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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/06/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G.1583/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1583/2020
tra
RICORRENTE Parte_1
E
RESISTENTE CP_1
Oggi 27 GIUGNO 2024 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Giancarlo Tropiano. Pt_1
Per l'avv Policheni anche per delega dell'avv. Cannizzaro. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tropiano si riporta ai propri scritti difensivi e alle note autorizzate da ultimo depositate insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti con il rigetto di ogni contraria difesa, eccezione o richiesta.
L'avv. Policheni si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate insistendo in particolare sulle questioni preliminari attinenti alla decadenza dell'azione possessoria e alla prescrizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1583/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Caulonia (RC), Via Maiori, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Marina di SA IC (RC), nello Studio Legale (Via Montezemolo, n° 19), dell'Avv. Giancarlo Tropiano
RICORRENTE
Contro
) nato il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in Caulonia (RC) in Via Brooklyn, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Francesca Policheni ( C.F.: ) CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F.: ) sito in Portigliola (RC) via Olivarello n. 65,dal quale CodiceFiscale_4
è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e comparse conclusionali.
FATTO E DIRITTO Il presente giudizio è la fase di merito del procedimento possessorio promosso da che, con ricorso ex art.703 cpc, chiedeva la reintegra nel Parte_1
possesso del fondo da lei posseduto di cui è proprietaria, in ragione di 2/3, sito in
Caulonia (RC), località Amusa, Via Cattolica, in catasto al foglio 110, particella 123.
La stessa - dapprima unitamente al Sig. , e, individualmente dopo la Persona_1
morte di quest'ultimo - da quasi 40 anni aveva il materiale e giuridico possesso uti domino della particella in questione nella sua interezza. Nel mese di aprile 2020 il Sig.
, figlio della ricorrente, si era introdotto nel terreno sopra indicato senza Persona_2
autorizzazione dell'istante, depositandovi arbusti e masserizie tali da costituire una barriera idonea a rendere difficoltoso, se non impossibile, l'ingresso al fondo, impedendo, quindi, ogni attività sullo stesso da parte della ricorrente;
. Chiedeva quindi di essere reintegrata nel possesso.
Si costituiva che contestava l'insussistenza dei presupposti Persona_2
dell'azione di reintegra perché mai nessun spoglio né violento né clandestino era stato esercitato dal resistente nei confronti della madre che dal 1993 non entrava mai nel terreno in questione, lasciandolo incolto e peraltro, non risultandovi catastalmente proprietaria. Nel merito inoltre rilevava che gli arbusti erano stati allocati dallo Per_2
non sulla p.lla 123 di cui la è proprietaria per 2/3, ma sulla p.lla 122 di proprietà Pt_1
dello che per accedere alla suddetta particella n. 123, deve oltrepassare la Per_2
particella n. 122. Inoltre possedendo lo stesso un fabbricato rurale, identificato alla particella 118, di cui la è usufruttuaria, specificava che all'interno del fabbricato Pt_1
vi è una cucina rustica, utilizzata dal Sig. e dalla sua famiglia. Tale Persona_2
fabbricato confina con la P.lla 122 (posseduta dal Signor mentre a CP_1
destra con la P.lla 123. Orbene, da ciò si evince chiaramente, che il terreno identificato con la P.lla 123 (oggetto di causa), inizia la sua estensione subito dopo il fabbricato, pertanto, risulta evidente che le masserizie si trovano esattamente davanti al fabbricato.
Dopo aver sentito gli informatori e le parti stesse, cercando di trovare anche un accordo, il giudice emetteva ordinanza con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla disponeva la reintegra nel possesso della nel terreno identificato alla Pt_1 Pt_1 p.lla 123, rigettando tutte le ulteriori e preliminari eccezioni. L'ordinanza non veniva reclamata e la causa veniva riassunta nel merito dal resistente che chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione della fase cautelare, con rigetto della domanda di reintegra proposta dalla madre, formulando richieste istruttorie e in particolare prova per testi con gli informatori già sentiti nella fase cautelare e CTU.
Si costituiva la ricorrente con avverse richieste e conclusioni chiedendo la conferma nel merito dell'ordinanza cautelare emessa, contestando le richieste istruttorie.. Nella fase istruttoria, il giudice, ritenendo che nella fase cautelare gli informatori avevano prestato al pari di testi la formula d'impegno e che pertanto non avrebbero aggiunto nulla di diverso al già loro completo esame fatto in sede sommaria, rigettava le richieste di parte istante ivi compresa la richiesta di CTU e rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio depongono per la conferma dell'ordinanza cautelare.
Occorre osservare in via preliminare che l'odierno resistente non contesta la circostanza che ha indotto l'odierna ricorrente a proporre l'azione di spoglio, in quanto l'apposizione degli arbusti posti probabilmente a seguito della potatura annuale, non è disconosciuta.
Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione possessoria introdotta dalla sollevata dal resistente si osserva che dal riesame della prova Pt_1
orale esperita in sede cautelare e riversate nella fase di merito in quanto gli informatori, per come detto in fase istruttoria, sono stati sentiti sotto il vincolo dell'impegno di dire la verità, al pari dei testi, non depone per una modifica sul punto della precedente ordinanza resa in sede cautelare. Il teste dichiara testualmente: ““Premetto che Tes_1
come vigile a Caulonia conoscevo il sig e ci siamo sempre frequentati Persona_1
e mi sono recato anche più volte sui terreni in questione;
conosco la sig.ra Pt_1
perché so che ha sposato il sig. ; posso confermare il possesso dei terreni in Per_1 questione in capo alla sia perché l'ho vista insieme al marito sui terreni sia dopo Pt_1
la morte di quest'ultimo mi è capitato di averla vista sui predetti fondi mentre mi recavo sui alcuni terreni in comodato d'uso; preciso che in una occasione credo nel
2019 ho percorso la strada confinante con gli alberi di ulivo e mi è capitato di dover evitare le reti che erano sulla strada deputate alla raccolta delle ulive e nel terreno vi erano la e la figlia (credo novembre o dicembre in corrispondenza del periodo Pt_1
di raccolta delle olive); in un'altra occasione circa 3 o 4 anni fa ho visto sul terreno
l'altro figlio della , unitamente al genero con Pt_1 Persona_3 Parte_2
un trattore gommato pulire il terreno. Ricordo esattamente la circostanza e anche
l'abbigliamento di che indossava una tuta blu mentre il genero aveva Parte_2
dei jeans;
mi è rimasta la memoria fotografica di quando svolgevo l'attività di vigile.
Altre volte ho visto la con la figlia sul terreno con delle buste circa due anni fa. Pt_1
Dall'anno scorso ho visto sempre il sig. dedito alla cura dell'orto. Preciso Persona_2
di aver visto altre volte, anche prima dell'anno scorso, la macchina del sig. Per_2
vicino all'ingresso del casolare, una Seicento grigia e gialla;
non l'avevo visto
[...]
ES mai prima coltivare l'orto”; “Con riferimento alla circostanza sub 2 non so riferire chi ha posto rovi e sterpaglie sul fondo;
ricordo di avere visto sterpaglie e rami di albero tipo siepe, alta circa 80 cm- un metro, nei primi mesi dell'anno 2020 perché sono attaccati alla strada e non li avevo mai notati prima;
fino all'altro ieri erano ES ancora presenti;
impediscono l'accesso pedonale al fondo ma non con i mezzi”;
““Riconosco i luoghi di causa nelle foto che mi vengono mostrate;
non ricordo se la situazione dei terreni era quella raffigurata nelle foto di cui all'allegato 6 nel mese di aprile 2020; confermo la situazione dei luoghi come raffigurata a dicembre 2020 anzi posso dire che oggi il terreno è anche più pulito e dalla strada si vedono i paletti e le piante di pomodoro”;
Il teste pertanto conferma che a dicembre del 2020 il fondo si presentava occupato dalle sterpaglie indicate nelle fotografie prodotte e che solo nell'ultimo periodo aveva visto lo lavorare l'orto, ma non ricorda se prima del dicembre del 2020 il Persona_2
terreno si presentava occupato dalle sterpaglie. Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dalla deposizione di che dichiara: ““Non ESone_3
conosco i fatti tra le due famiglie ma da circa un anno vedo il sig. Persona_2
introdursi nel terreno in oggetto e coltivare e curare l'orto; tanto posso riferire perché
l'ho visto. Preicso che materialmente non ho visto il sig. depositare arbusti e Per_2
masserizie sul terreno che sono tuttora presenti e che rendono impossibile l'ingresso.
“Riconosco nelle fotografie in atti lo stato dei luoghi e la modifica a partire da aprile
2020; aggiungo di aver visto prima di tale data il sig. in altre occasioni Per_2
unitamente alla ricorrente in considerazione del rapporto madre-figlio ma non già svolgere attività di coltivazione del terreno prima di circa un anno fa”; ADR dell'avv.
Tropiano: “prima dell'aprile 2020 la si recava sul terreno anche unitamente Pt_1
alla figlia o al genero e l'attività di coltivazione era curata spesso da un trattorista incaricato dalla Costa, tale , cognato di mia cognata. Tanto mi è stato Persona_4
riferito da mio cognato. Aggiungo che anni fa la aveva incaricato anche il figlio Pt_1
della ripulitura del terreno dalle sterpaglie;
aggiungo che quando abbiamo Per_3
costruito casa il terreno era proprio incolto e poi di tanto la figlia ha iniziato a raccogliere gli ortaggi”.
Da quanto appena riportato ne consegue che prima dell'aprile del 2020 il terreno non risultava occupato da sterpaglie anche perché la si sarebbe recata sul fondo anche Pt_1
nel 2020 con la figlia e con lo stesso resistente. Quest'ultima circostanza pone anche in evidenza che la ricorrente ha comunque continuato ad esercitare il possesso sui terreni oggetto di causa, risultando nello specifico e per il tipo di azione proposta, indifferente accertare se la sia titolare anche di un diritto reale su tali fondi. Pt_1
L'azione possessoria si caratterizza per la tutela ovviamente del possesso quale situazione di fatto che la ricorrente nel corso della fase cautelare della situazione di fatto ha dato prova di aver esercitato, consentendo anche ai propri figli fra cui Per_2
l'accesso ai fondi e il loro sfruttamento.
[...]
Il giudice del cautelare ha ampiamente argomentato sulla valenza giuridica del comportamento che la ha assunto verso i figli in ordine all'utilizzo dei fondi Pt_1
configurabili come atti di tolleranza che nel rapporto parentale si presumono salva prova contraria che nel caso di specie il resistente non ha reso. Circostanza che la prova raccolta nella fase cautelare, processualmente valevole per le ragioni sopra esposte, nella presente fase, va confermata. Il teste , pur dichiarando di aver ESone_4
visto sul terreno lo che sin da piccolo si recava con il patrigno , Persona_2 Per_1
non è in grado di dire però se lo stesso si recasse sui terreni ed effettuasse i lavori per proprio conto o anche per conto della madre. Ciò induce a ritenere che lo Persona_2
che inizialmente, per come riferito dagli informatori, accompagnava il patrigno aiutandolo a coltivare i fondi, non abbia compiuto nel corso del tempo atti tali da mutare l'eventuale animus detinendi in animus possessionis, per come previsto dall'art.1141 c.c.
Non sono emersi pertanto nella fase di merito elementi che possano sconfessare le risultanze della fase cautelare o quantomeno rivalutare in modo diverso dal giudice del cautelare i fatti di causa.
Ne consegue la conferma nella fase di merito del provvedimento reso in sede cautelare, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda.
Le spese della fase di merito vanno ugualmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
a) conferma l'ordinanza resa in sede cautelare e per l'effetto ordina al resistente di reintegrare la ricorrente nel possesso del fondo sito in Caulonia, Persona_2
località Amusa, censito alle p.lle 120, 121, 122 e 123 mediante la rimozione della folta ed intricata vegetazione costituita da alberi e arbusti nonché da masserizie in modo da consentire il comodo ingresso anche a piedi al fondo;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta a Locri il 27 giugno 2024. Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1583/2020
tra
RICORRENTE Parte_1
E
RESISTENTE CP_1
Oggi 27 GIUGNO 2024 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Giancarlo Tropiano. Pt_1
Per l'avv Policheni anche per delega dell'avv. Cannizzaro. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tropiano si riporta ai propri scritti difensivi e alle note autorizzate da ultimo depositate insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti con il rigetto di ogni contraria difesa, eccezione o richiesta.
L'avv. Policheni si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate insistendo in particolare sulle questioni preliminari attinenti alla decadenza dell'azione possessoria e alla prescrizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1583/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Caulonia (RC), Via Maiori, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Marina di SA IC (RC), nello Studio Legale (Via Montezemolo, n° 19), dell'Avv. Giancarlo Tropiano
RICORRENTE
Contro
) nato il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in Caulonia (RC) in Via Brooklyn, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Francesca Policheni ( C.F.: ) CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F.: ) sito in Portigliola (RC) via Olivarello n. 65,dal quale CodiceFiscale_4
è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e comparse conclusionali.
FATTO E DIRITTO Il presente giudizio è la fase di merito del procedimento possessorio promosso da che, con ricorso ex art.703 cpc, chiedeva la reintegra nel Parte_1
possesso del fondo da lei posseduto di cui è proprietaria, in ragione di 2/3, sito in
Caulonia (RC), località Amusa, Via Cattolica, in catasto al foglio 110, particella 123.
La stessa - dapprima unitamente al Sig. , e, individualmente dopo la Persona_1
morte di quest'ultimo - da quasi 40 anni aveva il materiale e giuridico possesso uti domino della particella in questione nella sua interezza. Nel mese di aprile 2020 il Sig.
, figlio della ricorrente, si era introdotto nel terreno sopra indicato senza Persona_2
autorizzazione dell'istante, depositandovi arbusti e masserizie tali da costituire una barriera idonea a rendere difficoltoso, se non impossibile, l'ingresso al fondo, impedendo, quindi, ogni attività sullo stesso da parte della ricorrente;
. Chiedeva quindi di essere reintegrata nel possesso.
Si costituiva che contestava l'insussistenza dei presupposti Persona_2
dell'azione di reintegra perché mai nessun spoglio né violento né clandestino era stato esercitato dal resistente nei confronti della madre che dal 1993 non entrava mai nel terreno in questione, lasciandolo incolto e peraltro, non risultandovi catastalmente proprietaria. Nel merito inoltre rilevava che gli arbusti erano stati allocati dallo Per_2
non sulla p.lla 123 di cui la è proprietaria per 2/3, ma sulla p.lla 122 di proprietà Pt_1
dello che per accedere alla suddetta particella n. 123, deve oltrepassare la Per_2
particella n. 122. Inoltre possedendo lo stesso un fabbricato rurale, identificato alla particella 118, di cui la è usufruttuaria, specificava che all'interno del fabbricato Pt_1
vi è una cucina rustica, utilizzata dal Sig. e dalla sua famiglia. Tale Persona_2
fabbricato confina con la P.lla 122 (posseduta dal Signor mentre a CP_1
destra con la P.lla 123. Orbene, da ciò si evince chiaramente, che il terreno identificato con la P.lla 123 (oggetto di causa), inizia la sua estensione subito dopo il fabbricato, pertanto, risulta evidente che le masserizie si trovano esattamente davanti al fabbricato.
Dopo aver sentito gli informatori e le parti stesse, cercando di trovare anche un accordo, il giudice emetteva ordinanza con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla disponeva la reintegra nel possesso della nel terreno identificato alla Pt_1 Pt_1 p.lla 123, rigettando tutte le ulteriori e preliminari eccezioni. L'ordinanza non veniva reclamata e la causa veniva riassunta nel merito dal resistente che chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione della fase cautelare, con rigetto della domanda di reintegra proposta dalla madre, formulando richieste istruttorie e in particolare prova per testi con gli informatori già sentiti nella fase cautelare e CTU.
Si costituiva la ricorrente con avverse richieste e conclusioni chiedendo la conferma nel merito dell'ordinanza cautelare emessa, contestando le richieste istruttorie.. Nella fase istruttoria, il giudice, ritenendo che nella fase cautelare gli informatori avevano prestato al pari di testi la formula d'impegno e che pertanto non avrebbero aggiunto nulla di diverso al già loro completo esame fatto in sede sommaria, rigettava le richieste di parte istante ivi compresa la richiesta di CTU e rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio depongono per la conferma dell'ordinanza cautelare.
Occorre osservare in via preliminare che l'odierno resistente non contesta la circostanza che ha indotto l'odierna ricorrente a proporre l'azione di spoglio, in quanto l'apposizione degli arbusti posti probabilmente a seguito della potatura annuale, non è disconosciuta.
Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione possessoria introdotta dalla sollevata dal resistente si osserva che dal riesame della prova Pt_1
orale esperita in sede cautelare e riversate nella fase di merito in quanto gli informatori, per come detto in fase istruttoria, sono stati sentiti sotto il vincolo dell'impegno di dire la verità, al pari dei testi, non depone per una modifica sul punto della precedente ordinanza resa in sede cautelare. Il teste dichiara testualmente: ““Premetto che Tes_1
come vigile a Caulonia conoscevo il sig e ci siamo sempre frequentati Persona_1
e mi sono recato anche più volte sui terreni in questione;
conosco la sig.ra Pt_1
perché so che ha sposato il sig. ; posso confermare il possesso dei terreni in Per_1 questione in capo alla sia perché l'ho vista insieme al marito sui terreni sia dopo Pt_1
la morte di quest'ultimo mi è capitato di averla vista sui predetti fondi mentre mi recavo sui alcuni terreni in comodato d'uso; preciso che in una occasione credo nel
2019 ho percorso la strada confinante con gli alberi di ulivo e mi è capitato di dover evitare le reti che erano sulla strada deputate alla raccolta delle ulive e nel terreno vi erano la e la figlia (credo novembre o dicembre in corrispondenza del periodo Pt_1
di raccolta delle olive); in un'altra occasione circa 3 o 4 anni fa ho visto sul terreno
l'altro figlio della , unitamente al genero con Pt_1 Persona_3 Parte_2
un trattore gommato pulire il terreno. Ricordo esattamente la circostanza e anche
l'abbigliamento di che indossava una tuta blu mentre il genero aveva Parte_2
dei jeans;
mi è rimasta la memoria fotografica di quando svolgevo l'attività di vigile.
Altre volte ho visto la con la figlia sul terreno con delle buste circa due anni fa. Pt_1
Dall'anno scorso ho visto sempre il sig. dedito alla cura dell'orto. Preciso Persona_2
di aver visto altre volte, anche prima dell'anno scorso, la macchina del sig. Per_2
vicino all'ingresso del casolare, una Seicento grigia e gialla;
non l'avevo visto
[...]
ES mai prima coltivare l'orto”; “Con riferimento alla circostanza sub 2 non so riferire chi ha posto rovi e sterpaglie sul fondo;
ricordo di avere visto sterpaglie e rami di albero tipo siepe, alta circa 80 cm- un metro, nei primi mesi dell'anno 2020 perché sono attaccati alla strada e non li avevo mai notati prima;
fino all'altro ieri erano ES ancora presenti;
impediscono l'accesso pedonale al fondo ma non con i mezzi”;
““Riconosco i luoghi di causa nelle foto che mi vengono mostrate;
non ricordo se la situazione dei terreni era quella raffigurata nelle foto di cui all'allegato 6 nel mese di aprile 2020; confermo la situazione dei luoghi come raffigurata a dicembre 2020 anzi posso dire che oggi il terreno è anche più pulito e dalla strada si vedono i paletti e le piante di pomodoro”;
Il teste pertanto conferma che a dicembre del 2020 il fondo si presentava occupato dalle sterpaglie indicate nelle fotografie prodotte e che solo nell'ultimo periodo aveva visto lo lavorare l'orto, ma non ricorda se prima del dicembre del 2020 il Persona_2
terreno si presentava occupato dalle sterpaglie. Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dalla deposizione di che dichiara: ““Non ESone_3
conosco i fatti tra le due famiglie ma da circa un anno vedo il sig. Persona_2
introdursi nel terreno in oggetto e coltivare e curare l'orto; tanto posso riferire perché
l'ho visto. Preicso che materialmente non ho visto il sig. depositare arbusti e Per_2
masserizie sul terreno che sono tuttora presenti e che rendono impossibile l'ingresso.
