Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4611/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: retribuzione;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Benedetto Guglielmo e dall'avv. Antonio Migliore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Napoli, via G. Porzio 4 – Isola A/3;
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Alfredo Mercadante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vitaliano (Na), via Salvo D'Acquisto n. 4; resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 procura in atti, dall'avv. Filomena Galatola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Avezzana n. 1; terzo chiamato
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertate le modalità di espletamento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, Voglia il Giudice adito condannare la Società datrice di lavoro in solido con l'appaltante all'immediato pagamento in favore del ricorrente della Controparte_3 totale somma di € 11.315,00= o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà adeguato liquidare anche ai sensi dello art. 36 della Costituzione per i titoli di cui al conteggio analitico allegato;
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto delle singole spettanze al reale soddisfo;
con vittoria di spese, compenso professionale del giudizio, oltre spese generali,
CPA ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER PARTE RESISTENTE: 1) In via preliminare, per le ragioni esposte, dichiarare la nullità del ricorso, adottando ogni altro conseguenziale provvedimento;
2) Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, tutte le domande avversarie. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore per fatto anticipo.
PER IL TERZO CHIAMATO: in via preliminare e pregiudiziale: ▪ dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità della chiamata in causa del terzo e per l'effetto, revocare il CP_2 provvedimento giudiziale reso in data 9.5.2022, ed estromettere dal presente giudizio;
CP_2
▪ dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di ed estrometterla dal CP_2 presente giudizio;
▪ dichiarare nullo e/o rigettare nel merito il ricorso introduttivo per carenza di prova ed allegazioni;
in via principale: ▪ respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, e/o comunque condizionata all'accoglimento anche parziale del ricorso: ▪ limitare l'eventuale condanna economica ai crediti di lavoro relativi alle prestazioni effettivamente rese dal ricorrente in funzione del contratto di distacco intercorso tra e CP_2
a titolo di garanzia e manleva condizionata all'accoglimento anche solo Controparte_4 parziale del ricorso ▪ dichiararsi l'obbligo di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore di manlevare e tenere indenne dei danni subiti per CP_2 effetto di tale accoglimento, nonché dell'eventuale somma che sarà condannata a CP_2 corrispondere al ricorrente in ragione della solidarietà invocata, e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima al pagamento di quanto verrà accertato in Controparte_4 sentenza e posto a carico di In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed CP_2 onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.09.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 25.08.2020 al Controparte_4
26.02.2021, epoca in cui era cessato il contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver svolto mansioni di autista di camion munito di gruetta, per la cui conduzione era necessaria la patente “C”;
- che, in particolare, si era occupato di caricare dal piazzale di cantiere in Civita Castellana
(Località Sassacci) tutto il materiale necessario per la posa dei cavi di telefonia e le attrezzature necessarie, per trasportarle sui vari cantieri o ritirarli a seconda delle necessità;
- che aveva osservato un orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 6:30 fino alle
18:30/19:00, con mezz'ora di pausa pranzo;
- che i lavori erano stati concessi alla in subappalto dalla società CP_4 CP_3
- che, “per il lavoro di fatto espletato, in applicazione del CCNL Metalmeccanici applicato all'Azienda e retribuzione riconosciuta, non era stato sufficientemente ed interamente retribuito né alla cessazione del rapporto liquidato di tutte le spettanze”; infatti “sulle sole voci contrattuali inerenti l'orario ordinario e straordinario di lavoro effettivamente prestato, trasferte per i giorni di lavoro tutti prestati fuori sede, ratei ferie e permessi retribuiti nonché sul maggior
T.F.R. conseguenzialmente spettante, al ricorrente competono le differenze paga così come dettagliatamente esposto e conteggiato nel prospetto analitico allegato…”;
- che delle spettanze dovute era da ritenersi, solidalmente obbligata al pagamento la
[...] ex art. 1656 c.c. e successive disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 276/2004; CP_3
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la e la di Napoli chiedendone la condanna in solido al Controparte_4 CP_3 pagamento della somma complessiva di € 11.315,00, oltre accessori come per legge.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la
[...] eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità del petitum e della Controparte_4 causa petendi; nel merito, contestava in fatto e diritto la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, precisando, in ogni caso, di non aver mai lavorato in subappalto con la
[...] di Napoli. CP_3
Nessuno si costituiva, invece, per la società di Napoli. CP_3
Successivamente alla celebrazione della prima udienza, con nota del 21.04.2022, sottoscritta dalla parte personalmente, questa rinunciava agli atti e all'azione nei confronti della CP_3 di Napoli, dando atto che per mero errore era stata convenuta in luogo della CP_2 Con istanza fuori udienza del 03.05.2022, la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, per la condanna in solido con il datore di lavoro, la subappaltante CP_2 istanza che veniva autorizzata dal G.o.p., dott. Aristide Perrino, che precedeva l'odierno decidente (che ha preso le funzioni presso il Tribunale di Nola solo in data 05.09.2022).
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità della propria chiamata in CP_2 causa;
contestava, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale per i crediti di lavoro oggetto di causa.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 06.02.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, deve rilevarsi l'assoluta inammissibilità della chiamata in causa della società perché formulata tardivamente e irritualmente fuori udienza, e, CP_2 pertanto, illegittimamente autorizzata dal G.o.p. che precedeva l'odierno decidente.
Invero, come comprovato dalla diffida indirizzata alla stessa società in data 21 ottobre 2021
(cfr. all. 6), la parte ricorrente era ben a conoscenza che la subappaltante del proprio datore di lavoro era la e non la erroneamente convenuta;
pertanto, a tutto voler CP_2 CP_3 concedere, avrebbe dovuto in prima udienza, a pena di decadenza, a seguito della costituzione della che rilevava nella sua memoria la totale estraneità della Controparte_4 CP_3 chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_3 CP_2
Conseguentemente la domanda proposta avverso la stessa, quale coobbligato in solido, deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza della parte ricorrente.
3. Ancora, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. civ., sez. lav., 08.02.2011, n.
3126).
Nella specie dalla complessiva disamina del ricorso si evince, nonostante le carenze assertive di cui si dirà, che la domanda è volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per i titoli enucleati in ricorso, con sufficiente esposizione delle ragioni a fondamento delle pretese rivendicate nell'atto introduttivo e con riferimento ad un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso. La resistente, quindi, è stata posta concretamente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le sue difese e, difatti, con la sua memoria difensiva, ha contestato specificatamente tutte le avverse deduzioni.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
4. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Si rammenti che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 comma 1 e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile.
Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda
(salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione
(altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione).
Con specifico riguardo a quest'ultimo profilo, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo).
Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore
(iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta.
Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta.
Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n.
761/2002).
5. Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione, si osserva che, nella fattispecie, la parte ricorrente, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25.08.2020 al 26.02.2021, ha chiesto la condanna delle società convenute al pagamento della complessiva somma di € 11.315,00, indicando nei conteggi le (differenze su le) seguenti voci: “ore ordinarie”, “ore straordinarie”, “trasferta Italia”, “rateo ferie”, “permessi” e “TFR”.
Tuttavia, la domanda giudiziale si connota per rilevanti carenze assertive.
Invero, premesso che si discute di un rapporto regolarizzato, la parte non deduce il livello di inquadramento assegnatogli dal datore di lavoro, limitandosi ad affermare che egli svolgeva mansioni di “autista di camion munito di gruetta, per la cui conduzione era necessaria la patente
C”; inoltre, non indica se il contratto di lavoro prevedeva un orario a tempo pieno o un orario a tempo parziale.
Tali omissioni in punto di allegazione precludono il calcolo delle differenze retributive connesse al presunto svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto, non essendo individuabile la retribuzione prevista dal livello di inquadramento attribuitogli all'assunzione per l'orario di lavoro concordato.
In altri termini, il calcolo della differenza economica – sulle diverse voci retributive – derivante dallo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle previste dal contratto presuppone la specifica allegazione a monte del parametro contrattuale corrispondente al livello assegnato e dell'orario previsto dal contratto (full time o part time), essendo necessario per l'individuazione di uno dei due termini di confronto posto alla base del relativo conteggio.
Ancora, palesemente generico è il lamentato carattere insufficiente della retribuzione percepita, non avendo la parte ricorrente in alcun modo allegato il parametro contrattuale violato, né la non corrispondenza delle mansioni disimpegnate con l'inquadramento ricevuto
(quest'ultimo come detto non indicato).
Quanto alle altre voci economiche, quali ferie e permessi, non è dato rinvenire alcuna allegazione in fatto ed in diritto nel corpo dell'atto introduttivo. Si rileva ulteriormente che, se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento
(fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, invece, lacunosa.
Né può ritenersi idoneo a colmare tali lacune assertive le buste paga e il CCNL applicato al rapporto, atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
Ed allora, stante la genericità delle allegazioni, la prova articolata è apparsa superflua, poiché, pur se provate le circostanze dedotte in ricorso, esse non avrebbero comunque potuto condurre all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – da ripartirsi in parti uguali – che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 06/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno