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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. Luca Boccuni Presidente Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel./est. Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella CAUSA CIVILE d'appello iscritta al n. 1595 del Ruolo Generale dell'anno 2023 TRA (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITTORIO GIORDANI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORGIO PINELLO, come da mandato difensivo in atti appellante E (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_3
) C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. SONIA CASTELLETTI, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti appellati
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1009/2023 del Tribunale di Verona
Posta in decisione il 25.11.2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: “II.- nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove vengono accolte le domande svolte dagli appellati e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domande proposte dagli attori per i motivi sopra esposti;
- nel merito: respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. III.- in ogni caso, onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese generali. IV.- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto d'appello e nello specifico: supplemento di CTU atta a integrare quella già esplicata, che non ha tenuto presente di doversi rendicontare il diritto alla liquidazione della quota societaria del de cuius . Persona_1
e di parte appellata, che ha chiesto: “In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dall'appellante in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: non si accetta il contraddittorio su domande nuove, rigettare ogni domanda proposta da parte appellante perché inammissibile e improponibile, infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente confermarsi la sentenza n. 1009/2023 pubblicata il 24.5.2023 rg n. 7527/2013 emessa dal Tribunale di Verona, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Vittoria di spese e compenso, oltre accessori e spese generali, di primo e secondo grado” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO Nel giudizio di primo grado (inizialmente rubricato, presso Trib. di Verona Sez. Dist. di Soave, al n. RG 251/2011 e successivamente al passaggio al Tribunale circondariale, iscritta come) R.G. 7527/2013, Controparte_1
e in qualità di eredi di CP_3 Controparte_2 Persona_1 citavano in giudizio chiedendogli il rendimento “del conto Parte_1 deposito, del conto corrente e di ogni altro conto, titolo e rapporto bancario cointestato ai sig.ri e e relativi alla loro impresa agricola, esercitata Pt_1 Persona_1 dal 1994 al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ciascuno di essi;
l'accertamento della titolarità, in capo al sig. , Persona_1 del 50% degli utili e profitti, la quantificazione della somma allo stesso spettante e l'assegnazione di tale somma agli attori;
l'accertamento delle somme prelevate e incassate dal sig. e quelle prelevate e Parte_1 incassate dal sig. tra il 1994 e il 2005; l'accertamento Persona_1 dell'appropriazione da parte di di una somma eccedente il Parte_1
pag. 2/15 50% allo stesso spettante e, dunque, la condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'eccedenza. In via subordinata, chiedevano l'accertamento della titolarità, nella misura del 50%, degli utili e dei profitti di ogni conto cointestato ai sig.ri e relativo all'attività agricola _1 Parte_1 dagli stessi esercitata dal 1994 al 2005, la quantificazione della somma spettante a e l'assegnazione di essa agli attori;
l'accertamento Persona_1 delle somme prelevate e incassate dal sig. e quelle prelevate Parte_1
e incassate dal sig. tra il 1994 e il 2005; l'accertamento Persona_1 dell'appropriazione da parte di di una somma eccedente il Parte_1
50% allo stesso spettante e, dunque, la condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'eccedenza.
A fondamento delle proprie domande, gli attori, rispettivamente figli e coniuge del de cuius, allegavano che i fratelli e _1 Parte_1 avevano co – gestito negli anni un'azienda agricola i cui proventi erano confluiti nel conto corrente intestato ad entrambi n. 084000014723 presso l'Agenzia Soave VR del Banco Popolare di Verona;
che già nel 2002, _1 aveva agito in giudizio nei confronti del fratello, allegando che
[...] quest'ultimo aveva illegittimamente prelevato l'intero saldo attivo di tale conto corrente e, tuttavia, la domanda veniva rigettata dal Tribunale di Verona – sezione distaccata di Soave con sentenza n. 42/2007, passata in giudicato.
Gli attori riferivano di essere venuti a conoscenza di tali fatti a seguito della morte del loro congiunto e che, tramite il loro procuratore, nel 2008, avevano inutilmente inviato una lettera raccomandata ad al fine di
Parte_1 ottenere un rendiconto sugli utili e sui proventi dell'attività lavorativa svolta dai due fratelli. Dichiaravano, inoltre, che dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente n. 084000014723 risultava che – a partire dal 1994 – si era appropriato di somme superiori rispetto a quelle
Parte_1 prelevate da e che il prelievo per il quale quest'ultimo aveva Persona_1 agito in giudizio nel 2002 costituiva solo uno dei vari atti di appropriazione compiuti da nel corso degli anni. Gli attori quantificavano,
Parte_1 quindi, in euro 109.209,60 la somma prelevata da in eccesso
Parte_1 rispetto al fratello chiedendo il pagamento, in proprio favore, della metà.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità delle domande pag. 3/15 proposte dagli attori e, nel merito, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il convenuto contestava l'ammissibilità delle domande proposte dagli attori per violazione del giudicato, dal momento che il Tribunale di Verona – sezione distaccata di Soave, con sentenza n. 42/2007, nel giudizio instaurato da nei suoi confronti, aveva già statuito su domande identiche Persona_1 dal punto di vista oggettivo e soggettivo e tale sentenza era passata in giudicato.
Inoltre, in relazione all'azione di rendimento dei conti, allegava il proprio difetto di titolarità del rapporto obbligatorio, dal momento che _1 aveva esercitato individualmente l'attività agricola cui facevano
[...] riferimento gli attori nel proprio atto di citazione e, pertanto, non vi era alcun obbligo di rendiconto in capo al convenuto, stante la propria estraneità all'azienda agricola. Precisava, in ogni caso, che la domanda degli attori volta ad ottenere il rendimento del conto corrente cointestato a e _1 Pt_1 era, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo
[...] agli attori.
Nel merito, il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto esercitato dagli attori, dal momento che erano passati più di cinque anni dalle condotte appropriative contestategli e precisava, in ogni caso, che la domanda giudiziale non poteva riguardare le condotte risalenti al periodo 1994-2001, essendo maturata la prescrizione decennale rispetto ad esse.
Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e svolta l'istruttoria, nel corso della quale venivano assunti i testi e disposta CTU contabile, il Giudice, ritenuto di dover statuire con sentenza parziale in ordine alla sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo al convenuto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale egli concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 1956/2016 il TRIBUNALE di VERONA accertava e dichiarava l'obbligo di rendiconto a carico di in ordine alle Parte_1 operazioni di prelevamento effettuate sul conto corrente cointestato a partire dal 18.6.1998, disponendo, contestualmente, la rimessione della causa sul ruolo per la formazione del conto e per decidere sulla domanda di condanna pag. 4/15 al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
In particolare, il Tribunale di Verona rigettava l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, ritenendo non sussistente alcuna identità di petitum e causa petendi tra il giudizio instaurato dinanzi a sé e quello conclusosi con la sentenza n. 42/2007 del Tribunale di Verona - Sezione distaccata di Soave.
Il Tribunale rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione, dal momento che la lettera raccomandata del 18.06.2008 inviata dagli attori al convenuto ne aveva determinato l'interruzione.
Nel merito, riteneva che, dall'istruttoria espletata, fosse accertato che l'azienda agricola, formalmente intestata a venisse gestita – di fatto – Persona_1 in forma societaria da entrambi i fratelli e che sul conto corrente n. 084000014723, cointestato a e confluissero i proventi _1 Pt_1 dell'azienda agricola;
concludeva, pertanto, che in capo ad entrambi sussistesse un reciproco obbligo di rendiconto in relazione alle somme prelevate dal conto corrente in eccedenza rispetto alla quota di spettanza (da ritenersi nella misura di legge del 50%, non sussistendo pattuizioni diverse tra i fratelli).
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il convenuto impugnava la sentenza n. 1956/2016, chiedendone la riforma integrale sulla base di tre motivi: con il primo lamentava il rigetto dell'eccezione di giudicato;
con il secondo lamentava che il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto in capo allo stesso un obbligo di rendiconto nei confronti degli eredi di nonostante l'azienda fosse intestata esclusivamente a Persona_1 quest'ultimo; con il terzo lamentava il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con sentenza n. 2279/2018, la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
In particolare, in relazione al primo motivo d'appello, la Corte condivideva le osservazioni formulate dal Tribunale di Verona sulla diversità di petitum e causa petendi tra il giudizio conclusosi nel 2007 e quello oggetto di gravame;
in relazione al secondo motivo, riteneva che l'istruttoria espletata in primo grado consentisse di ritenere provato che l'azienda, in realtà, venisse gestita da entrambi i fratelli, nonostante fosse formalmente intestata al solo _1
Infine, in relazione al terzo motivo d'appello, confermava la
[...]
pag. 5/15 statuizione di primo grado, ritenendo che la prescrizione si fosse interrotta con la lettera raccomandata del 18.06.2008.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 2279/2018, Parte_1 con ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., adiva la Corte di Cassazione lamentando: ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2909 in relazione agli artt. 263 c.p.c. e 1298 c.c.; ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 263 c.p.c. e 2261 c.c.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente riteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente rigettato l'eccezione di giudicato sulla base dell'errato presupposto che la domanda formulata dagli attori in primo grado, con la quale veniva richiesto il rendiconto, fosse differente rispetto a quella a fondamento del giudizio promosso nel 2002 dal sig. Persona_1 nonostante si trattasse delle stesse somme e del medesimo conto corrente e, dunque, vi fosse identità di petitum e causa petendi.
Con il secondo motivo, riteneva che la Corte d'appello non avesse considerato il fatto che l'azienda era intestata solamente a e, in ogni caso, Persona_1 anche volendo riconoscere la gestione di fatto da parte di entrambi i fratelli, non poteva sussistere alcun obbligo di rendiconto in capo ad Pt_1 ai sensi dell'art. 2261 c.c.
[...]
Con il terzo motivo, il ricorrente evidenziava la violazione dell'art. 2261 c.c. che impediva di riconoscere un obbligo di rendiconto a carico del socio amministratore nei confronti di altri soci amministratori.
Con ordinanza n. 28716/2022, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da ritenendo infondato il primo motivo e Parte_1 precisando, quanto al secondo e al terzo motivo, che l'art. 2261 c.c. dovesse essere letto unitamente all'art. 2289 c.c. ed entrambe tali norme ponevano a carico dei soci amministratori l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli eredi del socio defunto, anche qualora il socio defunto avesse partecipato all'amministrazione della società, al fine di consentire la formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata e allo scopo di assolvere l'onere della società di provare il valore della quota. pag. 6/15 Successivamente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1956/2016 – essendo stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione - e a seguito della riassunzione della causa (nel frattempo sospesa), precisate le conclusioni e scambiati gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c., il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza n. 1009/2023 pubblicata in data 24.05.2023, condannava a pagare agli attori la somma di euro 54.733, 37 oltre Parte_1 interessi legali da marzo 2011 e lo condannava, altresì, a rifondere agli attori le spese di lite e quelle di CTU.
In particolare, il Tribunale di Verona premetteva che dovesse ritenersi definitivamente accertato l'obbligo di rendiconto a carico di Parte_1 in relazione alle operazioni di prelevamento effettuate sul conto corrente cointestato con il fratello a partire dal 18.06.1998, stante il Persona_1 passaggio in giudicato della sentenza n. 1956/2016, e precisava che, al fine di effettuare il rendimento del conto, la disciplina di cui all'art. 263 c.p.c. non fosse obbligatoria e che, pertanto, fosse possibile procedere in modo diverso e, in particolare, anche attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Riteneva, dunque, che sulla base delle risultanze della consulenza tecnica (era, infatti, stato accertato che, per il periodo successivo al 18.06.1998, nel conto corrente cointestato vi fossero prelevamenti imputabili ad Parte_1 per complessivi euro 126.513,95; prelevamenti imputabili a Persona_1 per complessivi euro 17.047,21 e movimenti non imputabili ad alcuno per complessivi euro 17.182,54), e delle difese del convenuto, il quale non aveva fornito alcun elemento tale per poter determinare quali somme fossero effettivamente destinate alla società, risultassero prelevamenti ingiustificati da parte di per un importo eccedente pari ad euro 109.466,74 Parte_1 rispetto a quelli effettuati da Di conseguenza, condannava il Persona_1 convenuto a pagare agli attori la metà di tale somma (pari ad euro 54.733,37), ai sensi dell'art. 1298 c.c.
*
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza, notificatagli in data 5.07.2023, chiedendone la riforma integrale e la sospensione dell'efficacia esecutiva ex artt. 283 e 351 c.p.c.
pag. 7/15 I. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Verona avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le domande attoree, nonostante l'ordinanza della Cassazione avesse statuito esclusivamente sull'ammissibilità della domanda di rendiconto e non in relazione alle domande di condanna. Precisa, infatti, che le domande di condanna proposte dagli attori non sarebbero ammissibili, dal momento che, secondo la Corte di Cassazione, gli eredi del socio avrebbero avuto il diritto di farsi liquidare il valore della quota di partecipazione e non il diritto alla corresponsione degli utili o del saldo di un conto corrente cointestato al de cuius. Riferisce, dunque, che gli attori non avevano alcun diritto al riconoscimento del 50% delle somme risultanti prelevate dal conto corrente, essendo, invece, titolari del diverso diritto di credito corrispondente al valore della quota societaria di al Persona_1 momento del suo decesso. II. Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il Tribunale di Verona avrebbe errato nel non considerare che la consulenza tecnica avrebbe dovuto riferirsi al valore della quota sociale da liquidare e non si sarebbe, invece, dovuta limitare alla semplice verifica dei prelevamenti e dei versamenti nel conto corrente. Allega, altresì, che la CTU non sarebbe stata completa, dal momento che non avrebbe considerato, nel calcolo effettuato, che alcune somme depositate nel conto corrente si riferivano agli stipendi percepiti dall'appellante in relazione ad attività lavorative non correlate all'azienda agricola;
inoltre, le testimonianze escusse avevano accertato che alcune spese venivano sostenute direttamente da Allega, dunque, la Parte_1 necessità di una perizia integrativa al fine di identificare il valore della quota sociale di al momento del suo decesso. Persona_1
III. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel predisporre l'espletamento della CTU anziché seguire il procedimento previsto dall'art. 263 c.p.c. avente carattere obbligatorio e formula istanza affinché si proceda ad una integrazione della CTU svolta in primo grado. Secondo l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, la CTU avrebbe potuto essere disposta solamente in un momento successivo rispetto all'ordine ex art. 263 c.p.c. In relazione al quantum, l'appellante ritiene che non sarebbero stati correttamente considerati i ricavi dell'azienda, i quali, infatti, avrebbero dovuto pag. 8/15 essere individuati al netto delle spese e, in ogni caso, la somma individuata dal CTU e di cui l'appellante era stato condannato al pagamento in primo grado risulterebbe eccessiva in considerazione della modesta attività svolta dai fratelli.
* Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale chiede il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1009/2023.
In particolare, gli appellati rilevano l'inammissibilità dell'appello, dal momento che l'appellante, con la propria impugnazione, avrebbe introdotto difese nuove rispetto a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del primo grado di giudizio. In tale sede, infatti, l'appellante aveva chiesto il rigetto delle domande attoree limitandosi ad allegare la sussistenza di un giudicato sulla stessa questione, a contestare l'esistenza dell'obbligo di rendiconto e a eccepire la prescrizione.
In relazione al secondo motivo d'appello, gli appellati rilevano che, diversamente da quanto asserito dall'appellante, l'obbligo di rendiconto non riguarda la gestione della società, bensì il conto corrente n. 084000014723 del quale l'appellante era intestatario unitamente a Persona_1
In relazione al terzo motivo d'appello, gli appellati precisano che la procedura di cui all'art. 263 c.p.c. non è obbligatoria e che, pertanto, la scelta del giudice di primo grado di procedere mediante CTU non era erronea.
* Con ordinanza del 4.03.2024, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.2.2024, il Presidente ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, ritenendo che gli assunti dell'appellante non apparissero forniti né di fumus boni iuris né di periculum in mora e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione. Successivamente, scambiate le note scritte autorizzate, in data 15 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
* Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, l'appello va ritenuto fondato e meritevole di accoglimento sulla scorta del suo primo pag. 9/15 motivo, con assorbimento degli altri.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, motivate sull'asserita introduzione, per la prima volta in sede di impugnazione, di difese nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.
In realtà, l'appellante, nella propria comparsa conclusionale di primo grado e, successivamente, nel proprio atto di citazione in appello, non introduce nuove difese ma fa proprio e sviluppa l'argomentazione posta dalla Corte di Cassazione a fondamento della propria decisione sull'impugnazione della sentenza parziale n. 1956/2016 resa in questo stesso giudizio.
Anche sulla base di tale premessa, ritiene questa Corte di poter procedere ex actis e senza necessità di alcun approfondimento istruttorio ad una qualificazione giuridica delle domande attoree di primo grado diversa rispetto a quella compiuta dal Tribunale di Verona.
All'uopo merita ricordare che tra i poteri – doveri del Giudice, rientra quello di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, in applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. civ., n. 32932/2024).
Il Tribunale di Verona, nella sentenza impugnata, qualifica la domanda attorea come volta ad ottenere la resa del conto in relazione alle operazioni di prelevamento effettuate unicamente sul conto corrente cointestato, n. 084000014723 (cfr. sentenza n. 1009/2023: “La domanda attorea non è volta a partecipare alla liquidazione della società di fatto (cessata a seguito del decesso del loro dante causa mediante la distribuzione dell'attivo sociale e del saldo del conto Persona_1 corrente n. 084000014723 ma ad ottenere, nella qualità di eredi di la Persona_1 resa del conto, da parte del socio in relazione alle operazioni di Parte_1 prelevamento dallo stesso effettuate dal conto corrente cointestato, sul quale confluivano anche i proventi della società”).
Questa Corte ritiene, invece, che, per come formulata in primo grado, la domanda attorea di rendiconto non riguardasse il conto corrente n. 084000014723, singolarmente considerato, bensì l'intera gestione della società di fatto gestita dai due fratelli, e, dunque, tutti i conti in cui confluivano gli utili pag. 10/15 e i profitti della società maturati tra il 1994 e il 2005.
Ne costituiscono conferma sia le allegazioni degli attori in primo grado sia le statuizioni contenute nell'ordinanza n. 28716/2022, pronunciata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso di contro la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Venezia n. 2279/2018 confermativa della sentenza non definitiva del Tribunale di Verona n. 1956/2016 sull'an delle domande degli eredi del fratello . _1
Quanto alle allegazioni degli attori nei propri scritti difensivi, va rilevato che in primo grado la domanda di rendiconto veniva formulata in relazione a tutti i conti e i rapporti riguardanti l'attività agricola dell'impresa dal 1994 Pt_1 sino al 2005 (cfr. atto di citazione: “Nel merito, in via principale, accertarsi l'esatto rendimento dei conti del conto deposito, del conto corrente e di ogni altro conto e/o titolo e/o rapporto bancario cointestato ai signori e nonché dalla CP_4 Persona_1 loro attività agricola dal 1994 sino al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ognuno di essi” ).
Inoltre, le circostanze di fatto poste a base della domanda attorea, ai fini del suo accoglimento, attengono esclusivamente ai rapporti societari di fatto intercorrenti tra i due fratelli. Parte attrice, infatti, allegava che i fratelli Pt_1 avevano gestito insieme l'Azienda agricola, nonostante quest'ultima fosse formalmente intestata al solo dichiarava di aver agito in Persona_1 giudizio a seguito di una raccomandata inviata al convenuto nel 2008, con la quale lamentava la mancanza di rendiconto “relativo agli utili e proventi derivanti dall'attività lavorativa svolta nell'azienda agricola con il fratello (cfr. Persona_1 pag. 3 atto di citazione primo grado). Riferiva, altresì, che “per la durata dell'attività gestita in comune dal padre e dallo zio non vi era stato un esatto rendiconto dei profitti, né una corretta divisione degli utili a danno del loro de cuius che vantava quindi un credito di ben 109.209,60 nei confronti del fratello” e decidevano di agire per “il pagamento del debito che il signor ha assunto nei confronti del de cuius Parte_1 appropriandosi anche degli utili che sarebbero spettanti a quest'ultimo” (cfr. atto di citazione, p. 4-5).
Infine, tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori in primo grado erano volte a fornire la prova che avesse gestito di fatto l'azienda Parte_1 agricola unitamente al fratello e tutti i documenti erano stati prodotti in pag. 11/15 giudizio al fine di confermare che il convenuto fosse un socio di fatto. Infatti, i documenti confermavano che il convenuto provvedeva a saldare i fornitori dell' e i capitoli di prova erano stati formulati al fine di Parte_2 provare che intratteneva rapporti con i clienti, lavorava Parte_1 attivamente nell'azienda e che nel conto corrente n. 084000014723 confluivano i proventi dell'attività.
Dunque, alla luce delle circostanze di fatto allegate, della documentazione prodotta e delle istanze istruttorie formulate, si evince che gli stessi attori non considerano il conto corrente isolatamente bensì lo riconducono nell'ambito del più ampio rapporto societario intercorso tra i due fratelli, specificando, peraltro, che in tale conto corrente confluivano i profitti della società (cfr. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in cui richiamano la sentenza n. 42/2007 che dichiara che “si tratta di un conto corrente che era finalizzato all'attività comune di conduzione dei campi dei due fratelli e . Persona_1 Pt_1
Che si tratti di una domanda volta ad ottenere il rendiconto della gestione della società di fatto gestita dai due fratelli risulta altresì, come anticipato, anche dalla Corte di Cassazione, la quale nell'ordinanza n. 28716/2022 espressamente rileva che “la domanda introduttiva del presente giudizio riguardava la rendicontazione di tutti i rapporti bancari riconducibili all'attività agricola, per il periodo dal 1994 al 2005” e applica alla fattispecie concreta la disciplina contenuta negli artt. 2261 e 2289 c.c. in tema di rapporti tra i soci e reciproci obblighi di rendiconto.
In questa cornice normativa il Supremo Collegio conferma la sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo ad e accerta l'esistenza di una Pt_1 società di fatto in cui entrambi i fratelli agivano quali soci Pt_1 amministratori. La Corte di Cassazione ritiene pertanto che gli eredi di abbiano il diritto ad ottenere il rendiconto della gestione societaria e che _1 sia obbligato a provvedervi, ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 2261 e 2289 c.c.
In forza di tali disposizioni, gli attori, quali eredi del socio amministratore, pur non subentrando nella sua posizione all'interno della società, hanno diritto alla liquidazione del valore della quota del loro congiunto. Pertanto, secondo la disciplina degli artt. 2261 e 2289 c.c., il convenuto, in qualità di socio pag. 12/15 amministratore della società, ha l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli attori, eredi del socio defunto, indipendentemente dal fatto che il de cuius avesse partecipato all'amministrazione.
I giudici di legittimità precisano, però, che l'obbligo di rendiconto in capo al convenuto è finalizzato a consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata al fine dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota. Gli attori, infatti, possono richiedere il rendiconto della gestione della società esclusivamente al fine di esercitare, in qualità di eredi, il diritto di credito alla liquidazione della quota sociale che apparteneva al de cuius.
Ciò posto, attese le allegazioni degli attori sopra richiamate ed alla luce della vincolante statuizione della Corte di Cassazione, s'impone a questo Collegio una qualificazione delle domande attoree – principale e subordinata – affatto diversa da quella posta alla base della sentenza oggi impugnata.
La domanda degli eredi di ha in altri termini ad oggetto il Persona_1 rendiconto sulla gestione della società di fatto e, come tale, involge tutti i rapporti contrattuali che questa aveva in capo al momento del decesso del socio, onde ottenere l'unico effetto per legge ammissibile in tale fattispecie, rappresentato dall'accertamento del patrimonio sociale e dalla liquidazione del valore della quota sociale del de cuius, restando invece esclusa la possibilità di un rendiconto “selettivo”, che si limiti ad uno soltanto dei rapporti e trascuri gli altri – magari meno “appetibili” pure intercorsi tra la società di fatto e i terzi.
Tuttavia, dagli atti di causa non si evincono elementi sufficienti né per ricostruire il patrimonio complessivo della società, né per determinare il valore della quota sociale. Infatti, gli attori, pur facendo riferimento all'esistenza di
“conto deposito, conto corrente e ogni altro conto e/o titolo e/o rapporto bancario cointestato” e, dunque, richiamando la sussistenza di altri conti e rapporti tra i fratelli e relativi alla società di fatto, si limitano a identificare in modo preciso solamente il conto corrente n. 084000014723; manca, invece, l'indicazione di tutti gli altri componenti del patrimonio della società, concorrenti alla determinazione della quota sociale al momento del decesso di _1
[...]
pag. 13/15 Né, peraltro, è possibile procedere alla ricostruzione del patrimonio sociale de quo attraverso la CTU svolta in primo grado, la quale si è limitata ad accertare i singoli prelevamenti e pagamenti effettuati da ciascun socio di fatto, con riferimento al solo conto corrente n. 084000014723.
Le dirimenti considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello sulla base del suo primo motivo, con assorbimento dei restanti;
ne deriva, in riforma della sentenza impugnata – il rigetto delle domande proposte, in principalità ed in subordine, da e Controparte_1 CP_3
nel giudizio di primo grado rubricato al n. 7527/2013 R.G. Controparte_2
Trib. di Verona. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico degli appellati soccombenti e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, in totale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1009/2023 Parte_1 del Tribunale di Verona pubblicata il 24.05.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande proposte, in principalità ed in subordine, da e nel Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2 giudizio di primo grado rubricato al n. 7527/2013 R.G. Trib. di Verona;
condanna e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in € 10.000,00 per compensi del giudizio d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come liquidate, a carico di e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
pag. 14/15 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta –
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pag. 15/15
S E N T E N Z A nella CAUSA CIVILE d'appello iscritta al n. 1595 del Ruolo Generale dell'anno 2023 TRA (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITTORIO GIORDANI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORGIO PINELLO, come da mandato difensivo in atti appellante E (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_3
) C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. SONIA CASTELLETTI, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti appellati
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1009/2023 del Tribunale di Verona
Posta in decisione il 25.11.2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: “II.- nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove vengono accolte le domande svolte dagli appellati e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domande proposte dagli attori per i motivi sopra esposti;
- nel merito: respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. III.- in ogni caso, onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese generali. IV.- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto d'appello e nello specifico: supplemento di CTU atta a integrare quella già esplicata, che non ha tenuto presente di doversi rendicontare il diritto alla liquidazione della quota societaria del de cuius . Persona_1
e di parte appellata, che ha chiesto: “In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dall'appellante in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: non si accetta il contraddittorio su domande nuove, rigettare ogni domanda proposta da parte appellante perché inammissibile e improponibile, infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente confermarsi la sentenza n. 1009/2023 pubblicata il 24.5.2023 rg n. 7527/2013 emessa dal Tribunale di Verona, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Vittoria di spese e compenso, oltre accessori e spese generali, di primo e secondo grado” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO Nel giudizio di primo grado (inizialmente rubricato, presso Trib. di Verona Sez. Dist. di Soave, al n. RG 251/2011 e successivamente al passaggio al Tribunale circondariale, iscritta come) R.G. 7527/2013, Controparte_1
e in qualità di eredi di CP_3 Controparte_2 Persona_1 citavano in giudizio chiedendogli il rendimento “del conto Parte_1 deposito, del conto corrente e di ogni altro conto, titolo e rapporto bancario cointestato ai sig.ri e e relativi alla loro impresa agricola, esercitata Pt_1 Persona_1 dal 1994 al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ciascuno di essi;
l'accertamento della titolarità, in capo al sig. , Persona_1 del 50% degli utili e profitti, la quantificazione della somma allo stesso spettante e l'assegnazione di tale somma agli attori;
l'accertamento delle somme prelevate e incassate dal sig. e quelle prelevate e Parte_1 incassate dal sig. tra il 1994 e il 2005; l'accertamento Persona_1 dell'appropriazione da parte di di una somma eccedente il Parte_1
pag. 2/15 50% allo stesso spettante e, dunque, la condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'eccedenza. In via subordinata, chiedevano l'accertamento della titolarità, nella misura del 50%, degli utili e dei profitti di ogni conto cointestato ai sig.ri e relativo all'attività agricola _1 Parte_1 dagli stessi esercitata dal 1994 al 2005, la quantificazione della somma spettante a e l'assegnazione di essa agli attori;
l'accertamento Persona_1 delle somme prelevate e incassate dal sig. e quelle prelevate Parte_1
e incassate dal sig. tra il 1994 e il 2005; l'accertamento Persona_1 dell'appropriazione da parte di di una somma eccedente il Parte_1
50% allo stesso spettante e, dunque, la condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'eccedenza.
A fondamento delle proprie domande, gli attori, rispettivamente figli e coniuge del de cuius, allegavano che i fratelli e _1 Parte_1 avevano co – gestito negli anni un'azienda agricola i cui proventi erano confluiti nel conto corrente intestato ad entrambi n. 084000014723 presso l'Agenzia Soave VR del Banco Popolare di Verona;
che già nel 2002, _1 aveva agito in giudizio nei confronti del fratello, allegando che
[...] quest'ultimo aveva illegittimamente prelevato l'intero saldo attivo di tale conto corrente e, tuttavia, la domanda veniva rigettata dal Tribunale di Verona – sezione distaccata di Soave con sentenza n. 42/2007, passata in giudicato.
Gli attori riferivano di essere venuti a conoscenza di tali fatti a seguito della morte del loro congiunto e che, tramite il loro procuratore, nel 2008, avevano inutilmente inviato una lettera raccomandata ad al fine di
Parte_1 ottenere un rendiconto sugli utili e sui proventi dell'attività lavorativa svolta dai due fratelli. Dichiaravano, inoltre, che dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente n. 084000014723 risultava che – a partire dal 1994 – si era appropriato di somme superiori rispetto a quelle
Parte_1 prelevate da e che il prelievo per il quale quest'ultimo aveva Persona_1 agito in giudizio nel 2002 costituiva solo uno dei vari atti di appropriazione compiuti da nel corso degli anni. Gli attori quantificavano,
Parte_1 quindi, in euro 109.209,60 la somma prelevata da in eccesso
Parte_1 rispetto al fratello chiedendo il pagamento, in proprio favore, della metà.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità delle domande pag. 3/15 proposte dagli attori e, nel merito, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il convenuto contestava l'ammissibilità delle domande proposte dagli attori per violazione del giudicato, dal momento che il Tribunale di Verona – sezione distaccata di Soave, con sentenza n. 42/2007, nel giudizio instaurato da nei suoi confronti, aveva già statuito su domande identiche Persona_1 dal punto di vista oggettivo e soggettivo e tale sentenza era passata in giudicato.
Inoltre, in relazione all'azione di rendimento dei conti, allegava il proprio difetto di titolarità del rapporto obbligatorio, dal momento che _1 aveva esercitato individualmente l'attività agricola cui facevano
[...] riferimento gli attori nel proprio atto di citazione e, pertanto, non vi era alcun obbligo di rendiconto in capo al convenuto, stante la propria estraneità all'azienda agricola. Precisava, in ogni caso, che la domanda degli attori volta ad ottenere il rendimento del conto corrente cointestato a e _1 Pt_1 era, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo
[...] agli attori.
Nel merito, il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto esercitato dagli attori, dal momento che erano passati più di cinque anni dalle condotte appropriative contestategli e precisava, in ogni caso, che la domanda giudiziale non poteva riguardare le condotte risalenti al periodo 1994-2001, essendo maturata la prescrizione decennale rispetto ad esse.
Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e svolta l'istruttoria, nel corso della quale venivano assunti i testi e disposta CTU contabile, il Giudice, ritenuto di dover statuire con sentenza parziale in ordine alla sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo al convenuto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale egli concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 1956/2016 il TRIBUNALE di VERONA accertava e dichiarava l'obbligo di rendiconto a carico di in ordine alle Parte_1 operazioni di prelevamento effettuate sul conto corrente cointestato a partire dal 18.6.1998, disponendo, contestualmente, la rimessione della causa sul ruolo per la formazione del conto e per decidere sulla domanda di condanna pag. 4/15 al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
In particolare, il Tribunale di Verona rigettava l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, ritenendo non sussistente alcuna identità di petitum e causa petendi tra il giudizio instaurato dinanzi a sé e quello conclusosi con la sentenza n. 42/2007 del Tribunale di Verona - Sezione distaccata di Soave.