“Riconosco nelle fotografie in atti lo stato dei luoghi e la modifica a partire da aprile
2020; aggiungo di aver visto prima di tale data il sig. in altre occasioni Per_2
unitamente alla ricorrente in considerazione del rapporto madre-figlio ma non già svolgere attività di coltivazione del terreno prima di circa un anno fa”; ADR dell'avv.
Tropiano: “prima dell'aprile 2020 la si recava sul terreno anche unitamente Pt_1
alla figlia o al genero e l'attività di coltivazione era curata spesso da un trattorista incaricato dalla Costa, tale , cognato di mia cognata. Tanto mi è stato Persona_4
riferito da mio cognato. Aggiungo che anni fa la aveva incaricato anche il figlio Pt_1
della ripulitura del terreno dalle sterpaglie;
aggiungo che quando abbiamo Per_3
costruito casa il terreno era proprio incolto e poi di tanto la figlia ha iniziato a raccogliere gli ortaggi”.
Da quanto appena riportato ne consegue che prima dell'aprile del 2020 il terreno non risultava occupato da sterpaglie anche perché la si sarebbe recata sul fondo anche Pt_1
nel 2020 con la figlia e con lo stesso resistente. Quest'ultima circostanza pone anche in evidenza che la ricorrente ha comunque continuato ad esercitare il possesso sui terreni oggetto di causa, risultando nello specifico e per il tipo di azione proposta, indifferente accertare se la sia titolare anche di un diritto reale su tali fondi. Pt_1
L'azione possessoria si caratterizza per la tutela ovviamente del possesso quale situazione di fatto che la ricorrente nel corso della fase cautelare della situazione di fatto ha dato prova di aver esercitato, consentendo anche ai propri figli fra cui Per_2
l'accesso ai fondi e il loro sfruttamento.
[...]
Il giudice del cautelare ha ampiamente argomentato sulla valenza giuridica del comportamento che la ha assunto verso i figli in ordine all'utilizzo dei fondi Pt_1
configurabili come atti di tolleranza che nel rapporto parentale si presumono salva prova contraria che nel caso di specie il resistente non ha reso. Circostanza che la prova raccolta nella fase cautelare, processualmente valevole per le ragioni sopra esposte, nella presente fase, va confermata. Il teste , pur dichiarando di aver ESone_4
visto sul terreno lo che sin da piccolo si recava con il patrigno , Persona_2 Per_1
non è in grado di dire però se lo stesso si recasse sui terreni ed effettuasse i lavori per proprio conto o anche per conto della madre. Ciò induce a ritenere che lo Persona_2
che inizialmente, per come riferito dagli informatori, accompagnava il patrigno aiutandolo a coltivare i fondi, non abbia compiuto nel corso del tempo atti tali da mutare l'eventuale animus detinendi in animus possessionis, per come previsto dall'art.1141 c.c.
Non sono emersi pertanto nella fase di merito elementi che possano sconfessare le risultanze della fase cautelare o quantomeno rivalutare in modo diverso dal giudice del cautelare i fatti di causa.
Ne consegue la conferma nella fase di merito del provvedimento reso in sede cautelare, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda.
Le spese della fase di merito vanno ugualmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
a) conferma l'ordinanza resa in sede cautelare e per l'effetto ordina al resistente di reintegrare la ricorrente nel possesso del fondo sito in Caulonia, Persona_2
località Amusa, censito alle p.lle 120, 121, 122 e 123 mediante la rimozione della folta ed intricata vegetazione costituita da alberi e arbusti nonché da masserizie in modo da consentire il comodo ingresso anche a piedi al fondo;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta a Locri il 27 giugno 2024. Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis