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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 16903/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 16.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 16903/2021 RGAC pendente
TRA
Il sig. (CF ) con l'Avvocato Carlo Riela Parte_1 CodiceFiscale_1
Attore
1 CONTRO
La società (P.IVA con l'Avvocato Erika Controparte_1 P.IVA_1
Villanova e con l'Avvocato Yasmine Laachri
La sig.ra contumace CP_2
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la sig.ra per vedere accolte le seguenti conclusioni Controparte_1 CP_2
“Respinta ogni contraria, eccezione e difesa:
- Accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi 27.01.2021 è stato causato dalla esclusiva condotta di guida del conducente della vettura Peugeot 406, targata AZ879TZ di proprietà della sig.ra ; CP_2
- conseguentemente, condannare, la ., in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in solido con la sig.ra al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore CP_2 in conseguenza del sinistro per cui è causa che si quantificano nell'importo di € 25.173,78 (somma già decurtata degli importi di € 750,00 e € 5.446,00 corrisposti nella fase stragiudiziale) o in quella maggiore o minore somma
che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia anche a seguito di CC.TT.UU., oltre alla rivalutazione delle somme
e degli interessi legali decorsi dalla data del sinistro fino all'effettiva soddisfazione dell'obbligo;
- con condanna al pagamento per spese stragiudiziali sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;”
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea e quindi concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, anche in considerazione dell'offerta formulata congrua e adeguata. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno maggiore in nesso causale con il sinistro de quo, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate in considerazione della responsabilità concorsuale del pedone nella misura che sarà accertata in corso di causa, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, ed anche per mezzo di CTU MEDICO LEGALE, decurtando la somma già liquidata in via 2 stragiudiziale da per Euro 5.446,00, ed in ogni caso non superiore alle somme accertate con CP_1 la perizia del fiduciario dr. llegata, ovvero nella misura accertata a seguito di rigorosa istruttoria, Per_1 ed anche per mezzo di CTU TECNICA in ordine ai danni materiali al veicolo, di fatto anti-economici, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento, il tutto nel rispetto delle percentuali di responsabilità delle parti coinvolte. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse, anche con espresso riferimento all'art.
91 cpc a fronte di un'offerta stragiudiziale congrua e satisfattiva, oltre ad essere stata inviata nei termini di legge.
All'udienza del 20.04.2022, dichiarata la contumacia della sig.ra venivano CP_2 concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del
22.09.2022, di cui si disponeva la trattazione scritta.
Con provvedimento del 24.09.2022, veniva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dell'attore sig. e la prova testimoniale ed all'uopo si fissava l'udienza del 26.04.2023. Parte_1
All'udienza del 26.04.2023, il sig. compariva a rendere l'interrogatorio formale Parte_1 deferitogli.
Alla successiva udienza del 22.11.2023, veniva escussa la testimone e il Tribunale Testimone_1 si riservava sulla richiesta attorea di nomina di CTU medico legale.
Con provvedimento del 28.11.2023, veniva nominato CTU medico legale il dott. Per_2
ed il processo veniva rinviato per il giuramento all'udienza del 01.02.2024 ed all'udienza
[...] del 10.10.2024 per l'esame della perizia.
In data 25.06.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 la causa veniva rinviata al 03.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 14.04.2025 ed all'udienza del
19.05.2025 per disponendone la trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda dell'attore, volta ad ottenere la condanna della società e Controparte_1 della sig.ra al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro descritto in CP_2 citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Secondo quanto ricostruito nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di
Palermo, In accordo con gli elementi oggettivi osservati in fase di rilievo, la vicenda infortunistica può essere riassunta come segue: assertivamente alla guida dell'autovettura Peugeot 406 tg. AZ879TZ, CP_3 percorreva via P. Mondello con direzione di marcia da p.za S. Bolivar verso via Sofocle;
pervenuto all'altezza del civico 39/F, poneva in essere manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno di proprietà privata, arrecando pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada, intercettando in questo modo la direzione di marcia del motociclo
Piaggio Beverly tg.DR48735, condotto nella circostanza da il quale stava percorrendo nel Parte_1 frattempo via P. Mondello con direzione di marcia opposta a quella dell'autovettura. Ne scaturiva un urto, di media entità, che si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore destra dell'autovettura.
Per tutto quanto sopra sposto si ravvisa nella condotta di guida di la violazione dell'art.154 cc.1 e 8 CP_3
CdS.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, proveniente da un atto pubblico fidefacente, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e peraltro non contestato dalle parti, si ritiene che possa essere utilizzata ai fini della decisione della presente controversia.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Proprio in ordine alla responsabilità dell'accadimento, deve escludersi, a carico dell'attore, una percentuale di concorso di colpa: non vi sono elementi di prova idonei a far desumere che anche il comportamento dell'attore abbia contribuito alla genesi del sinistro.
