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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/07/2024, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1411/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Rita Pasca, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2023 promossa da:
(c.f. E (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. UMBERTO MARIA MUCI;
C.F._2
attori/opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_1
in persona della procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
COSIMA CORVINO;
convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615/617 c.p.c.).
CONCLUSIONI delle parti: come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
2.4.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte
Svolgimento del processo
e , con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1 Parte_2
19.02.2023, convenivano in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito avversa ogni contraria istanza eccezione e conclusione reietta che tutte si impugnano e sconoscono così appresso giudicare:
Preliminarmente,
pagina 1 di 11 1) Sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, per i gravi motivi sopra esposti e riportati, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto impugnato, concorrendo i predetti gravi motivi ex art. 615 e seguenti c.p.c.;
2) Assumere i provvedimenti ex artt. 615 e segg. c.p.c.;
3) Previo accertamento delle sollevate eccezioni preliminari ed in loro accoglimento, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto datato 30/11//2022 passato alla notifica in data 20/01/2023 …;
4) Accertare che il creditore ha violato le disposizioni dell'art. 1957 del codice civile e per
l'effetto dichiarare la decadenza dell'azione verso il fideiussore per il venir meno della fidejussione, essendo intervenuta quella speciale forma di prescrizione in favore della sig.ra
e quindi dei suoi eredi;
Persona_1
5) Accertare ai sensi dell'art. 33 comma 2 del codice del consumo la natura vessatoria dell'art.
10 bis del contratto di mutuo e per l'effetto dichiararne la nullità per quanto esposto in narrativa;
Nel merito ove ne fosse consentito l'esame
6) Accertare che la società opposta non ha provato la legittima successione nella titolarità del credito preteso, seppur insussistente, e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta;
7) Accertare l'illegittimità del tasso Euribor per quanto esposto in narrativa e dichiarare
l'inapplicabilità dello stesso per la determinazione degli interessi con il conseguente azzeramento degli stessi;
8) Accertare che l'ISC dichiarato non corrisponde a quello effettivamente applicato al rapporto di mutuo per quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi, procedendo ad imputare l'importo di ciascuna rata pagata, indicata in contratto in €uro 275,00 per il numero di 178 e quindi euro 48.950,00 salvo migliore quantificazione, interamente alla sorte capitale e quindi dichiarando l'insussistenza del credito;
9) Accertare che ha ceduto alla società una posta Controparte_3 CP_1
contabile deteriorata (credito svalutato) per quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare che il credito azionabile è pari al valore di acquisto della posta contabile annotata nelle scritture contabili della CP_1
10) Accertare che , prima e la incorporante poi, per Controparte_4 Controparte_5
quanto esposto in narrativa hanno violato i principi di correttezza, trasparenza chiarezza e buona fede, imposti dal generale principio di cui agli artt. 1175 e 1375 del c.c., disattendendo
pagina 2 di 11 le direttive della di salvaguardia del credito e del rispetto dei vincoli dell'indice Org_1
di proporzionalità di indebitamento complessivo del soggetto finanziato, e così ponendo in essere un comportamento che integra la violazione dell'art. 1439 del c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità, ovvero annullare il contratto di mutuo ordinario azionato dalla società opposta;
11) Accertare ha unilateralmente fissato tutte le condizioni del contratto Controparte_4
di muto senza informare in dettaglio il maggior onere finanziario che il cliente avrebbe sostenuto per il rientro del capitale non offrendo un piano di ammortamento alternativo al metodo di capitalizzazione francese, omettendo di informare il mutuatario, che i pagamenti sarebbero stati imputati dapprima alla quota interessi e dopo alla sorte capitale e per l'effetto dichiarare l'inapplicabilità dell'ammortamento francese azzerando la quota interessi ovvero subordinatamente rideterminando il piano con il metodo italiano previa sostituzione del tasso applicato con il minor tasso Bot del periodo;
12) Accertare che gli interessi determinati secondo il sistema di capitalizzazione composta applicato dalla ha generato un effetto anatocistico degli interessi violando Controparte_4
l'art. 1283 del c.c. e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi quantificati nel piano di ammortamento, imputando l'intero importo pagato a decurtazione totale del capitale;
13) Accertare che ha omesso di allegare al contratto di mutuo il piano di Controparte_4
ammortamento con il relativo sviluppo delle condizioni praticate necessario per evidenziare numericamente gli elementi distintivi di ogni singola rata, con l'indicazione del TAEG e pertanto essendo impossibile poter determinare correttamente gli elementi contabili che costituiscono la causa del contratto, dichiarare per quanto esposto in narrativa, la nullità dello stesso;
In via Riconvenzionale
14) Accertare che la non ha messo a disposizione né materialmente né Controparte_4
giuridicamente le somme che si presumono finanziate e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto ex art. 1815 del c.c., condannando per quanto esposto in narrativa la società la società alla restituzione dell'importo di €uro 48.950,00 o nella maggiore o minore CP_1
somma che verrà accertata in corso di causa;
15) Per lite temeraria condannare la società convenuta al risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte da liquidarsi in €uro 12.000,00 in favore di ciascun attore o nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 11 16) Condannare la parte convenuta in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno di tali richieste gli opponenti premesso che:
- con atto di precetto del 30.11.2022 premesso di essere loro creditrice in Controparte_1
forza di cessione del 19.4.2022 di un portafoglio di crediti da , aveva intimato Controparte_5
il pagamento della complessiva somma di €. 27.795,71, oltre interessi di mora al tasso contrattuale con riserva di conteggi finali in sede di distribuzione, sulla base di sulla base di un contratto di mutuo per €.45.822,98 a rogito Notaio del 10/08/2005, rep. n. 12328, Persona_2
racc. n. 5963, garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un appartamento in Otranto, di proprietà di , deceduta in Otranto in data 17/04/2016, Persona_1
deducevano:
- in via preliminare: - carenza di procura alle liti, rilasciata per il procedimento esecutivo
R.G.E. 339/2019; - nullità del precetto per indeterminatezza della parte intimante, per carenza di titolo esecutivo, e per indeterminatezza del credito;
- decadenza dall'azione verso il fideiussore;
- nullità dell'art. 10 bis del contratto di mutuo ex art. 33, co. 2, del codice del consumo per vessatorietà della pattuizione;
- nel merito: illegittimità della fissazione del tasso EURIBOR;
- carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta;
qualità del credito ceduto – importo iscritto in bilancio – valore azionabile;
nullità/annullabilità del contratto di mutuo;
violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative, dei principi di chiarezza e trasparenza;
nullità/annullabilità del contratto di finanziamento;
natura anatocistica del calcolo dell'ammortamento alla francese.
Spiegavano, dunque, domanda riconvenzionale affinché, accertata la nullità del contratto per mancata traditio del denaro, la convenuta opposta fosse condannata alla restituzione della somma di € 48.950,00.
rappresentata da costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 Controparte_2 integrale dell'opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento di spese e competenze.
Con provvedimento del 13.07.2023 il giudice rigettava l'istanza cautelare degli opponenti, assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e infine, ritenuta la causa documentalmente istruita, fissava l'udienza del 2.4.2024, a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come da note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
pagina 4 di 11 1.- Quanto alle eccezioni, sollevate dagli opponenti, di carenza di procura alle liti, di carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta, di carenza di titolo esecutivo per illegittimità del contratto di mutuo, di presenza di clausole abusive alla luce della recente giurisprudenza della
Corte europea e delle Sezioni Unite, trattandosi di questioni in diritto ed essendo la causa istruita su base documentale, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto da questo giudice ritenuto nell'ordinanza del 13.7.2023 di rigetto di istanza cautelare, non essendo sopravvenuti mutamenti giurisprudenziale o fatti idonei ad incidere sui documenti esaminati.
