Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 05.06.2025, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato, nel termine di cui al comma 3 dell'art. 127 ter, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4140/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese, in virtù Parte_4 Parte_5 di procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Castellammare di Stabia, via Amato n. 7; RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
, CP_2 Controparte_3 in persona del p.t., in CP_4 Controparte_5 persona del l.r.pt, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'USR in CP_5 via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
1
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore delle parti ricorrenti;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
in via preliminare in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
; nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto info
[...] el presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, le ricorrenti in epigrafe hanno premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1 docenti, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_1 del ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) Anno Scolastico 2016/2017: - dal 03/11/2016 al 30/06/2017, presso l'Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo Di Sorrento.
2) Anno Scolastico 2018/2019: - dal 05/10/2018 al 22/12/2018, presso il Liceo Statale Enrico Medi di Cicciano;
- dal 23/12/2018 al 30/04/2019, presso il Liceo
Statale Enrico Medi di Cicciano;
- dal 01/05/2019 al 08/06/2019, presso il Liceo Statale Enrico Medi di Cicciano;
- dal 12/06/2019 al 12/06/2019, presso il Liceo
Statale Enrico Medi di Cicciano;
- dal 17/06/2019 al 30/06/2019, presso il Liceo Statale Enrico Medi di Cicciano.
3) Anno Scolastico 2019/2020: - dal 21/10/2019 al 30/06/2020, presso il Liceo Scientifico G.Salvemini di Sorrento.
4) Anno Scolastico 2020/2021: - dal 19/10/2020 al 30/06/2021, presso
2 l'IPSSEOA Antonio Esposito Ferraioli di - dal 07/11/2020 al 30/06/2021, CP_5 presso l'IPSSEOA Carmine Russo di Cicciano.
5) Anno Scolastico 2021/2022: - dal 03/11/2021 al 22/12/2021, presso l'IPSSEOA Carmine Russo Di Cicciano;
- dal 23/12/2021 al 30/06/2022, presso l'IPSSEOA Carmine Russo di Cicciano.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle Parte_2 dipendenze del in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a CP tempo determinato nell'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) Anno Scolastico 2019/2020: - dal 17/10/2019 al 30/06/2020, presso l'IPSEOA
Pellegrino Artusi di Roma.
2) Anno Scolastico 2020/2021: - dal 23/09/2020 al 30/06/2021, presso l'IPSEOA
Ugo Tognazzi di Pollena Trocchia.
3) Anno Scolastico 2021/2022: - dal 18/10/2021 al 30/06/2022, presso l'IPSEOA
Ugo Tognazzi di Pollena Trocchia.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_3 ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) Anno Scolastico 2020/2021: - dal 24/09/2020 al 30/06/2020, presso l'Istituto Comprensivo Statale De Nicola di Casalnuovo Di Napoli.
2) Anno Scolastico 2021/2022: - dal 07/09/2021 al 30/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo Statale De Nicola di Casalnuovo Di Napoli (NA).
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_4 del ministero in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2018/2019 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare, di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) Anno Scolastico 2018/2019: - dal 01/10/2018 al 30/06/ 2019 presso I.C. Ippolito Nievo Piazzale Europa N. 12, 80073 Capri.
2) Anno Scolastico 2019/2020: - dal 25/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C. Vittorio Veneto in Sorrento;
- dal 26/09/2019 al 30/06/2020, presso l'I.C.
3 Pulcarelli di Sant'Agata in Massa Lubrense.
3) Anno Scolastico 2020/2021: - dal 23/09/2020 al 27/10/2020 presso il Liceo
Artistico Statale in Sorrento;
- dal 28/10/2020 al 31/08/2021, presso L.C. Ippolito Nievo in Capri;
4) Anno Scolastico 2021/2022: - dal 06/09/2021 al 31/08/2022 presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti C.P.I.A rovincia in Sant'Anastasia. CP_5
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_5 del ministero in qualità di docente in virtù di un contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022; in particolare, di aver prestato servizio presso il seguente istituto scolastico:
1) Anno Scolastico 2021/2022: - dal 07/10/2021 al 30/06/2022, presso l'I.C. “A. CUSTRA” di Cercola.
