TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 10474/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1
MARINO JULO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA COMUNALE - PIAZZA
MARINA, 39 CP_1
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/07/2024, parte ricorrente in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_2
deducendo di essere stata dipendente del
[...] CP_1
sino al 28.02.2021 come funzionario amministrativo cat. D4 (vedi
[...]
buste paga in atti), e lamentando di non aver potuto partecipare alla progressione economica orizzontale prevista dal CCNL 2019-2021 siglato il
16.11.2022, atteso che il contratto decentrato, pure di novembre 2022, aveva previsto a tal fine l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022, indicendo una procedura di progressione economica la cui decorrenza era fissata al
1.01.2022, data in cui ella era già stata posta in quiescenza, nonostante che sulla scorta del CCNL il contratto decentrato avrebbe dovuto provvedere alle progressioni economiche orizzontali per il periodo 2019-2021.
In particolare, la ricorrente allegava che: “Il 16 Novembre 2022 veniva sottoscritto il nuovo CCNL del comparto per il triennio 2019-2021 sia per la parte giuridica che economica (All.2 Art.2) con effetti decorrenti dal giorno successivo alla stipula e la cui applicazione aveva luogo entro trenta giorni. L'amministrazione comunale di l'8 CP_1
novembre 2022, sottoscriveva con le OOSS l'ipotesi di modifica e integrazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo Per Il Triennio Del Personale Del Comune di CP_1
2019-2021 nonché l'ipotesi di accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per
l'anno 2022. Il contratto integrativo, per la parte normativa riguardava il triennio 2019-
2021, mentre la parte economica aveva cadenza annuale con la contrattazione decentrata
(art. 1 CCDI).
Disposta l'autorizzazione da parte della Giunta Comunale, in data 12 dicembre 2022 ambedue i documenti veniva sottoscritti definitivamente (All.3 All.4) In essi si determinava
l'avvio e l'individuazione dei criteri per l'attribuzione di una progressione economica orizzontale e relativo beneficio economico con decorrenza 1^ gennaio 2022 ai sensi dell'art.
13 del contratto integrativo che definiva i criteri per la progressione economica all'interno della categoria.
Il riferimento degli istituti contrattuali previsti nel CCDI era al CCNL del 21.5.2018
(All.5) alle cui disposizioni ci si riportava, dato il disallineamento tra la contrattazione decentrata integrativa triennale e quella nazionale come indicato nelle premesse del documento.
In particolare l'art. 13, nel fare riferimento a quanto previsto all'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, statuiva:
“3. Le progressioni economiche orizzontali (di seguito P.E.O) sono attribuite, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in funzione delle qualità culturali, dell'attività svolta, dello sviluppo delle competenze professionali e dei risultati individuali conseguiti, rilevati dal sistema di valutazione vigente;
costituiscono pertanto, uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti nonché il riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti in ambito professionale.
4. Nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, che vengono annualmente destinate a tale fine, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le PEO sono riconosciute, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivata la procedura selettiva. Ai sensi dell'art. 16 comma 7 del CCNL 21.5.2018 la loro attribuzione non può avere decorrenza anteriore al 1^ gennaio dell'anno in cui trovano finanziamento”
Relativamente ai requisiti per accedere alla progressione si stabiliva inoltre, oltre a non aver precedenti disciplinari e una media di punteggi annuali nel triennio inferiore a 80/100
“a) l'essere dipendente del Comune di alla data del 1^ gennaio dell'anno in CP_1
cui si dà corso alle progressioni”. Analogamente, l'art.5 dell'accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 conteneva identico requisito dell'essere in servizio al
1^ gennaio 2022 per il riconoscimento della progressione. (All.6 Circolare N. prot.
AREG/1424937/2022 del 16/11/2022)
L' avviava d'ufficio il procedimento di selezione con Parte_2
determina dirigenziale n. 12707 del 16 dicembre 2022, (All.7) provvedendo alla individuazione dei dipendenti ammessi alla procedura, senza la pubblicazione di alcun bando di concorso ma con procedura selettiva interna.
Alla procedura non venivano ammessi i dipendenti che risultavano non essere in servizio alla data del 1^ gennaio 2022 che non venivano avvisati dell'apertura del procedimento interno. Pertanto la sig.ra già in quiescenza a quella data, non era ammesso alla Pt_1
procedura né al termine della stessa veniva inserito nella graduatoria pur possedendo i requisiti.
La signora infatti, se ammessa alla procedura, avrebbe avuto diritto Pt_1
all'attribuzione in base ai criteri del citato CCDI art. 2…”.
Chiedeva, pertanto: “
1. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità
e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nel contratto decentrato integrativo sottoscritto tra l' di e le OOSS il Parte_2 CP_1
12 dicembre 2022 per il triennio 2019-2022 - art. 13 comma 5 con la quale per
l'applicazione della progressione economica tra le aree prevista dall'art. 16 del CCNL del
21.5.2018 si introduceva il requisito “ dell'essere dipendente del comune di alla CP_1
data del 1^ gennaio dell'anno in cui si da corso alle progressioni”.
2. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 sottoscritto dall'amministrazione comunale di
Palermo e le OOSS il 12 dicembre 2022 art. 5 comma 2 per la quale veniva individuato per la destinazione dell'importo destinato alle progressioni economiche previste dall'art. 16 del CCNL 21.5.2018 il personale in servizio alla data del 1/1/2022.
3. Accerti e dichiari la nullità e/o illegittimità della Determina Dirigenziale n. 12707 del 16 dicembre 2022 con la quale si limitava il procedimento di avvio della progressione economica per l'anno 2022 limitandola al solo personale in servizio al 1^ gennaio 2022 e della Determina Dirigenziale n. 1384 del 8 febbraio 2023.
4. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 sottoscritto dall'amministrazione comunale di
e le OOSS il 29 dicembre 2023 destinando all'art. 5 parte delle risorse previste CP_1
per l'anno alle progressioni economiche storiche e parte ai differenziali stipendiali previsti da nuovo CCNL, riservandole comunque al personale in servizio al 1^ gennaio 2023 anche se riferite al triennio precedente come da contratto. 5. Accerti e dichiari che la sig.ra ha diritto alla attribuzione della Parte_1
progressione economica orizzontale per l'anno 2022 sussistendone i requisiti e al differenziale ad essere inserito nella graduatoria con conseguente erogazione del beneficio economico computato anche ai fini previdenziali.
6. Accerti e dichiari che la sig.ra ha diritto al ricalcolo previdenziale Parte_1
relativo al differenziale di cui all'art. 14 del CCNL 2019-2022 del 16.11.2022 per il triennio 2019-2021 nella misura ivi prevista e con beneficio economico computato ai fini previdenziali.
7. Correlativamente condanni il all'attribuzione della progressione Controparte_1
economica attivata per l'anno 2022 con riferimento al triennio precedente e del differenziale stipendiale per l'anno 2023 con riferimento al triennio precedente per gli anni in cui la dipendente ha effettuato le prestazioni in servizio al comune di e all'inserimento CP_1
nella corrispondente graduatoria.
8. Condanni il comune di a computare gli incrementi dello stipendio tabellare CP_1
previsti dal CCNL 2019-2022 del 16.11.2022 dalle singole decorrenze ivi previste anche ai fini previdenziali disponendo la relativa comunicazione di aggiornamento della posizione all'INPS.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente CP_1
la disintegrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando;
in particolare, con riferimento alla “decorrenza dell'attribuzione della progressione economica, si precisa altresì che - ai sensi dell'art. 16, comma 7, del
CCNL 21/05/2018 - essa non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
Pertanto, non è possibile prevedere la decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2022, anno in cui sono stati sottoscritti il CCDI 2019/2021 e l'accordo economico per l'anno 2022, con la necessaria copertura finanziaria.”.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, le parti ribadivano le rispettive difese e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può essere accolta.
Sembra opportuno ricordare i mutamenti che l'istituto delle progressioni economiche ha subito nel tempo e da ultimo proprio da parte del CCNL 2019-
2021, il quale – è opportuno subito precisare – prevede al suo art. 13 una disposizione transitoria che riguarda le progressioni economiche all'interno delle aree: le procedure per l'attribuzione delle progressioni, definite dai contratti integrativi già sottoscritti al 1° aprile 2023, non subiranno modifiche e seguiranno la disciplina precedente. L' ha confermato questa posizione Pt_3
anche in relazione alle progressioni economiche previste da contratti integrativi stipulati dopo il 16 novembre 2022, ma prima del 1° aprile 2023.
L'articolo 16, comma 7 del contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018 stabilisce, poi, che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali non può retrocedere al di là del 1° gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto integrativo che prevede l'istituto, a patto che vengano previste le necessarie risorse finanziarie, ciò che risulta confermato dall'orientamento applicativo Aran CFL124.
Deve, quindi, concludersi che, per le progressioni del 2022, il contratto integrativo di riferimento deve essere stato firmato entro il 31 dicembre 2022, mentre per le progressioni del 2023, la sottoscrizione del contratto integrativo di riferimento deve necessariamente avvenire entro il 1° aprile 2023, ma che le procedure, qualora non siano concluse entro il 1° aprile 2023, potranno essere portate a termine secondo la disciplina precedente. Anche il tenore letterale dell'art. 13, comma 4, del CCNL 16/11/2022 - “le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data del 1° aprile
2023 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina” – sembra confermare che l'avvio della procedura coincida con la sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, ove la decorrenza della progressione coinciderà – come detto - con il 1 gennaio del medesimo anno di sottoscrizione del contratto integrativo.
