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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa DA RI Presidente
Dott.ssa LI NT Consigliere estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 393/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Duccio Bari, elettivamente domiciliata come da procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carlo Canessa, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del liquidatore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE trattenuta in decisione in data 06/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, quale Giudice del giudizio di rinvio, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta:
• In via principale, accertare e dichiarare che in conseguenza e a causa dell'illegittima occupazione senza titolo posta in essere dal Sig. in danno della società CP_3 attrice, quest'ultima ha diritto al risarcimento dei seguenti danni subiti e subendi: o A) danno di natura patrimoniale ex art. 2043 cc da perdita subita, quantificato in complessivi euro 291.023,16 (duecentonovantunomilaventitre/16), così determinato: 1) danno ancorato sul valore locatizio quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione sine titulo, quantificato in complessivi euro 277.542,00; 2) danno pari alle spese sostenute dalla società a causa della condotta del Sig. per un CP_3 ammontare complessivo di euro 13.481,16. O in quella diversa misura sarà ritenuta di giustizia e di ragione, nonché equa.
o B) danno di natura patrimoniale ex art. 2043 cc da mancato guadagno, quantificato come risulta dagli atti in complessivi euro 313.000,00
(trecentoventiseimilaquattrocento/00) così determinato: “1) maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, quantificati in euro 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal
18.04.2005 al 31.03.2009, salvi gli ulteriori danni successivi;
2) danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile nella misura del 10% rispetto al valore dell'01.01.2006, stimato in euro 1.970.000,00, e pertanto quantificato in euro 197.000,00.
o C) Danno di natura non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza dei reati perpetrati dal di invasione di terreni ed occupazione di immobili (art. 633 cp), CP_3 giuridicamente rilevante e risalcibile ai sensi degli art. 185 cp e 2059 cc, nonché per lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), quantificato in via equitativa in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale come sopra determinato, e quindi di euro 302.000,00 (trecentoduemila/00);
• Per l'effetto, e comunque in ogni caso, condannare la Sig.ra quale Controparte_1 erede del Sig. al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 291.023,16 CP_3
(duecentonovantunomilaventitre/16) a titolo di danno patrimoniale da perdita subita, euro 313.000,00 (trecentotredicimila/00) a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno e di euro 302.000,00 (trecentoduemila/00) a titolo di danno non patrimoniale, ovvero di quelle diverse somme – maggiori o minori – che, a seguito dell'espletanda istruttoria, risulteranno di legge, ragione ed equità;
• In via istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.p.c. depositata nell'interesse di . e non ammesse nel CP_4 CP_5 corso dei precedenti gradi di giudizio;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di appello e con condanna della appellante ex art. 96 C.p.c. avendo la stessa agito in malafede e/o colpa grave;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del grado di legittimità, come stabilito dalla sentenza di rinvio Cass. SU n. 33659/22”.
Per la convenuta in riassunzione “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione reietta, con la migliore motivazione che riterrà di assumere nel decidere la controversia nel merito:
I. Respingere la domanda svolta in via principale della parte riassumente Parte_1 sub. A e B delle proprie conclusioni perché basata su fatti e circostanze non
[...] provate, su fatti inveritieri e perché infondata in fatto ed in diritto;
II. Accertare e dichiarare che la domanda sub. C è coperta da intervenuto giudicato interno ed, in ogni ipotesi, perché non vi è stato reato e non vi è nesso causale tra il danno non patrimoniale ipotizzato e l'evento stante la mancanza assoluta di prova
III. Accertare e dichiarare che il dante causa della comparente aveva già corrisposto a
l'importo di €. 13.481,16 come da documentazione versata in primo grado avanti CP_2 al Tribunale di Siena.
IV. Accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve alla ed Controparte_1 Parte_1
a riformando in toto la sentenza n.262/2014 emessa dal Tribunale di Siena CP_2 ex art.281 sexies cpc in data 12.05.2014.
V. Non ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla parte riassumente perché non reiterati specificatamente nelle proprie conclusioni e perché, in ogni ipotesi, i testi ivi chiamati a testimoniare sono incapaci ex art.246 cpc e perché la consulenza richiesta ha carattere esplorativo.
VI. Respingere la domanda ex art.96 cpc.
VII. Voglia la Corte liquidare le spese e competenze secondo il regolamento che vorrà adottare in base all'art.91 cpc per i diversi gradi di giudizio, condannando alla CP_6 refusione delle spese, competenze, spese generali cap ed iva in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
OGGETTO: giudizio ex art. 392 c.p.c. in materia di danno da occupazione sine titulo di immobile a seguito di rinvio da Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 33659/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in poi soltanto Controparte_2
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena per ivi sentirlo CP_2 CP_3 condannare, previo accertamento della occupazione sine titulo da parte del medesimo di immobili che la società attrice aveva acquistato a seguito di pubblico incanto nell'ambito di un'esecuzione forzata ai danni del al risarcimento dei conseguenti danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, sulla base della perizia giurata a firma del Rag. l'attrice Per_1 quantificava il danno di natura patrimoniale subito in complessivi € 326.400,00, così determinati:
- “maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito che ha finanziato l'acquisto della proprietà immobiliare, generata dalla materiale impossibilità di cedere la proprietà immobiliare e l'estinzione del relativo debito”, quantificati in €. 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal 18/4/2005 al
31/3/2009, salvi gli ulteriori danni successivi”;
- “danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile alla data odierna nella misura del 10% rispetto al valore dell'1/1/2006 stimato in €. 1.970.000,00, e pertanto quantificato in €. 197.000,00”;
- “danno emergente per le “spese sostenute dalla società per lo sgombero e lo smaltimento dei beni e materiali di proprietà del signor […]; spese per la CP_3 chiusura e sbarramento accessi al fabbricato […], spese legali per il rilascio del fabbricato
[…]: il tutto per un ammontare di €. 13.481,16”.
Quantificava poi in via equitativa in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale come sopra determinato e, dunque, in € 163.200,00 il danno di natura non patrimoniale subito “in conseguenza dei reati perpetrati dal di invasione di terreni ed CP_3 occupazione di immobili (art. 633 C.P.), giuridicamente rilevante e risarcibile ai sensi degli artt. 185 C.P. e 2059 C.C., nonché per lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.)”.
Si costituiva in giudizio il contestando nel merito le domande di parte attrice e CP_3 chiedendone il rigetto.
In corso di causa proponeva ricorso per sequestro conservativo, rigettato dal CP_2
Tribunale con ordinanza del 27/09/2010 per difetto di periculum in mora. CP_2 proponeva quindi reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e il collegio, pur ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris, confermava la valutazione circa il difetto di pericolo.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/02/2012, nella quale veniva interrotta per il decesso del CP_3 Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_2 CP_1 quale erede del la quale si costituiva in giudizio eccependo in via
[...] CP_3 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto semplice chiamata all'eredità del de cuius non in possesso dei beni ereditari, e riportandosi nel resto alle difese del successivamente, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., rinunciava alla CP_3 predetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto unica erede universale del de cuius.
Con sentenza n. 262 del 12/05/2014, il Tribunale di Siena, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e di CP_1 nullità del ricorso in riassunzione:
• accoglieva la domanda di parte attrice relativamente al danno patrimoniale subito, condannando per l'effetto la quale erede del al pagamento in CP_1 CP_3 favore della della somma di € 326.400,00, oltre interessi legali dal dì del CP_2 dovuto al saldo effettivo;
• rigettava la domanda della volta al riconoscimento del danno non CP_2 patrimoniale ex art. 2059 c.c.;
• condannava la ex art. 91 c.p.c. a rifondere alla le spese di lite, ivi CP_1 CP_2 comprese quelle della fase cautelare.
In particolare - premesso che “all'atto della costituzione in giudizio la , Controparte_1 limitandosi a richiedere il rigetto del ricorso in riassunzione per le eccezioni pregiudiziali sollevate […] non ha concluso, nemmeno in via di ipotesi subordinata, nelle difese nel merito esperite dal de cuius, ne consegue che le conclusioni precisate nel merito in sede di note autorizzate ed oggi reiterate durante la discussione orale devono ritenersi tardive
e come tali inammissibili” - per quanto concerneva il danno di natura patrimoniale il
Tribunale così argomentava: “si rileva come la società attrice abbia per oggetto sociale
l'acquisto la costruzione e la vendita e la eventuale gestione anche parziale di beni immobili di qualunque destinazione d'uso, ne consegue, che a fronte degli illegittimi comportamenti perpetrati dal non sia stata posta in grado di effettuare le CP_3 attività proprie dell'oggetto sociale sottese all'acquisto degli immobili per cui è giudizio, che palesemente, intuitivamente e sulla base di quanto notorio e desumibile per semplici deduzioni ex art. 2729 c.c., erano ristrutturare detto immobile, con molta probabilità frazionarlo in più unità abitative per rivenderle, successivamente al fine di ricavarne degli utili, non trattandosi di società volta a fini benefici e privi di lucro.
Tutte le suddette operazioni sono state impedite dalla occupazione sine titulo perpetrata per anni, contornata da contenziosi giudiziari, con conseguenti costi e spese, maggiori oneri dovuti all'esposizione debitoria assunta per procedere all'acquisto degli immobili de quibus, diminuzione del valore della proprietà immobiliare ad oggetto, anche in considerazione della crisi economica subita dal settore immobiliare, nonché le spese tutte sostenute e documentate in atti.
Per le dette considerazioni deve ritenersi provato il danno patrimoniale, inteso come danno conseguenza, subito e quantificato come dalla perizia giurata in atti […] in complessivi €. 326.400,00, di cui €. 116.000,00 per maggiori oneri finanziari sopportati dall'attrice […]; €. 197.000,00 quale diminuzione di valore in misura del 10% del valore stimato al momento dell'acquisto della proprietà immobiliare oggetto di causa ed €.
13.481,16 per le spese giudiziali e non sostenute durante tutta questa annosa ed estenuante vicenda, come documentate in atti.
A fondamento della quantificazione del danno viene utilizzata la metodologia di calcolo utilizzata dal C.T.P. in atti in quanto, per le considerazioni sopra effettuate in Per_1 punto di carenza di conclusioni nel merito da parte della erede costituitasi nel giudizio di riassunzione, la stessa appare non contestata, ma soprattutto un attento esame della relazione evidenzia che i criteri logici e di calcolo ivi utilizzati sono tali da poter essere tranquillamente utilizzati dal giudicante, quale peritus peritorum, e posti a fondamento della propria decisione”.
Quanto al danno di natura non patrimoniale, il Tribunale osservava che: “Nel caso che ci occupa il diritto costituzionalmente garantito leso è quello di proprietà che per sua natura
è un diritto patrimonialmente valutabile e liquidabile, pertanto, ove si volesse accedere ad una ricostruzione del danno subito in sede di danno non patrimoniale, proprio la lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 2059 c.c. porterebbe ad una duplicazione del risarcimento non consentita dalle norme e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Del resto anche le considerazioni effettuate dalla giurisprudenza di merito e legittimità che hanno portato alla configurabilità di un danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, quando siano stati violati il diritto all'immagine o alla ragionevole durata del processo, sono inapplicabili al caso di specie, non potendosi assumere nemmeno in via di ipotesi che vi sia stato un nocumento psicologico subito dalle persone fisiche, legali rappresentanti della Società attrice, che allo stato non è stato provato, dovendosi, qui si, fare riferimento al criterio di danno conseguenza per poter accedere alla liquidazione del danno non patrimoniale richiesto”.
***
Avverso tale decisione la interponeva appello affidato a sei motivi: 1) “Errata CP_1 motivazione in punto degli effetti della successione nel processo dell'unico erede del defunto originario convenuto e della prosecuzione dell'originario giudizio”; 2) “Errata pronuncia in punto di inammissibilità della 2° memoria ex art. 183, VI° co. cpc di CP_3
perché ritenuta tardiva”; 3) “Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo del
[...] ragionamento presuntivo”; 4) “errata valutazione in punto di decisione sul quantum debeatur”; 5) “errata valutazione della documentazione versata in atti”; 6) “ingiusta condanna al pagamento delle spese legali dovute per l'esecuzione dello sfratto, alle spese di pulizia e quant'altro dell'immobile e terreni limitrofi, al pagamento delle spese legali per il procedimento cautelare svolto in corso di causa, al pagamento dell'onorario liquidato che appare eccessivo”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_2
c.p.c. Quanto ai singoli motivi di gravame, ne assumeva l'inammissibilità, contestandoli comunque anche nel merito in quanto infondati in fatto e in diritto e sforniti di supporto probatorio. Proponeva altresì appello incidentale per i seguenti motivi: 1) erronea negazione del danno non patrimoniale da reato e da lesione di diritto costituzionalmente garantito;
2) erronea mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
10/05/2018, e con sentenza n. 2701 del 21/11/2018 la Corte accoglieva l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva le domande di nei CP_2 confronti della rigettava l'appello incidentale;
condannava al pagamento CP_1 CP_2 delle spese legali di ambedue i gradi di giudizio.
In particolare, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo dell'appello principale, a mezzo del quale la aveva impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice CP_1 aveva ritenuto inammissibili le conclusioni nel merito della medesima.
Riteneva poi fondati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto dell'appello principale, così argomentando: “È pacifico nella giurisprudenza più recente che il danno derivante dall'avere continuato ad occupare senza titolo un immobile, non è un danno in “re ipsa”, ma un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da parte del proprietario
[…]”.
“Altro principio giuridico affermato dalla Cassazione e costante da tempo è che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio […]”.
“Alla luce dei predetti principi di diritto si evidenzia come la domanda di Controparte_2 non possa trovare accoglimento e la sentenza di primo grado vada integralmente riformata.
La non ha dato prova alcuna, a prescindere dalla circostanza dell'occupazione CP_2
(parziale) abusiva della proprietà da parte del che detta occupazione le abbia CP_3 creato un danno. Non è stato provato che la abbia perso delle possibili vendite CP_2
o proposte, non essendo possibile provare dette circostanze per testi, ma solo con documenti;
non ha dato prova di avere subito danni per una non meglio precisata ritardata ristrutturazione dell'immobile, a causa dell'occupazione del circostanza CP_3 tra l'altro neppure allegata in primo grado;
non ha dato prova dei danni causati dal durante l'occupazione, in quanto le fatture allegate alla perizia giurata, anche a CP_3 volerle considerare, non indicano, nei rispettivi oggetti, alcunché in ordine beni del
CP_3
Non si può infine mettere in nesso causale lo scoperto di conto corrente della CP_2 con la mancata (presunta) vendita del terreno.
La perizia giurata agli atti poi, tempestivamente contestata dal con il primo atto CP_3 difensivo del giudizio di primo grado, non può essere ritenuta prova idonea non solo per i principi di diritto precedentemente enunciati, ma anche per il fatto che la stessa è intrisa di valutazioni del consulente di parte, tra l'altro espresse su quanto riferitogli dalla parte stessa.
In definitiva se dalla vertenza è emerso il comportamento poco lecito del dall'altro CP_3 manca totalmente la prova del danno subito da che doveva essere da lei Controparte_2 provato, non potendosi presumere l'esistenza di un danno solo dalla ragione sociale della società e da una perizia giurata agli atti (tra l'altro contestata), come ha fatto il
Tribunale”.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale, l'esame dello stesso era assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Per quanto concerneva l'appello incidentale, esso veniva respinto perché “con
l'accoglimento dell'appello principale vengono meno i presupposti della pretesa azionata”
e, in ogni caso, “la nulla ha provato in ordine ad un presunto danno non CP_2 patrimoniale”.
***
Avverso tale sentenza e cessionaria del Controparte_2 Parte_1 credito oggetto di causa, proponevano ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamentavano che la Corte d'appello, prendendo atto del fatto che la non aveva richiamato le difese del avrebbe dovuto rigettare il primo CP_1 CP_3 motivo dell'appello principale e accertare la mancata contestazione della domanda di dichiarando conseguentemente inammissibili gli altri motivi di appello. CP_2
Con il secondo motivo lamentavano che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, il danno del proprietario usurpato era in re ipsa per la semplice perdita della disponibilità del bene, unitamente alla natura normalmente fruttifera di esso, per cui il danno poteva essere quantificato in modo figurativo mediante il valore locativo del cespite abusivamente occupato, salva la dimostrazione concreta che il proprietario, anche ove non spogliato, si sarebbe comunque disinteressato dell'immobile. Con il terzo motivo lamentavano che la consulenza tecnica di parte ben poteva costituire un rilevante elemento indiziario che, in connessione con altri elementi, era idoneo a fondare il convincimento del giudice, deducendo che nel caso di specie la perizia giurata da loro depositata non solo era supportata da copiosa documentazione (n. 35 allegati), ampiamente sufficiente per provare i danni lamentati, ma non era stata neanche contestata dalla la quale aveva sollevato mere eccezioni processuali. CP_1
Con il quarto motivo censuravano la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte
d'appello aveva affermato che non aveva provato di aver perso possibili vendite o CP_2 proposte, al contempo impedendole di provare dette circostanze per testi. Deducevano in particolare che il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale si riferiva al contratto quale fonte di diritti e obblighi, e non quale fatto storico, e che nel caso di specie non si trattava di accertare la stipula di un contratto, bensì l'esito negativo di trattative per l'occupazione degli immobili oggetto di causa, evidenziando che se i testimoni fossero stati sentiti sarebbe stata raggiunta la prova dell'an debeatur.
Con il quinto motivo lamentavano che la Corte d'appello, nell'escludere senza motivazione il nesso di causalità tra lo scoperto di conto corrente bancario e la mancata vendita degli immobili oggetto causa, non aveva fatto corretta applicazione della regola di causalità di cui all'art. 1223 c.c., non avendo essa in particolare tenuto conto del fatto che era una società commerciale avente ad oggetto l'acquisto, la costruzione, la CP_2 ristrutturazione e la vendita di immobili;
che nel 2002 aveva acquistato in pubblica asta i beni oggetto di causa con un investimento superiore ad € 1.000.000,00; che, se la società non avesse avuto la necessità di tenere immobilizzato per nove anni (dal 2002 al
2011) il capitale investito, a causa dell'occupazione abusiva del non vi sarebbero CP_3 stati lo scoperto bancario e la conseguente produzione di interessi passivi.
Con il sesto motivo lamentavano che la Corte d'appello avrebbe dovuto innanzitutto ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del danno (per la sussistenza del danno “in re ipsa”; perché la non si era opposta alla domanda né aveva contestato l'esistenza CP_1 del danno, ed inoltre perché la aveva fornito presunzioni precise e concordanti CP_2 sull'an debeatur, ovvero sul fatto che l'occupazione abusiva le aveva impedito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale); a quel punto la Corte avrebbe dovuto scindere la valutazione dell'an debeatur da quella del quantum e applicare l'art. 1226 c.c.
Con il settimo motivo lamentavano che erano idonei a fondare la presunzione per cui in mancanza dell'occupazione abusiva il bene oggetto di causa acquistato all'asta pubblica sarebbe stato utilizzato da per scopi di lucro (dalla rivendita alla ristrutturazione CP_2 finalizzata alla rivendita) i seguenti fatti storici - l'esame dei quali era stato omesso dalla
Corte d'appello: a) il fatto che la società fosse stata costituita per lo scopo della realizzazione della speculazione immobiliare;
b) l'oggetto della società (l'impresa immobiliare); c) l'acquisto all'asta quale oggetto dell'attività di impresa;
d) l'investimento di oltre € 1.000.000,00 per l'acquisto del bene oggetto di causa;
e) l'inesistenza di altri cespiti di valore a bilancio;
f) la sottoscrizione del finanziamento e l'importo degli interessi corrisposti;
g) la diminuzione percentuale di valore dell'immobile in esame fra il
2006 e il 2008 sulla base delle tabelle OMI agli atti.
Resisteva con controricorso la la quale, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dei suddetti motivi, li contestava nel merito in quanto infondati.
A seguito di ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile n. 1162 del 17/01/2022, la decisione del ricorso veniva rimessa alle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 33659 del 15/11/2022, optando per una mediazione tra la teoria normativa del danno emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile e la teoria causale sostenuta dalla
Terza Sezione Civile, così statuivano: “accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, il quarto motivo, e parzialmente il quinto e il settimo motivo, con assorbimento del sesto motivo e della restante parte del quinto e settimo motivo, rigettando per il resto il ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di
Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, le Sezioni Unite enunciavano i seguenti principi di diritto:
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, acquistavano carattere di decisività, secondo la
Suprema Corte, i fatti il cui omesso esame era stato denunciato con la censura contenuta nei motivi quinto e settimo, ovvero le seguenti circostanze: il fatto che fosse una CP_2 società commerciale avente ad oggetto l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili e che nel 2002 avesse acquistato in pubblica asta i beni di causa con un investimento superiore ad € 1.000.000,00; l'inesistenza di altri cespiti di valore a bilancio;
la sottoscrizione del finanziamento e l'importo degli interessi corrisposti.
Ciò posto, la Corte affermava che “Resta riservato al giudice del merito, sulla base dei mezzi istruttori indicati, l'accertamento di fatto in ordine alle circostanze in discorso ed alla loro congruenza sul piano dell'inferenza presuntiva”.
Infine, le Sezioni Unite ritenevano fondato il quarto motivo di ricorso, in quanto il divieto della prova testimoniale riguardava il contratto, peraltro quale fonte di diritti e obblighi e non quale circostanza storica, e non il fatto delle proposte di acquisto o i fatti da cui inferire che, in mancanza dell'occupazione abusiva, l'immobile sarebbe stato compravenduto;
precisavano poi che “resta salva la valutazione del giudice di merito circa l'ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale, nonché per ciò che concerne l'assolvimento dell'onere probatorio mediante le testimonianze”.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la società ha convenuto dinanzi a questa Corte la che si è costituita in Parte_1 CP_1 giudizio, e , che è rimasta contumace. Controparte_2
Esperito senza esito il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5, c. 2, d.lgs. 28/2010, la causa è stata istruita attraverso prove testimoniali e CTU volta ad accertare l'ammontare dei danni patrimoniali richiesti dall'attrice in riassunzione.
Previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 06/06/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno chiarire – anche per dare conto delle domande e delle richieste di revisione e complessiva rivalutazione – che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”. Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio cd. prosecutorio, di talché con la presente decisione il Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità nella propria ordinanza come sopra riportato.
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del
28/02/2024).
La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma
1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
Tanto premesso, nel caso di specie con la sentenza n. 33659 del 15/11/2022 la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (cfr. sent. Sez. U., pp. 29-30; cfr., altresì, la sentenza gemella n. 33645/2022 nonché, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 14947 del
29/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 30791 del
02/12/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2610 del 03/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 4804 del
24/02/2025; Sez. 2, Sentenza n. 10328 del 18/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del
28/07/2025).
In particolare, la Suprema Corte, nel comporre un contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità tra la tesi del danno in re ipsa, debitrice della concezione normativa, e la teoria causale del danno, sostenute, rispettivamente, dalla Seconda e dalla Terza Sezione Civile (cfr. ordinanze interlocutorie n. 1162 del 17/01/2022 e n. 3946 del 08/02/2022), optando per una soluzione che si colloca a metà tra le due tesi predette, ha chiarito quanto segue.
“Nella […] fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è […] richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. […] la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. […] Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti […]. Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva” (cfr. sent. Sez. U., pp. 27-29).
***
Venendo ora all'esame del caso di specie, si deve preliminarmente rilevare che sono divenuti ormai incontrovertibili tanto l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte del del compendio immobiliare di proprietà della quanto il rigetto CP_3 CP_2 della domanda di questa di risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, sebbene la sentenza di secondo grado avesse affermato, da un canto,
l'occupazione abusiva dell'immobile di causa da parte del e, dall'altro, che CP_3 nulla aveva provato in ordine ad un presunto danno non patrimoniale, tali CP_2 statuizioni non sono state impugnate da chi vi aveva interesse – ovvero da la CP_3 prima e da la seconda. CP_2
Nel ricorso per cassazione e nel controricorso, pacifica tra le parti l'occupazione abusiva del (cfr. controricorso, pp. 25-26), si discute soltanto dell'esistenza del danno CP_3 patrimoniale e dei relativi mezzi di prova.
Anche la Suprema Corte, nell'accogliere il quarto motivo di ricorso e, solo parzialmente, i motivi quinto e settimo, dà per accertata l'occupazione abusiva del CP_3
Comunque, ad abundantiam, avuto particolare riguardo a tale occupazione, si rileva anche che la stessa è stata ampiamente provata in giudizio dalla sia CP_2 documentalmente (cfr. docc. 4, 6, 7, 9-15, 21, 25 allegati all'atto di citazione di primo grado e 30, 31, 33-35 allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.), che tramite la prova per testi espletata in questo grado. Come si dirà meglio a breve, infatti, i due testi escussi a conferma della perdita di occasioni di vendita dell'immobile, nel confermare quest'ultima, hanno confermato altresì la presupposta occupazione illecita.
Tanto premesso, oggetto del presente grado di giudizio è l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno patrimoniale asseritamente subito dalla a causa CP_2 dell'occupazione abusiva del CP_3
Specificamente, formano oggetto dell'originaria richiesta risarcitoria della (cui è CP_2 subentrata la società cessionaria del credito oggetto di causa) le seguenti Parte_1 tre voci di danno patrimoniale:
a) “maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, quantificati in euro 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal 18.04.2005 al 31.03.2009 […]”;
b) “danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile nella misura del 10% rispetto al valore dell'01.01.2006, stimato in euro 1.970.000,00, e pertanto quantificato in euro 197.000,00”;
c) “danno pari alle spese sostenute dalla società a causa della condotta del Sig. CP_3 per un ammontare complessivo di euro 13.481,16” (cfr. atto di citazione in
[...] riassunzione, pp. 19-20) per rientrare nel possesso dei beni. (Si tratta, in particolare, di: spese per lo sgombero e lo smaltimento dei beni e materiali di proprietà del CP_3
(fattura n. 25 del 25/02/2006 di € 280,00, emessa da Centro Servizi Aladino s.n.c. per sgombero materiali;
fattura n. 1687 del 28/11/2006 di € 254,16, emessa da Buferauto
s.n.c. per smaltimento autovetture;
fattura n. 783/00 del 10/12/2006 di € 200,00, emessa da Elsamabiente s.r.l. per smaltimento materiali); spese per la chiusura e sbarramento accessi al fabbricato (fattura n. 6 del 06/03/2006 di € 1.650,00, emessa da per fornitura rete, paletti e catene per chiusura porte e finestre;
fattura n. Controparte_7
14 del 27/07/2008 di € 387,00, emessa da Al Costruzioni Edili per le opere di chiusura porte e finestre); spese legali per il rilascio del fabbricato (notula n. 84 del 13/11/2004 di
€ 2.550,00, emessa da Studio Legale Falaschi-Cambò per l'assistenza nella procedura per rilascio d'immobili; notula n. 30 del 26/04/2005, emessa da Controparte_8 per la predetta procedura;
notula n. 53 bis del 06/08/2008 di € 4.590,00, emessa
[...] da Avv. per la nuova controversia contro il . CP_8 CP_3
In questa sede, di rinvio ex art. 392 c.p.c., la società ha chiesto poi, per Parte_1 la prima volta, quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione sine titulo, un'ulteriore voce di danno patrimoniale, ancorato al valore locatizio dell'immobile, quantificato, in base alle tabelle OMI relative al periodo 1° semestre 2006-2° semestre
2011, nella somma di € 277.542,00.
Tale richiesta è inammissibile, ex art. 394 c.p.c., posto che nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata;
invero, le Sezioni Unite, se conformemente alla loro funzione nomofilattica e chiarificatrice hanno affrontato a trecentosessanta gradi la problematica del danno da occupazione sine titulo, elencando tutte le voci di danno astrattamente ipotizzabili ed analizzandone i presupposti, tuttavia non hanno affatto affermato che nel caso in esame tale voce fosse stata chiesta ed andasse riconosciuta.
Poiché, appunto, non era stata domandata, non può certo essere richiesta per la prima volta in questa sede (peraltro, la pretesa sarebbe stata inammissibile anche ove proposta in appello, ex art. 345 c.p.c.).
Tale domanda, peraltro, si pone in contrasto con l'assunto di posto a fondamento CP_2 delle richieste risarcitorie ritualmente proposte, che in mancanza d'occupazione l'immobile sarebbe stato ristrutturato ed immediatamente messo sul mercato e, dunque, non goduto da tale società.
Tanto chiarito, la domanda risarcitoria originariamente avanzata (articolata in più capi) è parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Intanto, si deve rilevare che presupposto delle voci sub a) e b) (non anche di quella sub c) è che effettivamente l'occupazione in esame abbia precluso a di vendere CP_2
l'immobile di causa, ciò che presuppone la preliminare valutazione del se in mancanza dell'illecito essa lo avrebbe, in effetti, verosimilmente alienato.
Invero, la società, che nel 2002, all'esito di una procedura esecutiva a carico del CP_3 sostenendo un costo di acquisto pari a complessivi € 1.088.307,76, si era aggiudicata il complesso immobiliare per cui è causa, ha allegato di aver acquistato tale compendio allo scopo di restaurarlo e alienarlo e, dunque, di trarne un profitto, lamentando sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio che l'occupazione illegittima del protrattasi CP_3 per anni, avrebbe frustrato la predetta finalità economica dell'ingente investimento immobiliare effettuato, impedendone il realizzo.
Ebbene, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado, tale circostanza fattuale si deve ritenere provata.
In tal senso, si deve anzitutto valorizzare l'efficacia probatoria indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che la era società avente per oggetto l'acquisto, la CP_2 costruzione, la ristrutturazione e la vendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso, nonché la realizzazione di opere edili in genere, come sottolineato anche dalla
Suprema Corte nell'ambito del parziale accoglimento dei motivi di ricorso quinto e settimo (cfr. sent. Sez. U., pag. 30)
Valorizzando tale circostanza, è infatti ragionevole presumere che la avesse, più CP_2 probabilmente che non, acquistato gli immobili di cui si discute allo scopo di rivenderli a terzi;
conseguentemente, l'occupazione abusiva del avendo impedito alla società CP_3 di alienare il complesso immobiliare, le ha cagionato un danno.
La suddetta presunzione è stata poi corroborata in questa sede dalle risultanze delle esperite prove testimoniali.
Benvero, onde emendare l'errore compiuto dalla Corte d'appello, stigmatizzato dalla
Suprema Corte in accoglimento del quarto motivo di ricorso, all'udienza del 09/04/2024 sono stati escussi due testimoni (il terzo, era deceduto) sui capitoli di prova n. Tes_1
5 (“D.C.V. che tra il 2006 e il 2009, in occasione dell'avvio di trattative con i potenziali acquirenti del complesso immobiliare di cui al cap. 1, informaste questi ultimi delle controversie tra la ed il e dell'occupazione di Controparte_2 CP_9 CP_3 quest'ultimo dei medesimi immobili”) e n. 6 “D.C.V. che le suddette trattative per la vendita ebbero esito negativo”.
Il teste ex socio della sul cap. 5 ha risposto: “E' vero, all'epoca Testimone_2 CP_2 ero socio e ricordo che venne più di una persona interessata all'acquisto, di solito CP_2
i potenziali acquirenti li portava che era pure socio. Ricordo anche che noi Tes_1 avevamo bisogno di vendere”; sul cap. 6 ha risposto: “E' vero. Ero spesso presente alle visite dei potenziali acquirenti e alle trattative iniziali e ricordo che quando le persone venivano a sapere della controversia col interrompevano la trattativa”. CP_3
Il teste (figlio di , ex amministratore, non anche socio, di Testimone_3 Tes_2
sul cap. 5 ha risposto: “E' vero, ero personalmente presente alle visite e ricordo CP_2 che il contenzioso col BB era particolarmente evidente perché il medesimo non ci consentiva neppure di entrare per mostrare l'immobile ai potenziali acquirenti. Noi avevamo comprato il compendio proprio per rivenderlo, sapendo che non vi erano titolari di diritti sul medesimo, e tuttavia ogni possibile acquirente da noi reperito appena si rendeva conto della situazione e del contegno oppositivo del rinunciava a CP_3 proseguire nella trattativa”; ha inoltre integralmente confermato il cap. 6.
Dunque, appaiono dimostrate sia l'intenzione di vendere il complesso immobiliare in oggetto, sia l'impossibilità di realizzare tale progetto a causa del contegno del CP_3
Ciò comporta, in primo luogo, la fondatezza della domanda sub a).
a) Con riferimento agli interessi passivi addebitati trimestralmente sul conto corrente n.
102098 acceso dalla presso la Banca di Monteriggioni, si deve rilevare che in data CP_2
11/07/2005 la Banca di Monteriggioni ha concesso alla un affidamento di € CP_2
500.000,00 da utilizzarsi nella forma di apertura di credito in conto corrente.
Tale affidamento ha ovviamente comportato l'addebito di interessi, l'ammontare dei quali
è stato quantificato nella misura di € 116.310,09 dal perito di parte Rag. CP_2 Per_1 nella sua perizia giurata di stima del 24/04/2009 e nella misura di € 116.210,09 dal CTU
Dott. nel presente grado di giudizio (cfr. CTU, pp. 6-11). Per_2
Ebbene, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite (v. p. 30), è una società CP_2 commerciale avente ad oggetto l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili che nell'anno 2002 ha acquistato in pubblica asta i beni in questione con un investimento superiore ad Euro 1.000.000,00, senza avere altri cespiti di valore a bilancio e trovandosi dopo qualche anno a dover sottoscrivere un consistente finanziamento.
Poiché, come anticipato, lo scopo sociale lascia intendere che l'acquisto fosse finalizzato alla ristrutturazione per la vendita, e che dunque il prestito avrebbe dovuto essere estinto appena realizzato tale programma, è stato proprio il contegno di a far sì che CP_3
l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'istituto di credito si protraesse ben oltre un arco temporale “fisiologico”, per l'impossibilità di cedere a terzi il complesso immobiliare (acquistato – come si è già detto – proprio a tale scopo), in quanto abusivamente occupato.
Lo stesso CTU, in risposta al primo quesito, ha affermato – tra l'altro – che “mentre è incontestabile che l'erogazione dell'affidamento non sia direttamente riferibile all'acquisto dell'immobile effettuato nel 2002 con finanza propria, come dichiarato dallo stesso consulente di parte rag. alla pag. 6 della sua perizia del 24/04/2009: “L'esborso Per_1 finanziario sostenuto dalla società per il pagamento dell'acquisto è stato finanziato con le proprie disponibilità liquide fino alla fine dell'anno 2004” […], può anche essere che la necessità del finanziamento, postumo all'acquisizione, si sia resa necessaria o per rientrare in altri finanziamenti precedentemente ricevuti attingendo a finanza personale dei soci o di altri terzi, oppure per effettuare altri investimenti, nella prevista impossibilità di poter rientrare velocemente nell'investimento effettuato in conseguenza della temuta impossibilità a poter, in breve tempo, rivendere o ristrutturare il compendio immobiliare in quanto non ancora rilasciato nella propria piena disponibilità” (cfr. CTU, pag. 9).
Poiché, appunto, dopo tre anni l'immobile non era stato rivenduto a causa del contegno di la società si è venuta a trovare in un evidente stato di impasse, priva di CP_3 liquidità, impossibilitata dunque a realizzare nuove operazioni, e per questo costretta a ricorrere ad un finanziamento, laddove, in mancanza dell'illecito, in oltre due anni e mezzo (ovvero dal 02/12/2002, data di acquisto del fondo, al 11/07/2005, data di assunzione del prestito), essa avrebbe avuto tutto il tempo di ristrutturare gli immobili e rivenderli, così da rientrare dell'esborso effettuato per l'acquisto, maggiorato degli utili discendenti dalla complessiva operazione economica.
b) Anche la domanda di risarcimento del danno da asserita diminuzione del valore di mercato della proprietà, nelle more dell'occupazione, condivide con la precedente il presupposto fattuale che il abbia impedito la realizzazione del programma di CP_3 ristrutturazione e alienazione del compendio immobiliare, ma in aggiunta ad esso presuppone altresì la dimostrazione che in tale lasso di tempo il compendio immobiliare si sia deprezzato, a causa dalla generale flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare.
Proprio per la mancanza di tale prova la domanda deve essere respinta.
Questa Corte ritiene infatti condivisibili tanto il percorso metodologico seguito dall'ausiliario del CTU Arch. nel rispondere al secondo quesito (v. pp. 12-16) Per_3 quanto le conclusioni cui lo stesso è pervenuto nel calcolare la differenza di valore del compendio immobiliare tra la data di acquisto (dicembre 2002) e quella di effettivo rilascio (il ctu al riguardo ha addirittura ipotizzato due date distinte, ovvero quella del dicembre 2009, che si correla alla data d'introduzione del primo grado di giudizio, e dunque di cristallizzazione della domanda, indicata dalla e quella del dicembre CP_1
2011, ipotizzata da e coincidente col decesso del e in relazione ad CP_2 CP_3 entrambe ha escluso una flessione del valore dell'immobile: “1) tra il 12/2009 = €
1.019.512,89 e il 12/2002 = € 985.504,35 si ottiene un delta positivo di € 34.008,54. Si rileva quindi un lieve maggior valore finale rispetto al valore iniziale motivo per cui non si
è verificato alcun danno;
2) tra il 12/2011 = € 1.021.275,77 e il 12/2002 = €
985.504,35 si ottiene un delta positivo di € 35.771,42. Anche con riguardo a questo lasso di tempo, si rileva un lieve maggior valore finale rispetto al valore iniziale motivo per cui non si è verificato alcun danno” (cfr. CTU, pp. 11-18).
In definitiva, “nessun danno è riscontrabile in ragione dell'incremento dei valori rilevato in entrambi gli intervalli di tempo considerati” (cfr. CTU, pag. 18).
c) Per quanto concerne, infine, le varie spese sostenute dalla per porre termine CP_2 all'occupazione sine titulo del (ovvero le spese per lo sgombero e lo smaltimento CP_3 dei beni e materiali di proprietà del le spese per la chiusura e sbarramento accessi CP_3 al fabbricato e le spese legali per il rilascio del fabbricato), la domanda risarcitoria, quantificata nell'importo di € 13.481,16, deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 11.297,00, così come rideterminata dal CTU.
Sono, infatti, condivisibili sul punto le conclusioni del perito, che ha distinto, tra le fatture prodotte dalla ricorrente, quelle certamente riferibili alle suddette attività dalle altre.
In particolare, il ctu, nel verificare quali fatture – fra quelle versate in atti dalla a CP_2 sostegno della domanda in esame – “abbiano un contenuto tale da potere essere ragionevolmente riferite ad attività poste in essere necessariamente da per CP_2 poter rientrare nel pieno e libero possesso del compendio immobiliare acquistato nel 2002 suscettibili, in conseguenza del sostenimento del relativo costo (danno), di essere risarcite con il rimborso della spesa sostenuta”, ha escluso le seguenti: “La fattura di cui all'allegato n° 25 datata 25/02/2006 riporta come descrizione “compensi per trasporto effettuato per vostro conto”. Non si trovano indicazioni dei motivi del trasporto né tanto meno di cosa sia stato trasportato, del luogo di partenza e del luogo di destinazione. Non si ritiene che tale spesa per € 280,00 possa essere ritenuta con certezza riferibile alle attività poste in essere per le finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ”; “La fattura di cui all'allegato n° 26 datata 28/11/2006 riporta Controparte_1 come descrizione Soccorso stradale BMW 520 targato SI202016 e Subaru targato
AR344962 a titolo di diritti di uscita e chilometri (percorsi n.d.s.). In assenza di altre indicazioni valgono le considerazioni di cui al superiore punto 1) e quindi anche tale spesa di € 254,16 non può essere ritenuta con certezza riferibile alle attività poste in essere per le finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ”; “La fattura di Controparte_1 cui all'allegato n° 28 datata 06/03/2006 riporta come descrizione “Fornitura di rete metallica, paletti, catene per chiusura porte e finestre, smontaggio infissi. Anche in questo caso la mancata indicazione del luogo della fornitura non consente di ritenere tale spesa di € 1.650,00 con ragionevole certezza inerente alle finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ” (cfr. CTU, pp. 19-25). Controparte_1
Conclusivamente, la deve essere condannata a risarcire alla la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 127.507,09 (€ 116.210,09 + € 11.297,00).
Da tale importo, poi, non può essere detratto alcun ipotetico pagamento: invero, è rimasta del tutto sfornita di prova la deduzione della che il avesse già CP_1 CP_3 corrisposto, a parziale estinzione del suo debito, l'importo di € 13.481,16 (sul punto, v. anche la ctu, pp. 35-37), e tale lacuna probatoria non può che andare in danno della debitrice, ex art. 2697 c.c.
Trattandosi di debito di valore, la somma suddetta di € 127.507,09, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e sulla somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20/02/2025) alla data di acquisto della proprietà immobiliare (quale data di inizio dell'occupazione abusiva: ovvero 02/12/2002),
e rivalutata anno per anno, devono essere calcolati anche gli interessi compensativi.
Pertanto, il debito complessivo della è di € 169.670,91. CP_1
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
***
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
15506 del 13/06/2018; Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025).
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia, inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice dell'impugnazione di liquidare nuovamente le spese di tutti i gradi, sulla base dell'esito finale della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nel caso di specie, all'esito dei diversi gradi è vittoriosa – essendo stata affermata CP_2
l'occupazione illegittima dei suoi beni da parte di e riconosciuto in suo favore un CP_3 credito risarcitorio per ben € 169.670,91 –, ma non integralmente, essendo al contempo state respinte le sue domande a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per deprezzamento del bene.
Ricorre dunque un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali e di CTU;
specificamente, sussistono i presupposti per compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio), e le spese di
CTU, e per condannare la a corrispondere alla i residui 2/3 di tali CP_1 Parte_1 spese, di lite e di CTU.
Le suddette spese vanno liquidate, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, corrispondente al valore del credito risarcitorio riconosciuto in favore della Parte_1
Esse (già proporzionate ai 2/3) ammontano:
• per il primo grado di giudizio, sulla base dei valori medi per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, da liquidare ai minimi (essendo state redatte le memorie istruttorie ma non assunte prove orali) – e compensate le spese della fase cautelare, stante il difetto di periculum – alla somma di € 8.433,00 (2/3 di €
11.268,00);
• per il secondo grado di giudizio, secondo i valori medi ed esclusa la fase istruttoria, non espletata, alla somma di € 6.660,67 (2/3 di € 9.991,00);
• per il giudizio di legittimità, secondo i valori medi, alla somma di € 5.103,34 (2/3 di € 7.655,00);
• per il giudizio di rinvio, secondo i valori medi, alla somma di € 9.544,57 (2/3 di €
14.317,00).