Il Tribunale rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione, dal momento che la lettera raccomandata del 18.06.2008 inviata dagli attori al convenuto ne aveva determinato l'interruzione.
Nel merito, riteneva che, dall'istruttoria espletata, fosse accertato che l'azienda agricola, formalmente intestata a venisse gestita – di fatto – Persona_1 in forma societaria da entrambi i fratelli e che sul conto corrente n. 084000014723, cointestato a e confluissero i proventi _1 Pt_1 dell'azienda agricola;
concludeva, pertanto, che in capo ad entrambi sussistesse un reciproco obbligo di rendiconto in relazione alle somme prelevate dal conto corrente in eccedenza rispetto alla quota di spettanza (da ritenersi nella misura di legge del 50%, non sussistendo pattuizioni diverse tra i fratelli).
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il convenuto impugnava la sentenza n. 1956/2016, chiedendone la riforma integrale sulla base di tre motivi: con il primo lamentava il rigetto dell'eccezione di giudicato;
con il secondo lamentava che il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto in capo allo stesso un obbligo di rendiconto nei confronti degli eredi di nonostante l'azienda fosse intestata esclusivamente a Persona_1 quest'ultimo; con il terzo lamentava il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con sentenza n. 2279/2018, la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
In particolare, in relazione al primo motivo d'appello, la Corte condivideva le osservazioni formulate dal Tribunale di Verona sulla diversità di petitum e causa petendi tra il giudizio conclusosi nel 2007 e quello oggetto di gravame;
in relazione al secondo motivo, riteneva che l'istruttoria espletata in primo grado consentisse di ritenere provato che l'azienda, in realtà, venisse gestita da entrambi i fratelli, nonostante fosse formalmente intestata al solo _1
Infine, in relazione al terzo motivo d'appello, confermava la
[...]
pag. 5/15 statuizione di primo grado, ritenendo che la prescrizione si fosse interrotta con la lettera raccomandata del 18.06.2008.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 2279/2018, Parte_1 con ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., adiva la Corte di Cassazione lamentando: ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2909 in relazione agli artt. 263 c.p.c. e 1298 c.c.; ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 263 c.p.c. e 2261 c.c.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente riteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente rigettato l'eccezione di giudicato sulla base dell'errato presupposto che la domanda formulata dagli attori in primo grado, con la quale veniva richiesto il rendiconto, fosse differente rispetto a quella a fondamento del giudizio promosso nel 2002 dal sig. Persona_1 nonostante si trattasse delle stesse somme e del medesimo conto corrente e, dunque, vi fosse identità di petitum e causa petendi.
Con il secondo motivo, riteneva che la Corte d'appello non avesse considerato il fatto che l'azienda era intestata solamente a e, in ogni caso, Persona_1 anche volendo riconoscere la gestione di fatto da parte di entrambi i fratelli, non poteva sussistere alcun obbligo di rendiconto in capo ad Pt_1 ai sensi dell'art. 2261 c.c.
[...]
Con il terzo motivo, il ricorrente evidenziava la violazione dell'art. 2261 c.c. che impediva di riconoscere un obbligo di rendiconto a carico del socio amministratore nei confronti di altri soci amministratori.
Con ordinanza n. 28716/2022, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da ritenendo infondato il primo motivo e Parte_1 precisando, quanto al secondo e al terzo motivo, che l'art. 2261 c.c. dovesse essere letto unitamente all'art. 2289 c.c. ed entrambe tali norme ponevano a carico dei soci amministratori l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli eredi del socio defunto, anche qualora il socio defunto avesse partecipato all'amministrazione della società, al fine di consentire la formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata e allo scopo di assolvere l'onere della società di provare il valore della quota. pag. 6/15 Successivamente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1956/2016 – essendo stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione - e a seguito della riassunzione della causa (nel frattempo sospesa), precisate le conclusioni e scambiati gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c., il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza n. 1009/2023 pubblicata in data 24.05.2023, condannava a pagare agli attori la somma di euro 54.733, 37 oltre Parte_1 interessi legali da marzo 2011 e lo condannava, altresì, a rifondere agli attori le spese di lite e quelle di CTU.
In particolare, il Tribunale di Verona premetteva che dovesse ritenersi definitivamente accertato l'obbligo di rendiconto a carico di Parte_1 in relazione alle operazioni di prelevamento effettuate sul conto corrente cointestato con il fratello a partire dal 18.06.1998, stante il Persona_1 passaggio in giudicato della sentenza n. 1956/2016, e precisava che, al fine di effettuare il rendimento del conto, la disciplina di cui all'art. 263 c.p.c. non fosse obbligatoria e che, pertanto, fosse possibile procedere in modo diverso e, in particolare, anche attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Riteneva, dunque, che sulla base delle risultanze della consulenza tecnica (era, infatti, stato accertato che, per il periodo successivo al 18.06.1998, nel conto corrente cointestato vi fossero prelevamenti imputabili ad Parte_1 per complessivi euro 126.513,95; prelevamenti imputabili a Persona_1 per complessivi euro 17.047,21 e movimenti non imputabili ad alcuno per complessivi euro 17.182,54), e delle difese del convenuto, il quale non aveva fornito alcun elemento tale per poter determinare quali somme fossero effettivamente destinate alla società, risultassero prelevamenti ingiustificati da parte di per un importo eccedente pari ad euro 109.466,74 Parte_1 rispetto a quelli effettuati da Di conseguenza, condannava il Persona_1 convenuto a pagare agli attori la metà di tale somma (pari ad euro 54.733,37), ai sensi dell'art. 1298 c.c.
*
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza, notificatagli in data 5.07.2023, chiedendone la riforma integrale e la sospensione dell'efficacia esecutiva ex artt. 283 e 351 c.p.c.
pag. 7/15 I. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Verona avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le domande attoree, nonostante l'ordinanza della Cassazione avesse statuito esclusivamente sull'ammissibilità della domanda di rendiconto e non in relazione alle domande di condanna. Precisa, infatti, che le domande di condanna proposte dagli attori non sarebbero ammissibili, dal momento che, secondo la Corte di Cassazione, gli eredi del socio avrebbero avuto il diritto di farsi liquidare il valore della quota di partecipazione e non il diritto alla corresponsione degli utili o del saldo di un conto corrente cointestato al de cuius. Riferisce, dunque, che gli attori non avevano alcun diritto al riconoscimento del 50% delle somme risultanti prelevate dal conto corrente, essendo, invece, titolari del diverso diritto di credito corrispondente al valore della quota societaria di al Persona_1 momento del suo decesso. II. Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il Tribunale di Verona avrebbe errato nel non considerare che la consulenza tecnica avrebbe dovuto riferirsi al valore della quota sociale da liquidare e non si sarebbe, invece, dovuta limitare alla semplice verifica dei prelevamenti e dei versamenti nel conto corrente. Allega, altresì, che la CTU non sarebbe stata completa, dal momento che non avrebbe considerato, nel calcolo effettuato, che alcune somme depositate nel conto corrente si riferivano agli stipendi percepiti dall'appellante in relazione ad attività lavorative non correlate all'azienda agricola;
inoltre, le testimonianze escusse avevano accertato che alcune spese venivano sostenute direttamente da Allega, dunque, la Parte_1 necessità di una perizia integrativa al fine di identificare il valore della quota sociale di al momento del suo decesso. Persona_1
III. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel predisporre l'espletamento della CTU anziché seguire il procedimento previsto dall'art. 263 c.p.c. avente carattere obbligatorio e formula istanza affinché si proceda ad una integrazione della CTU svolta in primo grado. Secondo l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, la CTU avrebbe potuto essere disposta solamente in un momento successivo rispetto all'ordine ex art. 263 c.p.c. In relazione al quantum, l'appellante ritiene che non sarebbero stati correttamente considerati i ricavi dell'azienda, i quali, infatti, avrebbero dovuto pag. 8/15 essere individuati al netto delle spese e, in ogni caso, la somma individuata dal CTU e di cui l'appellante era stato condannato al pagamento in primo grado risulterebbe eccessiva in considerazione della modesta attività svolta dai fratelli.
* Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale chiede il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1009/2023.
In particolare, gli appellati rilevano l'inammissibilità dell'appello, dal momento che l'appellante, con la propria impugnazione, avrebbe introdotto difese nuove rispetto a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del primo grado di giudizio. In tale sede, infatti, l'appellante aveva chiesto il rigetto delle domande attoree limitandosi ad allegare la sussistenza di un giudicato sulla stessa questione, a contestare l'esistenza dell'obbligo di rendiconto e a eccepire la prescrizione.
In relazione al secondo motivo d'appello, gli appellati rilevano che, diversamente da quanto asserito dall'appellante, l'obbligo di rendiconto non riguarda la gestione della società, bensì il conto corrente n. 084000014723 del quale l'appellante era intestatario unitamente a Persona_1
In relazione al terzo motivo d'appello, gli appellati precisano che la procedura di cui all'art. 263 c.p.c. non è obbligatoria e che, pertanto, la scelta del giudice di primo grado di procedere mediante CTU non era erronea.
* Con ordinanza del 4.03.2024, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.2.2024, il Presidente ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, ritenendo che gli assunti dell'appellante non apparissero forniti né di fumus boni iuris né di periculum in mora e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione. Successivamente, scambiate le note scritte autorizzate, in data 15 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
* Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, l'appello va ritenuto fondato e meritevole di accoglimento sulla scorta del suo primo pag. 9/15 motivo, con assorbimento degli altri.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, motivate sull'asserita introduzione, per la prima volta in sede di impugnazione, di difese nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.
In realtà, l'appellante, nella propria comparsa conclusionale di primo grado e, successivamente, nel proprio atto di citazione in appello, non introduce nuove difese ma fa proprio e sviluppa l'argomentazione posta dalla Corte di Cassazione a fondamento della propria decisione sull'impugnazione della sentenza parziale n. 1956/2016 resa in questo stesso giudizio.
Anche sulla base di tale premessa, ritiene questa Corte di poter procedere ex actis e senza necessità di alcun approfondimento istruttorio ad una qualificazione giuridica delle domande attoree di primo grado diversa rispetto a quella compiuta dal Tribunale di Verona.
All'uopo merita ricordare che tra i poteri – doveri del Giudice, rientra quello di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, in applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. civ., n. 32932/2024).
Il Tribunale di Verona, nella sentenza impugnata, qualifica la domanda attorea come volta ad ottenere la resa del conto in relazione alle operazioni di prelevamento effettuate unicamente sul conto corrente cointestato, n. 084000014723 (cfr. sentenza n. 1009/2023: “La domanda attorea non è volta a partecipare alla liquidazione della società di fatto (cessata a seguito del decesso del loro dante causa mediante la distribuzione dell'attivo sociale e del saldo del conto Persona_1 corrente n. 084000014723 ma ad ottenere, nella qualità di eredi di la Persona_1 resa del conto, da parte del socio in relazione alle operazioni di Parte_1 prelevamento dallo stesso effettuate dal conto corrente cointestato, sul quale confluivano anche i proventi della società”).
Questa Corte ritiene, invece, che, per come formulata in primo grado, la domanda attorea di rendiconto non riguardasse il conto corrente n. 084000014723, singolarmente considerato, bensì l'intera gestione della società di fatto gestita dai due fratelli, e, dunque, tutti i conti in cui confluivano gli utili pag. 10/15 e i profitti della società maturati tra il 1994 e il 2005.
Ne costituiscono conferma sia le allegazioni degli attori in primo grado sia le statuizioni contenute nell'ordinanza n. 28716/2022, pronunciata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso di contro la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Venezia n. 2279/2018 confermativa della sentenza non definitiva del Tribunale di Verona n. 1956/2016 sull'an delle domande degli eredi del fratello . _1
Quanto alle allegazioni degli attori nei propri scritti difensivi, va rilevato che in primo grado la domanda di rendiconto veniva formulata in relazione a tutti i conti e i rapporti riguardanti l'attività agricola dell'impresa dal 1994 Pt_1 sino al 2005 (cfr. atto di citazione: “Nel merito, in via principale, accertarsi l'esatto rendimento dei conti del conto deposito, del conto corrente e di ogni altro conto e/o titolo e/o rapporto bancario cointestato ai signori e nonché dalla CP_4 Persona_1 loro attività agricola dal 1994 sino al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ognuno di essi” ).
Inoltre, le circostanze di fatto poste a base della domanda attorea, ai fini del suo accoglimento, attengono esclusivamente ai rapporti societari di fatto intercorrenti tra i due fratelli. Parte attrice, infatti, allegava che i fratelli Pt_1 avevano gestito insieme l'Azienda agricola, nonostante quest'ultima fosse formalmente intestata al solo dichiarava di aver agito in Persona_1 giudizio a seguito di una raccomandata inviata al convenuto nel 2008, con la quale lamentava la mancanza di rendiconto “relativo agli utili e proventi derivanti dall'attività lavorativa svolta nell'azienda agricola con il fratello (cfr. Persona_1 pag. 3 atto di citazione primo grado). Riferiva, altresì, che “per la durata dell'attività gestita in comune dal padre e dallo zio non vi era stato un esatto rendiconto dei profitti, né una corretta divisione degli utili a danno del loro de cuius che vantava quindi un credito di ben 109.209,60 nei confronti del fratello” e decidevano di agire per “il pagamento del debito che il signor ha assunto nei confronti del de cuius Parte_1 appropriandosi anche degli utili che sarebbero spettanti a quest'ultimo” (cfr. atto di citazione, p. 4-5).
Infine, tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori in primo grado erano volte a fornire la prova che avesse gestito di fatto l'azienda Parte_1 agricola unitamente al fratello e tutti i documenti erano stati prodotti in pag. 11/15 giudizio al fine di confermare che il convenuto fosse un socio di fatto. Infatti, i documenti confermavano che il convenuto provvedeva a saldare i fornitori dell' e i capitoli di prova erano stati formulati al fine di Parte_2 provare che intratteneva rapporti con i clienti, lavorava Parte_1 attivamente nell'azienda e che nel conto corrente n. 084000014723 confluivano i proventi dell'attività.
Dunque, alla luce delle circostanze di fatto allegate, della documentazione prodotta e delle istanze istruttorie formulate, si evince che gli stessi attori non considerano il conto corrente isolatamente bensì lo riconducono nell'ambito del più ampio rapporto societario intercorso tra i due fratelli, specificando, peraltro, che in tale conto corrente confluivano i profitti della società (cfr. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in cui richiamano la sentenza n. 42/2007 che dichiara che “si tratta di un conto corrente che era finalizzato all'attività comune di conduzione dei campi dei due fratelli e . Persona_1 Pt_1
Che si tratti di una domanda volta ad ottenere il rendiconto della gestione della società di fatto gestita dai due fratelli risulta altresì, come anticipato, anche dalla Corte di Cassazione, la quale nell'ordinanza n. 28716/2022 espressamente rileva che “la domanda introduttiva del presente giudizio riguardava la rendicontazione di tutti i rapporti bancari riconducibili all'attività agricola, per il periodo dal 1994 al 2005” e applica alla fattispecie concreta la disciplina contenuta negli artt. 2261 e 2289 c.c. in tema di rapporti tra i soci e reciproci obblighi di rendiconto.
In questa cornice normativa il Supremo Collegio conferma la sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo ad e accerta l'esistenza di una Pt_1 società di fatto in cui entrambi i fratelli agivano quali soci Pt_1 amministratori. La Corte di Cassazione ritiene pertanto che gli eredi di abbiano il diritto ad ottenere il rendiconto della gestione societaria e che _1 sia obbligato a provvedervi, ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 2261 e 2289 c.c.
In forza di tali disposizioni, gli attori, quali eredi del socio amministratore, pur non subentrando nella sua posizione all'interno della società, hanno diritto alla liquidazione del valore della quota del loro congiunto. Pertanto, secondo la disciplina degli artt. 2261 e 2289 c.c., il convenuto, in qualità di socio pag. 12/15 amministratore della società, ha l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli attori, eredi del socio defunto, indipendentemente dal fatto che il de cuius avesse partecipato all'amministrazione.
I giudici di legittimità precisano, però, che l'obbligo di rendiconto in capo al convenuto è finalizzato a consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata al fine dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota. Gli attori, infatti, possono richiedere il rendiconto della gestione della società esclusivamente al fine di esercitare, in qualità di eredi, il diritto di credito alla liquidazione della quota sociale che apparteneva al de cuius.
Ciò posto, attese le allegazioni degli attori sopra richiamate ed alla luce della vincolante statuizione della Corte di Cassazione, s'impone a questo Collegio una qualificazione delle domande attoree – principale e subordinata – affatto diversa da quella posta alla base della sentenza oggi impugnata.
La domanda degli eredi di ha in altri termini ad oggetto il Persona_1 rendiconto sulla gestione della società di fatto e, come tale, involge tutti i rapporti contrattuali che questa aveva in capo al momento del decesso del socio, onde ottenere l'unico effetto per legge ammissibile in tale fattispecie, rappresentato dall'accertamento del patrimonio sociale e dalla liquidazione del valore della quota sociale del de cuius, restando invece esclusa la possibilità di un rendiconto “selettivo”, che si limiti ad uno soltanto dei rapporti e trascuri gli altri – magari meno “appetibili” pure intercorsi tra la società di fatto e i terzi.
Tuttavia, dagli atti di causa non si evincono elementi sufficienti né per ricostruire il patrimonio complessivo della società, né per determinare il valore della quota sociale. Infatti, gli attori, pur facendo riferimento all'esistenza di
“conto deposito, conto corrente e ogni altro conto e/o titolo e/o rapporto bancario cointestato” e, dunque, richiamando la sussistenza di altri conti e rapporti tra i fratelli e relativi alla società di fatto, si limitano a identificare in modo preciso solamente il conto corrente n. 084000014723; manca, invece, l'indicazione di tutti gli altri componenti del patrimonio della società, concorrenti alla determinazione della quota sociale al momento del decesso di _1
[...]
pag. 13/15 Né, peraltro, è possibile procedere alla ricostruzione del patrimonio sociale de quo attraverso la CTU svolta in primo grado, la quale si è limitata ad accertare i singoli prelevamenti e pagamenti effettuati da ciascun socio di fatto, con riferimento al solo conto corrente n. 084000014723.
Le dirimenti considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello sulla base del suo primo motivo, con assorbimento dei restanti;
ne deriva, in riforma della sentenza impugnata – il rigetto delle domande proposte, in principalità ed in subordine, da e Controparte_1 CP_3
nel giudizio di primo grado rubricato al n. 7527/2013 R.G. Controparte_2
Trib. di Verona. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico degli appellati soccombenti e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, in totale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1009/2023 Parte_1 del Tribunale di Verona pubblicata il 24.05.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande proposte, in principalità ed in subordine, da e nel Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2 giudizio di primo grado rubricato al n. 7527/2013 R.G. Trib. di Verona;
condanna e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in € 10.000,00 per compensi del giudizio d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come liquidate, a carico di e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
pag. 14/15 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta –
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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