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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3927/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre IA, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3927/2020 del R.G.A.C. avente ad oggetto: azione di rivendica, risarcimento danni da occupazione sine titulo e costituzione coattiva servitù di passaggio vertente TRA
(C.F.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (Na), il 22.12.1960 ed ivi residente a[...] e Parte_1
(C.F.: nato a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Corrado Fattorusso (C.F.: ), CodiceFiscale_3 (C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sorrento (Na) CodiceFiscale_5 alla Via Fuorimura 20, elettivamente domiciliano (per le comunicazioni: fax 08178071672; pec Email_1 e Email_2 Email_3
- Attori E
(C.F.: ) nata a [...], CP_1 CodiceFiscale_6 il 07.03.1941 ed ivi residente al Vico Fuori Mura n. 1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Mascolo (C.F.: C.F._7
), presso il cui studio, sito in Gragnano (Na), alla Via T. Sorrentino, 35,
[...] elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax: 081/8013202; pec:
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- Convenuta CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.07.2020, gli attori, (nato il [...]) e Parte_1 Parte_1 (nato il [...]), evocavano in giudizio la convenuta, CP_1 all'udienza del 30.11.2020, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e
1039, si appartiene all'attore IG. (classe 1960); B) Parte_1 accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, si appartiene all'attore IG. (classe 1966); C) per Parte_1 l'effetto, considerato che ambedue le grotte suddette sono attualmente nella materiale disponibilità dei convenuti IG.ri e , CP_1 CP_2 condannare essi convenuti al rilascio dei medesimi immobili in favore dei loro rispettivi proprietari cugini (classe 1960) e Parte_1
(classe 1966); D) ulteriormente - dato atto che Parte_1 l'occupazione sine titulo delle grotte suddette da parte dei convenuti IG.ri
e si protrae quanto meno a far data dall'anno CP_1 CP_2 2017 - condannare essi convenuti al risarcimento dei danni patiti dai rispettivi proprietari delle medesime IG.ri (classe 1960) Parte_1 e (classe 1966), danni da determinarsi attraverso il Parte_1 metro del cd. “danno figurativo” (ovvero sulla base del loro valore locativo), ovvero d'ufficio in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; E) infine - considerato che per effetto della divisione dell'originario unico fondo intervenuta giusta il più volte citato atto per Notar del Persona_1 03/10/1921, Rep. 2240 (fol. 8), nonché giusta quanto accertato dalla menzionata sentenza n. 1237/2017 dell'adito Tribunale di Torre IA (fol. 19) che ha escluso l'appartenenza comune (anche) alle parti oggi in causa della galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plla 2182, nonché del cd. “Macello”, dell'area ad esso aggraffata (in Catasto al foglio 3, p.lla 180) e del successivo piccolo appezzamento (foglio 3, p-lla 255) - le grotte per cui è causa di proprietà degli attori IG.ri Parte_1 (classe 1960) e (classe 1966) sono divenute intercluse Parte_1 ed inaccessibili - disporsi la costituzione coattiva di servitù pedonale e carrabile sulla galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plta 2182, sul cd. “Macello” e sull'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte poste sotto i fondi distinti rispettivamente in Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, non munite di propri autonomi dati catastali, di proprietà degli attori dei cugini IG.ri
(classe 1960) e (classe 1966); F) Parte_1 Parte_1 in ogni caso condannare i convenuti IG.ri e alla CP_1 CP_2 refusione di spese e compensi di lite, da attribuirsi agli scriventi procuratori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.” A fondamento della domanda, premettevano in fatto di essere proprietari di due grotte tufacee, allo stato intercluse, site in Sorrento (Na) alla Via Atigliana, ambedue prive di autonomi dati castali.
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Che, i fondi insistenti sopra alle menzionate grotte appartengono: - quanto alla p.lla 2206 (ex 1046, ex 369) ed alla p.lla 1039 (ex 365) del foglio 3 del Catasto Terreni del comune di Sorrento, al IG. , il Controparte_3 quale è divenuto proprietario per metà in virtù del testamento olografo del di lui genitore - pubblicato con atto per Notar del Persona_2 Persona_3 02.07.1999 (Rep. 46379) - e per l'altra metà, per donazione ricevuta dalla madre IG.ra con atto per Notar del Persona_4 Persona_3 27.07.1999 (Rep. 46883); - quanto alle p.lle 1038 (ex 365), 1043 (ex 369) e 1044 (ex 369) del foglio 3 del Catasto Terreni del comune di Sorrento alla in virtù di atto per Notar del 15.06.2016 (Rep Controparte_4 Persona_5 33973). Precisavano gli attori che, quanto alle grotte per cui è causa, sottostanti ai predetti fondi, quella posta sotto la verticale del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e p.lla 1039, era pervenuta in proprietà all'attore (classe 1960) per meta Parte_1 in virtù del testamento olografo del di lui genitore pubblicato Persona_2 con atto per Notar del 02.07.1999 (Rep. 46379) e per l'altra Persona_3 metà per donazione ricevuta dalla madre IG.ra con atto Persona_4 per Notar del 27.07.1999 (Rep. 46883). L'altra grotta - ubicata Persona_3 nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038 (ex 365), 1043 (ex 369) e 1044 (ex 369) - appartiene a
(classe 1966) in virtù di testamento pubblico del defunto Parte_1
IG. per Notar del 21.09.2002 (Rep. 291750). Persona_6 Persona_7 Che, l'intero comprensorio di cui fanno parte le grotte per cui è causa e quelle contigue con i terreni soprastanti, in epoca risalente si apparteneva ad un unico proprietario a nome , deceduto in Sorrento in data Persona_8 21.02.1918; e che, dopo il decesso dell'originario unico proprietario, i di lui eredi commissionavano al Cav. V. Apreda una perizia descrittiva di tutti i beni del de cuius, la quale - redatta dal medesimo Cav. in data Per_9 15.09.1921 - veniva poi allegata all'atto di divisione per Notar Persona_1 del 03.10.1921 (Rep. 2240). Che, a dire degli attori, la suddetta perizia del Cav. e l'atto Per_9 per Notar del 03.10.1921, Rep. 2240, cui essa era allegata, Persona_1 dimostravano che le grotte de quibus esistevano come entità autonome rispetto ai fondi soprastanti e che esse in origine erano state attribuite in proprietà esclusiva ai titolari dei medesimi fondi soprastanti, tranne quella cd.
“galleria” (non una grotta in senso stretto, ma appunto una galleria aperta alle due estremità) che congiungeva il cd. ” (il quale a sua volta mena sul Per_10 piccolo fondo dal quale hanno accesso le grotte) alla pubblica via ed il
” stesso con l'area di pertinenza, i quali, in base a quella divisione, Per_10 erano rimasti comuni ai sette eredi di . Persona_8 Rappresentavano inoltre che, intorno all'anno 1995 la IG.ra CP_1
e, il di lei marito IG. assumevano iniziative dapprima
[...] CP_2 sostanziatesi nella chiusura della cancellata posta a ridosso della strada
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pubblica che immette nella citata galleria di accesso, di guisa da inibire il raggiungimento delle due grotte per cui è causa agli odierni attori e/o ai loro danti causa, e successivamente, si impossessavano delle grotte medesime sostituendo, nell'anno 2017, le cancellate poste a loro chiusura. Dette iniziative davano luogo ad un articolato contenzioso tra le odierne parti in causa (e/o i loro danti causa), riassunto dagli istanti ai paragrafi n.13 e n.14 dell'atto di citazione, sfociato, da ultimo, nell'azione possessoria a tal uopo proposta dagli attori nel giudizio recante n. 5338/2018 R.G. dell'adito Tribunale di Torre IA, dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Quanto, invece, ai danni da occupazione sine titulo, invece, gli attori chiedevano riconoscersi - con decorrenza dall'anno 2017 sino al recupero della disponibilità materiale delle grotte - il cd. “danno figurativo” ovvero riferito al valore locativo del bene, che può essere desunto da indici atti a provare il pregiudizio derivante dall'indisponibilità materiale dei beni da parte dell'avente diritto. Da ultimo, gli attori deducevano che, posto che la sentenza n.1237/2017 dell'adito Tribunale di Torre IA resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. 500760/2006 ed R.G. 500268/2011 aveva rigettato anche la domanda proposta dagli odierni istanti di sentirsi accertare la proprietà comune sia della galleria sottostante al terreno oggi distinto in Catasto al foglio 3, plla 2182, in proprietà sia del cd. ” e CP_1 Per_10 dell'area ad esso aggraffata (foglio 3, p.lla 180) ed essendo anche tale statuizione passata in giudicato - si doveva ritenere ormai sussistente una situazione di totale interclusione (anche) delle specifiche grotte per cui è causa, l'accesso alle quali risulta possibile esclusivamente tramite la suddetta galleria, sottostante al fondo individuato in Catasto al foglio 3, p.lla 2182, non essendovene di altri dai superiori terreni nonché attraverso la successiva area di pertinenza del cd. “Macello” (al foglio 3, p.lla 180 del Catasto Terreni di Sorrento) e la successiva area scoperta (al foglio 3, p.lla 255 del Catasto Terreni di Sorrento), tutte in ditta . CP_1 Pertanto, in ragione di ciò, gli attori deducevano la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di legge di cui agli artt. 1051 e seg. c.c. per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche mediante sottopassaggio, a carico di detta galleria (in Catasto Terreni individuata nella maggiore consistenza del fondo alla p.lla 2182), sulla area aggraffata al cd. “Macello” (al foglio 3, p.lla 180) e sul retrostante piccolo fondo scoperto (al foglio 3, p.lla 255), ed a vantaggio delle due grotte per cui è causa - costituenti rispettivamente la prima e la seconda provenendo dallo spazio scoperto denominato ” - oggi ricomprese nella maggiore Per_10 consistenza dei fondi posti sopra di esse, rispettivamente individuati in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 (quella di proprietà dell'attore classe 1960) ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044 Parte_1 (quella di proprietà dell'attore classe 1966). Precisando Parte_1 che, che non sarebbe possibile assicurare l'accesso alle grotte de quibus dai
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superiori terreni atteso che, all'uopo sarebbe necessario praticare delle forature nelle volte di tufo delle grotte medesime che rischierebbero di minare la stabilità non solo delle grotte stesse, ma anche dei fondi soprastanti, con grave rischio di dissesto dell'intera area (peraltro circondata da vari fabbricati adibiti a civile abitazione). Il tutto, non senza considerare che tali supposti accessi “verticali” renderebbero assai complesso non solo raggiungere le grotte sottostanti, ma viepiù consentire il passaggio di persone e merci in sicurezza e speditezza, così rendendo complesso (se non già impossibile) lo sfruttamento di detti immobili, la cui “naturale” destinazione è a deposito e/o ad attività commerciale. Infine, precisavano che, non doveva ritenersi dovuta l'indennità in via ordinaria prevista a vantaggio del proprietario del fondo servente che subisce la costituzione coattiva della servitù dall'art. 1053, comma 1, c.c., atteso che a mente del successivo art. 1054 c.c.: “Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione”. 1.2. – In data 26.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta, CP_1
la quale, premetteva che l'atto con cui un soggetto intende trasferire un
[...] bene di cui non è proprietario integra, secondo il combinato disposto degli artt. 14182 e 1346 c.c., una causa di nullità dell'atto per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità. Laddove, infatti, difetti uno di tali requisiti viene in rilievo l'art. 1418 c.c. che dispone la sanzione della nullità per deficit strutturale del negozio giuridico. Tanto premesso, nel caso di specie risultava che, la convenuta fosse invero proprietaria delle due grotte per CP_1 successione della madre , in virtù di atto di divisione, per Persona_11 Notaio del 19.12.2002, la quale, a sua volta, era proprietaria Per_12 esclusiva in virtù di atto di divisione del 03.10.1921, per Notaio e Per_1 dell'allegata perizia tecnica. Più precisamente deduceva che, dalla lettura dell'atto di divisione era evincibile la mancata previsione del diritto di passaggio in favore dei fondi delle controparti per accedere alle due grotte, le quali, inoltre, non erano sottostanti ai fondi in loro proprietà come erroneamente asserito. Infatti, nell'atto di divisione del 03.10.1921, per Notaio , l'attribuzione delle grotte alla quota di proprietà poi Per_1 pervenuta agli attori, avrebbe dovuto prevedere la costituzione di una servitù di passaggio proprio a carico della quota di proprietà, oggi della convenuta
Detta servitù, invocata nel presente giudizio dagli attori, era CP_1 espressamente vietata dalla perizia tecnica allegata all'atto di divisione del 1921 (pag. 20, punto 9) in quanto avrebbe determinato un notevole peso, incidendo anche sul valore della VII quota. Dunque, la richiesta volta all'ottenimento di un passaggio pedonale e carrabile, mai esistito, costituiva un'implicita ammissione, da parte degli , che le grotte appartenessero Pt_1 alla VII quota di in quanto non era mai stata prevista una CP_1 servitù di passaggio a loro favore ed inoltre, per loro stessa ammissione (capo 25 dell'atto di citazione) vi era l'impossibilità di accedervi in altro modo.