Il CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 ha introdotto modifiche significative nella disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree, introducendo i differenziali stipendiali.
Durante la carriera lavorativa, ogni dipendente può ricevere uno o più
“differenziali stipendiali” dello stesso importo nell'ambito della stessa area;
la misura annuale lorda di ogni “differenziale stipendiale” viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità, e il numero massimo di differenziali attribuibili a ogni dipendente sono stabiliti nella Tabella A allegata al CCNL.
Secondo le indicazioni dell'Aran nell'ambito dell'orientamento CFL186, il massimo numero di differenziali indicati nella tabella A deve essere inteso come il massimo numero di progressioni economiche che i dipendenti possono acquisire per tutto il periodo in cui rimangono nell'area storica, anche dopo la mobilità verso altre entità o amministrazioni.
Le modalità e i criteri per l'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, attraverso apposite procedure selettive di area, sono dettagliati direttamente dal CCNL e non affidati alla contrattazione integrativa (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. c), ovvero la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g.
Le nuove progressioni economiche orizzontali sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in cui viene stabilito il massimo numero di
“differenziali stipendiali” annuali.
Nell'ambito del CFL183, l' ha chiarito che con la nuova disciplina stabilita Pt_3
dal comma 3 dell'articolo 14 del CCNL del 16 novembre 2022, a differenza di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 16 del CCNL del 21 maggio 2018,
l'assegnazione della progressione economica decorre solo dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCI, che è una data fissa. Inoltre, l' ha sottolineato che pertanto gli enti dovrebbero avere la stabile Pt_3
copertura finanziaria dell'anno in questione dalle risorse provenienti dal
Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del nuovo CCNL. Questo implica che, anche se si tratta di un contratto integrativo triennale,
l'attivazione delle progressioni economiche con decorrenza dal 1° gennaio è sempre subordinata alla costituzione del Fondo e alla relativa verifica della copertura delle risorse stabili. Infatti, l'articolo 14, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022 prevede esplicitamente la necessità del finanziamento delle progressioni economiche con risorse stabili, certe e continue del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del medesimo
CCNL.
La Suprema Corte ha dato conferma di questo principio: la Corte già da tempo ha affermato che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass., sentenza n.
15364/2023). Con la sentenza n. 31518/2024 ha poi affermato i seguenti principi di diritto:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della PA richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di eletti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per eletto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione”;
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese
a carico della PA, incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge”.
Venendo, quindi, al diritto dei dipendenti poi posti in quiescenza alle progressioni orizzontali, proprio sulla scorta della giurisprudenza citata da parte ricorrente – che si condivide e richiama – deve affermarsi il loro diritto alla progressione nell'ipotesi in cui essi fossero in servizio al momento della presentazione della relativa domanda all'interno della procedura indetta sulla scorta della contrattazione decentrata (ma non è il caso della ricorrente), poiché questo è il momento in cui va individuato l'inizio della procedura, non invece quello dell'approvazione della relativa graduatoria.
E' opportuno, infatti, rimarcare che ai fini della progressione orizzontale, all'interno delle aree, deve essere data rilevanza all'inizio della procedura con la domanda del dipendente, diventando irrilevanti le successive vicende contrattuali con il dipendente che, prima della formazione della graduatoria degli aventi diritto cessi dal rapporto di lavoro. Come accennato, infatti, la
Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 818/2023) ha confermato il diritto dei dipendenti, poi andati in pensione, di vedersi attribuita la progressione economica sulla base della domanda a suo tempo presentata per la progressione all'interno della medesima area contrattuale. Del resto, già in precedenza (Cassazione, sentenza n. 26934/2022) la Suprema
Corte aveva evidenziato che un criterio secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, di talché la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
Non vi è, tuttavia, dubbio che i dipendenti – come la ricorrente - che siano stati posti in quiescenza prima dello stesso avvio della procedura sulla scorta della contrattazione decentrata non hanno diritto a parteciparvi e di conseguenza a conseguire la progressione economica.
Ciò che rileva, sul punto, è il fatto che le progressioni non sono obbligatorie e possono essere attivate solo in presenza dei fondi e della copertura di spesa.
Deve, quindi, affermarsi che il contratto integrativo di cui parte ricorrente eccepisce la nullità alla stregua del CCNL del 16.11.2022 appare assolutamente in linea, sotto il profilo evidenziato, con la contrattazione collettiva nazionale richiamata, atteso che questa vieta di operare progressioni economiche con decorrenza anteriore al 1 gennaio dell'anno della stipula del contratto decentrato che deve determinare nei particolari il numero delle posizioni che possono essere coperte in ciascuna area con le risorse disponibili.