Deve infatti rilevarsi che:
1.a – Non sussiste la dedotta carenza di procura alle liti nell'atto di precetto, non essendovi ragione per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla S.C. in base al quale il precetto è valido anche se sottoscritto da parte dell'Avvocato non munito di procura, atteso che, non essendo un atto processuale, la procura può essere rilasciata anche in un momento successivo, con una ratifica a posteriori fornita dal cliente (veds. Cass. 8213/2012, ove si afferma che <il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'articolo 125 cpc, non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto>>); un tale vizio sarebbe stato in ogni caso sanato, atteso che: I) sebbene nell'atto di precetto sia stata per errore materiale inserita la procura (sempre di e dello stesso procuratore) relativa ad altra procedura, l'atto e la CP_1
relativa intimazione fanno riferimento unicamente agli odierni opponenti e la procura risulta regolarmente firmata dal procuratore indicato nell'atto; - II) al successivo atto di pignoramento risulta allegata la procura con l'indicazione corretta degli intimati e con la ratifica, da parte di
, dell'atto di precetto notificato agli odierni opponenti. CP_1
1.b – Non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, atteso che – sulla base dell'attuale normativa e dei principi di diritto affermati dalla S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1993 numero 385 articolo 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale pagina 5 di 11 (Cass. n.5857/2022 e 24798/2020); ed invero, il cit. art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina sotto più aspetti derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (Cass.
31188/2017), giustificata dall'oggetto della cessione, individuato non già singolarmente ma per tipologia e sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, <per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di gestione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità>> (Cass. 10200/2021; veds. altresì Cassazione sent. N. 4277/2023, ove si afferma che: <in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 (contratto a forma libera) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>); orbene, nella specie la titolarità del credito in capo all'opposta è stata quindi compiutamente provata con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla quale emerge senza incertezza che il credito qui azionato rientra nella categoria dei rapporti ceduti in blocco.
1.c – Non sussiste la dedotta inesistenza di titolo esecutivo per la mancata reale <traditio>> delle somme erogate con il mutuo: come più volte ritenuto da questa sezione, in linea con l'orientamento espresso dalla Cassazione, la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà; in considerazione di ciò deve ritenersi che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna che non può essere riduttivamente intesa quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutuate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporne) e dalla contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse (veds Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio
1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n.
17211; e, da Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; nonché sentenza della Sez. 3 nr.17194 del 27/8/2015
pagina 6 di 11 ove si afferma che: <La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro>>; sempre in tale sentenza la S.C. ha nella parte motiva chiarito che <nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata, dal mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna, può affiancarsi la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza
a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo>>, come nel caso in concreto esaminato dalla
Cassazione, ove si indica la quietanza quale atto <posto in essere dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie, o per ragioni contabili di accreditamento delle somme>> e si afferma conclusivamente che la natura reale del contratto di mutuo non può essere accertata
<atomisticamente>>, poiché il contratto <deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza>>).
Orbene, nella fattispecie in esame l'erogazione della somma oggetto del mutuo è attestata all'interno dello stesso contratto di <mutuo con garanzia ipotecaria>>, atteso che all'art. 3 si legge testualmente quanto segue: <La …, concede a titolo di mutuo Controparte_6
fondiario fruttiferi, ex art. 38 del T.U., alla parte mutuataria, che allo stesso titolo riceve, rilasciandone alla Banca con la firma di questo atto quietanza di saldi, la somma di euro
45.822,98…>>; a tali dichiarazione seguono le indicazioni date dal mutuatario alla banca sulla destinazione di tali somme. Tale ampia e liberatoria quietanza integra, come noto, un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e dichiarato
è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il pagina 7 di 11 quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento seppure non corrispondente al vero ( Cass. II 19.5.2015 n. 10202). Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame (in senso conforme a quanto innanzi ritenuto da questo Tribunale si è poi espressa la Cassazione, sezione
I, con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, nella quale si afferma appunto che: <Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali>>).
Va infine rilevato che il contratto di mutuo datato 10/08/2005 a rogito Notaio Persona_2
Rep. 12328 Racc. 5963, in virtù del quale è stato intimato il precetto, è un mutuo fondiario, come emerge dal richiamo proprio al primo capoverso agli artt. 38,39,40 e 41 del testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria D. Lgs 385/93, cd. TUB. L'art. 38 T.U.B. intestato
“Nozione di Credito Fondiario” così recita “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” La durata del mutuo in questione è ventennale, il mutuo è garantito da ipoteca ed al suo interno sono richiamati specificatamente gli articoli del TUB relativi al credito fondiario. La garanzia ipotecaria è l'essenza stessa del mutuo ed è normale che l'atto sia intestato
“contratto di mutuo con garanzia ipotecaria”.
1.d – Va infine rilevato che allo stato sono del tutto generiche le affermazioni relative alla presenza di clausole di carattere abusivo, la cui rilevanza la Corte Europea prima e le Sezioni
Unite della Cassazione poi hanno limitato alle ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione e dichiarato poi esecutivo, emesso in relazione a debito di soggetto qualificabile consumatore, ipotesi non sussistente nel caso in esame.
1.e – Infondata è altresì l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza della parte intimante, essa è del tutto infondata come emerge dal semplice esame del dato letterale offerto dal contenuto del precetto.
2.- Anche in relazione agli ulteriori motivi l'opposizione è infondata e va rigettata.
2.a - Possono essere trattate congiuntamente l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza del credito e quella relativa al maggiore onere portato dall'ammortamento alla francese.
pagina 8 di 11 Il dato letterale offerto dal contratto è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto: il contratto per cui è causa, all'art. 4, prevede espressamente il rimborso della somma finanziata “per via di ammortamento con rate mensili posticipate (…) dell'ammontare, se calcolato sulla base dell'attuale tasso di interesse del 3,518%, così come previsto dal precedente art. 3, di Euro 266,18, ciascuna, nella quale somma è compresa porzione crescente di capitale e decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua”.
Si ritiene che tale meccanismo non nasconda un fenomeno anatocistico: esso postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., risultando al contrario il sistema rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.. Nel metodo di capitalizzazione degli interessi alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non è ex se indice di nullità in assenza di anatocismo.
2.b - Quanto alla dedotta illegittimità della fissazione del tasso EURIBOR, questo giudice rileva che la Sezione III Civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008, nella recentissima sentenza n. 12007 del 3/5/2024 ha enunciato – nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. – i seguenti principi di diritto:
«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»;
pagina 9 di 11 «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse».
Ne deriva che, nel caso di specie, l'eccezione sul punto appare del tutto destituita di fondamento.
2.c- Non può parimenti essere accolta l'eccezione di violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della nell'intero rapporto contrattuale, dal momento che il CP_4 comportamento sostanziale e complessivo tenuto dalla convenuta non è risultato, all'esito del giudizio, né illegittimo, né contrario al principio di solidarietà sociale, né iniquo, vieppiù a fronte della infondatezza degli assunti attorei. Per la stessa ragione va disattesa ovviamente anche la richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
2.d – L'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, sollevata per la prima volta dagli opponenti con note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2024, in disparte la tardività,
è comunque parimenti infondata in applicazione del principio di diritto affermato dalla Sezione
III della Cassazione nell'ordinanza n. 7243/2024: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.
2, comma 6, della L. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
3. – La domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti va disattesa in ragione del rigetto della domanda principale degli opponenti. Ogni altra questione resta assorbita.
pagina 10 di 11 4. - Le spese del presente giudizio, in queste incluse quelle del procedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendosi conti dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale di valore fino a 52.000,00 euro, nonché dell'attività in concreto svolta (trattandosi di giudizio documentalmente istruito).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, rappresentata da così provvede:
[...] Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di rappresentata da elle spese di lite, che Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in complessivi €.7.600,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 4.7.2024
Il Giudice unico
Dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Rita Pasca, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2023 promossa da:
(c.f. E (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. UMBERTO MARIA MUCI;
C.F._2
attori/opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_1
in persona della procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
COSIMA CORVINO;
convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615/617 c.p.c.).
