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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 4 - CONT/EXTRA-CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3950/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avvocati Vincenzo Operamolla e Nicola Grosso, presso il cui studio in
Trani alla via Tasselgardo n. 7 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
), nella qualità di chiamato Controparte_1 C.F._1
all'eredità e di esecutore testamentario di , rappresentato e difeso, Controparte_2
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ignazio Daniele Nenna, presso il cui studio in
Trani al corso Regina Elena n. 75 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO nonché contro pagina 1 di 13 ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_3
, C.F._2 Controparte_4
), ( , C.F._3 Controparte_5 C.F._4
, Controparte_6 C.F._5 Controparte_7
), ), C.F._6 Parte_1 C.F._7
( ), nella qualità di eredi di CP_8 C.F._8 CP_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Enzo
[...]
Cassanelli, presso il cui studio in Trani alla via Marsala n. 114 sono elettivamente domiciliati
INTERVENTORI VOLONTARI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 23 giugno 2017, conveniva in Parte_1
giudizio , premettendo che: Controparte_2
- e , rispettivamente padre e zio dell'attore CP_9 Controparte_2 _1
, erano comproprietari di un comprensorio di terreni sito in Trani alla
[...]
Contrada Gesù Maria, adibito, in parte, ad attività estrattiva e di lavorazione della pietra eseguita dalla ditta di e, in parte, ad attività agricola gestita dalla CP_9
ditta ; Controparte_2
- sin dall'acquisto del detto comprensorio, i MA avevano gestito CP_2
amichevolmente e congiuntamente la comune attività commerciale;
- , divenuto anziano, aveva trasferito al di lui figlio la CP_9 Parte_1 concessione per l'attività estrattiva e la connessa attività di lavorazione e commercializzazione della pietra;
- con l'esacerbarsi dei rapporti tra zio e nipote, in data 25 marzo 2014, CP_2
aveva depositato innanzi al Tribunale di Trani, ricorso ex art. 700 c.c. al
[...]
pagina 2 di 13 fine di ottenere il rilascio dei suoli di sua proprietà sui quali l'attore aveva esercitato l'attività estrattiva (R.G. n. 1997/2014) e, contestualmente all'instaurazione del giudizio cautelare, aveva chiesto e ottenuto dalla la sospensione della CP_10
concessione della detta attività, per assenza di un qualsivoglia titolo giuridico da parte di sui cennati suoli;
Parte_1
- con ordinanza del 5 marzo 2015, il Tribunale di Trani aveva rigettato il ricorso cautelare proposto da e aveva accertato il diritto dell'attore a Controparte_2 proseguire l'attività estrattiva della pietra, prorogata dalla con CP_10
provvedimento del 29 marzo 2016;
- nel 2009 aveva realizzato una nuova cabina elettrica a servizio esclusivo della sua attività imprenditoriale;
- nel corso di alcune verifiche sulle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica per l'illuminazione e gli impianti idrici di irrogazione dei suoli agricoli, si era avveduto che non era titolare di alcun contratto di fornitura di Controparte_2
energia elettrica, bensì aveva allacciato abusivamente il proprio impianto elettrico alla detta cabina, senza versare alcun corrispettivo;
- a fronte dell'abusività dell'allaccio operato dal convenuto alla propria cabina elettrica, aveva sostenuto anche il costo dei consumi mensili addebitabili all'attività agricola di quest'ultimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata l'abusività dell'allaccio di alla propria cabina elettrica e, per l'effetto, che fosse ordinato a Controparte_2 quest'ultimo di distaccare il proprio impianto elettrico dalla detta cabina, nonché che fosse condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 25.500,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30 novembre 2017, si costituiva in giudizio il quale deduceva che: Controparte_2
pagina 3 di 13 - in data 6 marzo 1961, aveva costituito, insieme al di lui RM , una CP_9
società di fatto per estrazione, lavorazione e commercio della pietra di Trani, risultando comproprietari di alcuni terreni sui quali era esercitata l'attività imprenditoriale;
- sul terreno censito in catasto al foglio 20, particella 267, i MA avevano CP_2 realizzato una cabina elettrica in muratura che asserviva i terreni adibiti all'attività commerciale, nonché alcuni terreni agricoli dallo stesso gestiti, in virtù di regolare permesso di costruire;
- aveva donato la propria quota dei terreni in comunione con il CP_9
RM al proprio figlio e odierno attore il quale 1) CP_2 Parte_1
aveva costituito una propria impresa con la collocazione nei luoghi di cui è causa di una cava di marmo, 2) aveva trasformato alcuni terreni, che gli erano stati concessi in comodato d'uso dal convenuto, con un cantiere per la lavorazione del marmo e 3) aveva realizzato una villetta adibita a propria residenza estiva e una piscina dotata di un proprio impianto idrico ed elettrico;
- nel 2009, sulla particella n. 124 di sua esclusiva proprietà, l'attore aveva realizzato una nuova cabina elettrica, trasferendo nella stessa gli allacci originariamente predisposti nella preesistente cabina, senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza il suo consenso, ragion per cui alcuna condotta illecita poteva essergli addebitata;
- l'attore aveva, altresì, trasformato la vecchia cabina elettrica, di cui era comproprietario insieme al convenuto, in un proprio ufficio personale, in assenza di un qualsivoglia titolo amministrativo;
- dalle fatture prodotte in atti dalla parte attrice non era dato evincere il consumo mensile realmente effettuato dallo stesso, né il metro di calcolo aritmetico adottato per quantificare la somma richiesta;
pagina 4 di 13 - in virtù degli accordi intercorsi con il di lui RM per la gestione CP_9 della comune attività commerciale, aveva attivato l'impianto di irrigazione dei terreni agricoli, impegnando una potenza complessiva di 4 Kw/h a fronte della potenza di 150
Kw/h impiegata, per tutto l'anno, da per lo svolgimento della Parte_1
propria attività di estrazione e lavorazione della pietra.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, oltra alla condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
26 gennaio 2018, modificava le domande e le conclusioni già Parte_1
proposte nell'atto introduttivo, chiedendo la determinazione dei consumi di energia elettrica proveniente dalla cabina elettrica di sua proprietà, utilizzata da CP_2
per la sua attività agricola.
[...]
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di e Parte_1 CP_2
e con la prova testimoniale di ,
[...] Testimone_1 Testimone_2
, e . Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4
Con istanza del 3 marzo 2022, l'avv. Nenna Ignazio Daniele chiedeva disporsi l'interruzione del processo in ragione del decesso del proprio assistito CP_2
[...]
Con istanza per la prosecuzione del processo nei confronti degli eredi di CP_2
depositata da l'uno giugno 2022, il giudizio veniva
[...] Parte_1 riassunto all'udienza del 25 novembre 2022.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, si costituiva in giudizio CP_1
nella qualità di chiamato all'eredità, nonché di esecutore testamentario di
[...]
, il quale si riportava al contenuto e alle richieste formulate negli Controparte_2
atti difensivi del de cuius . Controparte_2
Con note di trattazione scritta, depositate il 25 novembre 2022, Controparte_1
evidenziava che:
pagina 5 di 13 - la richiesta risarcitoria per asserita abusiva sottrazione di energia elettrica, formulata dalla parte attrice, era riconducibile ad un illecito penale per il quale era necessario proporre una denunzia-querela nei confronti di , inesistente nel Controparte_2
caso di specie;
- la normativa vigente in materia di somministrazione di corrente elettrica (delibera
ARERA 276/2017/R/eel) vietava la cessione tra privati di corrente elettrica, nonché
l'utilizzo di un'unica utenza, anche con l'apposizione di un contatore divisionale, da parte del privato per differenti unità immobiliari (contesti ed usi separati), comportando, in tal modo, la nullità di un qualsivoglia rapporto di somministrazione e cessione di corrente elettrica o di restituzione di somme in quanto contrario a norme imperative;
- avrebbe dovuto segnalare al gestore l'asserita sottrazione di Parte_1
corrente elettrica e non sostituirsi al gestore nella cessione, vendita e richiesta di pagamento della corrente, ragion per cui la richiesta di pagamento dei consumi mensili era infondata, per carenza di legittimazione attiva.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23 novembre 2023.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato il 9 novembre 2023, si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e nella qualità di eredi di , Parte_1 CP_8 Controparte_2
i quali si associavano alle richieste già avanzate dalla parte convenuta.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
5 dicembre 2023, revocava l'ordinanza del 22 giugno 2023 con il quale il precedente
Giudicante aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e invitava il
CTU a concludere le operazioni peritali.
pagina 6 di 13 Con ordinanza del 27 giugno 2024, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata soltanto dalla parte convenuta.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
20 febbraio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
Nella fattispecie in esame, il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa di parte attrice trova il suo fondamento giuridico non in un contratto, ma in un fatto illecito, posto che, secondo la prospettazione dell'attore, il de cuius avrebbe Controparte_2
utilizzato fraudolentemente, mediante allaccio abusivo, l'impianto elettrico di sua proprietà.
In punto di qualificazione giuridica dell'azione in concreto svolta, deve, pertanto, ritenersi che il significato letterale delle espressioni utilizzate nell'atto introduttivo, nonché gli elementi di fatto e di diritto dedotti a sostegno della richiesta avanzata, siano idonei a qualificare la domanda di parte attrice come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Gli elementi che devono necessariamente ricorrere affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sono la colpevolezza (che caratterizza tale figura rispetto alle forme di responsabilità c.d. indiretta ovvero oggettiva), il fatto materiale e l'ingiustizia del danno.