Il CCNL 16 novembre 2022 introduce due elementi di fortissima differenza rispetto al passato in merito alla contrattazione decentrata: le progressioni avvengono in una quota limitata, prevedendosi che la progressione “avviene mediante procedura selettiva di area”.
La necessità di consentire il passaggio solo ad alcuni tra i dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi si ricava dal comma 2 dell'articolo 14 del
CCNL: “L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati…”.
Ma una procedura selettiva è tale solo se, appunto, tra un insieme, seleziona una parte di esso. La progressione orizzontale, quindi, non può che configurarsi come un sistema per individuare, tra i possibili soggetti che abbiano i requisiti per ottenere un differenziale stipendiale, quelli che effettivamente se ne possano giovare. In conclusione, sebbene il Ccnl non specifichi che la progressione orizzontale spetti solo a una limitata parte del personale, comunque essa non può che andare a beneficio di alcuni soltanto dei dipendenti e non altri. E la selezione non è data dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 2, perché si tratta di requisiti soggettivi di ammissione e non di selezione.
La necessità di contingentare le progressioni ad un numero limitato di dipendenti è imposta dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 (sul tema è stata chiarissima l'ARAN – parere CFL 220), che costituisce disposizione a carattere imperativo non derogabile da disposizioni pattizie.
Altra novità è la fissazione di differenziali stipendiali fissi e non modificabili in relazione a posizioni economiche di sviluppo. Di conseguenza, poiché i valori dei differenziali stipendiali sono fissi, è perfettamente possibile determinare il costo da sostenere, moltiplicando il numero delle possibili progressioni orizzontali da mettere in palio, per l'ammontare unitario del differenziale stipendiale, ciò che garantisce l'esistenza dei fondi per ciascun periodo.
L'art. 14, comma 2, lettera b), del CCNL 16 novembre 2022 dispone che “il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi”. Pertanto, nel nuovo sistema la contrattazione decentrata deve specificare, per ciascuna area, a quanti differenziali i dipendenti possono aspirare;
in tal modo il processo di determinazione delle risorse avviene in modo tale da fissare in modo rigoroso l'ammontare complessivo della progressione. Le sub-graduatorie per area possono consentire l'attribuzione dei differenziali esattamente solo al numero di dipendenti previsto. In caso, quindi, di ex aequo, occorre necessariamente definire criteri di priorità.
La progressione economica all'interno dell'area professionale ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis del D.Lgs. n.165/2001 è denominata
“differenziali stipendiali”. La procedura selettiva di area, che non comporta l'assegnazione di mansioni superiori, è attivata annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate indicato nell'articolo 79 del
CCNL 16/11/2022 (risorse stabili).
Il numero di differenziali stipendiali assegnati in ciascuna area dipartimentale verrà concordato nel quadro della contrattazione integrativa e in linea con le risorse finanziarie disponibili per tale scopo.
In questa impostazione sistematica del CCNL, quindi, non è obbligatorio che la contrattazione integrativa preveda in concreto per ogni anno un certo numero di differenziali stipendiali, atteso che, per farlo, devono essere presenti i necessari fondi;
in base al comma 1 dell'articolo 14 CCNL 2019-2021, la progressione orizzontale è facoltativa e non vi è un preciso obbligo a carico degli Enti ad assicurarla, né i dipendenti vantano un diritto soggettivo a pretenderla. Detto istituto rappresenta un'opzione per l'Ente locale, in alternativa alle altre e diverse possibilità di destinazione del fondo delle risorse decentrate;
la sua attivazione è sottoposta a condizione sospensiva, perché essa di attua solo quando parte datoriale e parte sindacale decidono di attivarla, attraverso la sottoscrizione del CCI..
In ogni caso, proprio per garantirne la copertura, l'esito della procedura selettiva è valido solo per l'anno in cui è stato previsto un aumento salariale all'interno dell'area. Osserva questa giudice che, per le ragioni dette, il contratto decentrato del
2022 non è affetto da nullità per contrarietà rispetto al CCNL né a norme imperative, nella parte in cui prevede che alla progressione partecipano solo i dipendenti in servizio alla data del 1.01.2022, con la conseguenza che legittimamente ha previsto detta clausola e doverosamente ha previsto la per l'anno 2022, quando la ricorrente era già stata collocata in quiescenza, non potendo quindi vantare alcun diritto a partecipare alla procedura, ottenendo la progressione all'interno dell'area.
