Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Nigro, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Carlo Carucci n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo LE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di LE prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS-, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, istanza presentata in data-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa NN IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con atto notificato il 12 giugno 2025 e depositato il successivo 13 giugno, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale in epigrafe indicato, formulando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge (art. 42 R.D. n. 773 del 18/06/1931; art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241; art. 97 Cost.) ed eccesso di potere (carenza e genericità della motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, omessa valutazione delle osservazioni difensive).
2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di LE, insistendo per il rigetto del gravame siccome infondato.
3. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
4. In sintesi, il ricorrente deduce che l’amministrazione non avrebbe esternato, se non attraverso motivazioni generiche e stereotipate, le ragioni della ritenuta insussistenza del “dimostrato bisogno” (ad onta delle comprovate ragioni, puntualmente rappresentate nelle controdeduzioni difensive, connesse all’attività lavorativa del richiedente, che gestisce quotidianamente ingenti incassi che lo espongono al pericolo di furti e rapine) né evidenziato situazioni sopravvenute tali da giustificare valutazioni antitetiche rispetto a quelle che avevano sorretto, negli anni antecedenti, i rinnovi del titolo di polizia; il provvedimento sarebbe altresì affetto da evidenti carenze istruttorie, non avendo l’amministrazione richiesto un’apposita informativa agli organi di polizia.
4.1. Le doglianze non sono suscettibili di positiva delibazione.
4.2. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 42 del T.U.L.P.S., " il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 ".
Per consolidata giurisprudenza il rilascio o il rinnovo, da parte del Prefetto, della licenza di porto di pistola per difesa personale ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui l'autotutela può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, qualora ogni altra via sia preclusa (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 giugno 2016 n. 935, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 23 luglio 2016 n. 838).
Ai fini del rilascio del porto d'armi per difesa personale non è quindi sufficiente la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo al medesimo di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma occorre il dimostrato bisogno del porto d'armi, che si traduce nella comprovata sussistenza di una attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi.
L’onere di tale prova grava sul privato richiedente, il quale ogni volta che insta per il rinnovo deve dimostrare l'attualità delle esigenze di difesa personale, non essendo sufficiente a tal fine la mera appartenenza ad una categoria lavorativa, professionale o personale.
Dal canto suo, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l'incolumità personale dell'istante, che giustifica il "dimostrato bisogno dell'arma", con la precisazione che il precedente rilascio della licenza (e il suo rinnovo, anche più volte intervenuto) “ non preclude all'Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un'ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta…purché basata su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata " (Consiglio di Stato, sez. III, 31.5.2022, n. 4418).
Va infatti osservato che l'art. 42, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S, prevede che " la licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ", con ciò richiedendo che la verifica dei presupposti per il rilascio di questo specifico titolo di polizia avvenga con frequente periodicità.
In questo modo, la legge attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza il dovere di rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per derogare eccezionalmente al normale divieto di detenere armi, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente, aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell'ordine pubblico e dell'idoneità allo scopo di prevenzione dello stesso.
In altri termini, ogni volta che esamina un’istanza di rinnovo, l'Autorità di Pubblica Sicurezza esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico (Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Milano, 15.9.2020, n. 1665) e può legittimamente denegare il rinnovo del porto d'arma non solo in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o per sopravvenute ragioni ostative, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente a fondamento della necessità dell'arma a difesa personale, dato che se un tale potere di rivalutazione (di circostanze anche note) non fosse consentito in via di principio, la pregressa titolarità dell'autorizzazione a portare l'arma si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con quanto previsto dalla norma e con l'indirizzo costante della giurisprudenza circa il carattere eccezionale dell'autorizzazione di cui trattasi (T.A.R. Toscana, sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 3).
Ne consegue che, per consolidato indirizzo pretorio, il rilascio del titolo di porto d'armi – ponendosi come deroga al divieto imposto ai cittadini di detenere e, soprattutto, di portare in giro armi ai sensi dell'art. 699 c.p. e dell'art. 4 della L. n. 110 del 1975 - non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo e che abilita l'amministrazione a valutare non solo l'uso (o non abuso) del titolo o il permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma anche ad operare una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica.
In subiecta materia , inoltre, le valutazioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza sono connotate da ampia discrezionalità, poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale l'amministrazione ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti.
4.3. Orbene, premesso che come sopra rammentato la normativa di riferimento non prevede alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo del porto d'armi, in quanto pone in capo al richiedente la necessità di provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per uso difesa personale, l'esistenza del "dimostrato bisogno" (“ la prova del "dimostrato bisogno" ricade sempre sul richiedente e la circostanza che il porto d'armi sia stato autorizzato in precedenza non genera alcuna inversione dell'onere probatorio, né tantomeno un onere rafforzato in capo all'Amministrazione con riferimento agli elementi sopravvenuti idonei a superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza ” Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2022, n. 10177), deve ritenersi che nel caso di specie l’onere motivazionale sia stato correttamente assolto dall'Autorità di pubblica sicurezza, avendo il Prefetto dato conto in maniera puntuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, delle ragioni per cui ha ritenuto insussistente, nel caso de quo , elementi di esposizione a rischio utili a supportare adeguatamente il requisito del "dimostrato bisogno", cui l'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina il rilascio del titolo di polizia.
Il provvedimento impugnato evidenzia infatti che dall’analisi della situazione personale del ricorrente, sulla base delle circostanze da lui indicate e dell’istruttoria condotta “ non sono emersi elementi in grado di evidenziare specifici, concreti ed attuali rischi per l’incolumità fisica del richiedente che, invece, sono del tutto potenziali ed indeterminati, tali da non giustificare la necessità di andare armato ”, risultando peraltro adeguatamente esternate anche le motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni articolate dal ricorrente, a fronte delle quali l’amministrazione ha condotto un supplemento istruttorio, interessando nuovamente la Questura di LE (che, con nota prot. 31667 dell’11.4.2025 ha confermato le informazioni precedentemente fornite, sottolineando altresì che “ non risultano prodotte dal medesimo denunce per episodi che lo abbiano visto vittima di aggressioni, intimidazioni ovvero di atti estorsivi o minacce ”).
Le valutazioni compendiate nel diniego - corroborate dai riscontri forniti dalla Questura di LE, siccome ivi richiamati, e pertanto immuni dal denunciato vizio istruttorio - si sottraggono a censure di illogicità, considerato che le circostanze richiamate a supporto dell’istanza ( i.e. le mansioni lavorative svolte per la società di riferimento, attiva nell'ambito della logistica e della movimentazione merci, le quali, implicando ingenti prelevamenti di contante, lo espongono al rischio di aggressioni, rapine, nonché attività estorsive e ritorsive) si traducono – in assenza di episodi specifici fatti oggetto di denuncia - in un'indicazione generica di rischi, che il ricorrente ritiene di correre in ragione della semplice appartenenza ad una categoria professionale e alla movimentazione di denaro ad essa correlata, indicazioni dalle quali tuttavia – anche alla luce dei condivisi orientamenti giurisprudenziali supra riepilogati - non può essere desunto, automaticamente, alcun differenziato bisogno di circolare armato.
Costituisce infatti ius receptum che l'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma non può essere provata sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro: " il trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta una ragione da sola sufficiente a giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, nel senso che l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi "(T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 16).
5. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV PO, Presidente
NN IT, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NN IT | LV PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.