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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/12/2025, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05513/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 15/12/2025
N. 09896 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05513/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2025, proposto da
NI TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 359/2025, resa tra le parti; N. 05513/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
IN e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 c.p.a., l'odierna appellante adiva il TAR della Puglia, sede di
Bari, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1530/2023 del Tribunale di
Trani, Sezione Lavoro, concernente l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposta l'immediata restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme indebitamente detratte dal Ministero dell'Istruzione e del
Merito in relazione al periodo soggetto a prescrizione, come accertato giudizialmente, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 359/2025, pubblicata il 15 marzo
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva “Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00
(euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.”
L'odierna appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza n. 359/2025 del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con cui il Giudice di primo grado ha liquidato euro 500,00 per le spese di lite, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza N. 05513/2025 REG.RIC.
impugnata è stata pubblicata il 15 marzo 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 5 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 05513/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco IN
IL PRESIDENTE
BI RO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/12/2025
N. 09896 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05513/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2025, proposto da
NI TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 359/2025, resa tra le parti; N. 05513/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
IN e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 c.p.a., l'odierna appellante adiva il TAR della Puglia, sede di
Bari, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1530/2023 del Tribunale di
Trani, Sezione Lavoro, concernente l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposta l'immediata restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme indebitamente detratte dal Ministero dell'Istruzione e del
Merito in relazione al periodo soggetto a prescrizione, come accertato giudizialmente, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 359/2025, pubblicata il 15 marzo
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva “Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00
(euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.”
L'odierna appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza n. 359/2025 del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con cui il Giudice di primo grado ha liquidato euro 500,00 per le spese di lite, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza N. 05513/2025 REG.RIC.
impugnata è stata pubblicata il 15 marzo 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 5 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 05513/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco IN
IL PRESIDENTE
BI RO
IL SEGRETARIO