Le ricorrenti hanno rappresentato di non aver usufruito, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Lamentavano che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost. Tanto premesso, convenivano il (d'ora in Controparte_1 poi e l innanzi CP_6 Controparte_7 al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio le PP.AA. indicate in epigrafe, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Giudice Amministrativo nonché il difetto di legittimazione
4 passiva in capo al convenuto;
nel merito, contestavano Controparte_3 la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta e art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025 i soli difensori delle ricorrenti depositavano note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, acquisita la documentazione depositata dai difensori delle ricorrenti unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 24.04.2025 – segnatamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo alla ricorrente Parte_1
i contratti a termine a.s. 2024-2025 relativi alle ricorrenti e Parte_3 Parte_4
e l'istanza di inserimento in graduatoria per le supplenze per l'a.s. 2024-
[...]
2025 per la ricorrente –, nonché la documentazione depositata Parte_5 dai difensori delle ricorrenti unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 05.06.2025 – segnatamente il contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2024-2025 relativo alla ricorrente - poiché Parte_2 rilevante ai fini della decisione, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente. CP
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022,
n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla
5 P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Sul punto va richiamata Controparte_8 una recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui
“l' o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di Controparte_3 soggettività appartenente al , può essere Controparte_9 evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in CP forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva"”.
Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del , e dell'U.S.R., quale rappresentante processuale del , CP CP mentre alcuna legittimazione passiva sussiste in capo all' Controparte_5 pur evocato in giudizio, trattandosi mera articolazione territoriale del
[...]
, priva di autonoma personalità giuridica, di cui va dunque dichiarato il CP difetto di legittimazione passiva, e nei cui confronti alcuna pronuncia deve essere adottata.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti della seguente motivazione.
Si osserva, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione
6 dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_9 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
7 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento
8 non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L.
124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi CP
(v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
9 - se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002,
n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più
10 favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe». Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a
11 tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento». Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi
“equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario
“ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva, in primo luogo, che la ricorrente ha documentato di aver stipulato Parte_1 per l'anno scolastico 2016/2017 un contratto presso l'Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento, con decorrenza dal 03.11.2016 al 30.06.2017, per sole 3 ore settimanali, non risultando, pertanto, lo svolgimento di un orario pari al 50% di quello ordinario al termine delle attività didattiche. Ne discende che la domanda appare in parte qua infondata e va rigettata.
12 Ed ancora per medesima la ricorrente in relazione all'a.s. 2018- Parte_1
2019, si rinvengono plurimi contratti per supplenze c.d. brevi e, segnatamente: 05/10/2018 al 22/12/2018, dal 23/12/2018 al 30/04/2019, dal 01/05/2019 al
08/06/2019, dal 12/06/2019 al 12/06/2019, dal 17/06/2019 al 30/06/2019, per l'insegnamento per l'insegnamento della lingua tedesca presso il Liceo Statale Medi in Cicciano per 18 ore settimanali.
Ebbene, pur avendo la docente insegnato in virtù di reiterati incarichi di supplenza temporanea, susseguitisi presso il medesimo istituto e per la sostituzione della stessa docente assente, risulta, tuttavia, essere intervenuta soluzione di continuità tra i contratti stipulati, non potendosi pertanto, in ogni caso, ritenere di fatto sussistenti, a parere del Giudicante, i presupposti che, secondo la Corte di Cassazione, fondano l'attribuzione del diritto da parte della legge nazionale. (v.si in motivaz. Tribunale Roma sez. lav., 08/01/2024, n.107). Ne discende che la domanda appare in parte qua infondata e va rigettata. Per le restanti annualità oggetto di giudizio, si osserva che le parti hanno documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il per supplenze fino al termine delle attività didattiche o Controparte_1 per supplenze annuali (al 30 giugno/31 agosto) e, nelle ipotesi di “spezzone orario”, per un orario superiore al 50% dell'orario di cattedra. Nel dettaglio si rinvengono:
- per la ricorrente contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 Parte_1 per l'insegnamento della lingua tedesca in Scuola Secondaria di II grado dal
21.10.2019 al 30.06.2020 per 14 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per l'insegnamento della lingua tedesca in Scuola Secondaria di II grado dal 07.11.2020 al 30.06.2021 per 12 ore settimanali;
per l'anno scolastico 2021/2022, un primo contratto dal 03.11.2021 al 22.12.2021 ed un secondo contratto dal 23.12.2021 al 30.06.22 per l'insegnamento della lingua tedesca in Scuola Secondaria di II grado per 15 ore settimanali.
- Per la ricorrente contratto stipulato per l'a.s. Parte_2
2019/2020 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Secondaria di II grado dal 17.10.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola
Secondaria di II grado dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
13 contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Secondaria di II grado dal 18.10.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali.
- Per la ricorrente contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 per un Parte_3 posto di sostegno psicofisico in Scuola Primaria dal 24.09.2020 al 30.06.2021 per 24 ore settimanali;
contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Primaria dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali.
- Per la ricorrente contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 Parte_4 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Secondaria dal 01.10.2018 al
30.06.2019 per 18 ore settimanali;
un contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Secondaria dal 26.09.2019 al
30.06.2020 per 10 ore settimanali;
un contratto per l'a.s. 2020/2021 per l'insegnamento di Tecnologia in Scuola Secondaria dal 28.10.2020 al
31.08.2021, per n. 18 ore settimanali;
un contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per l'insegnamento di Tecnologia in Scuola Secondaria dal
06.09.2021 al 31.08.2022, per n. 18 ore settimanali.
- Per la ricorrente un contratto stipulato per l'a.s. Parte_5
2021/2022 per un posto di sostegno psicofisico in Scuola Secondaria dal 06.10.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali.
Parimenti consta che tutte le parti ricorrenti sono ancora interne al sistema educativo scolastico. Ed infatti la ricorrente ha documentato l'immissione in ruolo e Parte_1 di essere stata assunto a tempo indeterminato dal 01.09.2024 presso l'Istituto Comprensivo “De Sanctis- D'Agostino” di Avellino per n. 18 ore settimanali. (v.si contratto in atti allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.4.25) La ricorrente ha documentato di aver stipulato un contratto Parte_2 per l'a.s. 2024/2025 a tempo determinato dal 13.09.2024 al 30.06.2025 presso l'Istituto Superiore d'Istruzione "Europa" di Pomigliano D'arco –(v.si allegato alle note di trattazione scritta) Ed ancora: la ricorrente ha documentato di aver stipulato un Parte_3 contratto per l'a.s. 2024/2025 a tempo determinato dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l'Istituto Aldo Moro in Casalnuovo di Napoli;
la ricorrente Parte_4 ha documentato di avere stipulato un contratto per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Superiore "Enzo Ferrari" di Castellammare Di Stabia;
la ricorrente Pt_5
14 ha documentato di essere all'interno del sistema scolastico come dimostrato Pt_5 dall'istanza di inserimento in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026.(v.si allegati alle note di trattazione scritta). Risulta pertanto integrato il requisito della permanenza dei docenti nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Coerentemente con tutte le suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione, con condanna del all'attribuzione della CP
Carta Docente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, in favore di: per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021 e 2021/2022; per gli anni scolastici Parte_2
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; per gli anni scolastici Parte_3
2020/2021 e 2021/2022; , per gli anni scolastici Parte_4
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; per Parte_5
l'anno scolastico 2021/2022, oltre, per tutti i suddetti ricorrenti, rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c. successivamente all'instaurazione del giudizio, ed altresì in ragione del parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente CP
, secondo il sistema proprio di essa e per il Parte_1 corrispondente valore, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15 2. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP parte ricorrente , secondo il sistema proprio di Parte_2 essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP parte ricorrente , secondo il sistema proprio di essa e per il Parte_3 corrispondente valore, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP parte ricorrente , secondo il sistema proprio di essa e Parte_4 per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in favore della CP parte ricorrente , secondo il sistema proprio di essa e Parte_5 per il corrispondente valore, per l'anno scolastico 2021/2022, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6. Rigetta per il resto il ricorso;
7. Compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi. Nola, 24.06.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
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