CONCLUSIONI delle parti: come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
2.4.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte
Svolgimento del processo
e , con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1 Parte_2
19.02.2023, convenivano in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito avversa ogni contraria istanza eccezione e conclusione reietta che tutte si impugnano e sconoscono così appresso giudicare:
Preliminarmente,
pagina 1 di 11 1) Sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, per i gravi motivi sopra esposti e riportati, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto impugnato, concorrendo i predetti gravi motivi ex art. 615 e seguenti c.p.c.;
2) Assumere i provvedimenti ex artt. 615 e segg. c.p.c.;
3) Previo accertamento delle sollevate eccezioni preliminari ed in loro accoglimento, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto datato 30/11//2022 passato alla notifica in data 20/01/2023 …;
4) Accertare che il creditore ha violato le disposizioni dell'art. 1957 del codice civile e per
l'effetto dichiarare la decadenza dell'azione verso il fideiussore per il venir meno della fidejussione, essendo intervenuta quella speciale forma di prescrizione in favore della sig.ra
e quindi dei suoi eredi;
Persona_1
5) Accertare ai sensi dell'art. 33 comma 2 del codice del consumo la natura vessatoria dell'art.
10 bis del contratto di mutuo e per l'effetto dichiararne la nullità per quanto esposto in narrativa;
Nel merito ove ne fosse consentito l'esame
6) Accertare che la società opposta non ha provato la legittima successione nella titolarità del credito preteso, seppur insussistente, e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta;
7) Accertare l'illegittimità del tasso Euribor per quanto esposto in narrativa e dichiarare
l'inapplicabilità dello stesso per la determinazione degli interessi con il conseguente azzeramento degli stessi;
8) Accertare che l'ISC dichiarato non corrisponde a quello effettivamente applicato al rapporto di mutuo per quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi, procedendo ad imputare l'importo di ciascuna rata pagata, indicata in contratto in €uro 275,00 per il numero di 178 e quindi euro 48.950,00 salvo migliore quantificazione, interamente alla sorte capitale e quindi dichiarando l'insussistenza del credito;
9) Accertare che ha ceduto alla società una posta Controparte_3 CP_1
contabile deteriorata (credito svalutato) per quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare che il credito azionabile è pari al valore di acquisto della posta contabile annotata nelle scritture contabili della CP_1
10) Accertare che , prima e la incorporante poi, per Controparte_4 Controparte_5
quanto esposto in narrativa hanno violato i principi di correttezza, trasparenza chiarezza e buona fede, imposti dal generale principio di cui agli artt. 1175 e 1375 del c.c., disattendendo
pagina 2 di 11 le direttive della di salvaguardia del credito e del rispetto dei vincoli dell'indice Org_1
di proporzionalità di indebitamento complessivo del soggetto finanziato, e così ponendo in essere un comportamento che integra la violazione dell'art. 1439 del c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità, ovvero annullare il contratto di mutuo ordinario azionato dalla società opposta;
11) Accertare ha unilateralmente fissato tutte le condizioni del contratto Controparte_4
di muto senza informare in dettaglio il maggior onere finanziario che il cliente avrebbe sostenuto per il rientro del capitale non offrendo un piano di ammortamento alternativo al metodo di capitalizzazione francese, omettendo di informare il mutuatario, che i pagamenti sarebbero stati imputati dapprima alla quota interessi e dopo alla sorte capitale e per l'effetto dichiarare l'inapplicabilità dell'ammortamento francese azzerando la quota interessi ovvero subordinatamente rideterminando il piano con il metodo italiano previa sostituzione del tasso applicato con il minor tasso Bot del periodo;
12) Accertare che gli interessi determinati secondo il sistema di capitalizzazione composta applicato dalla ha generato un effetto anatocistico degli interessi violando Controparte_4
l'art. 1283 del c.c. e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi quantificati nel piano di ammortamento, imputando l'intero importo pagato a decurtazione totale del capitale;