Infatti, devi ritenersi dimostrato, facendo riferimento al rapporto della Polizia Municipale di
Palermo, che l'incidente venne stato provocato esclusivamente dalla manovra compiuta dal conducente dall'auto di proprietà della convenuta, violando l'art.154 cc.1 e 8 CdS.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
4 Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato il danno subito dall'attore nel danno biologico permanente nella misura del 5%, secondo quanto si legge a pagina
6 dell'elaborato peritale.
Inoltre, il danno biologico temporaneo equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal DM 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr 173 del
25.07.2024) tenuto conto dell'età (anni 62) della sig. all'epoca del fatto ed alla Parte_1 luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 e dunque equivalente ad euro 414,30
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 e dunque equivalente ad euro 414,30
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20 e dunque equivalente ad euro 276,20
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 1.104,80
Dunque, il danno patito dal sig. deve quantificarsi nella somma di euro 6.362,32 somma Pt_1 così determinata: euro 5.257,52 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nulla è dovuto, infine, per l'ulteriore ipotizzata sofferenza psico-fisica, così come richiesto dall'attore, stante l'assoluta carenza di prova a riguardo.
Appare opportuno specificare che per ottenere tale risarcimento l'attore avrebbe dovuto allegare e provare l'ipotizzato pregiudizio nella sua concreta ed effettiva consistenza (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza nr. 7024/2020).
Inoltre, devono essere ritenute congrue e spettanti le spese mediche documentate dalle fatture allegate dall'attore e pari ad euro 1.422,00, come motivato dal consulente a pagina 7 del proprio elaborato.
Per i danni materiali patiti dal veicolo essi devono ritenersi pari all'allegato preventivo ossia euro
2981,78. (Cfr. Allegato 5 all'atto di citazione)
Non vi sono elementi di prova, invece, per accogliere la domanda risarcitoria in ordine al c.d. fermo tecnico ed alla svalutazione commerciale così come formulata dall'attore.
Inoltre, deve essere respinta la domanda di rimborso dell'attività stragiudiziale.
5 A riguardo, la parte attrice, parte onerata in tal senso, non ha dimostrato che tale attività professionale si sia posta in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni.
Il diritto al pagamento per l'attività stragiudiziale, infatti, spetta solo se la spesa per tale attività sia stata necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento (cfr. Corte Cass. Sez.
3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010).
Tuttavia, non è stata allegata alcuna prova a riguardo, da parte dell'attore, sull'indicato nesso di strumentalità necessaria tra l'attività stragiudiziale e l'esercizio del diritto e pertanto tale domanda deve essere respinta.
Infine, dalla ricostruzione attorea nonché dall'allegata documentazione emerge che sono stati già versati, in favore dell'attore, Euro 750,00 per i danni materiali subiti dal veicolo ed Euro 5.446,00 per le lesioni.
Ne consegue che spetta all'attore la somma di euro 2231,78 (pari alla differenza di euro 2981,78 ed euro 750,00 già versati a titolo di acconto) per i danni subiti dal veicolo ed euro 2338,32 per i danni fisici patiti dall'attore (pari alla differenza tra la somma di euro 6362,32 per il danno biologico incrementata di euro 1442,00 per le spese mediche sostenute, decurtate dell'importo di euro 5446,00 già corrisposto a titolo di acconto) e dunque il risarcimento complessivo è pari ad euro 4570,10.
**
Il parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda originaria del sig. è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i Parte_1 restanti 2/3 vanno posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 1.101 e 5.200
(tenuto conto del decisum), in complessivi Euro 1701,34 pari ai 2/3 della somma di Euro
2.552,00 così ottenuta: Euro 425,00 per la fase studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro
851,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge,
C.U. marca da bollo.
Le spese di CTU devono essere poste a carico dell'attore e dei convenuti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
6
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della società e nei confronti della sig.ra Controparte_1 CP_2
CONDANNA la società e la sig.ra in solido tra di Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore del sig. della somma di euro 4570,10 già rivalutata Parte_1 all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo.
CONDANNA la società e la sig.ra al pagamento, in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, delle spese di lite in favore del sig. liquidandole in complessivi Parte_1
Euro 1701,34 oltre accessori di legge, C.U e marca da bollo, somma da distrarsi in favore dell'Avvocato Carlo Riela dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti in eguale misura.