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Dunque, detta dichiarazione degli attori, avente valore confessorio, doveva dirsi la prova legale dell'inesistenza della servitù e che gli ed i loro Pt_1 danti causa non erano mai stati proprietari delle due grotte in oggetto. In altri termini, la mancata previsione della servitù di passaggio nella perizia allegata all'atto di divisione del 1921 e nella divisione del 2002 dei fratelli a CP_1 favore dei fondi degli attori doveva ritenersi il motivo per cui le grotte devono considerarsi di proprietà della CP_1 Ed invero, la convenuta, e prima ancora la madre e Persona_11
a partire dal 1921, hanno sempre posseduto le grotte de quo, CP_5 utilizzandole per uso agricolo personale o concedendole in locazione, prima alla IG.ra (1951- 1952) e poi al IG. sino Persona_13 CP_6 al 1998, con una pausa nel 1995, allorché la , dopo aver chiuso il CP_1 cancello perché si rifiutava di pagarle il canone che fino ad Persona_2 allora versava alla madre , si accordò per l'affitto delle Persona_11 grotte, che proseguì sino al 1998. Dunque, la convenuta deduceva di avere ereditato il fondo della madre mentre gli di Persona_11 Pt_1 avere acquistato, da altri coeredi, un fondo sovrastante, ma non ubicato sopra le grotte per cui è causa, del tutto autonome rispetto alle proprietà attoree. Precisava, inoltre, che gli attori, come si ricava dagli atti, oltre al fondo, sono proprietari solamente di un cunicolo tufaceo che risulta dalla planimetria catastale e che, avendo caratteristiche completamente dissimili, non può identificarsi con le grotte per cui è causa. Pur tuttavia, i danti causa degli attori, senza essere proprietari delle grotte, oltre a non averne avuto mai il possesso (fatto non contestato), tentarono di trasferirle senza rigorosamente identificarle, con la conseguenza che, come innanzi affermato, la disposizione di un bene altrui (o inventato) integra, secondo il combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. una causa di nullità, rilevabile d'ufficio, della previsione contrattuale per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità. Ed invero, deduceva la convenuta che, gli atti di trasferimento indicati dagli attori, oltre a non contenere i dati catastali, i confini, l'estensione e la provenienza delle grotte - in quanto non sottoposte al loro fondo ma estese in tutt'altra zona - non le individuavano in maniera sufficientemente chiara, così da identificarle senza possibilità di confusione, posto che sui luoghi di causa erano esistenti altre grotte, né evidenziavano certi elementi per individuarle. Nel giudizio R.G.N. 500760/2006, in contraddittorio con gli attuali attori, fu ascoltato il teste , che riferiva di conoscere le grotte di tufo per cui è causa Testimone_1 in quanto, in una delle grotte, i propri genitori avevano gestito una fabbrica di fuochi artificiali dal 1951 al primo maggio del 1966, allorquando la fabbrica si era incendiata, mentre, nell'altra grotta, vi ha abitato per circa due anni, probabilmente dal 1958 al 1959 (v. pag. 8 della sentenza n. 1217/2011, All. 7). La circostanza, dunque, che la famiglia del era stata Testimone_1 affittuaria delle grotte, risulta emergere dalla deposizione del teste, oltre a non essere stata mai contestata dagli attuali attori. Infatti, il Tribunale, in relazione alla domanda di usucapione, la considerava non determinante in quanto non
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specificava il «soggetto che avrebbe concesso in locazione ai propri genitori le grotte in parola», pur riconoscendo l'esistenza del rapporto di locazione. La detta dichiarazione testimoniale, unitamente alla non contestazione degli sull'esistenza della locazione, comprovava che gli attori, da sempre, Pt_1 non avessero mai esercitato alcun potere sulle grotte, non opponendosi nemmeno alla loro concessione in locazione. In ragione di quanto dedotto ed eccepito, chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, con vittoria delle spese del giudizio, nonché con la loro condanna, ai sensi degli artt. 96, comma 3 c.p.c. 1.3. – Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta apposita C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023 e assunta in decisione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 05.12.2023, con i termini ex art. 190 c.p.c. 1.4. – Va, prima di tutto, qualificata l'azione proposta dagli attori in termini di azione di rivendicazione di cui all'art. 948 cod. civ. posto che, con riferimento al thema decidendum della presente controversia gli istanti con l'atto introduttivo del giudizio hanno avanzato, in qualità di proprietari dei beni in contesa, domanda volta al rilascio delle due grotte occupate sine titulo dalla convenuta, oltre al risarcimento del danno patito. Orbene, in via preliminare, si osserva che, le grotte rivendicate sono entrambe ubicate nel Comune di Sorrento (Na) alla Via Atigliana snc. Come rilevato dal nominato C.T.U., ing. , in sede di sopralluogo, l'area Per_14 in questione si trova in una depressione del suolo terrestre delimitata da roccia tufacea, in fondo alla quale scorre un canale di acque meteoriche. Più precisamente, quanto alla descrizione delle stesse valga in questa sede quanto accertato dal consulente tecnico, il quale, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.1) rilevava che: “Le grotte sono state denominate con la lettera A e B essendo la prima quella di maggiore estensione. In particolare, la grotta A ha una lunghezza di circa m.100 ed una larghezza variabile da circa m.2 minimo a circa m.
8.00 max ed una forma in pianta ad elle. L' altezza dello spazio inziale è di m.4.20, successivamente l'altezza diventa di m..4.80, poi di m.6.60, per raggiungere nella parte finale m.
7.50 circa. La grotta presumibilmente si è originata per l'estrazione della pietra di tufo griglio di cui sono composte le pareti circostanti, materiale che costituisce le murature portanti di molti edifici della zona ed aveva quindi anticamente le funzioni di una cava. La roccia tufacea perimetrale presenta alcune fessure nelle pareti ed anche sulla volta di copertura mentre la pavimentazione è composta da pietre e fango per la presenza di acque meteoriche provenienti dal soprasuolo. È delimitata da un cancello in ferro. La grotta B si trova ad una breve distanza dalla precedente ed ha una lunghezza di circa m. 23,50 ed una larghezza variabile da m.
6.80 a m.
5.50 nella parte terminale, la forma in pianta è quasi rettangolare. L'altezza iniziale è di circa m.4,40 per poi
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raggiungere m.5,60. Anche questa grotta presumibilmente si è originata per l'estrazione della pietra di tufo griglio di cui sono composte le pareti circostanti, materiale che costituisce le murature portanti di molti edifici della zona;
essa, quindi, aveva anti60.nte le funzioni di una cava. La roccia tufacea perimetrale presenta alcune fessure nelle pareti ed anche sulla volta di copertura mentre la pavimentazione è composta da pietre e polvere ed è più asciutta della precedente essendo meno profonda e quindi più a contatto con l'aria proveniente dall'esterno. È delimitata da un cancello in ferro. Per accedere ad entrambe le grotte è stato necessario attraversare una galleria ubicata nella proprietà della convenuta, sottostante alla particella di terreno superficiale individuata in catasto con il n. 2182, precisamente posta sul confine sud di quest'ultima. Detta galleria ha ingresso dalla via Atigliana, dove è delimitata da un cancello in ferro e risulta realizzata nella roccia tufacea con una lunghezza di circa 50 m. ed una larghezza variabile, mediamente circa m.
2. Superata la galleria, mediante un vialetto in sterrato, si attraversa la p.lla di terreno 180, dove è presente un rudere in muratura (ex macello p.lla 180) sempre di proprietà della convenuta ed una ulteriore p.lla di terreno 255 pure della convenuta. In definitiva l'area antistante le grotte di cui è causa risulta individuata in catasto con la p.lla di terreno 255, è di proprietà della convenuta ed è delimitata a ovest e a sud con canale delle acque meteoriche mentre ad est vi è il costone tufaceo. Superato il canale con un ponticello in c.a. è possibile raggiungere anche un piccolo limoneto di aliena proprietà a sud (p.lla 551).” (cfr. pag. 6 – 8 relazione tecnica). Tanto premesso, venendo ora alla disamina delle domande di cui alle lettere A) e B) delle conclusioni volte ad accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, si appartiene all'attore Parte_1
(classe 1960) e che, la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto
[...] nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, si appartiene, invece, all'attore (classe 1966), si Parte_1 osserva che, l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. tende al riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'istante e, al rilascio, in suo favore, del bene rivendicato da parte di chi dispone di fatto del bene, possedendolo o detenendolo, in assenza di ogni titolo. Ed invero, se da un lato l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di atti negoziali - che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario - dall'altro lato, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, originaria o sopravvenuta, di ogni titolo la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes ma nel diritto di proprietà,
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tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. La pretesa avanzata dall'attore in rivendicazione trova, infatti, il suo fondamento nell'affermazione del diritto di proprietà del quale occorre che l'istante, con onere a suo carico, fornisca la piena dimostrazione attraverso la c.d. probatio diabolica. In altri termini, l'attore in rivendicazione dovrà provare la proprietà del bene oggetto di rivendica risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Nel caso di specie, si evidenzia che l'onere probatorio gravante sugli attori risulta attenuato in ragione dell'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, n. 1237/2017 del 02-5-2017 di questo Tribunale, con la quale è stata rigettata la domanda di usucapione avanzata dall'odierna convenuta e avente ad oggetto le grotte in contestazione. Invero, sulla base del principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 17091/2006, la probatio diabolica, che impone una prova stringente a chi rivendica un bene per dimostrare il suo diritto di proprietà risalendo al titolo originario o all'usucapione, si attenua quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa delle parti in causa. In questo caso, per vincere la causa, l'attore deve dimostrare solo la validità del proprio titolo di acquisto e il fatto che il bene apparteneva al comune dante causa prima che il convenuto iniziasse a possederlo. Orbene, la proposizione da parte della di un'azione volta CP_1 all'accertamento della proprietà per usucapione delle grotte de quibus nei confronti degli odierni attori, implicitamente comporta il riconoscimento della proprietà in capo a questi o comunque al comune dante causa, ovvero a che poi ha provveduto alla divisione dell'unico compendio in Persona_8 sette diverse quote, pervenute a vario titolo ai danti causa, tra gli altri, delle attuali parti del giudizio. Il rigetto di tale domanda, con sentenza passata in giudicato, rende sufficiente in questo giudizio, ai fini della prova della rivendica, la dimostrazione solo della validità del proprio titolo di acquisto e del fatto che il bene apparteneva al comune dante, prova assolta nel caso di specie mediante la produzione dell'atto di divisione per Notar del 30-10-1921 Per_1 Rep. 2240 con allegata perizia a firma del Cav. V. Apreda.(doc. 8 della produzione attorea) e ai successivi passaggi di proprietà, documentati mediante il deposito dei titoli di provenienza ai nn. 3,4,5,7,9,10,11,12,13,e14 del foliario. Pertanto, nel caso che ne occupa, ritiene questo Giudicante che la prova documentale posta dagli attori a fondamento della domanda sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio imposto in sede di azione di rivendica e, dunque, ad accertare, con il necessario grado di certezza, il diritto
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di proprietà delle grotte in contesa in favore degli istanti Parte_1 (classe 1960) e (classe 1966). Parte_1 Tanto evidenziato, occorre osservare che militano in tal senso anche gli esiti delle indagini condotte dal nominato C.T.U. confermano tale circostanza, ed invero il tecnico incaricato in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.1 - Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, descriva analiticamente il C.T.U. i luoghi di causa, accertando-mediante esame di atti, informazioni dalle parti e presso pubblici uffici - la proprietà delle varie unità facenti parte del comprensorio, nonché la corrispondenza tra gli immobili asseritamente di proprietà delle parti in causa con quelli oggetto di assegnazione, in virtù dell'atto di divisione per Notar del 15-9-1921 ed allegata perizia dell' ) Per_1 Tes_2 accertava la proprietà delle grotte per cui è causa in capo agli attori, rilevando che: “Dall'esame degli atti ipotecari e catastali risulta che: - l'attore
[...]
(1960) è proprietario, tra l'altro, dei seguenti beni in Sorrento Parte_1 foglio 3: nuda proprietà per 500/1000 della grotta sottostante alla p.lla catastale di terreno 2206, non meglio identificata per mancanza dei dati catastali, descrizione e confini, grotta meglio riportata e denominata con la lettera A nell'allegato elaborato grafico;
(…) “- l'attore Parte_1
(1966) è proprietario, tra l'altro, dei seguenti beni in Sorrento foglio 3: proprietà della grotta non meglio identificata per mancanza dei dati catastali, descrizione e confini, sottostante alle p.lle di terreno 1038, 1043 e 1044 in virtù di atto per notar del 15.06.2016 rep.33993, grotta Persona_15 meglio riportata e denominata con la lettera B nell'allegato elaborato grafico.” È da aggiungersi inoltre che, sempre il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.
2 - Accerti, in particolare, se le grotte per cui è causa sono collocate verticalmente nel sottosuolo rispettivamente dei fondi distinti nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 la prima, ed al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 la seconda e se sono state oggetto di separato trasferimento) precisava che, le grotte per cui è causa, sebbene in parte sottostanti alle particelle di proprietà degli attori, non attengono esclusivamente al sottosuolo delle stesse particelle, nella specie, p.lle 2206 e 1039 in ditta (classe 1960) e p.lle 1038, 1043 e1044 in Parte_1 ditta (classe 1966) bensì ad un maggiore comprensorio Parte_1 sovrastante coinvolgente anche proprietà aliene. Testualmente si legge: “E' stato possibile rilevare che le grotte, denominate A e B, sono sottostanti alle p.lle di proprietà degli attori. In particolare, la grotta A è sottostante alle p.lle 2208 e 2209 di (1960). Precisamente, la grotta A Parte_1 occupa solamente una porzione della superficie delle particelle essendo poi
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anche sottostante ad altre p.lle di aliena proprietà, non interessate dal presente giudizio quali ad es.la p.lla 1045 qualificata in catasto terreni come agrumeto di cl.3 ma costituente un viale di accesso alla proprietà dei terreni degli attori. Quest'ultima si trova in ditta Esposito Teresa usufruttuaria e Tutto AL RL (per 1/3). La grotta B è sottostante alle p.lle 1038 e 1044 ma la proprietà di queste superfici, per quanto già riportato al paragrafo 4, è della società (l'attore classe 1966 si CP_4 Parte_1 sarebbe riservato solamente la proprietà della grotta sottostante). Inoltre, la grotta B è anche sottostante ad altre p.lle di aliena proprietà non interessate dal presente giudizio nonché alla p.lla 1042 che rappresenta in catasto urbano un fabbricato condominiale dove sono ubicate alcune unità abitative degli attori. Infine, la grotta B non è sottostante alla p.lla di terreno 1043 la quale comprende una piccola corte urbana del medesimo fabbricato condominiale di via Atigliana n.9.” (cfr. pag. 10 – 11 della relazione tecnica). Dunque, alla luce delle risultanze che precedono, le domande meritano di trovare accoglimento. 1.5. – Acclarata, per le ragioni appena esposte, la proprietà delle grotte in capo agli attori, resta da verificare se la relazione intercorrente tra la convenuta, e le grotte medesime sia idonea a fondare, o meno, CP_1 un'occupazione legittima. Osserva a tal riguardo questo Giudice che, dagli atti di causa non è dato evincersi alcun titolo idoneo teso a dimostrare e giustificare la relazione giuridica intercorrente tra l'odierna convenuta e le consistenze immobiliari rivendicate. Non può, infatti, ritenersi sufficiente a fornire la prova di un possesso e/o detenzione qualificata con i cespiti in contesa la circostanza di fatto, solo allegata e non provata dalla difesa di parte convenuta, che CP_1
e prima ancora la madre, e a partire
[...] Persona_11 CP_5 dal 1921, hanno sempre posseduto le grotte de quo, utilizzandole per uso agricolo personale o concedendole in locazione prima alla IG.ra
[...] (1951- 1952) e poi al IG. sino al 1998, con un Per_13 CP_6 pausa nel 1995, allorché la , dopo aver chiuso il cancello perché CP_1 si rifiutava di pagarle il canone che fino ad allora versava Persona_2 alla madre si accordò per l'affitto delle grotte, che Persona_11 proseguì sino al 1998 (cfr. pag. 8 – 9 dell'atto di citazione); posto che, dall'esame complessivo del quadro probatorio ed in particolare dalla sentenza n. 1237/2017 (pubblicata il 02/05/2017) resa dal Tribunale di Torre IA nel procedimento recante n. 500760/2006 R.G., versata in atti, il Giudice adito escludeva l'acquisto, da parte di a titolo di CP_1 usucapione delle grotte in oggetto, non essendo stata fornita la prova del possesso uti dominus ultraventennale richiesto dalla legge. Tali circostanze, dunque, impediscono a questo Giudice adito di ritenere legittima l'occupazione dei cespiti rivendicati da parte dell'odierna convenuta e, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ordinarsi a il rilascio delle grotte occupate sine titulo. CP_1
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1.6. – Ancora, gli attori, premessa l'occupazione sine titulo delle grotte in contesa da parte della convenuta, quanto meno a far data dall'anno 2017, chiedevano altresì di sentire condannare al risarcimento dei CP_1 danni patiti, da determinarsi attraverso il metro del cd. “danno figurativo” ovvero sulla base del valore locativo dei cespiti occupati o, in subordine, d'ufficio in via equitativa (cfr. lettera D) delle conclusioni). La domanda così formulata va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, allegato in maniera specifica i pregiudizi che gli attori avrebbero subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dalla convenuta. È da aggiungersi, inoltre, che, gli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio hanno consentito di confermare tali assunti posto che, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.