13) Accertare che ha omesso di allegare al contratto di mutuo il piano di Controparte_4
ammortamento con il relativo sviluppo delle condizioni praticate necessario per evidenziare numericamente gli elementi distintivi di ogni singola rata, con l'indicazione del TAEG e pertanto essendo impossibile poter determinare correttamente gli elementi contabili che costituiscono la causa del contratto, dichiarare per quanto esposto in narrativa, la nullità dello stesso;
In via Riconvenzionale
14) Accertare che la non ha messo a disposizione né materialmente né Controparte_4
giuridicamente le somme che si presumono finanziate e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto ex art. 1815 del c.c., condannando per quanto esposto in narrativa la società la società alla restituzione dell'importo di €uro 48.950,00 o nella maggiore o minore CP_1
somma che verrà accertata in corso di causa;
15) Per lite temeraria condannare la società convenuta al risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte da liquidarsi in €uro 12.000,00 in favore di ciascun attore o nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 11 16) Condannare la parte convenuta in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno di tali richieste gli opponenti premesso che:
- con atto di precetto del 30.11.2022 premesso di essere loro creditrice in Controparte_1
forza di cessione del 19.4.2022 di un portafoglio di crediti da , aveva intimato Controparte_5
il pagamento della complessiva somma di €. 27.795,71, oltre interessi di mora al tasso contrattuale con riserva di conteggi finali in sede di distribuzione, sulla base di sulla base di un contratto di mutuo per €.45.822,98 a rogito Notaio del 10/08/2005, rep. n. 12328, Persona_2
racc. n. 5963, garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un appartamento in Otranto, di proprietà di , deceduta in Otranto in data 17/04/2016, Persona_1
deducevano:
- in via preliminare: - carenza di procura alle liti, rilasciata per il procedimento esecutivo
R.G.E. 339/2019; - nullità del precetto per indeterminatezza della parte intimante, per carenza di titolo esecutivo, e per indeterminatezza del credito;
- decadenza dall'azione verso il fideiussore;
- nullità dell'art. 10 bis del contratto di mutuo ex art. 33, co. 2, del codice del consumo per vessatorietà della pattuizione;
- nel merito: illegittimità della fissazione del tasso EURIBOR;
- carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta;
qualità del credito ceduto – importo iscritto in bilancio – valore azionabile;
nullità/annullabilità del contratto di mutuo;
violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative, dei principi di chiarezza e trasparenza;
nullità/annullabilità del contratto di finanziamento;
natura anatocistica del calcolo dell'ammortamento alla francese.
Spiegavano, dunque, domanda riconvenzionale affinché, accertata la nullità del contratto per mancata traditio del denaro, la convenuta opposta fosse condannata alla restituzione della somma di € 48.950,00.
rappresentata da costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 Controparte_2 integrale dell'opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento di spese e competenze.
Con provvedimento del 13.07.2023 il giudice rigettava l'istanza cautelare degli opponenti, assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e infine, ritenuta la causa documentalmente istruita, fissava l'udienza del 2.4.2024, a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come da note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
pagina 4 di 11 1.- Quanto alle eccezioni, sollevate dagli opponenti, di carenza di procura alle liti, di carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta, di carenza di titolo esecutivo per illegittimità del contratto di mutuo, di presenza di clausole abusive alla luce della recente giurisprudenza della
Corte europea e delle Sezioni Unite, trattandosi di questioni in diritto ed essendo la causa istruita su base documentale, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto da questo giudice ritenuto nell'ordinanza del 13.7.2023 di rigetto di istanza cautelare, non essendo sopravvenuti mutamenti giurisprudenziale o fatti idonei ad incidere sui documenti esaminati.