Palermo 19.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 16903/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 16.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 16903/2021 RGAC pendente
TRA
Il sig. (CF ) con l'Avvocato Carlo Riela Parte_1 CodiceFiscale_1
Attore
1 CONTRO
La società (P.IVA con l'Avvocato Erika Controparte_1 P.IVA_1
Villanova e con l'Avvocato Yasmine Laachri
La sig.ra contumace CP_2
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la sig.ra per vedere accolte le seguenti conclusioni Controparte_1 CP_2
“Respinta ogni contraria, eccezione e difesa:
- Accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi 27.01.2021 è stato causato dalla esclusiva condotta di guida del conducente della vettura Peugeot 406, targata AZ879TZ di proprietà della sig.ra ; CP_2
- conseguentemente, condannare, la ., in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in solido con la sig.ra al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore CP_2 in conseguenza del sinistro per cui è causa che si quantificano nell'importo di € 25.173,78 (somma già decurtata degli importi di € 750,00 e € 5.446,00 corrisposti nella fase stragiudiziale) o in quella maggiore o minore somma
che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia anche a seguito di CC.TT.UU., oltre alla rivalutazione delle somme
e degli interessi legali decorsi dalla data del sinistro fino all'effettiva soddisfazione dell'obbligo;
- con condanna al pagamento per spese stragiudiziali sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;”
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea e quindi concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, anche in considerazione dell'offerta formulata congrua e adeguata. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno maggiore in nesso causale con il sinistro de quo, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate in considerazione della responsabilità concorsuale del pedone nella misura che sarà accertata in corso di causa, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, ed anche per mezzo di CTU MEDICO LEGALE, decurtando la somma già liquidata in via 2 stragiudiziale da per Euro 5.446,00, ed in ogni caso non superiore alle somme accertate con CP_1 la perizia del fiduciario dr. llegata, ovvero nella misura accertata a seguito di rigorosa istruttoria, Per_1 ed anche per mezzo di CTU TECNICA in ordine ai danni materiali al veicolo, di fatto anti-economici, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento, il tutto nel rispetto delle percentuali di responsabilità delle parti coinvolte. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse, anche con espresso riferimento all'art.
91 cpc a fronte di un'offerta stragiudiziale congrua e satisfattiva, oltre ad essere stata inviata nei termini di legge.
All'udienza del 20.04.2022, dichiarata la contumacia della sig.ra venivano CP_2 concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del
22.09.2022, di cui si disponeva la trattazione scritta.
Con provvedimento del 24.09.2022, veniva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dell'attore sig. e la prova testimoniale ed all'uopo si fissava l'udienza del 26.04.2023. Parte_1
All'udienza del 26.04.2023, il sig. compariva a rendere l'interrogatorio formale Parte_1 deferitogli.
Alla successiva udienza del 22.11.2023, veniva escussa la testimone e il Tribunale Testimone_1 si riservava sulla richiesta attorea di nomina di CTU medico legale.
Con provvedimento del 28.11.2023, veniva nominato CTU medico legale il dott. Per_2
ed il processo veniva rinviato per il giuramento all'udienza del 01.02.2024 ed all'udienza
[...] del 10.10.2024 per l'esame della perizia.
In data 25.06.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 la causa veniva rinviata al 03.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 14.04.2025 ed all'udienza del
19.05.2025 per disponendone la trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda dell'attore, volta ad ottenere la condanna della società e Controparte_1 della sig.ra al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro descritto in CP_2 citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Secondo quanto ricostruito nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di
Palermo, In accordo con gli elementi oggettivi osservati in fase di rilievo, la vicenda infortunistica può essere riassunta come segue: assertivamente alla guida dell'autovettura Peugeot 406 tg. AZ879TZ, CP_3 percorreva via P. Mondello con direzione di marcia da p.za S. Bolivar verso via Sofocle;
pervenuto all'altezza del civico 39/F, poneva in essere manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno di proprietà privata, arrecando pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada, intercettando in questo modo la direzione di marcia del motociclo
Piaggio Beverly tg.DR48735, condotto nella circostanza da il quale stava percorrendo nel Parte_1 frattempo via P. Mondello con direzione di marcia opposta a quella dell'autovettura. Ne scaturiva un urto, di media entità, che si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore destra dell'autovettura.
Per tutto quanto sopra sposto si ravvisa nella condotta di guida di la violazione dell'art.154 cc.1 e 8 CP_3
CdS.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, proveniente da un atto pubblico fidefacente, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e peraltro non contestato dalle parti, si ritiene che possa essere utilizzata ai fini della decisione della presente controversia.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Proprio in ordine alla responsabilità dell'accadimento, deve escludersi, a carico dell'attore, una percentuale di concorso di colpa: non vi sono elementi di prova idonei a far desumere che anche il comportamento dell'attore abbia contribuito alla genesi del sinistro.
Infatti, devi ritenersi dimostrato, facendo riferimento al rapporto della Polizia Municipale di
Palermo, che l'incidente venne stato provocato esclusivamente dalla manovra compiuta dal conducente dall'auto di proprietà della convenuta, violando l'art.154 cc.1 e 8 CdS.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
4 Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato il danno subito dall'attore nel danno biologico permanente nella misura del 5%, secondo quanto si legge a pagina
6 dell'elaborato peritale.
Inoltre, il danno biologico temporaneo equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal DM 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr 173 del
25.07.2024) tenuto conto dell'età (anni 62) della sig. all'epoca del fatto ed alla Parte_1 luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 e dunque equivalente ad euro 414,30
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 e dunque equivalente ad euro 414,30
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20 e dunque equivalente ad euro 276,20
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 1.104,80
Dunque, il danno patito dal sig. deve quantificarsi nella somma di euro 6.362,32 somma Pt_1 così determinata: euro 5.257,52 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nulla è dovuto, infine, per l'ulteriore ipotizzata sofferenza psico-fisica, così come richiesto dall'attore, stante l'assoluta carenza di prova a riguardo.
Appare opportuno specificare che per ottenere tale risarcimento l'attore avrebbe dovuto allegare e provare l'ipotizzato pregiudizio nella sua concreta ed effettiva consistenza (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza nr. 7024/2020).
Inoltre, devono essere ritenute congrue e spettanti le spese mediche documentate dalle fatture allegate dall'attore e pari ad euro 1.422,00, come motivato dal consulente a pagina 7 del proprio elaborato.
Per i danni materiali patiti dal veicolo essi devono ritenersi pari all'allegato preventivo ossia euro
2981,78. (Cfr. Allegato 5 all'atto di citazione)
Non vi sono elementi di prova, invece, per accogliere la domanda risarcitoria in ordine al c.d. fermo tecnico ed alla svalutazione commerciale così come formulata dall'attore.
Inoltre, deve essere respinta la domanda di rimborso dell'attività stragiudiziale.
5 A riguardo, la parte attrice, parte onerata in tal senso, non ha dimostrato che tale attività professionale si sia posta in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni.
Il diritto al pagamento per l'attività stragiudiziale, infatti, spetta solo se la spesa per tale attività sia stata necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento (cfr. Corte Cass. Sez.
3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010).
Tuttavia, non è stata allegata alcuna prova a riguardo, da parte dell'attore, sull'indicato nesso di strumentalità necessaria tra l'attività stragiudiziale e l'esercizio del diritto e pertanto tale domanda deve essere respinta.
Infine, dalla ricostruzione attorea nonché dall'allegata documentazione emerge che sono stati già versati, in favore dell'attore, Euro 750,00 per i danni materiali subiti dal veicolo ed Euro 5.446,00 per le lesioni.
Ne consegue che spetta all'attore la somma di euro 2231,78 (pari alla differenza di euro 2981,78 ed euro 750,00 già versati a titolo di acconto) per i danni subiti dal veicolo ed euro 2338,32 per i danni fisici patiti dall'attore (pari alla differenza tra la somma di euro 6362,32 per il danno biologico incrementata di euro 1442,00 per le spese mediche sostenute, decurtate dell'importo di euro 5446,00 già corrisposto a titolo di acconto) e dunque il risarcimento complessivo è pari ad euro 4570,10.
**
Il parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda originaria del sig. è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i Parte_1 restanti 2/3 vanno posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 1.101 e 5.200
(tenuto conto del decisum), in complessivi Euro 1701,34 pari ai 2/3 della somma di Euro
2.552,00 così ottenuta: Euro 425,00 per la fase studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro
851,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge,
C.U. marca da bollo.
Le spese di CTU devono essere poste a carico dell'attore e dei convenuti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
6
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della società e nei confronti della sig.ra Controparte_1 CP_2
CONDANNA la società e la sig.ra in solido tra di Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore del sig. della somma di euro 4570,10 già rivalutata Parte_1 all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo.
CONDANNA la società e la sig.ra al pagamento, in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, delle spese di lite in favore del sig. liquidandole in complessivi Parte_1
Euro 1701,34 oltre accessori di legge, C.U e marca da bollo, somma da distrarsi in favore dell'Avvocato Carlo Riela dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti in eguale misura.
Palermo 19.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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