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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ NT, nella causa iscritta al N. 15603 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA ricorrente -
CONTRO
CP_1 contumace -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
conferma la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92
a fra data dalla domanda amministrativa;
dichiara la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la residua metà, che liquida in € 1750,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, a carico dell' CP_1 pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 21/02/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva
1 per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) e per la sussistenza di quello per la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a fra data dalla domanda amministrativa;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità (83%) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, confermando la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a fra data dalla domanda amministrativa e dichiarando la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese di lite, che la reciproca soccombenza ne determina la compensazione nella misura della metà, mentre la residua metà - liquidata come in dispositivo – deve essere posta a carico dell'istituto;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
NZ NT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ NT, nella causa iscritta al N. 15603 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA ricorrente -
CONTRO
CP_1 contumace -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
conferma la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92
a fra data dalla domanda amministrativa;
dichiara la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la residua metà, che liquida in € 1750,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, a carico dell' CP_1 pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 21/02/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva
1 per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) e per la sussistenza di quello per la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a fra data dalla domanda amministrativa;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità (83%) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, confermando la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a fra data dalla domanda amministrativa e dichiarando la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese di lite, che la reciproca soccombenza ne determina la compensazione nella misura della metà, mentre la residua metà - liquidata come in dispositivo – deve essere posta a carico dell'istituto;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
NZ NT
2