TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4067 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 19.09.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il 12.21962 e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Cannaregio 3718, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE AP, in Venezia, Cannaregio 3918 (PEC: Email_1
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3718, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. dall'avv.
Giuliano Marchi, in Venezia, S. Polo 2237 (PEC: , che Email_2
lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento
1 del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473- bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali. I n o l t r e , pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.5.1989; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Venezia al n.85, Parte 1; ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 19.09.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio con rito civile in data 27.05.1989, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 85, parte I, dell'anno 1989, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia , ora maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
2 Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
28.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio con rito civile in data 27.05.1989, matrimonio trascritto nel
3 Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 85, parte I, dell'anno 1989 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4067 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 19.09.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il 12.21962 e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Cannaregio 3718, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE AP, in Venezia, Cannaregio 3918 (PEC: Email_1
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3718, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. dall'avv.
Giuliano Marchi, in Venezia, S. Polo 2237 (PEC: , che Email_2
lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento
1 del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473- bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali. I n o l t r e , pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.5.1989; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Venezia al n.85, Parte 1; ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 19.09.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio con rito civile in data 27.05.1989, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 85, parte I, dell'anno 1989, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia , ora maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
2 Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
28.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio con rito civile in data 27.05.1989, matrimonio trascritto nel
3 Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 85, parte I, dell'anno 1989 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
4