superiore Copernico Luxemburg - Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale di scrutinio esame preliminare di ammissione all’esame di Stato dell’odierno ricorrente, quale candidato esterno (c.d. privatista), recante l’esito “non ammesso”, deliberato dall’Istituto scolastico in data -OMISSIS- siccome non avrebbe riportato almeno 6/10 in ogni materia;
-dei verbali recanti le valutazioni della prova scritta e orale;
-di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ancorché ignoto, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
previa declaratoria d’illegittimità o annullamento o disapplicazione
-dell'art. 4, C. 5, dell'Ordinanza -OMISSIS-con cui il Ministro dell’Istruzione, in ragione della Pandemia da Covid–19, ha previsto l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato prescindendo dai soli requisiti di cui all'art.14, C.3, ultimo periodo del d.lgs. 13/04/2017, n. 62 (partecipazione alle prove Invalsi e frequenza alternanza scuola-lavoro),quindi richiedendo pur sempre il voto di almeno 6/10 in ogni materia;
-dell'art. 7, C. 9, dell'Ordinanza -OMISSIS-, con cui il Ministro ha previsto che “il candidato (esterno)è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline”.
ove occorra previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ai fini della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 1, C. 6, del D.L. 08/04/2020, n. 22, convertito dalla L. 06/06/2020, n.41, a tenore del quale “In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6;7, comma 4; 10, comma 6;13, comma 2;14 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo n. 62 del 2017” laddove opera una disparità di trattamento fra i candidati interni (c.d. statali) ei candidati esterni (c.d. privatisti) in violazione degli artt. 3 e 33 della Carta Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell'Istruzione e di Istituto Istruzione Superiore Copernico Luxemburg - Torino;
Vista la nota del -OMISSIS- con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui veniva disposta la sua non ammissione all’esame di maturità relativo all’a.s. 2019/2020;
Rilevato che la ricorrente, ammessa a sostenere l’esame di maturità in forza del decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-non superava lo stesso;
Preso atto che la ricorrente, con memoria successivamente depositata, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del ricorso;
Rilevato che nulla ha controdedotto l’Amministrazione resistente;
Ritenuto, per l’effetto, doversi dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensare le spese di lite, in considerazione della natura degli interessi dedotti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Laura Patelli, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Laura Patelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.