6 - Determini il corrispettivo del godimento degli immobili per cui è causa da parte della convenuta che ne ha avuto l'uso esclusivo dal 2017 secondo il criterio del cd. “danno figurativo”) accertava che: “Per quanto riguarda il cosiddetto danno figurativo a far data dal 2017 vale la pena di ricordare che ci troviamo di fronte a due grotte scavate nel tufo, prive di qualsiasi requisito igienico-funzionale, la cui stabilità deve essere accertata con uno approfondito studio geologico e geotecnico. Ritengo pertanto che i beni in questione abbiano avuto una scarsa o nulla fruttuosità e il reddito del loro eventuale utilizzo, avvento al di fuori delle norme, potrà essere quantizzato solo all'esito dell'esame dei testi che hanno avuto in locazione i predetti beni per le finalità ad essi confacenti. In futuro, considerate le indicazioni del PUC, un eventuale redditività delle grotte potrebbe derivare solo da attività turistico ricettive extralberghiere temporanee quali fiere mostre sempre che i luoghi presentino le caratteristiche di sicurezza, salubrità e stabilità necessari all'uopo. Anche ai fini di un eventuale utilizzo quali parcheggi, fermo restando le condizioni di cui all'art.21, i luoghi non presentano caratteristiche idonee.” (cfr. pag. 14 relazione tecnica). Alla luce delle motivazioni che precedono la domanda non merita di trovare accoglimento. 1.7. – Da ultimo, gli attori, in ragione della totale interclusione delle grotte per cui è causa, chiedevano all'intestato Tribunale disporsi la costituzione coattiva di una servitù pedonale e carrabile a carico della galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2182, del cd. “Macello” e dell'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte medesime (cfr. lettera E) delle conclusioni).
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A tal proposito, si consideri quanto riscontrato dal nominato C.T.U., il quale, all'esito degli accertamenti peritali svolti confermava la totale interclusione delle grotte per cui è causa. Ed invero, il medesimo tecnico, in risposta al Quesito n.3 sottopostogli da questo Giudicante (Verifichi se la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 nonché quella posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044 non abbiano uscita sulla pubblica via e se siffatta uscita non possa essere procurata senza eccessivo dispendio o disagio per il proprietario) riscontrava che, l'unico passaggio consentito alle grotte in oggetto, data la particolarità dello stato dei luoghi, doveva considerarsi quello già esistente ovvero attraverso il viale e la galleria risultati in proprietà della conventa, CP_1
testualmente si legge: “Le grotte sono situate in una valle, cioè in una
[...] depressione della superficie terrestre, senza possibilità di altra uscita. Una volta indagato il territorio circostante si è verificato che i luoghi non consentono un accesso diverso e quindi non è possibile creare un nuovo percorso a causa della particolarità dei luoghi che risultano circoscritti da alte coste tufacee e da un canale di acque meteoriche per cui sono inaccessibile se non si vuole considerare l'odierno passaggio attraverso il viale e la galleria della convenuta. In effetti, senza suscitare ilarità, l'unica possibilità di collegamento delle grotte ai fondi sovrastanti degli attori sarebbe la formazione di un pozzo verticale mediante trivellazione, fermo restando le risultanze geologiche e geotecniche sulle caratteristiche meccaniche della roccia tufacea di cui è composto il sottosuolo. In conclusione, non è possibile creare un accesso diverso a causa della particolarità dei luoghi. Ovviamente non si può escludere completamente questa possibilità se si considerano le potenzialità della moderna tecnologia ma ciò comporterebbe costi esagerati e soprattutto l'attraversamento di proprietà i cui possessori sono certamente poco interessati dalle problematiche dei contendenti” (cfr. pag. 12 della relazione tecnica). E che, tale passaggio alla via pubblica, non consente, inoltre, il transito di veicoli posto che: “La galleria di accesso alle grotte dalla strada pubblica, nella proprietà della convenuta, ha una lunghezza di circa 50 m. ed una larghezza di circa 2 m. Detta galleria è stata scavata nel tufo grigio, roccia di cui si compone il sottosuolo locale e costituisce l'unica possibilità di accesso alle grotte come già riportato. La larghezza della galleria non è sufficiente per consentire il transito in sicurezza di eventuali veicoli a trazione meccanica dalla via pubblica perché bisogna considerare il franco necessario alle manovre e alla presenza contemporanea di eventuali pedoni. Un eventuale ampliamento dovrebbe essere realizzato con scavo della roccia tufacea grigia di cui sono composte le pareti laterali e il soffitto. Inoltre, dovrebbe essere pavimentato l'eventuale piano stradale che si presenta sconnesso e con tratti sterrati o rocciosi. Infine, la galleria dovrebbe essere
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illuminata e dotata di adeguata segnaletica stradale e di sicurezza nel tratto antistante della via comunale. Il tutto costituendo una servitù coattiva di passaggio a favore degli attori. Terminata la galleria per raggiungere le grotte sarebbe anche necessario pavimentare il viale successivo in sterrato. Tuttavia, in base al piano urbanistico vigente nel Comune di Sorrento approvato con delibera di C.C. n.76 del 6.12.2010, come meglio precisato nelle norme di attuazione, tale trasformazione del territorio non è consentita. Infatti, il soprasuolo delle grotte ricade in zona B (Urbanizzazione recente) ma l'area antistante alle grotte è ricompresa nella zona E. TA (agricolo – ambientale) (vedi Tav.P1 disciplina d'uso del suolo). In dette aree ai fini della tutela e promozione delle qualità ambientali e di tutela e sviluppo delle attività agricole, gli interventi devono tutelare, tra l'altro, i valloni, le aree di deflusso naturale delle acque meteoriche, le aree di compensazione dal sovra cumulo della piovosità, il paesaggio naturale agricolo etc. Pertanto, sono consentite soltanto piccole opere per la difesa del suolo, la realizzazione di sentieri o di percorsi esclusivamente pedonali etc. ed è vietata la realizzazione di qualsiasi opere nelle aree di scivolamento o instabilità dei terreni e nelle aree di sistemazione idrogeologica.” (cfr. risposta al Quesito n.
4 - Evidenzi, in particolare, se il passaggio alla via pubblica che attraversa il fondo di proprietà di consenta il transito di veicoli anche a CP_1 trazione meccanica (eventualmente anche mediante ampliamento della via, verificando altresì se esso possa essere realizzato alla stregua dei piani urbanistici vigenti - pag. 12 e 13 della relazione tecnica). Concludendo per l'impossibilità di trovare un'altra possibilità di accesso alla via pubblica: “La caratteristica dei luoghi, ed in particolare delle aree antistanti all'ingresso delle grotte A e B, non consente di accedervi a piedi o con veicoli in quanto totalmente interclusi. Ciò in quanto esse si trovano in una depressione caratteristica del suolo e cioè in una valle profonda delimitata da roccia tufacea e in fondo alla quale scorre un canale. Pertanto, dopo aver indagato tutti i fondi limitrofi, non è stato possibile trovare un'altra possibilità di accesso alla via pubblica come già riportato. Ovviamente non si può escludere completamente questa possibilità se si considerano le potenzialità della moderna tecnologia ma ciò comporterebbe opere di ingegneria dai costi altissimi e incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area.” (cfr. risposta al Quesito n5 - Nell'ipotesi in cui pervenga alla conclusione che i suddetti terreni siano del tutto interclusi e privi di qualsiasi accesso sia pedonale che carrabile, accerti ed indichi, rappresentando i luoghi e gli accertamenti eseguiti per il tramite della documentazione fotografica, il passaggio alla via pubblica più breve e di minor danno per il fondo (o i fondi) sul quale sarebbe consentito – pag. 13 e 14 della relazione tecnica). Dunque, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti, cui questo Giudicante ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri, siccome frutto di corretta ed adeguata metodologia operativa, deve costituirsi, ai sensi
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dell'art. 1051 c.c., una servitù di passaggio pedonale coattiva a carico del viale e della galleria, come descritti dal nominato C.T.U., ed a vantaggio delle due grotte medesime, senza la previsione di alcun tipo di indennità in favore del fondo servente di proprietà dei convenuti, atteso il valore pressochè nullo dei terreni su cui viene a costituirsi tale servitù, come accertato dal nominato consulente. 1.8. – L'accoglimento delle domande attoree, comparta il conseguente rigetto della richiesta, avanzata dalla convenuta e volta alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. 1.9. – Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al DM 147/22 discostandosi dalla nota depositata dai difensori in ragione dell'attività effettivamente espletata, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate, secondo i valori medi previsti dallo scaglione per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vengono nei rapporti interni tra le parti, definitivamente poste a carico di parte convenuta, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre IA, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1. dichiara che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, è di proprietà di (nato a [...] il 22-12- 1960); Parte_1
2. dichiara che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, è di proprietà di (nato a [...] il 09-02- Parte_1 1966); 3. condanna al rilascio dei summenzionati immobili in CP_1 favore dei loro rispettivi proprietari (classe 1960) Parte_1
e (classe 1966); Parte_1
4. rigetta la richiesta di risarcimento per occupazione illegittima avanzata dagli attori;
5. Dispone la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale sulla galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plla 2182, sul cd. “Macello” e sull'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte poste sotto i fondi distinti rispettivamente in Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, non munite di propri autonomi dati catastali, di
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proprietà degli attori dei cugini IG.ri (classe Parte_1 1960) e (classe 1966) secondo il percorso Parte_1 indicato alle pagg. 7 e 8 dell'elaborato peritale e alle successive pagg. 12 e 13;
6. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c degli attori, avanzata da;
CP_1
7. condanna alla refusione delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 7.616,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Corrado Fattorusso, e che hanno dichiarato di averne Parte_2 Parte_3 fatto anticipo;
8. pone definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra CP_1 le parti, le spese di CTU già liquidate con separato decreto. Così deciso in Torre IA, 10-9-2025. Il Giudice unico Dott.ssa Giovanna Di Meo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre IA, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3927/2020 del R.G.A.C. avente ad oggetto: azione di rivendica, risarcimento danni da occupazione sine titulo e costituzione coattiva servitù di passaggio vertente TRA
(C.F.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (Na), il 22.12.1960 ed ivi residente a[...] e Parte_1
(C.F.: nato a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Corrado Fattorusso (C.F.: ), CodiceFiscale_3 (C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sorrento (Na) CodiceFiscale_5 alla Via Fuorimura 20, elettivamente domiciliano (per le comunicazioni: fax 08178071672; pec Email_1 e Email_2 Email_3
- Attori E
(C.F.: ) nata a [...], CP_1 CodiceFiscale_6 il 07.03.1941 ed ivi residente al Vico Fuori Mura n. 1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Mascolo (C.F.: C.F._7
), presso il cui studio, sito in Gragnano (Na), alla Via T. Sorrentino, 35,
[...] elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax: 081/8013202; pec:
Email_4
- Convenuta CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.07.2020, gli attori, (nato il [...]) e Parte_1 Parte_1 (nato il [...]), evocavano in giudizio la convenuta, CP_1 all'udienza del 30.11.2020, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e
1039, si appartiene all'attore IG. (classe 1960); B) Parte_1 accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, si appartiene all'attore IG. (classe 1966); C) per Parte_1 l'effetto, considerato che ambedue le grotte suddette sono attualmente nella materiale disponibilità dei convenuti IG.ri e , CP_1 CP_2 condannare essi convenuti al rilascio dei medesimi immobili in favore dei loro rispettivi proprietari cugini (classe 1960) e Parte_1
(classe 1966); D) ulteriormente - dato atto che Parte_1 l'occupazione sine titulo delle grotte suddette da parte dei convenuti IG.ri
e si protrae quanto meno a far data dall'anno CP_1 CP_2 2017 - condannare essi convenuti al risarcimento dei danni patiti dai rispettivi proprietari delle medesime IG.ri (classe 1960) Parte_1 e (classe 1966), danni da determinarsi attraverso il Parte_1 metro del cd. “danno figurativo” (ovvero sulla base del loro valore locativo), ovvero d'ufficio in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; E) infine - considerato che per effetto della divisione dell'originario unico fondo intervenuta giusta il più volte citato atto per Notar del Persona_1 03/10/1921, Rep. 2240 (fol. 8), nonché giusta quanto accertato dalla menzionata sentenza n. 1237/2017 dell'adito Tribunale di Torre IA (fol. 19) che ha escluso l'appartenenza comune (anche) alle parti oggi in causa della galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plla 2182, nonché del cd. “Macello”, dell'area ad esso aggraffata (in Catasto al foglio 3, p.lla 180) e del successivo piccolo appezzamento (foglio 3, p-lla 255) - le grotte per cui è causa di proprietà degli attori IG.ri Parte_1 (classe 1960) e (classe 1966) sono divenute intercluse Parte_1 ed inaccessibili - disporsi la costituzione coattiva di servitù pedonale e carrabile sulla galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plta 2182, sul cd. “Macello” e sull'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte poste sotto i fondi distinti rispettivamente in Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, non munite di propri autonomi dati catastali, di proprietà degli attori dei cugini IG.ri
(classe 1960) e (classe 1966); F) Parte_1 Parte_1 in ogni caso condannare i convenuti IG.ri e alla CP_1 CP_2 refusione di spese e compensi di lite, da attribuirsi agli scriventi procuratori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.” A fondamento della domanda, premettevano in fatto di essere proprietari di due grotte tufacee, allo stato intercluse, site in Sorrento (Na) alla Via Atigliana, ambedue prive di autonomi dati castali.
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Che, i fondi insistenti sopra alle menzionate grotte appartengono: - quanto alla p.lla 2206 (ex 1046, ex 369) ed alla p.lla 1039 (ex 365) del foglio 3 del Catasto Terreni del comune di Sorrento, al IG. , il Controparte_3 quale è divenuto proprietario per metà in virtù del testamento olografo del di lui genitore - pubblicato con atto per Notar del Persona_2 Persona_3 02.07.1999 (Rep. 46379) - e per l'altra metà, per donazione ricevuta dalla madre IG.ra con atto per Notar del Persona_4 Persona_3 27.07.1999 (Rep. 46883); - quanto alle p.lle 1038 (ex 365), 1043 (ex 369) e 1044 (ex 369) del foglio 3 del Catasto Terreni del comune di Sorrento alla in virtù di atto per Notar del 15.06.2016 (Rep Controparte_4 Persona_5 33973). Precisavano gli attori che, quanto alle grotte per cui è causa, sottostanti ai predetti fondi, quella posta sotto la verticale del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e p.lla 1039, era pervenuta in proprietà all'attore (classe 1960) per meta Parte_1 in virtù del testamento olografo del di lui genitore pubblicato Persona_2 con atto per Notar del 02.07.1999 (Rep. 46379) e per l'altra Persona_3 metà per donazione ricevuta dalla madre IG.ra con atto Persona_4 per Notar del 27.07.1999 (Rep. 46883). L'altra grotta - ubicata Persona_3 nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038 (ex 365), 1043 (ex 369) e 1044 (ex 369) - appartiene a
(classe 1966) in virtù di testamento pubblico del defunto Parte_1
IG. per Notar del 21.09.2002 (Rep. 291750). Persona_6 Persona_7 Che, l'intero comprensorio di cui fanno parte le grotte per cui è causa e quelle contigue con i terreni soprastanti, in epoca risalente si apparteneva ad un unico proprietario a nome , deceduto in Sorrento in data Persona_8 21.02.1918; e che, dopo il decesso dell'originario unico proprietario, i di lui eredi commissionavano al Cav. V. Apreda una perizia descrittiva di tutti i beni del de cuius, la quale - redatta dal medesimo Cav. in data Per_9 15.09.1921 - veniva poi allegata all'atto di divisione per Notar Persona_1 del 03.10.1921 (Rep. 2240). Che, a dire degli attori, la suddetta perizia del Cav. e l'atto Per_9 per Notar del 03.10.1921, Rep. 2240, cui essa era allegata, Persona_1 dimostravano che le grotte de quibus esistevano come entità autonome rispetto ai fondi soprastanti e che esse in origine erano state attribuite in proprietà esclusiva ai titolari dei medesimi fondi soprastanti, tranne quella cd.
“galleria” (non una grotta in senso stretto, ma appunto una galleria aperta alle due estremità) che congiungeva il cd. ” (il quale a sua volta mena sul Per_10 piccolo fondo dal quale hanno accesso le grotte) alla pubblica via ed il
” stesso con l'area di pertinenza, i quali, in base a quella divisione, Per_10 erano rimasti comuni ai sette eredi di . Persona_8 Rappresentavano inoltre che, intorno all'anno 1995 la IG.ra CP_1
e, il di lei marito IG. assumevano iniziative dapprima
[...] CP_2 sostanziatesi nella chiusura della cancellata posta a ridosso della strada
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pubblica che immette nella citata galleria di accesso, di guisa da inibire il raggiungimento delle due grotte per cui è causa agli odierni attori e/o ai loro danti causa, e successivamente, si impossessavano delle grotte medesime sostituendo, nell'anno 2017, le cancellate poste a loro chiusura. Dette iniziative davano luogo ad un articolato contenzioso tra le odierne parti in causa (e/o i loro danti causa), riassunto dagli istanti ai paragrafi n.13 e n.14 dell'atto di citazione, sfociato, da ultimo, nell'azione possessoria a tal uopo proposta dagli attori nel giudizio recante n. 5338/2018 R.G. dell'adito Tribunale di Torre IA, dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Quanto, invece, ai danni da occupazione sine titulo, invece, gli attori chiedevano riconoscersi - con decorrenza dall'anno 2017 sino al recupero della disponibilità materiale delle grotte - il cd. “danno figurativo” ovvero riferito al valore locativo del bene, che può essere desunto da indici atti a provare il pregiudizio derivante dall'indisponibilità materiale dei beni da parte dell'avente diritto. Da ultimo, gli attori deducevano che, posto che la sentenza n.1237/2017 dell'adito Tribunale di Torre IA resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. 500760/2006 ed R.G. 500268/2011 aveva rigettato anche la domanda proposta dagli odierni istanti di sentirsi accertare la proprietà comune sia della galleria sottostante al terreno oggi distinto in Catasto al foglio 3, plla 2182, in proprietà sia del cd. ” e CP_1 Per_10 dell'area ad esso aggraffata (foglio 3, p.lla 180) ed essendo anche tale statuizione passata in giudicato - si doveva ritenere ormai sussistente una situazione di totale interclusione (anche) delle specifiche grotte per cui è causa, l'accesso alle quali risulta possibile esclusivamente tramite la suddetta galleria, sottostante al fondo individuato in Catasto al foglio 3, p.lla 2182, non essendovene di altri dai superiori terreni nonché attraverso la successiva area di pertinenza del cd. “Macello” (al foglio 3, p.lla 180 del Catasto Terreni di Sorrento) e la successiva area scoperta (al foglio 3, p.lla 255 del Catasto Terreni di Sorrento), tutte in ditta . CP_1 Pertanto, in ragione di ciò, gli attori deducevano la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di legge di cui agli artt. 1051 e seg. c.c. per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche mediante sottopassaggio, a carico di detta galleria (in Catasto Terreni individuata nella maggiore consistenza del fondo alla p.lla 2182), sulla area aggraffata al cd. “Macello” (al foglio 3, p.lla 180) e sul retrostante piccolo fondo scoperto (al foglio 3, p.lla 255), ed a vantaggio delle due grotte per cui è causa - costituenti rispettivamente la prima e la seconda provenendo dallo spazio scoperto denominato ” - oggi ricomprese nella maggiore Per_10 consistenza dei fondi posti sopra di esse, rispettivamente individuati in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 (quella di proprietà dell'attore classe 1960) ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044 Parte_1 (quella di proprietà dell'attore classe 1966). Precisando Parte_1 che, che non sarebbe possibile assicurare l'accesso alle grotte de quibus dai
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superiori terreni atteso che, all'uopo sarebbe necessario praticare delle forature nelle volte di tufo delle grotte medesime che rischierebbero di minare la stabilità non solo delle grotte stesse, ma anche dei fondi soprastanti, con grave rischio di dissesto dell'intera area (peraltro circondata da vari fabbricati adibiti a civile abitazione). Il tutto, non senza considerare che tali supposti accessi “verticali” renderebbero assai complesso non solo raggiungere le grotte sottostanti, ma viepiù consentire il passaggio di persone e merci in sicurezza e speditezza, così rendendo complesso (se non già impossibile) lo sfruttamento di detti immobili, la cui “naturale” destinazione è a deposito e/o ad attività commerciale. Infine, precisavano che, non doveva ritenersi dovuta l'indennità in via ordinaria prevista a vantaggio del proprietario del fondo servente che subisce la costituzione coattiva della servitù dall'art. 1053, comma 1, c.c., atteso che a mente del successivo art. 1054 c.c.: “Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione”. 1.2. – In data 26.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta, CP_1
la quale, premetteva che l'atto con cui un soggetto intende trasferire un
[...] bene di cui non è proprietario integra, secondo il combinato disposto degli artt. 14182 e 1346 c.c., una causa di nullità dell'atto per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità. Laddove, infatti, difetti uno di tali requisiti viene in rilievo l'art. 1418 c.c. che dispone la sanzione della nullità per deficit strutturale del negozio giuridico. Tanto premesso, nel caso di specie risultava che, la convenuta fosse invero proprietaria delle due grotte per CP_1 successione della madre , in virtù di atto di divisione, per Persona_11 Notaio del 19.12.2002, la quale, a sua volta, era proprietaria Per_12 esclusiva in virtù di atto di divisione del 03.10.1921, per Notaio e Per_1 dell'allegata perizia tecnica. Più precisamente deduceva che, dalla lettura dell'atto di divisione era evincibile la mancata previsione del diritto di passaggio in favore dei fondi delle controparti per accedere alle due grotte, le quali, inoltre, non erano sottostanti ai fondi in loro proprietà come erroneamente asserito. Infatti, nell'atto di divisione del 03.10.1921, per Notaio , l'attribuzione delle grotte alla quota di proprietà poi Per_1 pervenuta agli attori, avrebbe dovuto prevedere la costituzione di una servitù di passaggio proprio a carico della quota di proprietà, oggi della convenuta
Detta servitù, invocata nel presente giudizio dagli attori, era CP_1 espressamente vietata dalla perizia tecnica allegata all'atto di divisione del 1921 (pag. 20, punto 9) in quanto avrebbe determinato un notevole peso, incidendo anche sul valore della VII quota. Dunque, la richiesta volta all'ottenimento di un passaggio pedonale e carrabile, mai esistito, costituiva un'implicita ammissione, da parte degli , che le grotte appartenessero Pt_1 alla VII quota di in quanto non era mai stata prevista una CP_1 servitù di passaggio a loro favore ed inoltre, per loro stessa ammissione (capo 25 dell'atto di citazione) vi era l'impossibilità di accedervi in altro modo.
