Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 955
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella per indirizzo PEC mittente non registrato

    Il giudice ritiene che, poiché l'indirizzo PEC mittente consentiva comunque di individuare l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il destinatario ha potuto esercitare pienamente le proprie difese, non sussiste nullità. Inoltre, l'indirizzo PEC risulta presente nel registro IPA.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice accoglie parzialmente la prescrizione per la TARI 2014 e la tassa automobilistica 2016, ritenendo che i termini si siano maturati prima della notifica della cartella e delle sospensioni Covid-19. Per la TARI 2016, invece, la prescrizione non è maturata a causa delle sospensioni.

  • Accolto
    Prescrizione TARI 2014

    Il termine di prescrizione quinquennale per la TARI 2014 è maturato il 31.12.2019, antecedentemente alle sospensioni Covid-19 e alla notifica della cartella (27.01.2023).

  • Rigettato
    Prescrizione TARI 2016

    Il termine di prescrizione quinquennale per la TARI 2016, pur maturando il 31.12.2021, è stato sospeso dalla normativa emergenziale COVID-19, pertanto il credito non era prescritto alla data di notifica della cartella (27.01.2023).

  • Accolto
    Prescrizione Tassa Automobilistica 2016

    Il termine di prescrizione triennale per la tassa automobilistica 2016 è maturato il 31.12.2019, antecedentemente alle sospensioni Covid-19 e alla notifica della cartella (27.01.2023).

  • Rigettato
    Prescrizione Recupero Crediti 2020

    Il credito per recupero crediti anno 2020 non risulta prescritto alla data di notifica della cartella impugnata (27.01.2023).

  • Altro
    Difetto di giurisdizione

    Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria per i crediti contributivi.

  • Inammissibile
    Motivo nuovo

    Il giudice dichiara inammissibile l'eccezione di decadenza in quanto proposta per la prima volta nelle memorie difensive, integrando un motivo nuovo non formalizzato con motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 955
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 955
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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