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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5759/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Maristella Petronzi Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver ricevuto dall' , in data 02 e 17 maggio 2023, comunicazioni di indebito sulla pensione cat. CP_1
INVCIV 07920357 per gli anni 2020 (redditi 2019) pari ad € 3866,46, 2021 (redditi 2020) pari ad €
3866,46, maggiorazione standard per le annualità 2022 (-134,29) e 2023 (-51,65) per un totale di €
7.918, eccependo l'irripetibilità delle somme e chiedendo “disconoscere l'efficacia dispositiva del provvedimenti di indebito e riliquidazione comunicati rispettivamente in data 02 maggio e 17 maggio
2023 e disapplicarli e/o annullarli;
-per l'effetto ordinare il ripristino della prestazione assistenziale sospesa con restituzione delle somme trattenute fino al saldo;
- condannare l' al risarcimento CP_1 del danno, nella misura che il G.L. riterrà di giustizia”, con vittoria di spese.
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'omessa CP_1
comunicazione dei redditi per gli anni 2019,2020, 2021 e 2022, la riliquidazione della prestazione con limitazione dell'indebito all'importo pari ad € 2.255,46 in relazione alle somme coperte dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 981 del 9.7.2020, pubblicata i data 15.7.2020. 1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Preliminarmente, è necessario premettere che l'istante è titolare della pensione INVCIV n.
CP_ 07920357 con decorrenza 01.04.2011, liquidata dall' in data 08.03.2021 a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 981/20 del 09.07.2020, pubblicata il 15.07.2020.
2.1. Nel merito, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
2.2. Ed invero, pacifica la natura assistenziale del beneficio erogato alla odierna parte ricorrente, la fattispecie di indebito in discorso deve essere disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di merito (v., App. Bari-Sez. Lavoro, sentenza n. 1803 del
4.1.2021 e sentenza n. 1381/2024) e di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020
- proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav. n. 31372 del
2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la
Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019
e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la percezione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo o manchi la condizione idonea a ritenere meritevole di tutela l'affidamento alla percezione della prestazione.
2.2. Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente, nell'anno 2019, ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 10.718,00 oltre reddito da partecipazioni societarie, per un reddito complessivo pari ad € 10.853,00, evincendosi ciò dalla dichiarazione dei redditi 2020 per CP_ l'anno 2019 presentata al fisco in data 24.11.2020 (v. dichiarazione dei redditi prodotta dall' .
Per l'anno 2020, ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari ad € 10.888,00 ed altri redditi pari ad
€ 114,00, per un totale di € 11.000,00 come dalla dichiarazione dei redditi presentata al fisco in data
26.11.2021.
In specie, l'art. 35, comma 9 del DL 30 dicembre 2008n. 207 (convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14, modificato dal modificato dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2010), stabilisce che in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva;
il comma 8 prevede che per la liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente.
Altresì, deve ritenersi che con la presentazione della dichiarazione dei redditi si evidenziano dati reddituali certi investenti tutti i redditi prodotti dalla parte;
di contro la certificazione unica riguarda i soli redditi dichiarati dal datore di lavoro.
2.3. Orbene, deve ritenersi che tali redditi, per il loro importo siano tali da escludere, in radice, la sussistenza di una necessità di sostentamento connessa ai ratei dell'assegno di invalidità.
Al riguardo la stessa giurisprudenza sopra citata ha evidenziato come l'affidamento dell'accipiens venga meno rispetto al preminente interesse dell'ente pubblico di poter recuperare somme versate indebitamente, allorquando l'incremento reddituale sia particolarmente significativo, tale da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio.
Nel caso in esame ben avrebbe dovuto parte ricorrente accorgersi che, avendo percepito redditi da lavoro dipendente non avrebbe più avuto diritto al percepimento del sussidio, in quanto provvisto di propri adeguati mezzi di sostentamento.
Come ricordato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 13223/2020 e da ultimo nella sentenza n. 13917/2021, il particolare regime di ripetibilità degli indebiti, che in talune ipotesi individuate da specifiche norme di legge si sottrae alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., è unicamente giustificato dal fatto che, a differenza delle prestazioni previdenziali, quelle di assistenza sociale hanno natura alimentare “in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario” e quindi in ipotesi l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile al beneficiario di non avere diritto alla prestazione assistenziale viene meno qualsivoglia “affidamento” che giustifica la tutela accordata dalle norme in tema di ripetibilità dell'indebito per superamento dei limiti reddituali. CP_
2.4. La rideterminazione in data 24.9.2024 da parte dell' delle somme indebite nel minor importo di € 2.225,46, tenuto conto del giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 981 del 9/15 luglio 2020, comporta, per un verso, la parziale cessazione della materia del contendere per il maggior importo richiesto con le comunicazioni del 02 maggio e 17 maggio 2023, essendo venuto meno il contrasto tra le parti in ordine al contenuto dei predetti provvedimenti.
Per altro verso, alla luce dei principi sopra esposti, comporta il rigetto per il resto del ricorso ed assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021;
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi integralmente compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca e la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 5759/2023 R.G.A.C. così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alla rideterminazione delle somme come nella parte motiva;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- spese di lite compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro