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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, nella persona dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa IA BI de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero
d'ordine 889, avente per oggetto: Modifica delle condizioni del divorzio.
TRA
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE), alla Via C.F._1
G. Falcone, n° 2, presso lo studio dell'avv. DIANA SALVATORE (cod. fisc.
, pec: , che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 Email_1 di mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente -
E
, nata a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roccabernarda (KR), Via XXIV C.F._3
MAGGIO, n. 43, presso lo studio dell'avv. SCALZI GIUSEPPINA (cod. fisc.
, pec: , che la C.F._4 Email_2 rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo pagina 1 di 4 - resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso ex art. 473 bis 29. c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 21.06.2024, parte ricorrente, sig. , ha esposto: Parte_1
• che con sentenza n° 2683 del 02.10.2018 (R.G. 20308/2017), depositata in
Cancelleria il 12.10.2018, pronunciata dal Tribunale di Bologna, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e ; Controparte_1
• che l'istante intendeva chiederne la modifica nei seguenti termini: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del medesimo ricorrente, poste a fondamento della sentenza di scioglimento del matrimonio n° 2683 del 02.10.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sullo stesso, quale contributo al mantenimento delle figlie e Per_1
; con vittoria di spese e competenze legali del giudizio;
Persona_2
• che in data 06.09.2024 si costituiva la signora la quale Controparte_1 insisteva per il rigetto della domanda avversaria e per la conferma della somma complessiva di € 350,00 mensile quale contributo al mantenimento delle figlie,
e , come già statuito dalla sentenza di divorzio, oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie;
chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia Per_2
, nata a [...] il [...]; con vittoria di spese e compensi
[...] legali.
II. Con decreto del 27.06.2024 il Presidente designava il giudice relatore e disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 10.10.2024. A tale udienza compariva solo parte resistente per cui la causa veniva rinviata per consentire la comparizione del sig. . Pt_1
III. Successivamente la causa veniva assegnata all'odierno Giudice rel., dott.ssa
IA BI de Santis, la quale fissava l'udienza di comparizione delle parti al pagina 2 di 4 12.03.2025, ad esito della quale le parti chiedevano un rinvio al fine di tentare la composizione bonaria della controversia.
Dopo un rinvio disposto d'ufficio, la causa giungeva all'udienza del 26.11.2025, ove le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni concordate. Pertanto, tratteneva la causa in decisione collegiale.
IV. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. Deve darsi atto che, con accordo raggiunto in data 26.11.2025, le parti hanno concordato quanto segue:
“Il Sig. verserà come mantenimento delle figlie, la somma complessiva di Pt_1
€ 300 mensili oltre rivalutazione ISTAT, di cui € 200,00 per ed € 100,00 per la Per_2 figlia maggiorenne , sino a che non saranno economicamente indipendenti, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale. Assegno unico percepito interamente dalla Signora Per quanto CP_1 riguarda le visite padre , resta fermo quanto disposto dal Tribunale per i Per_2 minorenni di Catanzaro. Spese compensate”.
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
VI. Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio n° 2683 del 02.10.2018, resa dal Tribunale di Bologna, nel proc. R.G.
20308/2017, così provvede:
- Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti e provvede in conformità alle pagina 3 di 4 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- Conferma nel resto la sentenza di scioglimento del matrimonio n° 2683 del
02.10.2018, resa nel proc. R.G. n. 20308/2017;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 04.12.2025.
IL GIU DICE REL. EST. IL PRESID EN TE
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