Il ricorso va, quindi, rigettato, ma appare opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, attesa la novità delle questioni.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 10474/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1
MARINO JULO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA COMUNALE - PIAZZA
MARINA, 39 CP_1
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/07/2024, parte ricorrente in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_2
deducendo di essere stata dipendente del
[...] CP_1
sino al 28.02.2021 come funzionario amministrativo cat. D4 (vedi
[...]
buste paga in atti), e lamentando di non aver potuto partecipare alla progressione economica orizzontale prevista dal CCNL 2019-2021 siglato il
16.11.2022, atteso che il contratto decentrato, pure di novembre 2022, aveva previsto a tal fine l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022, indicendo una procedura di progressione economica la cui decorrenza era fissata al
1.01.2022, data in cui ella era già stata posta in quiescenza, nonostante che sulla scorta del CCNL il contratto decentrato avrebbe dovuto provvedere alle progressioni economiche orizzontali per il periodo 2019-2021.
In particolare, la ricorrente allegava che: “Il 16 Novembre 2022 veniva sottoscritto il nuovo CCNL del comparto per il triennio 2019-2021 sia per la parte giuridica che economica (All.2 Art.2) con effetti decorrenti dal giorno successivo alla stipula e la cui applicazione aveva luogo entro trenta giorni. L'amministrazione comunale di l'8 CP_1
novembre 2022, sottoscriveva con le OOSS l'ipotesi di modifica e integrazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo Per Il Triennio Del Personale Del Comune di CP_1
2019-2021 nonché l'ipotesi di accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per
l'anno 2022. Il contratto integrativo, per la parte normativa riguardava il triennio 2019-
2021, mentre la parte economica aveva cadenza annuale con la contrattazione decentrata
(art. 1 CCDI).
Disposta l'autorizzazione da parte della Giunta Comunale, in data 12 dicembre 2022 ambedue i documenti veniva sottoscritti definitivamente (All.3 All.4) In essi si determinava
l'avvio e l'individuazione dei criteri per l'attribuzione di una progressione economica orizzontale e relativo beneficio economico con decorrenza 1^ gennaio 2022 ai sensi dell'art.
13 del contratto integrativo che definiva i criteri per la progressione economica all'interno della categoria.
Il riferimento degli istituti contrattuali previsti nel CCDI era al CCNL del 21.5.2018
(All.5) alle cui disposizioni ci si riportava, dato il disallineamento tra la contrattazione decentrata integrativa triennale e quella nazionale come indicato nelle premesse del documento.
In particolare l'art. 13, nel fare riferimento a quanto previsto all'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, statuiva:
“3. Le progressioni economiche orizzontali (di seguito P.E.O) sono attribuite, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in funzione delle qualità culturali, dell'attività svolta, dello sviluppo delle competenze professionali e dei risultati individuali conseguiti, rilevati dal sistema di valutazione vigente;
costituiscono pertanto, uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti nonché il riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti in ambito professionale.
4. Nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, che vengono annualmente destinate a tale fine, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le PEO sono riconosciute, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivata la procedura selettiva. Ai sensi dell'art. 16 comma 7 del CCNL 21.5.2018 la loro attribuzione non può avere decorrenza anteriore al 1^ gennaio dell'anno in cui trovano finanziamento”
Relativamente ai requisiti per accedere alla progressione si stabiliva inoltre, oltre a non aver precedenti disciplinari e una media di punteggi annuali nel triennio inferiore a 80/100
“a) l'essere dipendente del Comune di alla data del 1^ gennaio dell'anno in CP_1
cui si dà corso alle progressioni”. Analogamente, l'art.5 dell'accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 conteneva identico requisito dell'essere in servizio al
1^ gennaio 2022 per il riconoscimento della progressione. (All.6 Circolare N. prot.
AREG/1424937/2022 del 16/11/2022)
L' avviava d'ufficio il procedimento di selezione con Parte_2
determina dirigenziale n. 12707 del 16 dicembre 2022, (All.7) provvedendo alla individuazione dei dipendenti ammessi alla procedura, senza la pubblicazione di alcun bando di concorso ma con procedura selettiva interna.
Alla procedura non venivano ammessi i dipendenti che risultavano non essere in servizio alla data del 1^ gennaio 2022 che non venivano avvisati dell'apertura del procedimento interno. Pertanto la sig.ra già in quiescenza a quella data, non era ammesso alla Pt_1
procedura né al termine della stessa veniva inserito nella graduatoria pur possedendo i requisiti.
La signora infatti, se ammessa alla procedura, avrebbe avuto diritto Pt_1
all'attribuzione in base ai criteri del citato CCDI art. 2…”.
Chiedeva, pertanto: “
1. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità
e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nel contratto decentrato integrativo sottoscritto tra l' di e le OOSS il Parte_2 CP_1
12 dicembre 2022 per il triennio 2019-2022 - art. 13 comma 5 con la quale per
l'applicazione della progressione economica tra le aree prevista dall'art. 16 del CCNL del
21.5.2018 si introduceva il requisito “ dell'essere dipendente del comune di alla CP_1
data del 1^ gennaio dell'anno in cui si da corso alle progressioni”.
2. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 sottoscritto dall'amministrazione comunale di
Palermo e le OOSS il 12 dicembre 2022 art. 5 comma 2 per la quale veniva individuato per la destinazione dell'importo destinato alle progressioni economiche previste dall'art. 16 del CCNL 21.5.2018 il personale in servizio alla data del 1/1/2022.
3. Accerti e dichiari la nullità e/o illegittimità della Determina Dirigenziale n. 12707 del 16 dicembre 2022 con la quale si limitava il procedimento di avvio della progressione economica per l'anno 2022 limitandola al solo personale in servizio al 1^ gennaio 2022 e della Determina Dirigenziale n. 1384 del 8 febbraio 2023.
4. Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione della clausola contenuta nell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 sottoscritto dall'amministrazione comunale di
e le OOSS il 29 dicembre 2023 destinando all'art. 5 parte delle risorse previste CP_1
per l'anno alle progressioni economiche storiche e parte ai differenziali stipendiali previsti da nuovo CCNL, riservandole comunque al personale in servizio al 1^ gennaio 2023 anche se riferite al triennio precedente come da contratto. 5. Accerti e dichiari che la sig.ra ha diritto alla attribuzione della Parte_1
progressione economica orizzontale per l'anno 2022 sussistendone i requisiti e al differenziale ad essere inserito nella graduatoria con conseguente erogazione del beneficio economico computato anche ai fini previdenziali.
6. Accerti e dichiari che la sig.ra ha diritto al ricalcolo previdenziale Parte_1
relativo al differenziale di cui all'art. 14 del CCNL 2019-2022 del 16.11.2022 per il triennio 2019-2021 nella misura ivi prevista e con beneficio economico computato ai fini previdenziali.
7. Correlativamente condanni il all'attribuzione della progressione Controparte_1
economica attivata per l'anno 2022 con riferimento al triennio precedente e del differenziale stipendiale per l'anno 2023 con riferimento al triennio precedente per gli anni in cui la dipendente ha effettuato le prestazioni in servizio al comune di e all'inserimento CP_1
nella corrispondente graduatoria.
8. Condanni il comune di a computare gli incrementi dello stipendio tabellare CP_1
previsti dal CCNL 2019-2022 del 16.11.2022 dalle singole decorrenze ivi previste anche ai fini previdenziali disponendo la relativa comunicazione di aggiornamento della posizione all'INPS.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente CP_1
la disintegrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando;
in particolare, con riferimento alla “decorrenza dell'attribuzione della progressione economica, si precisa altresì che - ai sensi dell'art. 16, comma 7, del
CCNL 21/05/2018 - essa non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
Pertanto, non è possibile prevedere la decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2022, anno in cui sono stati sottoscritti il CCDI 2019/2021 e l'accordo economico per l'anno 2022, con la necessaria copertura finanziaria.”.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, le parti ribadivano le rispettive difese e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può essere accolta.
Sembra opportuno ricordare i mutamenti che l'istituto delle progressioni economiche ha subito nel tempo e da ultimo proprio da parte del CCNL 2019-
2021, il quale – è opportuno subito precisare – prevede al suo art. 13 una disposizione transitoria che riguarda le progressioni economiche all'interno delle aree: le procedure per l'attribuzione delle progressioni, definite dai contratti integrativi già sottoscritti al 1° aprile 2023, non subiranno modifiche e seguiranno la disciplina precedente. L' ha confermato questa posizione Pt_3
anche in relazione alle progressioni economiche previste da contratti integrativi stipulati dopo il 16 novembre 2022, ma prima del 1° aprile 2023.
L'articolo 16, comma 7 del contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018 stabilisce, poi, che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali non può retrocedere al di là del 1° gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto integrativo che prevede l'istituto, a patto che vengano previste le necessarie risorse finanziarie, ciò che risulta confermato dall'orientamento applicativo Aran CFL124.
Deve, quindi, concludersi che, per le progressioni del 2022, il contratto integrativo di riferimento deve essere stato firmato entro il 31 dicembre 2022, mentre per le progressioni del 2023, la sottoscrizione del contratto integrativo di riferimento deve necessariamente avvenire entro il 1° aprile 2023, ma che le procedure, qualora non siano concluse entro il 1° aprile 2023, potranno essere portate a termine secondo la disciplina precedente. Anche il tenore letterale dell'art. 13, comma 4, del CCNL 16/11/2022 - “le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data del 1° aprile
2023 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina” – sembra confermare che l'avvio della procedura coincida con la sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, ove la decorrenza della progressione coinciderà – come detto - con il 1 gennaio del medesimo anno di sottoscrizione del contratto integrativo.