Orbene, nella struttura dell'illecito aquiliano, il dolo e la colpa costituiscono il criterio di imputazione ordinario della responsabilità extracontrattuale, laddove pagina 7 di 13 l'atteggiamento psicologico del danneggiante è di tipo doloso, se ha agito con l'intenzione di cagionare l'evento dannoso, mentre è di tipo colposo allorquando, pur non prefiggendosi il risultato lesivo in realtà verificatosi, ha violato il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi.
Con riguardo al fatto materiale, deve osservarsi che tale espressione si riferisce non solo all'evento dannoso, ma anche al comportamento umano, commissivo od omissivo che ha determinato il risultato lesivo.
Tra la condotta dell'agente e il danno deve, poi, sussistere un nesso di causalità, tale da configurare l'evento quale conseguenza immediata e diretta (condicio sine qua non) del danno.
Il requisito dell'ingiustizia del danno deve ritenersi soddisfatto quando l'evento-danno si sostanzi nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, con il divieto del neminem laedere: il danneggiato, quindi, è portatore di un interesse la cui lesione da parte di terzi comporta l'obbligo di risarcimento previsto dalla legge quale reazione all'illecito.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, incombe sulla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto
e della imputabilità soggettiva” (v. Cass. n. 11946/2013; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
17152/2002).
Premesso detto inquadramento giurisprudenziale, entrando nel merito della causa, occorre rilevare che ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, dirimente e necessaria è risultata la consulenza tecnica espletata sui luoghi di causa.
Segnatamente, il CTU ing. ha constatato la presenza di due utenze A e B, ove Per_1
l'”Utenza A” indica la rete di distribuzione dell'energia elettrica servente l'opificio condotto da e l'”Utenza B” è a servizio dell'impianto di irrigazione Parte_1
dei fondi limitrofi già condotti dal de cuius , accertando, tuttavia, Controparte_2
la presenza di un unico allaccio/misuratore di corrente: tali utenze, infatti, mediante pagina 8 di 13 linee elettriche interrate, hanno origine dalla cabina elettrica di proprietà dell'attore, collocata su un terreno attualmente di proprietà degli eredi di Controparte_2 attraversano l'opificio di e raggiungono il Capannone ed il quadro Parte_1
elettrico di alimentazione dotato di interruttori con cui attivare o interrompere il flusso di corrente, che non risulta manomesso (v. foto 6 allegata alla relazione peritale).
Dall'opificio (rectius quadro elettrico di alimentazione) dell'attore si diparte poi, la derivazione verso una seconda linea all'interno di un vano tecnico “di remota realizzazione ed in pessimo stato manutentivo” di cui lo stesso è comproprietario con il de cuius (e per esso i suoi eredi) (v. pagg. 2 e 3 della cennata Controparte_2
relazione peritale;
all. 2 – schema a blocchi, nonché le dichiarazioni rese dal teste
, tecnico incaricato dall'attore per l'impiantistica elettrica, Testimone_4 all'udienza dell'uno ottobre 2019, il quale ha confermato che “dalla cabina elettrica di si dirama un cavo che va verso un vano tecnico”, lasciando Parte_1 verosimilmente intendere che l'attore fosse a conoscenza di tale diramazione ed escludendo, in tal modo, un qualsivoglia allaccio abusivo).
Il CTU ha, altresì, accertato l'esistenza, all'interno del detto vano tecnico, di un quadro elettrico con interruttori di alimentazione delle elettropompe, non rilevate, tuttavia, sui luoghi di causa, per l'attività agricola di irrigazione, stante “la presenza di varie linee in parte tranciate e in parte divelte che conducevano a n. 4 elettropompe ubicate in siti distinti […]” (si confrontino le fotografie n. 18,19,22,23,24 e 29 allegate alla cennata relazione peritale, nonché dichiarazioni del teste rese Testimone_1 all'udienza del 2 luglio 2019, il quale ha confermato che “l'attività agricola da oltre dieci anni si è ridotta per gli espianti di colture e vigneti a ridosso del ciglio di cava”) ed ha riscontrato la presenza di tensione elettrica dal detto quadro elettrico con la conseguenza di una eventuale distrazione di corrente dall'utenza industriale verso un ulteriore impiego (v. foto 9- pulsante + nonché 1) dichiarazione del teste Pt_2 Per_2
, all'udienza del 2 luglio 2019, il quale ha confermato la presenza di Testimone_2
pagina 9 di 13 una piscina e di una villa antistante, pur non sapendo chi ne fosse l'utilizzatore, e si è poi contraddetto nell'affermare come sia “con autobotti esterne” a Parte_3
“reintegrare l'acqua nella piscina” e 2) la dichiarazione del teste Testimone_1 all'udienza del 2 luglio 2019 il quale ha confermato la presenza di una piscina che “mi consta essere stata realizzata da ed attigua villetta attualmente Parte_1 impiegata da e famiglia come residenza estiva”), oltre ad aver Parte_1
attestato l'esistenza, pur senza collocarla temporalmente, di un impianto di irrigazione
