Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3292 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: contratti assicurativi, bancari e finanziari
TRA
, nato a [...], il giorno 01/03/1955 (c.f. Parte_1
), residente in Villaricca (Na), alla via Corigliano, rappresentato e difeso, con C.F._1 il beneficio del gratuito patrocinio, dall'Avv. Alessia Petrone (c.f. ), presso il C.F._2
suo studio elett.te dom.to in Qualiano (Na), alla P.zza G. D'Annunzio n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone (CF.
), elettivamente domiciliata in Napoli, presso Affari Legali Territoriali Sud, C.F._3
Piazza Matteotti n. 2, giusta procura generale alle liti per notaio del 04/05/2022, in atti;
Per_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1
al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 29.278,21, con Controparte_1
vittoria di spese e competenze professionali, a titolo di differenza tra la somma calcolata in ragione dei tassi di interesse stampati a tergo dei buoni fruttiferi postali serie “P” e la deteriore somma già rimborsata dalla convenuta, in applicazione del minor rendimento previsto per la successiva serie
“Q”.
Deduceva, più precisamente, l'attore di essere titolare, unitamente alla moglie Persona_2 deceduta nell'anno 2007, di n. 2 buoni fruttiferi postali, dell'importo di lire 2.000.000 ciascuno e, in particolare:
- buono fruttifero postale n. 378, emesso in data 14/03/1987, appartenente alla serie P, cui era stato apposto il timbro con dicitura "serie Q/P", rimborsato dall'ufficio di Qualiano in data 30/03/2017, per l'importo di euro 12.865,99 euro;
- buono fruttifero postale n. 394, emesso in data 01/04/1987, appartenente alla serie P, rimborsato dall'ufficio di Qualiano in data 02/01/2018, per l'importo di euro 13.318,34 euro.
Riferiva l'attore che entrambi i buoni fruttiferi postali, emessi successivamente al D.M. 13 giugno
1986, non recassero, in difformità alla disposizione di cui all'art. 5 del predetto decreto, alcun timbro modificativo od integrativo delle originarie condizioni di rimborso.
Avendo, dunque, fatto legittimo affidamento sulla operatività delle originarie tabelle recanti la misura degli interessi, l'attore concludeva per la condanna della società al pagamento della somma risultante dalla differenza tra quella dovuta in applicazione dei saggi di rendimento indicati sui buoni e quella già corrisposta.
Con comparsa depositata il 30/05/2023, si costituiva la società la quale, Controparte_1
diffusamente argomentando in ordine alla infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale formulata dall'attore, concludeva affinché, in relazione al buono postale fruttifero n. 394, fosse riconosciuta all'attore la sola somma integrativa di euro 9.897,76 pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza “Q” ed il remunerativo offerto dalla antecedente serie “P” e che, per il buono postale fruttifero n. 378, si accertasse e dichiarasse l'illegittimità della avversa pretesa, con il favore delle spese.
Spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva introitata a sentenza alla udienza del 24/09/2024, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda formulata dall'attore risulta parzialmente fondata.
2 La questione oggetto di controversia concerne il calcolo degli interessi di due buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi, già nel vigore del D.M. del 13/06/1986, su supporto cartaceo della precedente serie P, di cui uno privo di timbri integrativi, in difformità alla disposizione di cui all'art. 5 del D.M. citato;
l'altro recante una doppia stampigliatura – aggiunta mediante timbri sostitutivi della impressione a stampa dei precedenti buoni – che modifica sia la lettera identificativa della serie, sia la tabella contenente la misura dei relativi rendimenti.
Appare opportuno premettere che, come ampiamente evidenziato dalla Suprema Corte (ex pluribus
Cass. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007; Cass. sent. n. 19002/2017, Cass. S.U. sent. n. 3963/2019; Cass. ord. n. 4748 /2022), i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, idonei, ex art. 2002 c.c., ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto, senza l'osservanza delle formalità relative ai titoli di credito, rispetto ai quali difettano dei caratteri dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, stabilmente esposto, in forza della combinata operatività degli art. 173 codice postale e art. 1339 c.c., ad un processo di eterointegrazione, per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente alla emissione del titolo, che ne disciplinano ed eventualmente modificano le originarie condizioni economiche.
Il sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali, pertanto, soggiace, a fortiori, alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, i quali, ripetendo la propria autorità dalla primaria fonte normativa cristallizzata nell'art. 173 codice postale, operano quale congegno sostitutivo, destinato ad incidere e mutare il già completo regolamento negoziale, variando il tasso di interessi ab origine previsto (cfr. Cass. Ord., 16/09/2024, n. 24804; Cass. ord. 04/01/2023, n. 122).
Nell'elaborare la distinzione dogmatica tra i diversi meccanismi della integrazione e della sostituzione, la Suprema Corte, premettendo che mentre "il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta", ha precisato che "il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso
l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti" (v. Cass. Ord. n. 4748/2022).
In questa cornice esegetica, è evidente che, in ragione della natura dei buoni fruttiferi postali, dovrebbe esserne aprioristicamente svalutato il tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal
3 decreto ministeriale, rendendo così sempre indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle tabelle figuranti sui titoli, ma non al contenuto precettivo del decreto.
Sul punto, tuttavia, la Corte Regolatrice, al cui vaglio è stata sottoposta una casistica massiva ed inevitabilmente eterogenea, ha fornito, nell'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi coinvolti nelle diverse vicende oggetto di indagine, coordinate ermeneutiche precise, inscindibilmente connesse alle peculiarità del caso concreto.
In ragione di tali direttive esegetiche, è necessario, dunque, delineare, in relazione ai due buoni per cui è causa, percorsi motivazionali diversi, i cui esiti decisionali risulteranno ovviamente difformi.
3. Va, in primo luogo, positivamente vagliata la meritevolezza della pretesa creditoria nascente dal buono postale n. 394, in quanto privo di stampigliatura aggiuntiva che ne indichi l'appartenenza alla nuova serie di buoni fruttiferi e che ne disciplini i saggi di rendimento (cfr. Cass. Sez. Unite n.
13979/2007), prevalendo in detto caso il dato letterale sul decreto ministeriale (Corte App. Milano,
05/08/2024, n. 2271), come peraltro espressamente riconosciuto dalla convenuta.
Come ampiamente precisato dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, “deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subi(sca), medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto;
e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in siffatti casi di un'integrazione extratestuale del rapporto. Ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi” (cfr. Cass., Sez.
Unite 15/06/2007, n. 13979, punto 3.4).
La Corte Regolatrice, allora, limitatamente alla peculiare ipotesi di antinomia convenzionale- normativa tra quanto riportato sui titoli e quanto disposto dalla disciplina di settore ratione temporis applicabile alla data di emissione del titolo, evidenzia la necessità di tutelare l'affidamento incolpevole, “certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifest(ino) alcun elemento dal quale il sottoscrittore po(ssa) desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile”, esaltando, in tal modo, la divergenza di tale fattispecie con quella in cui “il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi – re(chi) l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie
"Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente” (così Cass. ord. 04/01/2023, n. 122; cfr. anche Corte App. Napoli,
17/10/2023, n. 4393).
4 Ciò in conformità alla cogente disciplina di cui all'art. 5, D.M. 13 giugno 1986, secondo cui: "Sono,
a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
"P" emessi dal 1° luglio 1986", per i quali verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
“Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente,
a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13979/2007; Corte App.
Lecce, 06/07/2023, n. 608).
È, dunque, evidente che le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione non possano in alcun modo ricadere sul risparmiatore, se non all'inaccettabile costo di mortificare le esigenze di tutela del risparmio.
La convenuta, d'altro canto, conformandosi al richiamato orientamento, si è resa sin da subito disponibile a corrispondere la differenza tra il minore rendimento offerto dalla serie Q e quello offerto dalla antecedente serie P (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione e risposta).
Sul quantum, ferma restando l'applicabilità della disciplina fiscale di cui al D.L. n. 556/1986, si precisa quanto segue.
Il buono fruttifero postale contraddistinto con il numero 394, emesso in data 01/04/1987, in violazione della norma di cui all'art. 5 D.M. citato, rimborsato in data 02/01/2018, prevedeva la restituzione della somma di lire 20.652.027 al ventesimo anno e di lire 516.300 per ogni bimestre dal ventunesimo al trentesimo anno e, dunque, di lire 30.978.000 (lire 516.300 x 6 bimestri x 10 anni).
Al complessivo importo di lire 51.630.027 (20.652.027+30.978.000), corrispondenti ad euro
26.664,68, va decurtata la somma già corrisposta, ma all'importo lordo e, dunque, euro 14.148,93
5 (13.318.34+819,75+10,84), per cui l'importo residuo dovuto a titolo di differenza da , CP_1
sul buono in commento, è pari ad euro 12.515,75, al lordo delle ritenute fiscali applicabili al momento della riscossione.
4. La pretesa attorea non può, invece, essere accolta relativamente al buono fruttifero postale numero
378, atteso che, come agevolmente verificabile dalla semplice lettura del titolo, il buono è stato emesso conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2, D.M. 13/06/1986, in quanto, pur utilizzando il supporto cartaceo della precedente serie P, riporta, sulla parte anteriore, l'apposizione del timbro che indica la nuova serie Q/P e, sulla parte posteriore, il timbro recante la misura dei nuovi tassi.
La presenza del doppio timbro rende del tutto irrilevante la circostanza che la stampigliatura apposta sul retro risulti di difficile lettura, confondendosi con la stampa della precedente tabella dei rendimenti
(cfr. Cass., 04/141/2024, n. 28240) e che non la copra integralmente, non consentendo, in ogni caso, al possessore del titolo di pretendere gli interessi più favorevoli della vecchia serie, nemmeno per il decennio non coperto integralmente dalla stampa (così Cass., ord. 16/10/2024, n. 26827).
Evidenzia, infatti, la Suprema Corte, come l'eventuale imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non possa essere intesa quale manifestazione di volontà rilevante, né possa determinare un errore sulla dichiarazione, “essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (così Cass., ord. 22/10/2024, n. 27347).
Per tali motivi, la domanda di pagamento relativa al buono de quo non può essere accolta.
5. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
In ragione dell'esito della controversia, delle conclusioni rassegnate dalle parti, del contegno dalle medesime assunto e del complessivo iter della presente vicenda processuale, si ritiene sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 12.515,75, al lordo delle ritenute fiscali applicabili al momento della riscossione, oltre interessi legali dal
02/01/2018 al soddisfo;
2. Rigetta ogni altra domanda formulata dall'attore;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 17/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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