Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07560/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7560 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
DM di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa ES Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il decreto, notificato in data 27.05.2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigetto la domanda di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) presentata dalla ricorrente medesima in data 11.01.2017. A fondamento del diniego veniva posto quanto emerso dall’attività informativa esperita e, segnatamente, la sussistenza di elementi a carico del marito della ricorrente che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza” elementi questi che hanno condotto al rigetto delle istanze omettendo anche il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 essendo i dinieghi supportati da dati di carattere “riservato”.
Avvero il predetto atto la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare di quanto sancito dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 all’art. 9 e ss. e di quanto sancito dall'art. 3 della legge 241/1990 per omessa motivazione o lacunosità della medesima;
2) Eccesso di potere sotto il medesimo profilo della carenza o lacunosità della motivazione, per carenza di istruttoria e per conseguente falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e violazione del principio della trasparenza.
Tra le condizioni per l’ottenimento della cittadinanza figurerebbe la produzione dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti riguardanti il solo richiedente la cittadinanza, non anche quelli dei propri familiari, pena la violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Nel provvedimento impugnato non vi sarebbe neanche un’adeguata motivazione del diniego e il mancato preavviso di rigetto sarebbe una violazione del diritto di partecipazione della ricorrente al procedimento. Infine, la valutazione dell’Amministrazione dovrebbe riferirsi al complesso delle circostanze rilevanti della personalità del richiedente la cittadinanza, nel caso di specie, della ricorrente, e un eventuale diniego per ragioni esterne alla stessa dovrebbe essere motivata in relazione all’ingerenza di tali ragioni nella sfera della ricorrente medesima. Pertanto l’Amministrazione, non avendo motivato in tal senso, sarebbe incorsa in difetto di istruttoria e motivazione che avrebbe condotto ad un travisamento dei fatti.
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, in ottemperanza alla ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS- ha depositato, in busta chiusa e sigillata, la documentazione riservata posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una dichiarazione sottoscritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
RI
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
3. Tanto premesso, nel caso di specie il Ministero resistente ha motivato il diniego della concessione di cittadinanza rappresentando che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto del marito della ricorrente elementi che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che il predetto è emerso in ambito investigativo, poiché segnalato per frequentazioni con soggetti indagati per terrorismo internazionale.
Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente “vincolata” agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
3.1. Ciò posto, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021).
A tal riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014).
3.2. Nel caso di specie la ricorrente contesta il fatto che la motivazione del diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana faccia riferimento alle criticità emerse in sede di accertamenti sulla persona del proprio coniuge e non su una valutazione degli elementi riguardanti la ricorrente, di talché sarebbe stata violata la norma che prevede l’allegazione della documentazione, ai fini della concessione, solo in riferimento al richiedente la cittadinanza. Tuttavia, quanto alla rilevanza dei legami familiari del richiedente ai fini del diniego della cittadinanza, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere sufficiente motivi di diniego della cittadinanza la circostanza della sussistenza del rapporto di parentela indicante l'esistenza di un legame stabile e duraturo nel tempo, in quanto fondato sulle radici familiari e sui connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica (cfr. TAR Lazio, n. 15026/2025).
Tale principio trova applicazione, a fortiori, nel caso del rapporto coniugale, che costituisce la forma più intensa e stabile di legame familiare e che implica una comunione di vita idonea a determinare una peculiare prossimità anche alle eventuali frequentazioni e contatti del coniuge .
3.3. Per quanto riguarda l’ampiezza dell’obbligo di motivazione del diniego, esso si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati. Pertanto, è legittimo un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
A tal riguardo, invero, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza -, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di "intelligence" in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022; 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
3.4. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
La valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
4. Anche il motivo con cui si censura l'omissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato, che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono sottratti all'accesso, non è configurabile la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ratio di tale disposizione, infatti, presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo, il che non è possibile quando tali elementi sono coperti da classifica di riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 4271).
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una violazione formale dell'art. 10-bis, la stessa non potrebbe condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.
Invero, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, rispetto ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
Peraltro, la consolidata e condivisibile giurisprudenza ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 «in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998» (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) ed ha altresì spiegato «che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo» (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 4271/2013).
In altri termini, in ragione del carattere secretato di tali informazioni, non è nella specie ragionevolmente concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e di segretezza che concernono l’attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica e il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa viene assicurato mediante l’eventuale ostensione, in giudizio, con le modalità adeguate, degli atti su cui si fonda il diniego ( ostensione nel caso di specie avvenuta).
5. Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720) né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
6. Alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato è adeguatamente motivato e scevro dalle censure prospettate, con conseguente rigetto del ricorso proposto.
7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
ES Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ES Vallefuoco | Orazio TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.