“alimentato elettricamente dalla CA RI (di proprietà dell'attore) fornente energia elettrica anche all'impianto elettrico a servizio dell'opificio condotto da
”. Parte_1
È evidente, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU espletata, a cui questo Tribunale intende aderire solo in parte, in ragione degli elementi probatori raccolti, nonché delle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate per la formazione del proprio convincimento, che 1) il de cuius non ha Controparte_2
effettuato alcun allaccio abusivo e/o illegittimo alla cabina elettrica di proprietà dell'attore, posto che, da tempo immemorabile, aveva realizzato e gestito di comune accordo con il di lui RM l'impianto elettrico, come, riconosciuto, CP_9
peraltro, dalla parte attrice che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che “per oltre cinquant'anni i luoghi oggetto di controversia sono stati gestiti dalla società in buon accordo. La rete Controparte_11
elettrica di cui sono dotati questi terreni è stata realizzata dalla società CP_2
e per lo svolgimento di attività di coltivazione e sfruttamento di
[...] CP_9 cava” (v. verbale di udienza del 5 marzo 2019), e confermato, altresì, dai testi Tes_3
(“posso confermare che i terreni agricoli e cava di marmo sono stati gestiti in
[...] buon accordo tra i MA e […]”), CP_2 CP_9 Testimone_2
(“preciso che i fratelli e in accordo tra loro gestivano CP_9 Controparte_2
l'attività di estrazione e lavorazione della pietra” “ritengo che la corrente elettrica
pagina 10 di 13 asserva in eguale misura l'azienda di e i terreni che coltiva Parte_1 CP_2
), (“posso solo riferire che i fratelli e
[...] Testimone_4 CP_9 CP_2
erano in buoni rapporti”); 2) l'inesistenza di una qualsivoglia condotta
[...]
abusiva del de cuius e di sottrazione di energia elettrica Controparte_2 dall'impianto elettrico di proprietà di impedisce di ricondurre gli Parte_1
asseriti eccessivi consumi mensili di energia elettrica lamentati dalla parte attrice al comportamento di parte convenuta, con conseguente inoperatività, nel caso di specie, del principio del neminem laedere, per la mancata prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità extracontrattuale, nonché dei criteri di quantificazione del danno da risarcire utilizzati dal CTU in assenza di dati oggettivi
(rectius assenza di allaccio abusivo, nonché delle pompe elettriche per il sistema di irrigazione); 3) l'asserito mancato pagamento dei consumi mensili dell'energia elettrica da parte di , peraltro, non trova alcun riscontro probatorio, Controparte_2 posto che non ha allegato né fornito la prova dell'esistenza di un Parte_1
rapporto contrattuale tra le parti sotteso alla sua pretesa, né potrebbe chiedere il pagamento della corrente asseritamente sottratta da un altro privato, dovendo denunciare il furto ed informare il gestore, stante la connotazione pubblicistica dell'energia elettrica (cfr. tra le tante, Cass. n.9452/2023 e Cass. pen. N. 14549/2023).
Per le ragioni testé esposte, la domanda proposta da deve, quindi, Parte_1
essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_1 liquidate, con riguardo all'avv. Ignazio Daniele Nenna, dichiaratosi anticipatario, in €
5.928,00 per compensi (applicate le tariffe medie, in ragione della media complessità delle questioni controverse, con riferimento alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria ed applicate le tariffe massime con riferimento alla sola fase decisionale, in ragione dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così
pagina 11 di 13 come modificato dal D.M. n. 147/2022); con riguardo all'avv. Enzo Cassanelli, dichiaratosi anticipatario, in € 2.540,00 per compensi (applicate le tariffe minime, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle difese spiegate dal terzo interventore alle difese proposte dalla parte convenuta, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal
D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sul punto, occorre, infatti, richiamare il condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato
l'interesse all'intervento” (cfr. Cass. n. 16433/2019; Cass. Sez. 2, Sent. n.
11670/2018; Cass. Sez. 2, Sent. n. 5085/1983).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3950/2017 introdotto da nei confronti di , al quale sono Parte_1 Controparte_2
subentrati, nella qualità di erede nonché di esecutore Controparte_1
testamentario, e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 CP_8
, nella qualità di eredi, con atto di citazione notificato il 23 giugno 2017, ogni
[...]
altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in Parte_1 favore dell'avv. Ignazio Daniele Nenna, dichiaratosi anticipatario, in € 5.928,00 per compensi, e in favore dell'avv. Enzo Cassanelli, dichiaratosi anticipatario in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
pagina 12 di 13 Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 12 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 13 di 13