Deve infatti rilevarsi che:
1.a – Non sussiste la dedotta carenza di procura alle liti nell'atto di precetto, non essendovi ragione per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla S.C. in base al quale il precetto è valido anche se sottoscritto da parte dell'Avvocato non munito di procura, atteso che, non essendo un atto processuale, la procura può essere rilasciata anche in un momento successivo, con una ratifica a posteriori fornita dal cliente (veds. Cass. 8213/2012, ove si afferma che <il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'articolo 125 cpc, non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto>>); un tale vizio sarebbe stato in ogni caso sanato, atteso che: I) sebbene nell'atto di precetto sia stata per errore materiale inserita la procura (sempre di e dello stesso procuratore) relativa ad altra procedura, l'atto e la CP_1
relativa intimazione fanno riferimento unicamente agli odierni opponenti e la procura risulta regolarmente firmata dal procuratore indicato nell'atto; - II) al successivo atto di pignoramento risulta allegata la procura con l'indicazione corretta degli intimati e con la ratifica, da parte di
, dell'atto di precetto notificato agli odierni opponenti. CP_1
1.b – Non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, atteso che – sulla base dell'attuale normativa e dei principi di diritto affermati dalla S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1993 numero 385 articolo 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale pagina 5 di 11 (Cass. n.5857/2022 e 24798/2020); ed invero, il cit. art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina sotto più aspetti derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (Cass.
31188/2017), giustificata dall'oggetto della cessione, individuato non già singolarmente ma per tipologia e sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, <per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di gestione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità>> (Cass. 10200/2021; veds. altresì Cassazione sent. N. 4277/2023, ove si afferma che: <in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 (contratto a forma libera) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>); orbene, nella specie la titolarità del credito in capo all'opposta è stata quindi compiutamente provata con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla quale emerge senza incertezza che il credito qui azionato rientra nella categoria dei rapporti ceduti in blocco.
1.c – Non sussiste la dedotta inesistenza di titolo esecutivo per la mancata reale <traditio>> delle somme erogate con il mutuo: come più volte ritenuto da questa sezione, in linea con l'orientamento espresso dalla Cassazione, la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà; in considerazione di ciò deve ritenersi che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna che non può essere riduttivamente intesa quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutuate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporne) e dalla contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse (veds Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio
1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n.
17211; e, da Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; nonché sentenza della Sez. 3 nr.17194 del 27/8/2015
pagina 6 di 11 ove si afferma che: <La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro>>; sempre in tale sentenza la S.C. ha nella parte motiva chiarito che <nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata, dal mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna, può affiancarsi la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza
a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo>>, come nel caso in concreto esaminato dalla
Cassazione, ove si indica la quietanza quale atto <posto in essere dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie, o per ragioni contabili di accreditamento delle somme>> e si afferma conclusivamente che la natura reale del contratto di mutuo non può essere accertata
<atomisticamente>>, poiché il contratto <deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza>>).
Orbene, nella fattispecie in esame l'erogazione della somma oggetto del mutuo è attestata all'interno dello stesso contratto di <mutuo con garanzia ipotecaria>>, atteso che all'art. 3 si legge testualmente quanto segue: <La …, concede a titolo di mutuo Controparte_6
fondiario fruttiferi, ex art. 38 del T.U., alla parte mutuataria, che allo stesso titolo riceve, rilasciandone alla Banca con la firma di questo atto quietanza di saldi, la somma di euro
45.822,98…>>; a tali dichiarazione seguono le indicazioni date dal mutuatario alla banca sulla destinazione di tali somme. Tale ampia e liberatoria quietanza integra, come noto, un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e dichiarato
è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il pagina 7 di 11 quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento seppure non corrispondente al vero ( Cass. II 19.5.2015 n. 10202). Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame (in senso conforme a quanto innanzi ritenuto da questo Tribunale si è poi espressa la Cassazione, sezione
I, con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, nella quale si afferma appunto che: <Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali>>).