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Dunque, detta dichiarazione degli attori, avente valore confessorio, doveva dirsi la prova legale dell'inesistenza della servitù e che gli ed i loro Pt_1 danti causa non erano mai stati proprietari delle due grotte in oggetto. In altri termini, la mancata previsione della servitù di passaggio nella perizia allegata all'atto di divisione del 1921 e nella divisione del 2002 dei fratelli a CP_1 favore dei fondi degli attori doveva ritenersi il motivo per cui le grotte devono considerarsi di proprietà della CP_1 Ed invero, la convenuta, e prima ancora la madre e Persona_11
a partire dal 1921, hanno sempre posseduto le grotte de quo, CP_5 utilizzandole per uso agricolo personale o concedendole in locazione, prima alla IG.ra (1951- 1952) e poi al IG. sino Persona_13 CP_6 al 1998, con una pausa nel 1995, allorché la , dopo aver chiuso il CP_1 cancello perché si rifiutava di pagarle il canone che fino ad Persona_2 allora versava alla madre , si accordò per l'affitto delle Persona_11 grotte, che proseguì sino al 1998. Dunque, la convenuta deduceva di avere ereditato il fondo della madre mentre gli di Persona_11 Pt_1 avere acquistato, da altri coeredi, un fondo sovrastante, ma non ubicato sopra le grotte per cui è causa, del tutto autonome rispetto alle proprietà attoree. Precisava, inoltre, che gli attori, come si ricava dagli atti, oltre al fondo, sono proprietari solamente di un cunicolo tufaceo che risulta dalla planimetria catastale e che, avendo caratteristiche completamente dissimili, non può identificarsi con le grotte per cui è causa. Pur tuttavia, i danti causa degli attori, senza essere proprietari delle grotte, oltre a non averne avuto mai il possesso (fatto non contestato), tentarono di trasferirle senza rigorosamente identificarle, con la conseguenza che, come innanzi affermato, la disposizione di un bene altrui (o inventato) integra, secondo il combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. una causa di nullità, rilevabile d'ufficio, della previsione contrattuale per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità. Ed invero, deduceva la convenuta che, gli atti di trasferimento indicati dagli attori, oltre a non contenere i dati catastali, i confini, l'estensione e la provenienza delle grotte - in quanto non sottoposte al loro fondo ma estese in tutt'altra zona - non le individuavano in maniera sufficientemente chiara, così da identificarle senza possibilità di confusione, posto che sui luoghi di causa erano esistenti altre grotte, né evidenziavano certi elementi per individuarle. Nel giudizio R.G.N. 500760/2006, in contraddittorio con gli attuali attori, fu ascoltato il teste , che riferiva di conoscere le grotte di tufo per cui è causa Testimone_1 in quanto, in una delle grotte, i propri genitori avevano gestito una fabbrica di fuochi artificiali dal 1951 al primo maggio del 1966, allorquando la fabbrica si era incendiata, mentre, nell'altra grotta, vi ha abitato per circa due anni, probabilmente dal 1958 al 1959 (v. pag. 8 della sentenza n. 1217/2011, All. 7). La circostanza, dunque, che la famiglia del era stata Testimone_1 affittuaria delle grotte, risulta emergere dalla deposizione del teste, oltre a non essere stata mai contestata dagli attuali attori. Infatti, il Tribunale, in relazione alla domanda di usucapione, la considerava non determinante in quanto non
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specificava il «soggetto che avrebbe concesso in locazione ai propri genitori le grotte in parola», pur riconoscendo l'esistenza del rapporto di locazione. La detta dichiarazione testimoniale, unitamente alla non contestazione degli sull'esistenza della locazione, comprovava che gli attori, da sempre, Pt_1 non avessero mai esercitato alcun potere sulle grotte, non opponendosi nemmeno alla loro concessione in locazione. In ragione di quanto dedotto ed eccepito, chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, con vittoria delle spese del giudizio, nonché con la loro condanna, ai sensi degli artt. 96, comma 3 c.p.c. 1.3. – Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta apposita C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023 e assunta in decisione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 05.12.2023, con i termini ex art. 190 c.p.c. 1.4. – Va, prima di tutto, qualificata l'azione proposta dagli attori in termini di azione di rivendicazione di cui all'art. 948 cod. civ. posto che, con riferimento al thema decidendum della presente controversia gli istanti con l'atto introduttivo del giudizio hanno avanzato, in qualità di proprietari dei beni in contesa, domanda volta al rilascio delle due grotte occupate sine titulo dalla convenuta, oltre al risarcimento del danno patito. Orbene, in via preliminare, si osserva che, le grotte rivendicate sono entrambe ubicate nel Comune di Sorrento (Na) alla Via Atigliana snc. Come rilevato dal nominato C.T.U., ing. , in sede di sopralluogo, l'area Per_14 in questione si trova in una depressione del suolo terrestre delimitata da roccia tufacea, in fondo alla quale scorre un canale di acque meteoriche. Più precisamente, quanto alla descrizione delle stesse valga in questa sede quanto accertato dal consulente tecnico, il quale, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.1) rilevava che: “Le grotte sono state denominate con la lettera A e B essendo la prima quella di maggiore estensione. In particolare, la grotta A ha una lunghezza di circa m.100 ed una larghezza variabile da circa m.2 minimo a circa m.
8.00 max ed una forma in pianta ad elle. L' altezza dello spazio inziale è di m.4.20, successivamente l'altezza diventa di m..4.80, poi di m.6.60, per raggiungere nella parte finale m.
7.50 circa. La grotta presumibilmente si è originata per l'estrazione della pietra di tufo griglio di cui sono composte le pareti circostanti, materiale che costituisce le murature portanti di molti edifici della zona ed aveva quindi anticamente le funzioni di una cava. La roccia tufacea perimetrale presenta alcune fessure nelle pareti ed anche sulla volta di copertura mentre la pavimentazione è composta da pietre e fango per la presenza di acque meteoriche provenienti dal soprasuolo. È delimitata da un cancello in ferro. La grotta B si trova ad una breve distanza dalla precedente ed ha una lunghezza di circa m. 23,50 ed una larghezza variabile da m.
6.80 a m.
5.50 nella parte terminale, la forma in pianta è quasi rettangolare. L'altezza iniziale è di circa m.4,40 per poi
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raggiungere m.5,60. Anche questa grotta presumibilmente si è originata per l'estrazione della pietra di tufo griglio di cui sono composte le pareti circostanti, materiale che costituisce le murature portanti di molti edifici della zona;
essa, quindi, aveva anti60.nte le funzioni di una cava. La roccia tufacea perimetrale presenta alcune fessure nelle pareti ed anche sulla volta di copertura mentre la pavimentazione è composta da pietre e polvere ed è più asciutta della precedente essendo meno profonda e quindi più a contatto con l'aria proveniente dall'esterno. È delimitata da un cancello in ferro. Per accedere ad entrambe le grotte è stato necessario attraversare una galleria ubicata nella proprietà della convenuta, sottostante alla particella di terreno superficiale individuata in catasto con il n. 2182, precisamente posta sul confine sud di quest'ultima. Detta galleria ha ingresso dalla via Atigliana, dove è delimitata da un cancello in ferro e risulta realizzata nella roccia tufacea con una lunghezza di circa 50 m. ed una larghezza variabile, mediamente circa m.
2. Superata la galleria, mediante un vialetto in sterrato, si attraversa la p.lla di terreno 180, dove è presente un rudere in muratura (ex macello p.lla 180) sempre di proprietà della convenuta ed una ulteriore p.lla di terreno 255 pure della convenuta. In definitiva l'area antistante le grotte di cui è causa risulta individuata in catasto con la p.lla di terreno 255, è di proprietà della convenuta ed è delimitata a ovest e a sud con canale delle acque meteoriche mentre ad est vi è il costone tufaceo. Superato il canale con un ponticello in c.a. è possibile raggiungere anche un piccolo limoneto di aliena proprietà a sud (p.lla 551).” (cfr. pag. 6 – 8 relazione tecnica). Tanto premesso, venendo ora alla disamina delle domande di cui alle lettere A) e B) delle conclusioni volte ad accertare e dichiarare che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, si appartiene all'attore Parte_1
(classe 1960) e che, la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto
[...] nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, si appartiene, invece, all'attore (classe 1966), si Parte_1 osserva che, l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. tende al riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'istante e, al rilascio, in suo favore, del bene rivendicato da parte di chi dispone di fatto del bene, possedendolo o detenendolo, in assenza di ogni titolo. Ed invero, se da un lato l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di atti negoziali - che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario - dall'altro lato, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, originaria o sopravvenuta, di ogni titolo la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes ma nel diritto di proprietà,
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tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. La pretesa avanzata dall'attore in rivendicazione trova, infatti, il suo fondamento nell'affermazione del diritto di proprietà del quale occorre che l'istante, con onere a suo carico, fornisca la piena dimostrazione attraverso la c.d. probatio diabolica. In altri termini, l'attore in rivendicazione dovrà provare la proprietà del bene oggetto di rivendica risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Nel caso di specie, si evidenzia che l'onere probatorio gravante sugli attori risulta attenuato in ragione dell'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, n. 1237/2017 del 02-5-2017 di questo Tribunale, con la quale è stata rigettata la domanda di usucapione avanzata dall'odierna convenuta e avente ad oggetto le grotte in contestazione. Invero, sulla base del principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 17091/2006, la probatio diabolica, che impone una prova stringente a chi rivendica un bene per dimostrare il suo diritto di proprietà risalendo al titolo originario o all'usucapione, si attenua quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa delle parti in causa. In questo caso, per vincere la causa, l'attore deve dimostrare solo la validità del proprio titolo di acquisto e il fatto che il bene apparteneva al comune dante causa prima che il convenuto iniziasse a possederlo. Orbene, la proposizione da parte della di un'azione volta CP_1 all'accertamento della proprietà per usucapione delle grotte de quibus nei confronti degli odierni attori, implicitamente comporta il riconoscimento della proprietà in capo a questi o comunque al comune dante causa, ovvero a che poi ha provveduto alla divisione dell'unico compendio in Persona_8 sette diverse quote, pervenute a vario titolo ai danti causa, tra gli altri, delle attuali parti del giudizio. Il rigetto di tale domanda, con sentenza passata in giudicato, rende sufficiente in questo giudizio, ai fini della prova della rivendica, la dimostrazione solo della validità del proprio titolo di acquisto e del fatto che il bene apparteneva al comune dante, prova assolta nel caso di specie mediante la produzione dell'atto di divisione per Notar del 30-10-1921 Per_1 Rep. 2240 con allegata perizia a firma del Cav. V. Apreda.(doc. 8 della produzione attorea) e ai successivi passaggi di proprietà, documentati mediante il deposito dei titoli di provenienza ai nn. 3,4,5,7,9,10,11,12,13,e14 del foliario. Pertanto, nel caso che ne occupa, ritiene questo Giudicante che la prova documentale posta dagli attori a fondamento della domanda sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio imposto in sede di azione di rivendica e, dunque, ad accertare, con il necessario grado di certezza, il diritto
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di proprietà delle grotte in contesa in favore degli istanti Parte_1 (classe 1960) e (classe 1966). Parte_1 Tanto evidenziato, occorre osservare che militano in tal senso anche gli esiti delle indagini condotte dal nominato C.T.U. confermano tale circostanza, ed invero il tecnico incaricato in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.1 - Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, descriva analiticamente il C.T.U. i luoghi di causa, accertando-mediante esame di atti, informazioni dalle parti e presso pubblici uffici - la proprietà delle varie unità facenti parte del comprensorio, nonché la corrispondenza tra gli immobili asseritamente di proprietà delle parti in causa con quelli oggetto di assegnazione, in virtù dell'atto di divisione per Notar del 15-9-1921 ed allegata perizia dell' ) Per_1 Tes_2 accertava la proprietà delle grotte per cui è causa in capo agli attori, rilevando che: “Dall'esame degli atti ipotecari e catastali risulta che: - l'attore
[...]
(1960) è proprietario, tra l'altro, dei seguenti beni in Sorrento Parte_1 foglio 3: nuda proprietà per 500/1000 della grotta sottostante alla p.lla catastale di terreno 2206, non meglio identificata per mancanza dei dati catastali, descrizione e confini, grotta meglio riportata e denominata con la lettera A nell'allegato elaborato grafico;
(…) “- l'attore Parte_1
(1966) è proprietario, tra l'altro, dei seguenti beni in Sorrento foglio 3: proprietà della grotta non meglio identificata per mancanza dei dati catastali, descrizione e confini, sottostante alle p.lle di terreno 1038, 1043 e 1044 in virtù di atto per notar del 15.06.2016 rep.33993, grotta Persona_15 meglio riportata e denominata con la lettera B nell'allegato elaborato grafico.” È da aggiungersi inoltre che, sempre il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.
2 - Accerti, in particolare, se le grotte per cui è causa sono collocate verticalmente nel sottosuolo rispettivamente dei fondi distinti nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 la prima, ed al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 la seconda e se sono state oggetto di separato trasferimento) precisava che, le grotte per cui è causa, sebbene in parte sottostanti alle particelle di proprietà degli attori, non attengono esclusivamente al sottosuolo delle stesse particelle, nella specie, p.lle 2206 e 1039 in ditta (classe 1960) e p.lle 1038, 1043 e1044 in Parte_1 ditta (classe 1966) bensì ad un maggiore comprensorio Parte_1 sovrastante coinvolgente anche proprietà aliene. Testualmente si legge: “E' stato possibile rilevare che le grotte, denominate A e B, sono sottostanti alle p.lle di proprietà degli attori. In particolare, la grotta A è sottostante alle p.lle 2208 e 2209 di (1960). Precisamente, la grotta A Parte_1 occupa solamente una porzione della superficie delle particelle essendo poi
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anche sottostante ad altre p.lle di aliena proprietà, non interessate dal presente giudizio quali ad es.la p.lla 1045 qualificata in catasto terreni come agrumeto di cl.3 ma costituente un viale di accesso alla proprietà dei terreni degli attori. Quest'ultima si trova in ditta Esposito Teresa usufruttuaria e Tutto AL RL (per 1/3). La grotta B è sottostante alle p.lle 1038 e 1044 ma la proprietà di queste superfici, per quanto già riportato al paragrafo 4, è della società (l'attore classe 1966 si CP_4 Parte_1 sarebbe riservato solamente la proprietà della grotta sottostante). Inoltre, la grotta B è anche sottostante ad altre p.lle di aliena proprietà non interessate dal presente giudizio nonché alla p.lla 1042 che rappresenta in catasto urbano un fabbricato condominiale dove sono ubicate alcune unità abitative degli attori. Infine, la grotta B non è sottostante alla p.lla di terreno 1043 la quale comprende una piccola corte urbana del medesimo fabbricato condominiale di via Atigliana n.9.” (cfr. pag. 10 – 11 della relazione tecnica). Dunque, alla luce delle risultanze che precedono, le domande meritano di trovare accoglimento. 1.5. – Acclarata, per le ragioni appena esposte, la proprietà delle grotte in capo agli attori, resta da verificare se la relazione intercorrente tra la convenuta, e le grotte medesime sia idonea a fondare, o meno, CP_1 un'occupazione legittima. Osserva a tal riguardo questo Giudice che, dagli atti di causa non è dato evincersi alcun titolo idoneo teso a dimostrare e giustificare la relazione giuridica intercorrente tra l'odierna convenuta e le consistenze immobiliari rivendicate. Non può, infatti, ritenersi sufficiente a fornire la prova di un possesso e/o detenzione qualificata con i cespiti in contesa la circostanza di fatto, solo allegata e non provata dalla difesa di parte convenuta, che CP_1
e prima ancora la madre, e a partire
[...] Persona_11 CP_5 dal 1921, hanno sempre posseduto le grotte de quo, utilizzandole per uso agricolo personale o concedendole in locazione prima alla IG.ra
[...] (1951- 1952) e poi al IG. sino al 1998, con un Per_13 CP_6 pausa nel 1995, allorché la , dopo aver chiuso il cancello perché CP_1 si rifiutava di pagarle il canone che fino ad allora versava Persona_2 alla madre si accordò per l'affitto delle grotte, che Persona_11 proseguì sino al 1998 (cfr. pag. 8 – 9 dell'atto di citazione); posto che, dall'esame complessivo del quadro probatorio ed in particolare dalla sentenza n. 1237/2017 (pubblicata il 02/05/2017) resa dal Tribunale di Torre IA nel procedimento recante n. 500760/2006 R.G., versata in atti, il Giudice adito escludeva l'acquisto, da parte di a titolo di CP_1 usucapione delle grotte in oggetto, non essendo stata fornita la prova del possesso uti dominus ultraventennale richiesto dalla legge. Tali circostanze, dunque, impediscono a questo Giudice adito di ritenere legittima l'occupazione dei cespiti rivendicati da parte dell'odierna convenuta e, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ordinarsi a il rilascio delle grotte occupate sine titulo. CP_1
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1.6. – Ancora, gli attori, premessa l'occupazione sine titulo delle grotte in contesa da parte della convenuta, quanto meno a far data dall'anno 2017, chiedevano altresì di sentire condannare al risarcimento dei CP_1 danni patiti, da determinarsi attraverso il metro del cd. “danno figurativo” ovvero sulla base del valore locativo dei cespiti occupati o, in subordine, d'ufficio in via equitativa (cfr. lettera D) delle conclusioni). La domanda così formulata va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, allegato in maniera specifica i pregiudizi che gli attori avrebbero subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dalla convenuta. È da aggiungersi, inoltre, che, gli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio hanno consentito di confermare tali assunti posto che, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante (cfr. Quesito n.
6 - Determini il corrispettivo del godimento degli immobili per cui è causa da parte della convenuta che ne ha avuto l'uso esclusivo dal 2017 secondo il criterio del cd. “danno figurativo”) accertava che: “Per quanto riguarda il cosiddetto danno figurativo a far data dal 2017 vale la pena di ricordare che ci troviamo di fronte a due grotte scavate nel tufo, prive di qualsiasi requisito igienico-funzionale, la cui stabilità deve essere accertata con uno approfondito studio geologico e geotecnico. Ritengo pertanto che i beni in questione abbiano avuto una scarsa o nulla fruttuosità e il reddito del loro eventuale utilizzo, avvento al di fuori delle norme, potrà essere quantizzato solo all'esito dell'esame dei testi che hanno avuto in locazione i predetti beni per le finalità ad essi confacenti. In futuro, considerate le indicazioni del PUC, un eventuale redditività delle grotte potrebbe derivare solo da attività turistico ricettive extralberghiere temporanee quali fiere mostre sempre che i luoghi presentino le caratteristiche di sicurezza, salubrità e stabilità necessari all'uopo. Anche ai fini di un eventuale utilizzo quali parcheggi, fermo restando le condizioni di cui all'art.21, i luoghi non presentano caratteristiche idonee.” (cfr. pag. 14 relazione tecnica). Alla luce delle motivazioni che precedono la domanda non merita di trovare accoglimento. 1.7. – Da ultimo, gli attori, in ragione della totale interclusione delle grotte per cui è causa, chiedevano all'intestato Tribunale disporsi la costituzione coattiva di una servitù pedonale e carrabile a carico della galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2182, del cd. “Macello” e dell'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte medesime (cfr. lettera E) delle conclusioni).
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A tal proposito, si consideri quanto riscontrato dal nominato C.T.U., il quale, all'esito degli accertamenti peritali svolti confermava la totale interclusione delle grotte per cui è causa. Ed invero, il medesimo tecnico, in risposta al Quesito n.3 sottopostogli da questo Giudicante (Verifichi se la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039 nonché quella posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044 non abbiano uscita sulla pubblica via e se siffatta uscita non possa essere procurata senza eccessivo dispendio o disagio per il proprietario) riscontrava che, l'unico passaggio consentito alle grotte in oggetto, data la particolarità dello stato dei luoghi, doveva considerarsi quello già esistente ovvero attraverso il viale e la galleria risultati in proprietà della conventa, CP_1
testualmente si legge: “Le grotte sono situate in una valle, cioè in una
[...] depressione della superficie terrestre, senza possibilità di altra uscita. Una volta indagato il territorio circostante si è verificato che i luoghi non consentono un accesso diverso e quindi non è possibile creare un nuovo percorso a causa della particolarità dei luoghi che risultano circoscritti da alte coste tufacee e da un canale di acque meteoriche per cui sono inaccessibile se non si vuole considerare l'odierno passaggio attraverso il viale e la galleria della convenuta. In effetti, senza suscitare ilarità, l'unica possibilità di collegamento delle grotte ai fondi sovrastanti degli attori sarebbe la formazione di un pozzo verticale mediante trivellazione, fermo restando le risultanze geologiche e geotecniche sulle caratteristiche meccaniche della roccia tufacea di cui è composto il sottosuolo. In conclusione, non è possibile creare un accesso diverso a causa della particolarità dei luoghi. Ovviamente non si può escludere completamente questa possibilità se si considerano le potenzialità della moderna tecnologia ma ciò comporterebbe costi esagerati e soprattutto l'attraversamento di proprietà i cui possessori sono certamente poco interessati dalle problematiche dei contendenti” (cfr. pag. 12 della relazione tecnica). E che, tale passaggio alla via pubblica, non consente, inoltre, il transito di veicoli posto che: “La galleria di accesso alle grotte dalla strada pubblica, nella proprietà della convenuta, ha una lunghezza di circa 50 m. ed una larghezza di circa 2 m. Detta galleria è stata scavata nel tufo grigio, roccia di cui si compone il sottosuolo locale e costituisce l'unica possibilità di accesso alle grotte come già riportato. La larghezza della galleria non è sufficiente per consentire il transito in sicurezza di eventuali veicoli a trazione meccanica dalla via pubblica perché bisogna considerare il franco necessario alle manovre e alla presenza contemporanea di eventuali pedoni. Un eventuale ampliamento dovrebbe essere realizzato con scavo della roccia tufacea grigia di cui sono composte le pareti laterali e il soffitto. Inoltre, dovrebbe essere pavimentato l'eventuale piano stradale che si presenta sconnesso e con tratti sterrati o rocciosi. Infine, la galleria dovrebbe essere
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illuminata e dotata di adeguata segnaletica stradale e di sicurezza nel tratto antistante della via comunale. Il tutto costituendo una servitù coattiva di passaggio a favore degli attori. Terminata la galleria per raggiungere le grotte sarebbe anche necessario pavimentare il viale successivo in sterrato. Tuttavia, in base al piano urbanistico vigente nel Comune di Sorrento approvato con delibera di C.C. n.76 del 6.12.2010, come meglio precisato nelle norme di attuazione, tale trasformazione del territorio non è consentita. Infatti, il soprasuolo delle grotte ricade in zona B (Urbanizzazione recente) ma l'area antistante alle grotte è ricompresa nella zona E. TA (agricolo – ambientale) (vedi Tav.P1 disciplina d'uso del suolo). In dette aree ai fini della tutela e promozione delle qualità ambientali e di tutela e sviluppo delle attività agricole, gli interventi devono tutelare, tra l'altro, i valloni, le aree di deflusso naturale delle acque meteoriche, le aree di compensazione dal sovra cumulo della piovosità, il paesaggio naturale agricolo etc. Pertanto, sono consentite soltanto piccole opere per la difesa del suolo, la realizzazione di sentieri o di percorsi esclusivamente pedonali etc. ed è vietata la realizzazione di qualsiasi opere nelle aree di scivolamento o instabilità dei terreni e nelle aree di sistemazione idrogeologica.” (cfr. risposta al Quesito n.
4 - Evidenzi, in particolare, se il passaggio alla via pubblica che attraversa il fondo di proprietà di consenta il transito di veicoli anche a CP_1 trazione meccanica (eventualmente anche mediante ampliamento della via, verificando altresì se esso possa essere realizzato alla stregua dei piani urbanistici vigenti - pag. 12 e 13 della relazione tecnica). Concludendo per l'impossibilità di trovare un'altra possibilità di accesso alla via pubblica: “La caratteristica dei luoghi, ed in particolare delle aree antistanti all'ingresso delle grotte A e B, non consente di accedervi a piedi o con veicoli in quanto totalmente interclusi. Ciò in quanto esse si trovano in una depressione caratteristica del suolo e cioè in una valle profonda delimitata da roccia tufacea e in fondo alla quale scorre un canale. Pertanto, dopo aver indagato tutti i fondi limitrofi, non è stato possibile trovare un'altra possibilità di accesso alla via pubblica come già riportato. Ovviamente non si può escludere completamente questa possibilità se si considerano le potenzialità della moderna tecnologia ma ciò comporterebbe opere di ingegneria dai costi altissimi e incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area.” (cfr. risposta al Quesito n5 - Nell'ipotesi in cui pervenga alla conclusione che i suddetti terreni siano del tutto interclusi e privi di qualsiasi accesso sia pedonale che carrabile, accerti ed indichi, rappresentando i luoghi e gli accertamenti eseguiti per il tramite della documentazione fotografica, il passaggio alla via pubblica più breve e di minor danno per il fondo (o i fondi) sul quale sarebbe consentito – pag. 13 e 14 della relazione tecnica). Dunque, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti, cui questo Giudicante ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri, siccome frutto di corretta ed adeguata metodologia operativa, deve costituirsi, ai sensi
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dell'art. 1051 c.c., una servitù di passaggio pedonale coattiva a carico del viale e della galleria, come descritti dal nominato C.T.U., ed a vantaggio delle due grotte medesime, senza la previsione di alcun tipo di indennità in favore del fondo servente di proprietà dei convenuti, atteso il valore pressochè nullo dei terreni su cui viene a costituirsi tale servitù, come accertato dal nominato consulente. 1.8. – L'accoglimento delle domande attoree, comparta il conseguente rigetto della richiesta, avanzata dalla convenuta e volta alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. 1.9. – Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al DM 147/22 discostandosi dalla nota depositata dai difensori in ragione dell'attività effettivamente espletata, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate, secondo i valori medi previsti dallo scaglione per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vengono nei rapporti interni tra le parti, definitivamente poste a carico di parte convenuta, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre IA, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1. dichiara che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, è di proprietà di (nato a [...] il 22-12- 1960); Parte_1
2. dichiara che la grotta posta nel sottosuolo del fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, è di proprietà di (nato a [...] il 09-02- Parte_1 1966); 3. condanna al rilascio dei summenzionati immobili in CP_1 favore dei loro rispettivi proprietari (classe 1960) Parte_1
e (classe 1966); Parte_1
4. rigetta la richiesta di risarcimento per occupazione illegittima avanzata dagli attori;
5. Dispone la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale sulla galleria di collegamento alla strada pubblica posta sotto la p.lla individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, plla 2182, sul cd. “Macello” e sull'area ad esso aggraffata (In Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 180) e sul successivo piccolo appezzamento (in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 255) ed a vantaggio delle due grotte poste sotto i fondi distinti rispettivamente in Catasto Terreni del Comune di Sorrento al foglio 3, p.lla 2206 e 1039, ed al foglio 3, p.lle 1038, 1043 e 1044, non munite di propri autonomi dati catastali, di
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proprietà degli attori dei cugini IG.ri (classe Parte_1 1960) e (classe 1966) secondo il percorso Parte_1 indicato alle pagg. 7 e 8 dell'elaborato peritale e alle successive pagg. 12 e 13;
6. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c degli attori, avanzata da;
CP_1
7. condanna alla refusione delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 7.616,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Corrado Fattorusso, e che hanno dichiarato di averne Parte_2 Parte_3 fatto anticipo;
8. pone definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra CP_1 le parti, le spese di CTU già liquidate con separato decreto. Così deciso in Torre IA, 10-9-2025. Il Giudice unico Dott.ssa Giovanna Di Meo
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