Il CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 ha introdotto modifiche significative nella disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree, introducendo i differenziali stipendiali.
Durante la carriera lavorativa, ogni dipendente può ricevere uno o più
“differenziali stipendiali” dello stesso importo nell'ambito della stessa area;
la misura annuale lorda di ogni “differenziale stipendiale” viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità, e il numero massimo di differenziali attribuibili a ogni dipendente sono stabiliti nella Tabella A allegata al CCNL.
Secondo le indicazioni dell'Aran nell'ambito dell'orientamento CFL186, il massimo numero di differenziali indicati nella tabella A deve essere inteso come il massimo numero di progressioni economiche che i dipendenti possono acquisire per tutto il periodo in cui rimangono nell'area storica, anche dopo la mobilità verso altre entità o amministrazioni.
Le modalità e i criteri per l'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, attraverso apposite procedure selettive di area, sono dettagliati direttamente dal CCNL e non affidati alla contrattazione integrativa (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. c), ovvero la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g.
Le nuove progressioni economiche orizzontali sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in cui viene stabilito il massimo numero di
“differenziali stipendiali” annuali.
Nell'ambito del CFL183, l' ha chiarito che con la nuova disciplina stabilita Pt_3
dal comma 3 dell'articolo 14 del CCNL del 16 novembre 2022, a differenza di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 16 del CCNL del 21 maggio 2018,
l'assegnazione della progressione economica decorre solo dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCI, che è una data fissa. Inoltre, l' ha sottolineato che pertanto gli enti dovrebbero avere la stabile Pt_3
copertura finanziaria dell'anno in questione dalle risorse provenienti dal
Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del nuovo CCNL. Questo implica che, anche se si tratta di un contratto integrativo triennale,
l'attivazione delle progressioni economiche con decorrenza dal 1° gennaio è sempre subordinata alla costituzione del Fondo e alla relativa verifica della copertura delle risorse stabili. Infatti, l'articolo 14, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022 prevede esplicitamente la necessità del finanziamento delle progressioni economiche con risorse stabili, certe e continue del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del medesimo
CCNL.
La Suprema Corte ha dato conferma di questo principio: la Corte già da tempo ha affermato che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass., sentenza n.
15364/2023). Con la sentenza n. 31518/2024 ha poi affermato i seguenti principi di diritto:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della PA richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di eletti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per eletto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione”;
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese
a carico della PA, incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge”.
Venendo, quindi, al diritto dei dipendenti poi posti in quiescenza alle progressioni orizzontali, proprio sulla scorta della giurisprudenza citata da parte ricorrente – che si condivide e richiama – deve affermarsi il loro diritto alla progressione nell'ipotesi in cui essi fossero in servizio al momento della presentazione della relativa domanda all'interno della procedura indetta sulla scorta della contrattazione decentrata (ma non è il caso della ricorrente), poiché questo è il momento in cui va individuato l'inizio della procedura, non invece quello dell'approvazione della relativa graduatoria.
E' opportuno, infatti, rimarcare che ai fini della progressione orizzontale, all'interno delle aree, deve essere data rilevanza all'inizio della procedura con la domanda del dipendente, diventando irrilevanti le successive vicende contrattuali con il dipendente che, prima della formazione della graduatoria degli aventi diritto cessi dal rapporto di lavoro. Come accennato, infatti, la
Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 818/2023) ha confermato il diritto dei dipendenti, poi andati in pensione, di vedersi attribuita la progressione economica sulla base della domanda a suo tempo presentata per la progressione all'interno della medesima area contrattuale. Del resto, già in precedenza (Cassazione, sentenza n. 26934/2022) la Suprema
Corte aveva evidenziato che un criterio secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, di talché la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
Non vi è, tuttavia, dubbio che i dipendenti – come la ricorrente - che siano stati posti in quiescenza prima dello stesso avvio della procedura sulla scorta della contrattazione decentrata non hanno diritto a parteciparvi e di conseguenza a conseguire la progressione economica.
Ciò che rileva, sul punto, è il fatto che le progressioni non sono obbligatorie e possono essere attivate solo in presenza dei fondi e della copertura di spesa.
Deve, quindi, affermarsi che il contratto integrativo di cui parte ricorrente eccepisce la nullità alla stregua del CCNL del 16.11.2022 appare assolutamente in linea, sotto il profilo evidenziato, con la contrattazione collettiva nazionale richiamata, atteso che questa vieta di operare progressioni economiche con decorrenza anteriore al 1 gennaio dell'anno della stipula del contratto decentrato che deve determinare nei particolari il numero delle posizioni che possono essere coperte in ciascuna area con le risorse disponibili.
Il CCNL 16 novembre 2022 introduce due elementi di fortissima differenza rispetto al passato in merito alla contrattazione decentrata: le progressioni avvengono in una quota limitata, prevedendosi che la progressione “avviene mediante procedura selettiva di area”.
La necessità di consentire il passaggio solo ad alcuni tra i dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi si ricava dal comma 2 dell'articolo 14 del
CCNL: “L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati…”.
Ma una procedura selettiva è tale solo se, appunto, tra un insieme, seleziona una parte di esso. La progressione orizzontale, quindi, non può che configurarsi come un sistema per individuare, tra i possibili soggetti che abbiano i requisiti per ottenere un differenziale stipendiale, quelli che effettivamente se ne possano giovare. In conclusione, sebbene il Ccnl non specifichi che la progressione orizzontale spetti solo a una limitata parte del personale, comunque essa non può che andare a beneficio di alcuni soltanto dei dipendenti e non altri. E la selezione non è data dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 2, perché si tratta di requisiti soggettivi di ammissione e non di selezione.
La necessità di contingentare le progressioni ad un numero limitato di dipendenti è imposta dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 (sul tema è stata chiarissima l'ARAN – parere CFL 220), che costituisce disposizione a carattere imperativo non derogabile da disposizioni pattizie.
Altra novità è la fissazione di differenziali stipendiali fissi e non modificabili in relazione a posizioni economiche di sviluppo. Di conseguenza, poiché i valori dei differenziali stipendiali sono fissi, è perfettamente possibile determinare il costo da sostenere, moltiplicando il numero delle possibili progressioni orizzontali da mettere in palio, per l'ammontare unitario del differenziale stipendiale, ciò che garantisce l'esistenza dei fondi per ciascun periodo.
L'art. 14, comma 2, lettera b), del CCNL 16 novembre 2022 dispone che “il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi”. Pertanto, nel nuovo sistema la contrattazione decentrata deve specificare, per ciascuna area, a quanti differenziali i dipendenti possono aspirare;
in tal modo il processo di determinazione delle risorse avviene in modo tale da fissare in modo rigoroso l'ammontare complessivo della progressione. Le sub-graduatorie per area possono consentire l'attribuzione dei differenziali esattamente solo al numero di dipendenti previsto. In caso, quindi, di ex aequo, occorre necessariamente definire criteri di priorità.
La progressione economica all'interno dell'area professionale ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis del D.Lgs. n.165/2001 è denominata
“differenziali stipendiali”. La procedura selettiva di area, che non comporta l'assegnazione di mansioni superiori, è attivata annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate indicato nell'articolo 79 del
CCNL 16/11/2022 (risorse stabili).
Il numero di differenziali stipendiali assegnati in ciascuna area dipartimentale verrà concordato nel quadro della contrattazione integrativa e in linea con le risorse finanziarie disponibili per tale scopo.
In questa impostazione sistematica del CCNL, quindi, non è obbligatorio che la contrattazione integrativa preveda in concreto per ogni anno un certo numero di differenziali stipendiali, atteso che, per farlo, devono essere presenti i necessari fondi;
in base al comma 1 dell'articolo 14 CCNL 2019-2021, la progressione orizzontale è facoltativa e non vi è un preciso obbligo a carico degli Enti ad assicurarla, né i dipendenti vantano un diritto soggettivo a pretenderla. Detto istituto rappresenta un'opzione per l'Ente locale, in alternativa alle altre e diverse possibilità di destinazione del fondo delle risorse decentrate;
la sua attivazione è sottoposta a condizione sospensiva, perché essa di attua solo quando parte datoriale e parte sindacale decidono di attivarla, attraverso la sottoscrizione del CCI..
In ogni caso, proprio per garantirne la copertura, l'esito della procedura selettiva è valido solo per l'anno in cui è stato previsto un aumento salariale all'interno dell'area. Osserva questa giudice che, per le ragioni dette, il contratto decentrato del
2022 non è affetto da nullità per contrarietà rispetto al CCNL né a norme imperative, nella parte in cui prevede che alla progressione partecipano solo i dipendenti in servizio alla data del 1.01.2022, con la conseguenza che legittimamente ha previsto detta clausola e doverosamente ha previsto la per l'anno 2022, quando la ricorrente era già stata collocata in quiescenza, non potendo quindi vantare alcun diritto a partecipare alla procedura, ottenendo la progressione all'interno dell'area.
Il ricorso va, quindi, rigettato, ma appare opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, attesa la novità delle questioni.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino