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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 30-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL. nel procedimento n. 30-1/2025 P.U. per la dichiarazione della apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
(cf ), residente ad Ascoli Controparte_1 C.F._1
Piceno, Frazione Lisciano di Colloto n. 5.
CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 29 aprile 2025 con il quale la Parte_1
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...]
; Controparte_1
Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che il debitore non si è costituito in giudizio né ha altrimenti reso dichiarazioni di sorta o prodotto memorie o documenti a difesa;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la propria residenza nel circondario del medesimo Ufficio;
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025 la chiedeva la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
deducendo di essere creditrice nei confronti dello stesso di una somma
[...] complessivamente pari a circa € 16.300,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo esecutivo pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore dell'originario creditore cedente (cfr. all 9). In punto di Controparte_2 legittimazione attiva, la ricorrente deduceva di agire “in virtù di contratto di cessione del credito concluso con già cessionaria dell'originaria titolare del credito), nell'ambito dell'operazione di CP_3 cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 1 del 10.12.2016, con codice redazionale n. TX16AAB11746 (all. n. 3 e 4)”. La ricorrente in particolare allegava certificazione ex art. 50 TUB (all. n. 6) derivando il credito vantato dal finanziamento chirografario e dal contratto di conto corrente a suo tempo in essere presso la Banca cedente (cfr. all. 7 e 8). Infine, la ricorrente deduceva di desumere lo stato di sovraindebitamento dal mancato pagamento del dovuto e dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva pendente presso l'intestato Tribunale nei confronti del fideiussore (all. 10).
Tanto debitamente premesso,
OSSERVA
1) Sulla legittimazione attiva del ricorrente. Orbene, ai sensi dell'art. 268 CCII, la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta anche al creditore, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 21821/ 2023) e in virtù di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale. Si aggiunga che, ove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass., Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, ord. n. 16853 del 2022).
Occorre poi ricordare come, in caso di cessione dei crediti c.d. “in blocco”, l'art. 58, comma 2, T.U.B. abbia inteso introdurre una agevolazione prevedendo, quale presupposto di efficacia della cessione medesima nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco. Infatti, la giurisprudenza sul punto si è consolidata nel senso di ritenere che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018): difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. Pertanto, “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). Si aggiunga che è ormai principio acquisito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»” (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116). Ne consegue che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, dalla documentazione agli atti (all. da 1 a 10 del ricorso introduttivo) risulta che: i) ha sottoscritto un CP_3 contratto di cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B. in favore dell'odierna ricorrente;
ii) che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto tutti i crediti ivi indicati e sorti nel periodo indicato, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza”; iii) l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi;
iv) che in origine il debitore aveva sottoscritto un contratto di mutuo chirografario e un contratto di conto corrente con Controparte_2
e che nei suoi confronti era stato ottenuto nel 2005 decreto ingiuntivo poi
[...] non opposto e divenuto definitivamente esecutivo.
Tutto quanto considerato, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale da parte del Tribunale, pur nella sommarietà del rito, può affermarsi la legittimazione attiva della ricorrente.
2) Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta ex officio, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione controllata nei confronti di . Controparte_1
Invero, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. In particolare, sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Nel caso di specie, premesso che l'onere di provare – del caso – la natura di imprenditore commerciale spetterebbe al debitore ex art. 121 CCI, non vi sono indici capaci di trarre in dubbio l'attendibilità della documentazione prodotta e i debiti indicati nel ricorso appaiono derivare da atti compiuti dal consumatore "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".
3) Sulla sussistenza dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione controllata. Venendo quindi al presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione controllata, occorre ricordare che, a mente dell'art. 268 CCII, “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”.
La ricorrente ha dedotto la sussistenza dello stato di insolvenza rilevando l'esistenza di una crisi irreversibile e l'incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria condotta d'ufficio, il debitore risulta non più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del credito vantato dal creditore istante;
presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (debiti fiscali pari a oltre € 120.000,00 di cui € 18.000,00 per debiti nei confronti dell'INPS cui aggiungere € 30.000,00 per debiti tributari, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Ascoli Piceno e dall'INPS); la circostanza che il debitore pur se regolarmente convocato sia rimasto contumace.
Deve aggiungersi che lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità del debitore di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quello vantato dall'odierna ricorrente, peraltro risalente a un decreto ingiuntivo del 2005.
Conclusivamente, tutti gli elementi sin qui richiamati rendono manifesto lo stato di decozione, tenuto conto del fatto che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico del debitore si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria dello stesso è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla ricorrente medesima.
Per inciso, si aggiunga che, rimanendo contumace, il debitore non ha prodotto alcuna attestazione da parte dell'OCC ex art. 268 c. 3 CCII per cui nulla osta all'apertura della liquidazione controllata (art. 268, c. 3, CCII “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”).
Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera di gran lunga la soglia di cui all'art. 268, c. 2, CCII e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
Nella nomina del Liquidatore deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 270, c. 2, lett. b), CCII (“Con la sentenza il tribunale […] b) nomina il liquidatore, […] scegliendo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”).
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(cf ), residente ad Ascoli Controparte_1 C.F._1
Piceno, Frazione Lisciano di Colloto n. 5 e, per l'effetto,
1) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
2) nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1
3) ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili, mobili registrati e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati;
6) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della
[...]
CP_4
7) dispone che il liquidatore,
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- si attenga alle disposizioni di cui all'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
9) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione. Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Ascoli Piceno, 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Calagna dott.ssa Alessandra Panichi