***
Proprio in considerazione della soccombenza reciproca, non può poi essere accolta la domanda della ricorrente ex art. 96 c.p.c., posto che tale norma presuppone una vittoria piena ed integrale, non potendo per definizione essere ritenuto in mala fede e/o in colpa grave chi si oppone ad una domanda parzialmente infondata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso dalla ogni Parte_1 altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accertato e quantificato il complessivo credito risarcitorio della
[...] nei confronti di nella misura di € 169.670,91 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo, condanna la al pagamento in CP_1 favore della della predetta somma;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di ogni grado (primo, secondo, cassazione e giudizio di rinvio) nella misura di 1/3 e condanna la al pagamento in CP_1 favore della dei residui 2/3 di tali spese, che liquida nelle Parte_1 somme (già proporzionate) per il giudizio di primo grado di € 8.433,00, per il giudizio di secondo grado di € 6.660,67, per il giudizio di legittimità di €
5.103,34 e per il giudizio di rinvio di € 9.544,57, il tutto oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dispone che le spese di CTU gravino in via definitiva nella misura di 1/3 sulla
e di 2/3 sulla Parte_1 CP_1
4) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI NT DA RI
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa DA RI Presidente
Dott.ssa LI NT Consigliere estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 393/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Duccio Bari, elettivamente domiciliata come da procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carlo Canessa, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del liquidatore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE trattenuta in decisione in data 06/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, quale Giudice del giudizio di rinvio, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta:
• In via principale, accertare e dichiarare che in conseguenza e a causa dell'illegittima occupazione senza titolo posta in essere dal Sig. in danno della società CP_3 attrice, quest'ultima ha diritto al risarcimento dei seguenti danni subiti e subendi: o A) danno di natura patrimoniale ex art. 2043 cc da perdita subita, quantificato in complessivi euro 291.023,16 (duecentonovantunomilaventitre/16), così determinato: 1) danno ancorato sul valore locatizio quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione sine titulo, quantificato in complessivi euro 277.542,00; 2) danno pari alle spese sostenute dalla società a causa della condotta del Sig. per un CP_3 ammontare complessivo di euro 13.481,16. O in quella diversa misura sarà ritenuta di giustizia e di ragione, nonché equa.
o B) danno di natura patrimoniale ex art. 2043 cc da mancato guadagno, quantificato come risulta dagli atti in complessivi euro 313.000,00
(trecentoventiseimilaquattrocento/00) così determinato: “1) maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, quantificati in euro 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal
18.04.2005 al 31.03.2009, salvi gli ulteriori danni successivi;
2) danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile nella misura del 10% rispetto al valore dell'01.01.2006, stimato in euro 1.970.000,00, e pertanto quantificato in euro 197.000,00.
o C) Danno di natura non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza dei reati perpetrati dal di invasione di terreni ed occupazione di immobili (art. 633 cp), CP_3 giuridicamente rilevante e risalcibile ai sensi degli art. 185 cp e 2059 cc, nonché per lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), quantificato in via equitativa in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale come sopra determinato, e quindi di euro 302.000,00 (trecentoduemila/00);
• Per l'effetto, e comunque in ogni caso, condannare la Sig.ra quale Controparte_1 erede del Sig. al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 291.023,16 CP_3
(duecentonovantunomilaventitre/16) a titolo di danno patrimoniale da perdita subita, euro 313.000,00 (trecentotredicimila/00) a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno e di euro 302.000,00 (trecentoduemila/00) a titolo di danno non patrimoniale, ovvero di quelle diverse somme – maggiori o minori – che, a seguito dell'espletanda istruttoria, risulteranno di legge, ragione ed equità;
• In via istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.p.c. depositata nell'interesse di . e non ammesse nel CP_4 CP_5 corso dei precedenti gradi di giudizio;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di appello e con condanna della appellante ex art. 96 C.p.c. avendo la stessa agito in malafede e/o colpa grave;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del grado di legittimità, come stabilito dalla sentenza di rinvio Cass. SU n. 33659/22”.
Per la convenuta in riassunzione “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione reietta, con la migliore motivazione che riterrà di assumere nel decidere la controversia nel merito:
I. Respingere la domanda svolta in via principale della parte riassumente Parte_1 sub. A e B delle proprie conclusioni perché basata su fatti e circostanze non
[...] provate, su fatti inveritieri e perché infondata in fatto ed in diritto;
II. Accertare e dichiarare che la domanda sub. C è coperta da intervenuto giudicato interno ed, in ogni ipotesi, perché non vi è stato reato e non vi è nesso causale tra il danno non patrimoniale ipotizzato e l'evento stante la mancanza assoluta di prova
III. Accertare e dichiarare che il dante causa della comparente aveva già corrisposto a
l'importo di €. 13.481,16 come da documentazione versata in primo grado avanti CP_2 al Tribunale di Siena.
IV. Accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve alla ed Controparte_1 Parte_1
a riformando in toto la sentenza n.262/2014 emessa dal Tribunale di Siena CP_2 ex art.281 sexies cpc in data 12.05.2014.
V. Non ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla parte riassumente perché non reiterati specificatamente nelle proprie conclusioni e perché, in ogni ipotesi, i testi ivi chiamati a testimoniare sono incapaci ex art.246 cpc e perché la consulenza richiesta ha carattere esplorativo.
VI. Respingere la domanda ex art.96 cpc.
VII. Voglia la Corte liquidare le spese e competenze secondo il regolamento che vorrà adottare in base all'art.91 cpc per i diversi gradi di giudizio, condannando alla CP_6 refusione delle spese, competenze, spese generali cap ed iva in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
OGGETTO: giudizio ex art. 392 c.p.c. in materia di danno da occupazione sine titulo di immobile a seguito di rinvio da Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 33659/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in poi soltanto Controparte_2
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena per ivi sentirlo CP_2 CP_3 condannare, previo accertamento della occupazione sine titulo da parte del medesimo di immobili che la società attrice aveva acquistato a seguito di pubblico incanto nell'ambito di un'esecuzione forzata ai danni del al risarcimento dei conseguenti danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, sulla base della perizia giurata a firma del Rag. l'attrice Per_1 quantificava il danno di natura patrimoniale subito in complessivi € 326.400,00, così determinati:
- “maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito che ha finanziato l'acquisto della proprietà immobiliare, generata dalla materiale impossibilità di cedere la proprietà immobiliare e l'estinzione del relativo debito”, quantificati in €. 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal 18/4/2005 al
31/3/2009, salvi gli ulteriori danni successivi”;
- “danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile alla data odierna nella misura del 10% rispetto al valore dell'1/1/2006 stimato in €. 1.970.000,00, e pertanto quantificato in €. 197.000,00”;
- “danno emergente per le “spese sostenute dalla società per lo sgombero e lo smaltimento dei beni e materiali di proprietà del signor […]; spese per la CP_3 chiusura e sbarramento accessi al fabbricato […], spese legali per il rilascio del fabbricato
[…]: il tutto per un ammontare di €. 13.481,16”.
Quantificava poi in via equitativa in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale come sopra determinato e, dunque, in € 163.200,00 il danno di natura non patrimoniale subito “in conseguenza dei reati perpetrati dal di invasione di terreni ed CP_3 occupazione di immobili (art. 633 C.P.), giuridicamente rilevante e risarcibile ai sensi degli artt. 185 C.P. e 2059 C.C., nonché per lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.)”.
Si costituiva in giudizio il contestando nel merito le domande di parte attrice e CP_3 chiedendone il rigetto.
In corso di causa proponeva ricorso per sequestro conservativo, rigettato dal CP_2
Tribunale con ordinanza del 27/09/2010 per difetto di periculum in mora. CP_2 proponeva quindi reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e il collegio, pur ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris, confermava la valutazione circa il difetto di pericolo.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/02/2012, nella quale veniva interrotta per il decesso del CP_3 Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_2 CP_1 quale erede del la quale si costituiva in giudizio eccependo in via
[...] CP_3 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto semplice chiamata all'eredità del de cuius non in possesso dei beni ereditari, e riportandosi nel resto alle difese del successivamente, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., rinunciava alla CP_3 predetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto unica erede universale del de cuius.
Con sentenza n. 262 del 12/05/2014, il Tribunale di Siena, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e di CP_1 nullità del ricorso in riassunzione:
• accoglieva la domanda di parte attrice relativamente al danno patrimoniale subito, condannando per l'effetto la quale erede del al pagamento in CP_1 CP_3 favore della della somma di € 326.400,00, oltre interessi legali dal dì del CP_2 dovuto al saldo effettivo;
• rigettava la domanda della volta al riconoscimento del danno non CP_2 patrimoniale ex art. 2059 c.c.;
• condannava la ex art. 91 c.p.c. a rifondere alla le spese di lite, ivi CP_1 CP_2 comprese quelle della fase cautelare.
In particolare - premesso che “all'atto della costituzione in giudizio la , Controparte_1 limitandosi a richiedere il rigetto del ricorso in riassunzione per le eccezioni pregiudiziali sollevate […] non ha concluso, nemmeno in via di ipotesi subordinata, nelle difese nel merito esperite dal de cuius, ne consegue che le conclusioni precisate nel merito in sede di note autorizzate ed oggi reiterate durante la discussione orale devono ritenersi tardive
e come tali inammissibili” - per quanto concerneva il danno di natura patrimoniale il
Tribunale così argomentava: “si rileva come la società attrice abbia per oggetto sociale
l'acquisto la costruzione e la vendita e la eventuale gestione anche parziale di beni immobili di qualunque destinazione d'uso, ne consegue, che a fronte degli illegittimi comportamenti perpetrati dal non sia stata posta in grado di effettuare le CP_3 attività proprie dell'oggetto sociale sottese all'acquisto degli immobili per cui è giudizio, che palesemente, intuitivamente e sulla base di quanto notorio e desumibile per semplici deduzioni ex art. 2729 c.c., erano ristrutturare detto immobile, con molta probabilità frazionarlo in più unità abitative per rivenderle, successivamente al fine di ricavarne degli utili, non trattandosi di società volta a fini benefici e privi di lucro.
Tutte le suddette operazioni sono state impedite dalla occupazione sine titulo perpetrata per anni, contornata da contenziosi giudiziari, con conseguenti costi e spese, maggiori oneri dovuti all'esposizione debitoria assunta per procedere all'acquisto degli immobili de quibus, diminuzione del valore della proprietà immobiliare ad oggetto, anche in considerazione della crisi economica subita dal settore immobiliare, nonché le spese tutte sostenute e documentate in atti.
Per le dette considerazioni deve ritenersi provato il danno patrimoniale, inteso come danno conseguenza, subito e quantificato come dalla perizia giurata in atti […] in complessivi €. 326.400,00, di cui €. 116.000,00 per maggiori oneri finanziari sopportati dall'attrice […]; €. 197.000,00 quale diminuzione di valore in misura del 10% del valore stimato al momento dell'acquisto della proprietà immobiliare oggetto di causa ed €.
13.481,16 per le spese giudiziali e non sostenute durante tutta questa annosa ed estenuante vicenda, come documentate in atti.
A fondamento della quantificazione del danno viene utilizzata la metodologia di calcolo utilizzata dal C.T.P. in atti in quanto, per le considerazioni sopra effettuate in Per_1 punto di carenza di conclusioni nel merito da parte della erede costituitasi nel giudizio di riassunzione, la stessa appare non contestata, ma soprattutto un attento esame della relazione evidenzia che i criteri logici e di calcolo ivi utilizzati sono tali da poter essere tranquillamente utilizzati dal giudicante, quale peritus peritorum, e posti a fondamento della propria decisione”.
Quanto al danno di natura non patrimoniale, il Tribunale osservava che: “Nel caso che ci occupa il diritto costituzionalmente garantito leso è quello di proprietà che per sua natura
è un diritto patrimonialmente valutabile e liquidabile, pertanto, ove si volesse accedere ad una ricostruzione del danno subito in sede di danno non patrimoniale, proprio la lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 2059 c.c. porterebbe ad una duplicazione del risarcimento non consentita dalle norme e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Del resto anche le considerazioni effettuate dalla giurisprudenza di merito e legittimità che hanno portato alla configurabilità di un danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, quando siano stati violati il diritto all'immagine o alla ragionevole durata del processo, sono inapplicabili al caso di specie, non potendosi assumere nemmeno in via di ipotesi che vi sia stato un nocumento psicologico subito dalle persone fisiche, legali rappresentanti della Società attrice, che allo stato non è stato provato, dovendosi, qui si, fare riferimento al criterio di danno conseguenza per poter accedere alla liquidazione del danno non patrimoniale richiesto”.
***
Avverso tale decisione la interponeva appello affidato a sei motivi: 1) “Errata CP_1 motivazione in punto degli effetti della successione nel processo dell'unico erede del defunto originario convenuto e della prosecuzione dell'originario giudizio”; 2) “Errata pronuncia in punto di inammissibilità della 2° memoria ex art. 183, VI° co. cpc di CP_3
perché ritenuta tardiva”; 3) “Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo del
[...] ragionamento presuntivo”; 4) “errata valutazione in punto di decisione sul quantum debeatur”; 5) “errata valutazione della documentazione versata in atti”; 6) “ingiusta condanna al pagamento delle spese legali dovute per l'esecuzione dello sfratto, alle spese di pulizia e quant'altro dell'immobile e terreni limitrofi, al pagamento delle spese legali per il procedimento cautelare svolto in corso di causa, al pagamento dell'onorario liquidato che appare eccessivo”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_2
c.p.c. Quanto ai singoli motivi di gravame, ne assumeva l'inammissibilità, contestandoli comunque anche nel merito in quanto infondati in fatto e in diritto e sforniti di supporto probatorio. Proponeva altresì appello incidentale per i seguenti motivi: 1) erronea negazione del danno non patrimoniale da reato e da lesione di diritto costituzionalmente garantito;
2) erronea mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
10/05/2018, e con sentenza n. 2701 del 21/11/2018 la Corte accoglieva l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva le domande di nei CP_2 confronti della rigettava l'appello incidentale;
condannava al pagamento CP_1 CP_2 delle spese legali di ambedue i gradi di giudizio.
In particolare, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo dell'appello principale, a mezzo del quale la aveva impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice CP_1 aveva ritenuto inammissibili le conclusioni nel merito della medesima.
Riteneva poi fondati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto dell'appello principale, così argomentando: “È pacifico nella giurisprudenza più recente che il danno derivante dall'avere continuato ad occupare senza titolo un immobile, non è un danno in “re ipsa”, ma un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da parte del proprietario
[…]”.
“Altro principio giuridico affermato dalla Cassazione e costante da tempo è che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio […]”.
“Alla luce dei predetti principi di diritto si evidenzia come la domanda di Controparte_2 non possa trovare accoglimento e la sentenza di primo grado vada integralmente riformata.
La non ha dato prova alcuna, a prescindere dalla circostanza dell'occupazione CP_2
(parziale) abusiva della proprietà da parte del che detta occupazione le abbia CP_3 creato un danno. Non è stato provato che la abbia perso delle possibili vendite CP_2
o proposte, non essendo possibile provare dette circostanze per testi, ma solo con documenti;
non ha dato prova di avere subito danni per una non meglio precisata ritardata ristrutturazione dell'immobile, a causa dell'occupazione del circostanza CP_3 tra l'altro neppure allegata in primo grado;
non ha dato prova dei danni causati dal durante l'occupazione, in quanto le fatture allegate alla perizia giurata, anche a CP_3 volerle considerare, non indicano, nei rispettivi oggetti, alcunché in ordine beni del
CP_3
Non si può infine mettere in nesso causale lo scoperto di conto corrente della CP_2 con la mancata (presunta) vendita del terreno.
La perizia giurata agli atti poi, tempestivamente contestata dal con il primo atto CP_3 difensivo del giudizio di primo grado, non può essere ritenuta prova idonea non solo per i principi di diritto precedentemente enunciati, ma anche per il fatto che la stessa è intrisa di valutazioni del consulente di parte, tra l'altro espresse su quanto riferitogli dalla parte stessa.
In definitiva se dalla vertenza è emerso il comportamento poco lecito del dall'altro CP_3 manca totalmente la prova del danno subito da che doveva essere da lei Controparte_2 provato, non potendosi presumere l'esistenza di un danno solo dalla ragione sociale della società e da una perizia giurata agli atti (tra l'altro contestata), come ha fatto il
Tribunale”.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale, l'esame dello stesso era assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Per quanto concerneva l'appello incidentale, esso veniva respinto perché “con
l'accoglimento dell'appello principale vengono meno i presupposti della pretesa azionata”
e, in ogni caso, “la nulla ha provato in ordine ad un presunto danno non CP_2 patrimoniale”.
***
Avverso tale sentenza e cessionaria del Controparte_2 Parte_1 credito oggetto di causa, proponevano ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamentavano che la Corte d'appello, prendendo atto del fatto che la non aveva richiamato le difese del avrebbe dovuto rigettare il primo CP_1 CP_3 motivo dell'appello principale e accertare la mancata contestazione della domanda di dichiarando conseguentemente inammissibili gli altri motivi di appello. CP_2
Con il secondo motivo lamentavano che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, il danno del proprietario usurpato era in re ipsa per la semplice perdita della disponibilità del bene, unitamente alla natura normalmente fruttifera di esso, per cui il danno poteva essere quantificato in modo figurativo mediante il valore locativo del cespite abusivamente occupato, salva la dimostrazione concreta che il proprietario, anche ove non spogliato, si sarebbe comunque disinteressato dell'immobile. Con il terzo motivo lamentavano che la consulenza tecnica di parte ben poteva costituire un rilevante elemento indiziario che, in connessione con altri elementi, era idoneo a fondare il convincimento del giudice, deducendo che nel caso di specie la perizia giurata da loro depositata non solo era supportata da copiosa documentazione (n. 35 allegati), ampiamente sufficiente per provare i danni lamentati, ma non era stata neanche contestata dalla la quale aveva sollevato mere eccezioni processuali. CP_1
Con il quarto motivo censuravano la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte
d'appello aveva affermato che non aveva provato di aver perso possibili vendite o CP_2 proposte, al contempo impedendole di provare dette circostanze per testi. Deducevano in particolare che il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale si riferiva al contratto quale fonte di diritti e obblighi, e non quale fatto storico, e che nel caso di specie non si trattava di accertare la stipula di un contratto, bensì l'esito negativo di trattative per l'occupazione degli immobili oggetto di causa, evidenziando che se i testimoni fossero stati sentiti sarebbe stata raggiunta la prova dell'an debeatur.
Con il quinto motivo lamentavano che la Corte d'appello, nell'escludere senza motivazione il nesso di causalità tra lo scoperto di conto corrente bancario e la mancata vendita degli immobili oggetto causa, non aveva fatto corretta applicazione della regola di causalità di cui all'art. 1223 c.c., non avendo essa in particolare tenuto conto del fatto che era una società commerciale avente ad oggetto l'acquisto, la costruzione, la CP_2 ristrutturazione e la vendita di immobili;
che nel 2002 aveva acquistato in pubblica asta i beni oggetto di causa con un investimento superiore ad € 1.000.000,00; che, se la società non avesse avuto la necessità di tenere immobilizzato per nove anni (dal 2002 al
2011) il capitale investito, a causa dell'occupazione abusiva del non vi sarebbero CP_3 stati lo scoperto bancario e la conseguente produzione di interessi passivi.
Con il sesto motivo lamentavano che la Corte d'appello avrebbe dovuto innanzitutto ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del danno (per la sussistenza del danno “in re ipsa”; perché la non si era opposta alla domanda né aveva contestato l'esistenza CP_1 del danno, ed inoltre perché la aveva fornito presunzioni precise e concordanti CP_2 sull'an debeatur, ovvero sul fatto che l'occupazione abusiva le aveva impedito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale); a quel punto la Corte avrebbe dovuto scindere la valutazione dell'an debeatur da quella del quantum e applicare l'art. 1226 c.c.
Con il settimo motivo lamentavano che erano idonei a fondare la presunzione per cui in mancanza dell'occupazione abusiva il bene oggetto di causa acquistato all'asta pubblica sarebbe stato utilizzato da per scopi di lucro (dalla rivendita alla ristrutturazione CP_2 finalizzata alla rivendita) i seguenti fatti storici - l'esame dei quali era stato omesso dalla
Corte d'appello: a) il fatto che la società fosse stata costituita per lo scopo della realizzazione della speculazione immobiliare;
b) l'oggetto della società (l'impresa immobiliare); c) l'acquisto all'asta quale oggetto dell'attività di impresa;
d) l'investimento di oltre € 1.000.000,00 per l'acquisto del bene oggetto di causa;
e) l'inesistenza di altri cespiti di valore a bilancio;
f) la sottoscrizione del finanziamento e l'importo degli interessi corrisposti;
g) la diminuzione percentuale di valore dell'immobile in esame fra il
2006 e il 2008 sulla base delle tabelle OMI agli atti.
Resisteva con controricorso la la quale, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dei suddetti motivi, li contestava nel merito in quanto infondati.
A seguito di ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile n. 1162 del 17/01/2022, la decisione del ricorso veniva rimessa alle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 33659 del 15/11/2022, optando per una mediazione tra la teoria normativa del danno emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile e la teoria causale sostenuta dalla
Terza Sezione Civile, così statuivano: “accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, il quarto motivo, e parzialmente il quinto e il settimo motivo, con assorbimento del sesto motivo e della restante parte del quinto e settimo motivo, rigettando per il resto il ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di
Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, le Sezioni Unite enunciavano i seguenti principi di diritto:
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, acquistavano carattere di decisività, secondo la
Suprema Corte, i fatti il cui omesso esame era stato denunciato con la censura contenuta nei motivi quinto e settimo, ovvero le seguenti circostanze: il fatto che fosse una CP_2 società commerciale avente ad oggetto l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili e che nel 2002 avesse acquistato in pubblica asta i beni di causa con un investimento superiore ad € 1.000.000,00; l'inesistenza di altri cespiti di valore a bilancio;
la sottoscrizione del finanziamento e l'importo degli interessi corrisposti.
Ciò posto, la Corte affermava che “Resta riservato al giudice del merito, sulla base dei mezzi istruttori indicati, l'accertamento di fatto in ordine alle circostanze in discorso ed alla loro congruenza sul piano dell'inferenza presuntiva”.
Infine, le Sezioni Unite ritenevano fondato il quarto motivo di ricorso, in quanto il divieto della prova testimoniale riguardava il contratto, peraltro quale fonte di diritti e obblighi e non quale circostanza storica, e non il fatto delle proposte di acquisto o i fatti da cui inferire che, in mancanza dell'occupazione abusiva, l'immobile sarebbe stato compravenduto;
precisavano poi che “resta salva la valutazione del giudice di merito circa l'ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale, nonché per ciò che concerne l'assolvimento dell'onere probatorio mediante le testimonianze”.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la società ha convenuto dinanzi a questa Corte la che si è costituita in Parte_1 CP_1 giudizio, e , che è rimasta contumace. Controparte_2
Esperito senza esito il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5, c. 2, d.lgs. 28/2010, la causa è stata istruita attraverso prove testimoniali e CTU volta ad accertare l'ammontare dei danni patrimoniali richiesti dall'attrice in riassunzione.
Previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 06/06/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno chiarire – anche per dare conto delle domande e delle richieste di revisione e complessiva rivalutazione – che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”. Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio cd. prosecutorio, di talché con la presente decisione il Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità nella propria ordinanza come sopra riportato.
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del
28/02/2024).
La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma
1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
Tanto premesso, nel caso di specie con la sentenza n. 33659 del 15/11/2022 la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (cfr. sent. Sez. U., pp. 29-30; cfr., altresì, la sentenza gemella n. 33645/2022 nonché, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 14947 del
29/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 30791 del
02/12/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2610 del 03/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 4804 del
24/02/2025; Sez. 2, Sentenza n. 10328 del 18/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del
28/07/2025).
In particolare, la Suprema Corte, nel comporre un contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità tra la tesi del danno in re ipsa, debitrice della concezione normativa, e la teoria causale del danno, sostenute, rispettivamente, dalla Seconda e dalla Terza Sezione Civile (cfr. ordinanze interlocutorie n. 1162 del 17/01/2022 e n. 3946 del 08/02/2022), optando per una soluzione che si colloca a metà tra le due tesi predette, ha chiarito quanto segue.
“Nella […] fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è […] richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. […] la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. […] Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti […]. Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva” (cfr. sent. Sez. U., pp. 27-29).
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Venendo ora all'esame del caso di specie, si deve preliminarmente rilevare che sono divenuti ormai incontrovertibili tanto l'accertamento dell'occupazione sine titulo da parte del del compendio immobiliare di proprietà della quanto il rigetto CP_3 CP_2 della domanda di questa di risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, sebbene la sentenza di secondo grado avesse affermato, da un canto,
l'occupazione abusiva dell'immobile di causa da parte del e, dall'altro, che CP_3 nulla aveva provato in ordine ad un presunto danno non patrimoniale, tali CP_2 statuizioni non sono state impugnate da chi vi aveva interesse – ovvero da la CP_3 prima e da la seconda. CP_2
Nel ricorso per cassazione e nel controricorso, pacifica tra le parti l'occupazione abusiva del (cfr. controricorso, pp. 25-26), si discute soltanto dell'esistenza del danno CP_3 patrimoniale e dei relativi mezzi di prova.
Anche la Suprema Corte, nell'accogliere il quarto motivo di ricorso e, solo parzialmente, i motivi quinto e settimo, dà per accertata l'occupazione abusiva del CP_3
Comunque, ad abundantiam, avuto particolare riguardo a tale occupazione, si rileva anche che la stessa è stata ampiamente provata in giudizio dalla sia CP_2 documentalmente (cfr. docc. 4, 6, 7, 9-15, 21, 25 allegati all'atto di citazione di primo grado e 30, 31, 33-35 allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.), che tramite la prova per testi espletata in questo grado. Come si dirà meglio a breve, infatti, i due testi escussi a conferma della perdita di occasioni di vendita dell'immobile, nel confermare quest'ultima, hanno confermato altresì la presupposta occupazione illecita.
Tanto premesso, oggetto del presente grado di giudizio è l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno patrimoniale asseritamente subito dalla a causa CP_2 dell'occupazione abusiva del CP_3
Specificamente, formano oggetto dell'originaria richiesta risarcitoria della (cui è CP_2 subentrata la società cessionaria del credito oggetto di causa) le seguenti Parte_1 tre voci di danno patrimoniale:
a) “maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, quantificati in euro 116.000,00 quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal 18.04.2005 al 31.03.2009 […]”;
b) “danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare”, valutabile nella misura del 10% rispetto al valore dell'01.01.2006, stimato in euro 1.970.000,00, e pertanto quantificato in euro 197.000,00”;
c) “danno pari alle spese sostenute dalla società a causa della condotta del Sig. CP_3 per un ammontare complessivo di euro 13.481,16” (cfr. atto di citazione in
[...] riassunzione, pp. 19-20) per rientrare nel possesso dei beni. (Si tratta, in particolare, di: spese per lo sgombero e lo smaltimento dei beni e materiali di proprietà del CP_3
(fattura n. 25 del 25/02/2006 di € 280,00, emessa da Centro Servizi Aladino s.n.c. per sgombero materiali;
fattura n. 1687 del 28/11/2006 di € 254,16, emessa da Buferauto
s.n.c. per smaltimento autovetture;
fattura n. 783/00 del 10/12/2006 di € 200,00, emessa da Elsamabiente s.r.l. per smaltimento materiali); spese per la chiusura e sbarramento accessi al fabbricato (fattura n. 6 del 06/03/2006 di € 1.650,00, emessa da per fornitura rete, paletti e catene per chiusura porte e finestre;
fattura n. Controparte_7
14 del 27/07/2008 di € 387,00, emessa da Al Costruzioni Edili per le opere di chiusura porte e finestre); spese legali per il rilascio del fabbricato (notula n. 84 del 13/11/2004 di
€ 2.550,00, emessa da Studio Legale Falaschi-Cambò per l'assistenza nella procedura per rilascio d'immobili; notula n. 30 del 26/04/2005, emessa da Controparte_8 per la predetta procedura;
notula n. 53 bis del 06/08/2008 di € 4.590,00, emessa
[...] da Avv. per la nuova controversia contro il . CP_8 CP_3
In questa sede, di rinvio ex art. 392 c.p.c., la società ha chiesto poi, per Parte_1 la prima volta, quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione sine titulo, un'ulteriore voce di danno patrimoniale, ancorato al valore locatizio dell'immobile, quantificato, in base alle tabelle OMI relative al periodo 1° semestre 2006-2° semestre
2011, nella somma di € 277.542,00.
Tale richiesta è inammissibile, ex art. 394 c.p.c., posto che nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata;
invero, le Sezioni Unite, se conformemente alla loro funzione nomofilattica e chiarificatrice hanno affrontato a trecentosessanta gradi la problematica del danno da occupazione sine titulo, elencando tutte le voci di danno astrattamente ipotizzabili ed analizzandone i presupposti, tuttavia non hanno affatto affermato che nel caso in esame tale voce fosse stata chiesta ed andasse riconosciuta.
Poiché, appunto, non era stata domandata, non può certo essere richiesta per la prima volta in questa sede (peraltro, la pretesa sarebbe stata inammissibile anche ove proposta in appello, ex art. 345 c.p.c.).
Tale domanda, peraltro, si pone in contrasto con l'assunto di posto a fondamento CP_2 delle richieste risarcitorie ritualmente proposte, che in mancanza d'occupazione l'immobile sarebbe stato ristrutturato ed immediatamente messo sul mercato e, dunque, non goduto da tale società.
Tanto chiarito, la domanda risarcitoria originariamente avanzata (articolata in più capi) è parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Intanto, si deve rilevare che presupposto delle voci sub a) e b) (non anche di quella sub c) è che effettivamente l'occupazione in esame abbia precluso a di vendere CP_2
l'immobile di causa, ciò che presuppone la preliminare valutazione del se in mancanza dell'illecito essa lo avrebbe, in effetti, verosimilmente alienato.
Invero, la società, che nel 2002, all'esito di una procedura esecutiva a carico del CP_3 sostenendo un costo di acquisto pari a complessivi € 1.088.307,76, si era aggiudicata il complesso immobiliare per cui è causa, ha allegato di aver acquistato tale compendio allo scopo di restaurarlo e alienarlo e, dunque, di trarne un profitto, lamentando sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio che l'occupazione illegittima del protrattasi CP_3 per anni, avrebbe frustrato la predetta finalità economica dell'ingente investimento immobiliare effettuato, impedendone il realizzo.
Ebbene, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado, tale circostanza fattuale si deve ritenere provata.
In tal senso, si deve anzitutto valorizzare l'efficacia probatoria indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che la era società avente per oggetto l'acquisto, la CP_2 costruzione, la ristrutturazione e la vendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso, nonché la realizzazione di opere edili in genere, come sottolineato anche dalla
Suprema Corte nell'ambito del parziale accoglimento dei motivi di ricorso quinto e settimo (cfr. sent. Sez. U., pag. 30)
Valorizzando tale circostanza, è infatti ragionevole presumere che la avesse, più CP_2 probabilmente che non, acquistato gli immobili di cui si discute allo scopo di rivenderli a terzi;
conseguentemente, l'occupazione abusiva del avendo impedito alla società CP_3 di alienare il complesso immobiliare, le ha cagionato un danno.
La suddetta presunzione è stata poi corroborata in questa sede dalle risultanze delle esperite prove testimoniali.
Benvero, onde emendare l'errore compiuto dalla Corte d'appello, stigmatizzato dalla
Suprema Corte in accoglimento del quarto motivo di ricorso, all'udienza del 09/04/2024 sono stati escussi due testimoni (il terzo, era deceduto) sui capitoli di prova n. Tes_1
5 (“D.C.V. che tra il 2006 e il 2009, in occasione dell'avvio di trattative con i potenziali acquirenti del complesso immobiliare di cui al cap. 1, informaste questi ultimi delle controversie tra la ed il e dell'occupazione di Controparte_2 CP_9 CP_3 quest'ultimo dei medesimi immobili”) e n. 6 “D.C.V. che le suddette trattative per la vendita ebbero esito negativo”.
Il teste ex socio della sul cap. 5 ha risposto: “E' vero, all'epoca Testimone_2 CP_2 ero socio e ricordo che venne più di una persona interessata all'acquisto, di solito CP_2
i potenziali acquirenti li portava che era pure socio. Ricordo anche che noi Tes_1 avevamo bisogno di vendere”; sul cap. 6 ha risposto: “E' vero. Ero spesso presente alle visite dei potenziali acquirenti e alle trattative iniziali e ricordo che quando le persone venivano a sapere della controversia col interrompevano la trattativa”. CP_3
Il teste (figlio di , ex amministratore, non anche socio, di Testimone_3 Tes_2
sul cap. 5 ha risposto: “E' vero, ero personalmente presente alle visite e ricordo CP_2 che il contenzioso col BB era particolarmente evidente perché il medesimo non ci consentiva neppure di entrare per mostrare l'immobile ai potenziali acquirenti. Noi avevamo comprato il compendio proprio per rivenderlo, sapendo che non vi erano titolari di diritti sul medesimo, e tuttavia ogni possibile acquirente da noi reperito appena si rendeva conto della situazione e del contegno oppositivo del rinunciava a CP_3 proseguire nella trattativa”; ha inoltre integralmente confermato il cap. 6.
Dunque, appaiono dimostrate sia l'intenzione di vendere il complesso immobiliare in oggetto, sia l'impossibilità di realizzare tale progetto a causa del contegno del CP_3
Ciò comporta, in primo luogo, la fondatezza della domanda sub a).
a) Con riferimento agli interessi passivi addebitati trimestralmente sul conto corrente n.
102098 acceso dalla presso la Banca di Monteriggioni, si deve rilevare che in data CP_2
11/07/2005 la Banca di Monteriggioni ha concesso alla un affidamento di € CP_2
500.000,00 da utilizzarsi nella forma di apertura di credito in conto corrente.
Tale affidamento ha ovviamente comportato l'addebito di interessi, l'ammontare dei quali
è stato quantificato nella misura di € 116.310,09 dal perito di parte Rag. CP_2 Per_1 nella sua perizia giurata di stima del 24/04/2009 e nella misura di € 116.210,09 dal CTU
Dott. nel presente grado di giudizio (cfr. CTU, pp. 6-11). Per_2
Ebbene, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite (v. p. 30), è una società CP_2 commerciale avente ad oggetto l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili che nell'anno 2002 ha acquistato in pubblica asta i beni in questione con un investimento superiore ad Euro 1.000.000,00, senza avere altri cespiti di valore a bilancio e trovandosi dopo qualche anno a dover sottoscrivere un consistente finanziamento.
Poiché, come anticipato, lo scopo sociale lascia intendere che l'acquisto fosse finalizzato alla ristrutturazione per la vendita, e che dunque il prestito avrebbe dovuto essere estinto appena realizzato tale programma, è stato proprio il contegno di a far sì che CP_3
l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'istituto di credito si protraesse ben oltre un arco temporale “fisiologico”, per l'impossibilità di cedere a terzi il complesso immobiliare (acquistato – come si è già detto – proprio a tale scopo), in quanto abusivamente occupato.
Lo stesso CTU, in risposta al primo quesito, ha affermato – tra l'altro – che “mentre è incontestabile che l'erogazione dell'affidamento non sia direttamente riferibile all'acquisto dell'immobile effettuato nel 2002 con finanza propria, come dichiarato dallo stesso consulente di parte rag. alla pag. 6 della sua perizia del 24/04/2009: “L'esborso Per_1 finanziario sostenuto dalla società per il pagamento dell'acquisto è stato finanziato con le proprie disponibilità liquide fino alla fine dell'anno 2004” […], può anche essere che la necessità del finanziamento, postumo all'acquisizione, si sia resa necessaria o per rientrare in altri finanziamenti precedentemente ricevuti attingendo a finanza personale dei soci o di altri terzi, oppure per effettuare altri investimenti, nella prevista impossibilità di poter rientrare velocemente nell'investimento effettuato in conseguenza della temuta impossibilità a poter, in breve tempo, rivendere o ristrutturare il compendio immobiliare in quanto non ancora rilasciato nella propria piena disponibilità” (cfr. CTU, pag. 9).
Poiché, appunto, dopo tre anni l'immobile non era stato rivenduto a causa del contegno di la società si è venuta a trovare in un evidente stato di impasse, priva di CP_3 liquidità, impossibilitata dunque a realizzare nuove operazioni, e per questo costretta a ricorrere ad un finanziamento, laddove, in mancanza dell'illecito, in oltre due anni e mezzo (ovvero dal 02/12/2002, data di acquisto del fondo, al 11/07/2005, data di assunzione del prestito), essa avrebbe avuto tutto il tempo di ristrutturare gli immobili e rivenderli, così da rientrare dell'esborso effettuato per l'acquisto, maggiorato degli utili discendenti dalla complessiva operazione economica.
b) Anche la domanda di risarcimento del danno da asserita diminuzione del valore di mercato della proprietà, nelle more dell'occupazione, condivide con la precedente il presupposto fattuale che il abbia impedito la realizzazione del programma di CP_3 ristrutturazione e alienazione del compendio immobiliare, ma in aggiunta ad esso presuppone altresì la dimostrazione che in tale lasso di tempo il compendio immobiliare si sia deprezzato, a causa dalla generale flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare.
Proprio per la mancanza di tale prova la domanda deve essere respinta.
Questa Corte ritiene infatti condivisibili tanto il percorso metodologico seguito dall'ausiliario del CTU Arch. nel rispondere al secondo quesito (v. pp. 12-16) Per_3 quanto le conclusioni cui lo stesso è pervenuto nel calcolare la differenza di valore del compendio immobiliare tra la data di acquisto (dicembre 2002) e quella di effettivo rilascio (il ctu al riguardo ha addirittura ipotizzato due date distinte, ovvero quella del dicembre 2009, che si correla alla data d'introduzione del primo grado di giudizio, e dunque di cristallizzazione della domanda, indicata dalla e quella del dicembre CP_1
2011, ipotizzata da e coincidente col decesso del e in relazione ad CP_2 CP_3 entrambe ha escluso una flessione del valore dell'immobile: “1) tra il 12/2009 = €
1.019.512,89 e il 12/2002 = € 985.504,35 si ottiene un delta positivo di € 34.008,54. Si rileva quindi un lieve maggior valore finale rispetto al valore iniziale motivo per cui non si
è verificato alcun danno;
2) tra il 12/2011 = € 1.021.275,77 e il 12/2002 = €
985.504,35 si ottiene un delta positivo di € 35.771,42. Anche con riguardo a questo lasso di tempo, si rileva un lieve maggior valore finale rispetto al valore iniziale motivo per cui non si è verificato alcun danno” (cfr. CTU, pp. 11-18).
In definitiva, “nessun danno è riscontrabile in ragione dell'incremento dei valori rilevato in entrambi gli intervalli di tempo considerati” (cfr. CTU, pag. 18).
c) Per quanto concerne, infine, le varie spese sostenute dalla per porre termine CP_2 all'occupazione sine titulo del (ovvero le spese per lo sgombero e lo smaltimento CP_3 dei beni e materiali di proprietà del le spese per la chiusura e sbarramento accessi CP_3 al fabbricato e le spese legali per il rilascio del fabbricato), la domanda risarcitoria, quantificata nell'importo di € 13.481,16, deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 11.297,00, così come rideterminata dal CTU.
Sono, infatti, condivisibili sul punto le conclusioni del perito, che ha distinto, tra le fatture prodotte dalla ricorrente, quelle certamente riferibili alle suddette attività dalle altre.
In particolare, il ctu, nel verificare quali fatture – fra quelle versate in atti dalla a CP_2 sostegno della domanda in esame – “abbiano un contenuto tale da potere essere ragionevolmente riferite ad attività poste in essere necessariamente da per CP_2 poter rientrare nel pieno e libero possesso del compendio immobiliare acquistato nel 2002 suscettibili, in conseguenza del sostenimento del relativo costo (danno), di essere risarcite con il rimborso della spesa sostenuta”, ha escluso le seguenti: “La fattura di cui all'allegato n° 25 datata 25/02/2006 riporta come descrizione “compensi per trasporto effettuato per vostro conto”. Non si trovano indicazioni dei motivi del trasporto né tanto meno di cosa sia stato trasportato, del luogo di partenza e del luogo di destinazione. Non si ritiene che tale spesa per € 280,00 possa essere ritenuta con certezza riferibile alle attività poste in essere per le finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ”; “La fattura di cui all'allegato n° 26 datata 28/11/2006 riporta Controparte_1 come descrizione Soccorso stradale BMW 520 targato SI202016 e Subaru targato
AR344962 a titolo di diritti di uscita e chilometri (percorsi n.d.s.). In assenza di altre indicazioni valgono le considerazioni di cui al superiore punto 1) e quindi anche tale spesa di € 254,16 non può essere ritenuta con certezza riferibile alle attività poste in essere per le finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ”; “La fattura di Controparte_1 cui all'allegato n° 28 datata 06/03/2006 riporta come descrizione “Fornitura di rete metallica, paletti, catene per chiusura porte e finestre, smontaggio infissi. Anche in questo caso la mancata indicazione del luogo della fornitura non consente di ritenere tale spesa di € 1.650,00 con ragionevole certezza inerente alle finalità sopra indicate e addebitabile alla parte ” (cfr. CTU, pp. 19-25). Controparte_1
Conclusivamente, la deve essere condannata a risarcire alla la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 127.507,09 (€ 116.210,09 + € 11.297,00).
Da tale importo, poi, non può essere detratto alcun ipotetico pagamento: invero, è rimasta del tutto sfornita di prova la deduzione della che il avesse già CP_1 CP_3 corrisposto, a parziale estinzione del suo debito, l'importo di € 13.481,16 (sul punto, v. anche la ctu, pp. 35-37), e tale lacuna probatoria non può che andare in danno della debitrice, ex art. 2697 c.c.
Trattandosi di debito di valore, la somma suddetta di € 127.507,09, essendo attualizzata alla data della CTU, deve essere rivalutata alla data odierna e sulla somma devalutata dalla data del deposito della relazione peritale (20/02/2025) alla data di acquisto della proprietà immobiliare (quale data di inizio dell'occupazione abusiva: ovvero 02/12/2002),
e rivalutata anno per anno, devono essere calcolati anche gli interessi compensativi.
Pertanto, il debito complessivo della è di € 169.670,91. CP_1
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
***
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
15506 del 13/06/2018; Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025).
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia, inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice dell'impugnazione di liquidare nuovamente le spese di tutti i gradi, sulla base dell'esito finale della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nel caso di specie, all'esito dei diversi gradi è vittoriosa – essendo stata affermata CP_2
l'occupazione illegittima dei suoi beni da parte di e riconosciuto in suo favore un CP_3 credito risarcitorio per ben € 169.670,91 –, ma non integralmente, essendo al contempo state respinte le sue domande a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per deprezzamento del bene.
Ricorre dunque un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali e di CTU;
specificamente, sussistono i presupposti per compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio), e le spese di
CTU, e per condannare la a corrispondere alla i residui 2/3 di tali CP_1 Parte_1 spese, di lite e di CTU.
Le suddette spese vanno liquidate, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, corrispondente al valore del credito risarcitorio riconosciuto in favore della Parte_1
Esse (già proporzionate ai 2/3) ammontano:
• per il primo grado di giudizio, sulla base dei valori medi per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, da liquidare ai minimi (essendo state redatte le memorie istruttorie ma non assunte prove orali) – e compensate le spese della fase cautelare, stante il difetto di periculum – alla somma di € 8.433,00 (2/3 di €
11.268,00);
• per il secondo grado di giudizio, secondo i valori medi ed esclusa la fase istruttoria, non espletata, alla somma di € 6.660,67 (2/3 di € 9.991,00);
• per il giudizio di legittimità, secondo i valori medi, alla somma di € 5.103,34 (2/3 di € 7.655,00);
• per il giudizio di rinvio, secondo i valori medi, alla somma di € 9.544,57 (2/3 di €
14.317,00).
***
Proprio in considerazione della soccombenza reciproca, non può poi essere accolta la domanda della ricorrente ex art. 96 c.p.c., posto che tale norma presuppone una vittoria piena ed integrale, non potendo per definizione essere ritenuto in mala fede e/o in colpa grave chi si oppone ad una domanda parzialmente infondata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso dalla ogni Parte_1 altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accertato e quantificato il complessivo credito risarcitorio della
[...] nei confronti di nella misura di € 169.670,91 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo, condanna la al pagamento in CP_1 favore della della predetta somma;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di ogni grado (primo, secondo, cassazione e giudizio di rinvio) nella misura di 1/3 e condanna la al pagamento in CP_1 favore della dei residui 2/3 di tali spese, che liquida nelle Parte_1 somme (già proporzionate) per il giudizio di primo grado di € 8.433,00, per il giudizio di secondo grado di € 6.660,67, per il giudizio di legittimità di €
5.103,34 e per il giudizio di rinvio di € 9.544,57, il tutto oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dispone che le spese di CTU gravino in via definitiva nella misura di 1/3 sulla
e di 2/3 sulla Parte_1 CP_1
4) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI NT DA RI
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.