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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29320220016503653000, notificata il 27 gennaio 2023, relativa a Tari (anni 2014 e 2016), contributi previdenziali (anni 2016–2020), recupero crediti (anno 2020), e tassa automobilistica (anno 2016), per un importo complessivo di euro 4.188,75.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata tramite PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri (INI-PEC, Indice P.A., Reginde), in violazione dell'art. 60 del DPR 600/1973 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. 1346/2019 e altre).
L'indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (“notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it”) non risultava registrato, rendendo la notifica inesistente e non sanabile.
Con un secondo motivo, nel merito, il ricorrente ha sostenuto che le pretese tributarie contenute nella cartella dovevano considerarsi prescritte in dipendenza della nullità della notifica della cartella ed in mancanza di altri atti interruttivi;
in particolare, la Tari doveva essere fatta valere entro cinque anni, e la tassa automobilistica entro tre anni, con conseguente nullità della cartella.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
In via preliminare, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni afferenti al merito, sostenendo che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo o alla titolarità del credito debbano essere imputati agli enti impositori.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica era avvenuta correttamente tramite PEC all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi, e che l'attestazione di avvenuta consegna doveva considerarsi sufficiente per considerare perfezionata la notifica. Inoltre ha richiamato il principio di sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, evidenziando che il ricorrente aveva ricevuto l'atto, lo aveva impugnato tempestivamente e lo aveva prodotto in giudizio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti, evidenziava che i termini di prescrizione e decadenza erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19
(art. 68 del DL 18/2020 e art. 12 del D.Lgs. 159/2015) con l conseguenza che la cartella risultava notificata nel rispetto dei termini prorogati.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato, con altro difensore, una seconda comparsa di costituzione in giudizio.
In via preliminare, ha chiesto alla Commissione di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte relativa ai contributi previdenziali richiesti dalla Cassa Forense.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'eccezione di nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri fosse priva di fondamento, richiamando l'art. 26, comma 2, del DPR 602/1973, che disciplina la notifica delle cartelle di pagamento via
PEC, evidenziando che la norma richiede la validità dell'indirizzo del destinatario, non del mittente. In ogni caso, evidenziava come ogni eventuale nullità avrebbe dovuto ritenersi superata dalla impugnazione del ricorrente che aveva sanato così eventuali vizi di notifica per raggiungimento dello scopo.
Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione rispetto alle contestazioni sulla debenza del tributo e sulla formazione del ruolo, affermando che tali profili competono esclusivamente agli enti impositori.
§§§§§
Con ordinanza del 29.09.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
§§§§§
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ha contestato le difese di AdER sostenendo che i motivi di ricorso non avevano riguardo solo ai profili di notifica della cartella ma anche all'omessa notifica delle cartelle prodromiche, alla prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi ed alla decadenza dell'azione.
Con riguardo al secondo motivo, ha evidenziato che i tributi richiesti (Tari 2014 e 2016, tassa automobilistica
2016, contributi previdenziali 2016–2020, recupero crediti 2020) erano già prescritti al momento della notifica della cartella (27 gennaio 2023), trattandosi di crediti risalenti a oltre cinque anni prima.
In merito ai contributi previdenziali, ha dichiarato che la Cassa Forense ha autorizzato la rateizzazione del debito, con conseguente cessazione della materia del contendere su quel punto.
Ha inoltre ribadito la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ed ha eccepito la decadenza del potere impositivo, sottolineando che gli atti impugnati erano stati emessi oltre i termini previsti dalla legge.
§§§§§
All'udienza del 9 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della tempestività del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che la cartella impugnata ha ad oggetto:
- TARI anno 2014 (Comune di Paternò) per euro 262,00
- TARI anno 2016 (Comune di Ragalna) per euro 154,00
- Contributi Cassa Previdenza Forense anni da 2016 a 2020 per euro 2.698,68
- Recupero crediti C.T.P. Catania anno 2020 per euro 377,56
- Tassa automobilistica anno 2016 per euro 621,03
Conformemente alla eccezione di AdER, deve dichiararsi difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti contributivi, rimanendo irrilevante quanto ulteriormente dedotto al riguardo dal ricorrente circa la rateizzazione e la sollecitata dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua.
§§§§§
Procedendo con l'esame dei motivi di ricorso avendo riguardo unicamente ai crediti di natura tributaria, va, ancora una volta in via preliminare, evidenziato che, con le memorie difensive del 24.09.2025 la difesa del ricorrente, nel contestare la (seconda) comparsa di AdER, ne ha contestato la fondatezza in quanto 'con il gravame de quo, infatti, l'opponente ha contestato preliminarmente l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni, degli interessi, la decadenza dell'azione'.
Con il ricorso originario, invero, parte ricorrente, dopo avere sviluppato la eccezione relativa alla notifica della cartella, aveva operato censure 'nel merito' nei seguenti termini: 'La nullità della cartella oggi impugnata, rende superflua la disanima nel merito delle pretese, che trattandosi di Tari anno 2014; Tari anno 2016;
Tassa automobilistica anno 2016, sono, comunque, prescritte, in quanto asseriti crediti da far valere nel termine rispettivamente di cinque anni le TARI e di tre anni le Tasse automobilistiche. Tanto determina la nullità della cartella oggi impugnata' per poi concludere per al sostenuta insussistenza 'dell'intero debito poiché prescritto'.
Sebbene svolta in termini 'minimi', con il ricorso può senz'altro considerarsi eccepita la prescrizione non solo per il credito in sorte capitale ma anche per interessi e sanzioni.
Tuttavia, non risulta proposta alcuna eccezione di decadenza per omessa notifica di atti prodromici.
Il tema risulta proposto per la prima volta con le memorie del 24.09.2025 e, integrando – con riguardo alla eccezione di decadenza – motivo nuovo, lo stesso deve dichiararsi inammissibile in quanto non formalizzato con motivi aggiunti.
§§§§§
Con il primo motivo, come già più volte ricordato, la difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica della cartella in quanto l'indirizzo pec mittente non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene questo giudice, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione, “notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it”, risulta presente nel registro IPA.
In ogni caso, può affermarsi che dal predetto indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Quanto alla eccezione di prescrizione, per i crediti a titolo di TARI, trattandosi di tributo locale (ed a differenza di quelli erariali) ed in quanto "prestazioni periodiche", essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948
c.c., comma 4, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. VI, 23 febbraio 2010
n.4283; Cass. civ., sez. VI, 20 novembre 2018 n.29996).
Ora, posto che le pretese per TARI sono relative a due distinte annualità, 2014 e 2016, il termine di prescrizione maturerebbe il 31.12.2019 per il 2014 ed il 31.12.2021 per il 2016.
Solo per le pretese relative a TARI anno 2016 deve considerarsi operante la sospensione conseguente alla normativa emergenziale Covid-19.
Pertanto, tenuto conto che la cartella impugnata, primo atto interruttivo della prescrizione, risulta notificata in data 27.01.2023, deve concludersi che i crediti per TARI 2014 si sono prescritti già prima del 2020 e, quindi, delle sospensioni Covid, mentre le pretese per TARI 2016, per effetto della sospensione, non possono considerarsi prescritte alla data di notifica della cartella (27.01.2023).
Attesa la identità di termine per tributi ed interessi, le considerazioni sopra svolte sono da intendersi sia per la sorte capitale che per gli accessori.
§§§§§
Analogamente è a dirsi per i crediti per tasse automobilistiche per l'anno 2016.
Il termine di prescrizione risulta fissato al 31.12.2019 e, quindi, in epoca antecedente alle sospensioni Covid.
In mancanza di prova di altri atti interruttivi, anche il credito in questione deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla notifica della cartella impugnata.
§§§§§
Infine, la pretesa per recupero crediti C.T.P. Catania anno 2020 per euro 377,56 non può considerarsi prescritta alla data del 27.01.2023, epoca di notifica della cartella impugnata.
§§§§§
In conclusione, deve dichiararsi preliminarmente, con riguardo alle pretese di tipo contributivo, il difetto di giurisdizione in favore della Autorità giudiziaria ordinaria vanati alla quale il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge;
nel merito, il ricorso è fondato limitatamente ai crediti per TARI anno 2014 e per tasse automobilistiche anno 2016, mentre è infondato per il resto.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione ed alla parziale reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, in composizione monocratica,
- DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore della Autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale il giudizio andrà riassunto, per i crediti contributivi;
- in parziale accoglimento del ricorso, ANNULLA la cartella n. 29320220016503653000 limitatamente ai crediti per TARI 2014 e relativi accessori e per tasse automobilistiche 2016 e relativi accessori;
- RIGETTA per il resto;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE IO AR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220016503653 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29320220016503653000, notificata il 27 gennaio 2023, relativa a Tari (anni 2014 e 2016), contributi previdenziali (anni 2016–2020), recupero crediti (anno 2020), e tassa automobilistica (anno 2016), per un importo complessivo di euro 4.188,75.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata tramite PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri (INI-PEC, Indice P.A., Reginde), in violazione dell'art. 60 del DPR 600/1973 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. 1346/2019 e altre).
L'indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (“notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it”) non risultava registrato, rendendo la notifica inesistente e non sanabile.
Con un secondo motivo, nel merito, il ricorrente ha sostenuto che le pretese tributarie contenute nella cartella dovevano considerarsi prescritte in dipendenza della nullità della notifica della cartella ed in mancanza di altri atti interruttivi;
in particolare, la Tari doveva essere fatta valere entro cinque anni, e la tassa automobilistica entro tre anni, con conseguente nullità della cartella.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
In via preliminare, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni afferenti al merito, sostenendo che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo o alla titolarità del credito debbano essere imputati agli enti impositori.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica era avvenuta correttamente tramite PEC all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi, e che l'attestazione di avvenuta consegna doveva considerarsi sufficiente per considerare perfezionata la notifica. Inoltre ha richiamato il principio di sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, evidenziando che il ricorrente aveva ricevuto l'atto, lo aveva impugnato tempestivamente e lo aveva prodotto in giudizio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti, evidenziava che i termini di prescrizione e decadenza erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19
(art. 68 del DL 18/2020 e art. 12 del D.Lgs. 159/2015) con l conseguenza che la cartella risultava notificata nel rispetto dei termini prorogati.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato, con altro difensore, una seconda comparsa di costituzione in giudizio.
In via preliminare, ha chiesto alla Commissione di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte relativa ai contributi previdenziali richiesti dalla Cassa Forense.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'eccezione di nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri fosse priva di fondamento, richiamando l'art. 26, comma 2, del DPR 602/1973, che disciplina la notifica delle cartelle di pagamento via
PEC, evidenziando che la norma richiede la validità dell'indirizzo del destinatario, non del mittente. In ogni caso, evidenziava come ogni eventuale nullità avrebbe dovuto ritenersi superata dalla impugnazione del ricorrente che aveva sanato così eventuali vizi di notifica per raggiungimento dello scopo.
Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione rispetto alle contestazioni sulla debenza del tributo e sulla formazione del ruolo, affermando che tali profili competono esclusivamente agli enti impositori.
§§§§§
Con ordinanza del 29.09.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
§§§§§
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ha contestato le difese di AdER sostenendo che i motivi di ricorso non avevano riguardo solo ai profili di notifica della cartella ma anche all'omessa notifica delle cartelle prodromiche, alla prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi ed alla decadenza dell'azione.
Con riguardo al secondo motivo, ha evidenziato che i tributi richiesti (Tari 2014 e 2016, tassa automobilistica
2016, contributi previdenziali 2016–2020, recupero crediti 2020) erano già prescritti al momento della notifica della cartella (27 gennaio 2023), trattandosi di crediti risalenti a oltre cinque anni prima.
In merito ai contributi previdenziali, ha dichiarato che la Cassa Forense ha autorizzato la rateizzazione del debito, con conseguente cessazione della materia del contendere su quel punto.
Ha inoltre ribadito la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ed ha eccepito la decadenza del potere impositivo, sottolineando che gli atti impugnati erano stati emessi oltre i termini previsti dalla legge.
§§§§§
All'udienza del 9 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della tempestività del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che la cartella impugnata ha ad oggetto:
- TARI anno 2014 (Comune di Paternò) per euro 262,00
- TARI anno 2016 (Comune di Ragalna) per euro 154,00
- Contributi Cassa Previdenza Forense anni da 2016 a 2020 per euro 2.698,68
- Recupero crediti C.T.P. Catania anno 2020 per euro 377,56
- Tassa automobilistica anno 2016 per euro 621,03
Conformemente alla eccezione di AdER, deve dichiararsi difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti contributivi, rimanendo irrilevante quanto ulteriormente dedotto al riguardo dal ricorrente circa la rateizzazione e la sollecitata dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua.
§§§§§
Procedendo con l'esame dei motivi di ricorso avendo riguardo unicamente ai crediti di natura tributaria, va, ancora una volta in via preliminare, evidenziato che, con le memorie difensive del 24.09.2025 la difesa del ricorrente, nel contestare la (seconda) comparsa di AdER, ne ha contestato la fondatezza in quanto 'con il gravame de quo, infatti, l'opponente ha contestato preliminarmente l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni, degli interessi, la decadenza dell'azione'.
Con il ricorso originario, invero, parte ricorrente, dopo avere sviluppato la eccezione relativa alla notifica della cartella, aveva operato censure 'nel merito' nei seguenti termini: 'La nullità della cartella oggi impugnata, rende superflua la disanima nel merito delle pretese, che trattandosi di Tari anno 2014; Tari anno 2016;
Tassa automobilistica anno 2016, sono, comunque, prescritte, in quanto asseriti crediti da far valere nel termine rispettivamente di cinque anni le TARI e di tre anni le Tasse automobilistiche. Tanto determina la nullità della cartella oggi impugnata' per poi concludere per al sostenuta insussistenza 'dell'intero debito poiché prescritto'.
Sebbene svolta in termini 'minimi', con il ricorso può senz'altro considerarsi eccepita la prescrizione non solo per il credito in sorte capitale ma anche per interessi e sanzioni.
Tuttavia, non risulta proposta alcuna eccezione di decadenza per omessa notifica di atti prodromici.
Il tema risulta proposto per la prima volta con le memorie del 24.09.2025 e, integrando – con riguardo alla eccezione di decadenza – motivo nuovo, lo stesso deve dichiararsi inammissibile in quanto non formalizzato con motivi aggiunti.
§§§§§
Con il primo motivo, come già più volte ricordato, la difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica della cartella in quanto l'indirizzo pec mittente non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene questo giudice, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione, “notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it”, risulta presente nel registro IPA.
In ogni caso, può affermarsi che dal predetto indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Quanto alla eccezione di prescrizione, per i crediti a titolo di TARI, trattandosi di tributo locale (ed a differenza di quelli erariali) ed in quanto "prestazioni periodiche", essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948
c.c., comma 4, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. civ., sez. VI, 23 febbraio 2010
n.4283; Cass. civ., sez. VI, 20 novembre 2018 n.29996).
Ora, posto che le pretese per TARI sono relative a due distinte annualità, 2014 e 2016, il termine di prescrizione maturerebbe il 31.12.2019 per il 2014 ed il 31.12.2021 per il 2016.
Solo per le pretese relative a TARI anno 2016 deve considerarsi operante la sospensione conseguente alla normativa emergenziale Covid-19.
Pertanto, tenuto conto che la cartella impugnata, primo atto interruttivo della prescrizione, risulta notificata in data 27.01.2023, deve concludersi che i crediti per TARI 2014 si sono prescritti già prima del 2020 e, quindi, delle sospensioni Covid, mentre le pretese per TARI 2016, per effetto della sospensione, non possono considerarsi prescritte alla data di notifica della cartella (27.01.2023).
Attesa la identità di termine per tributi ed interessi, le considerazioni sopra svolte sono da intendersi sia per la sorte capitale che per gli accessori.
§§§§§
Analogamente è a dirsi per i crediti per tasse automobilistiche per l'anno 2016.
Il termine di prescrizione risulta fissato al 31.12.2019 e, quindi, in epoca antecedente alle sospensioni Covid.
In mancanza di prova di altri atti interruttivi, anche il credito in questione deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla notifica della cartella impugnata.
§§§§§
Infine, la pretesa per recupero crediti C.T.P. Catania anno 2020 per euro 377,56 non può considerarsi prescritta alla data del 27.01.2023, epoca di notifica della cartella impugnata.
§§§§§
In conclusione, deve dichiararsi preliminarmente, con riguardo alle pretese di tipo contributivo, il difetto di giurisdizione in favore della Autorità giudiziaria ordinaria vanati alla quale il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge;
nel merito, il ricorso è fondato limitatamente ai crediti per TARI anno 2014 e per tasse automobilistiche anno 2016, mentre è infondato per il resto.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione ed alla parziale reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, in composizione monocratica,
- DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore della Autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale il giudizio andrà riassunto, per i crediti contributivi;
- in parziale accoglimento del ricorso, ANNULLA la cartella n. 29320220016503653000 limitatamente ai crediti per TARI 2014 e relativi accessori e per tasse automobilistiche 2016 e relativi accessori;
- RIGETTA per il resto;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE IO AR