Va infine rilevato che il contratto di mutuo datato 10/08/2005 a rogito Notaio Persona_2
Rep. 12328 Racc. 5963, in virtù del quale è stato intimato il precetto, è un mutuo fondiario, come emerge dal richiamo proprio al primo capoverso agli artt. 38,39,40 e 41 del testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria D. Lgs 385/93, cd. TUB. L'art. 38 T.U.B. intestato
“Nozione di Credito Fondiario” così recita “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” La durata del mutuo in questione è ventennale, il mutuo è garantito da ipoteca ed al suo interno sono richiamati specificatamente gli articoli del TUB relativi al credito fondiario. La garanzia ipotecaria è l'essenza stessa del mutuo ed è normale che l'atto sia intestato
“contratto di mutuo con garanzia ipotecaria”.
1.d – Va infine rilevato che allo stato sono del tutto generiche le affermazioni relative alla presenza di clausole di carattere abusivo, la cui rilevanza la Corte Europea prima e le Sezioni
Unite della Cassazione poi hanno limitato alle ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione e dichiarato poi esecutivo, emesso in relazione a debito di soggetto qualificabile consumatore, ipotesi non sussistente nel caso in esame.
1.e – Infondata è altresì l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza della parte intimante, essa è del tutto infondata come emerge dal semplice esame del dato letterale offerto dal contenuto del precetto.
2.- Anche in relazione agli ulteriori motivi l'opposizione è infondata e va rigettata.
2.a - Possono essere trattate congiuntamente l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza del credito e quella relativa al maggiore onere portato dall'ammortamento alla francese.
pagina 8 di 11 Il dato letterale offerto dal contratto è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto: il contratto per cui è causa, all'art. 4, prevede espressamente il rimborso della somma finanziata “per via di ammortamento con rate mensili posticipate (…) dell'ammontare, se calcolato sulla base dell'attuale tasso di interesse del 3,518%, così come previsto dal precedente art. 3, di Euro 266,18, ciascuna, nella quale somma è compresa porzione crescente di capitale e decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua”.
Si ritiene che tale meccanismo non nasconda un fenomeno anatocistico: esso postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., risultando al contrario il sistema rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.. Nel metodo di capitalizzazione degli interessi alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non è ex se indice di nullità in assenza di anatocismo.
2.b - Quanto alla dedotta illegittimità della fissazione del tasso EURIBOR, questo giudice rileva che la Sezione III Civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008, nella recentissima sentenza n. 12007 del 3/5/2024 ha enunciato – nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. – i seguenti principi di diritto:
«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»;
pagina 9 di 11 «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse».
Ne deriva che, nel caso di specie, l'eccezione sul punto appare del tutto destituita di fondamento.
2.c- Non può parimenti essere accolta l'eccezione di violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della nell'intero rapporto contrattuale, dal momento che il CP_4 comportamento sostanziale e complessivo tenuto dalla convenuta non è risultato, all'esito del giudizio, né illegittimo, né contrario al principio di solidarietà sociale, né iniquo, vieppiù a fronte della infondatezza degli assunti attorei. Per la stessa ragione va disattesa ovviamente anche la richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
2.d – L'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, sollevata per la prima volta dagli opponenti con note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2024, in disparte la tardività,
è comunque parimenti infondata in applicazione del principio di diritto affermato dalla Sezione
III della Cassazione nell'ordinanza n. 7243/2024: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.
2, comma 6, della L. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
3. – La domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti va disattesa in ragione del rigetto della domanda principale degli opponenti. Ogni altra questione resta assorbita.
pagina 10 di 11 4. - Le spese del presente giudizio, in queste incluse quelle del procedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendosi conti dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale di valore fino a 52.000,00 euro, nonché dell'attività in concreto svolta (trattandosi di giudizio documentalmente istruito).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, rappresentata da così provvede:
[...] Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di rappresentata da elle spese di lite, che Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in complessivi €.7.600,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 4.7.2024
Il Giudice unico
Dott.ssa Anna Rita Pasca
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