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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34205 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 28.11.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._1
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Ravenna, via De
Gasperi n. 35, presso lo studio dell'avv. MORGAGNI VERONICA, da cui è rappresentata e difesa, con l'avv. FINETTO GABRIELA, giusta delega in atti.
(2)
CP_1
Rappresentata da
Controparte_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9 00196 ROMA , presso lo studio dell'avv. FIORETTI ANDREA , da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28.11.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 30.6.23 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto a lui notificato il 21.6.23 da sulla scorta del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
130 emesso dal Tribunale di Pesaro il 16 febbraio 2010, deducendo la carenza di legittimazione attiva di er mancanza di prova dell'inclusione del credito tra quelli rientranti Controparte_1
nell'operazione di cessione in blocco;
la decadenza della garanzia fideiussoria per il ritardo dell'azione giudiziale nei confronti dell'obbligata principale;
l'abusività di tutte le clausole di cui al contratto di fideiussione per mancata indicazione del soggetto come consumatore e, in particolare,
della clausola derogatrice del foro del consumatore contenuta nella fideiussione;
la liberazione del fideiussore dai vincoli obbligatori ai sensi dell'art. 1956, primo comma, cc;
la nullità, illegittimità
ed inefficacia dell'atto di precetto per errata quantificazione della somma richiesta a titolo di sorte;
l'erronea richiesta dell'IVA nell'atto di precetto.
Nel costituirsi rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, contestando puntualmente le
[...]
deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza del
28.11.24 previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni preventive all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta del decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 130 emesso dal Tribunale di Pesaro il 16 febbraio 2010 in favore di
[...]
CP_3
L'opposizione è infondata e, pertanto non merita accoglimento.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione di ed in Controparte_1
particolare al dubbio circa il fatto che il credito precettato fosse incluso nella cessione di crediti in blocco in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, tra e pubblicata Parte_2 Controparte_1
in G.U. Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017, va detto che essa è priva di pregio.
Occorre premettere, in linea generale, che la cessione del credito è negozio consensuale,
mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ..
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione,
quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n.
13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021).
La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso, l'opponibilità di quella al debitore ceduto (Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).
La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, l'avviso pubblicato in G.U. dà notizia della cessione della cessione dei crediti in blocco tra e in data 15 giugno 2017, Parte_2 Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in sofferenza già trasferiti da Parte opposta ha, inoltre, Controparte_3
prodotto l'elenco dei crediti ceduti, le certificazioni notarili datata 24.5.23 che attestano l'avvenuta cessione tra e tra e tra quest'ultima e Controparte_3 Parte_2 [...]
Essa è, inoltre, in possesso del titolo esecutivo e di copiosa documentazione afferente al CP_1
credito, tra cui il progetto di distribuzione del procedimento R.G.E. n. 70/11 instaurato contro sulla scorta del medesimo titolo esecutivo di cui è stata minacciata l'esecuzione Parte_1
forzata con il precetto opposto.
In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di Controparte_1
Inoltre, l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B., inclusa la storia dell'intermediario, di
[...]
e di è documentata sul sito della Banca d'Italia Parte_2 Controparte_1
all'indirizzo https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/.
Quanto alle ulteriori doglianze relative alla decadenza della garanzia fideiussoria per il ritardo dell'azione giudiziale nei confronti dell'obbligata principale;
all'abusività di tutte le clausole di cui al contratto di fideiussione per mancata indicazione del soggetto come consumatore e, in
particolare, della clausola derogatrice del foro del consumatore contenuta nella fideiussione;
la liberazione del fideiussore dai vincoli obbligatori ai sensi dell'art. 1956, primo comma, c.c., deve ritenersi che esse siano coperte dal giudicato del decreto ingiuntivo n. 130 emesso dal Tribunale di
Pesaro il 16 febbraio 2010.
Non è stata poi documentata la qualità di consumatore di al momento Parte_1
della prestazione della garanzia a favore della società Ocevi Sud S.r.l.: da un lato, egli non ha allegato né provato i presupposti dell'esistenza di tale qualità e, a fronte di ciò, parte opposta ha documentato che egli è socio per il 23% del capitale sociale della Ocevi Sud S.r.l. in liquidazione nonché e liquidatore dell'Impresa, nominato con atto del 9 febbraio 2010, iscritto in Camera di
Commercio il 23 febbraio 2010 ed ha, inoltre, ricoperto la qualifica di consigliere delegato dal 16
febbraio 2001 e di Amministratore Unico dal 6 maggio 2023 (Cass., sez. VI-I, ordinanza 24 gennaio
2020, n. 1666).
Orbene, la qualifica di consumatore di cui può beneficiare la persona fisica che si impegna a garantire l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale deve focalizzarsi sull'indagine dell'estraneità del garante rispetto all'attività di impresa della società debitrice,
considerando esclusivamente le sue condizioni personali, come l'attività professionale e il collegamento con quella svolta dalla società garantita, sia essa persona fisica o giuridica;
sicché nel caso di specie la partecipazione al capitale sociale e gli incarichi assunti all'interno della medesima società garantita sono chiaro indice che parte opponente abbia prestato la propria garanzia sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita.
Peraltro, aveva facoltà di avvalersi autonomamente del rimedio dell'art. Parte_1
650 c.p.c. avverso il titolo esecutivo ovvero della cd. opposizione ultratardiva, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti individuati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9479
del 6 aprile 2023.
Infine, con riferimento alla corretta quantificazione del credito precettato, parte opposta ha poi documentato di aver tenuto conto di quanto ricevuto all'esito del procedimento R.G.E. n. 10/11
conclusosi presso il Tribunale di Ravenna.
Essa ha poi chiarito di aver diritto al rimborso dell'IVA sulle competenze legali –
nonostante dalla lettura dell'atto di precetto appaia richiesta sulla sorte capitale sebbene essa non sia contemplata dal titolo esecutivo - ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 1, del D.P.R. 633/72 (Cass., sez.
III, 12 giugno 2023 n. 16584).
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 e ss.mm. con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad €
520.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad
€ 520.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 6.023,00, oltre spese generali Cpa ed Iva. CP_1
Così deciso in Roma il 22/03/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli