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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, prima sezione civile, nella persona del dott.ssa Pierri Valentina, ai sensi dell'art. 281 sexies ult.co. c.p.c., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A della causa iscritta al n. 778/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“Comunione e condominio” vertente TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ettore Bruno;
ricorrente E
(C.F e (C.F Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Genua;
C.F._2
resistenti
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.3.2024, il Parte_2
adiva il Tribunale di Avellino, all'uopo esponendo:
[...]
- che la era proprietaria di unità abitativa (e porzione di terreni) siti alla Contrada CP_3
Archi, 35 – Avellino, all'interno del Parco residenziale denominato Parte_1
- che a seguito della procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., pubblicata sul sito camerale in data 09/01/2019, tale società doveva ritenersi estinta con passaggio dei beni e diritti in capo ai soci, e;
Controparte_1 CP_2
- che la soc. non aveva pagato gli oneri condominiali a partire dal mese di Gennaio CP_3
2013;
- che in forza del decreto ingiuntivo n. 331/2014 il GdP di Avellino aveva ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 975,00 per i canoni sino al marzo 2014, oltre CP_3 spese legali;
- che dal mese di marzo 2014 ad oggi la e, per essa dopo la estinzione, i soci avevano CP_3 maturato un debito nei confronti del Condominio pari ad € 9.589,98;
- che per il 2023 la quota a carico degli odierni resistenti era pari ad € 2.173,08, mentre per il 2024 in base al preventivo la quota era pari ad € 1.380,00;
- che a tale importo doveva essere aggiunto quello relativo alle spese legali, cui la società era stata condannata per € 444,63 e delle spese di registrazione del d.i. per € 408,75. Tanto premesso, il chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “ …accertare e dichiarare che la debitoria condominiale della CP_4
nei confronti del Condominio istante come sopra descritta è passata, dopo
[...] l'estinzione, in capo ai soci e sopra generalizzati e per l'effetto - Controparte_1 CP_2 condannare e sopra generalizzati al pagamento nei confronti Controparte_1 CP_2 del Condominio istante dell'importo di € 12.961,44, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ed oltre ulteriori ratei condominiali a scadere in corso di causa di cui ci si riserva il deposito della documentazione giustificativa a formazione successiva, comunque non superiore al valore della domanda compresa nello scaglione di € 26.000,00 - condannare i medesimi soggetti al pagamento delle spese, e compensi di giudizio.” Con comparsa di costituzione depositata in data 4.6.2024, si costituivano in giudizio
[...]
e i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in CP_2 Controparte_1 quanto in base all'art. 2495 co. 2 c.c. l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della cancellazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione. In particolare, prospettavano che, a seguito della cancellazione d'ufficio della società, non veniva redatto un bilancio finale di liquidazione, né i soci riscuotevano alcunché in sede di liquidazione. Tanto premesso, i convenuti così concludevano: “
1. Accertare e dichiarare che i convenuti non hanno riscosso alcuna somma in sede di liquidazione della e, per l'effetto, rigettare il CP_3 ricorso;
2. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha promosso l'odierno giudizio nei confronti dei comparenti con colpa grave e, per l'effetto, condannare. il al risarcimento Parte_1 dei danni ex art. 96, c.p.c. nella misura che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226, c.c.; 3. Condannare il ricorrente alla refusione di spese e compensi di lite, con attribuzione Parte_1 al sottoscritto procuratore antistatario”. Acquisita documentazione, a seguito dell'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione. Occorre esaminare separatamente la pretesa relativa agli oneri condominiali maturati dopo la cancellazione della società e la pretesa relativa agli oneri maturati prima della cancellazione.
Invero, quanto alla pretesa relativa agli oneri condominiali maturati dopo la cancellazione della società, viene in rilievo la vicenda successoria in virtù della quale i beni facenti capo alla società cancellata, ove non liquidati, si trasferiscono in capo ai soci, che ne diventano titolari. L'affermazione della responsabilità dei soci si fonda su tale trasferimento. Trattasi di principio di diritto consacrato da consolidata giurisprudenza, che, a partire dalle sentenze della Cass. Sez. un. n. 6070,6071 e 6072 del 12 marzo 2013, afferma che qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in base al quale i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione. Nel caso che ci occupa la soc. , proprietaria dell'immobile ubicato nel Condominio CP_5 ricorrente , è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c. (quindi senza la redazione del bilancio finale di liquidazione): il condominio creditore deduce la responsabilità degli odierni convenuti, soci della , quali successori sia nelle attività (dunque, CP_5 nella titolarità del bene immobile) sia nelle passività (dunque, nei debiti per l'omesso pagamento degli oneri condominiali) facenti capo alla società cancellata.
La tesi del è fondata. Parte_1 E' vero che la cancellazione della società dal Registro delle imprese ha determinato l'estinzione dell'ente e che l'ipotesi di cancellazione disposta d'ufficio risulta equiparata a quella di cancellazione volontaria a richiesta del liquidatore della società; tuttavia, devono ritenersi applicabili alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle citate pronunce del 2013, affermando che - per effetto della cancellazione della e della sua CP_3 conseguente estinzione - il bene immobile già in capo alla società è divenuto di proprietà esclusiva dei suoi soci – odierni convenuti- a far data dalla cancellazione stessa.
Se la cancellazione della società dal Registro delle imprese segna il momento ultimo di vita dell'ente, ciò significa che eventuali residui attivi non possono più essere ricondotti alla sfera giuridica della società, ormai irrimediabilmente estinta: i soci subentrano quindi nella titolarità dei rapporti societari ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente, per l'operare di un meccanismo di tipo derivativo-successorio, solo in parte analogo a quello delle persone fisiche. Con riferimento ai residui attivi, la vicenda successoria determina il trasferimento ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, dei diritti e dei beni non liquidati: ne consegue la piena legittimità, sul piano sistematico, di fattispecie di società cancellate dal registro delle imprese (e, quindi, estinte) con rapporti giuridici pendenti, nel senso che l'ordinamento ammette che tali situazioni giuridiche “sopravvivano” all'estinzione del suo titolare. Per quanto attiene ai rapporti attivi, si tratta di beni o diritti che, durante la fase di liquidazione, non sono stati oggetto né di trasferimento a terzi (o di altre vicende giuridiche in grado di comportarne l'estinzione, come per esempio la compensazione o la rinuncia), né di attribuzione ai soci (come nella specie). L'automaticità del mutamento di titolarità giuridica dei beni e diritti è connesso al meccanismo successorio.
Dunque, nel caso di specie, e , a seguito della cancellazione Controparte_1 CP_2
d'ufficio della avvenuta 2.8.2019 (come da allegato n. 2 di parte attrice - visura CP_3 integrata del registro delle imprese), hanno acquistato a titolo derivativo l'appartamento ubicato all'interno del ., già di proprietà della società . Parte_1 CP_3 Ne consegue che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, disp. di att. al c.c., in base al quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”, gli odierni convenuti, subentrati nella proprietà del bene sono obbligati al pagamento degli oneri maturati dall'1.1.2018. Quanto, poi alla pretesa avanzata dal ricorrente in relazione alle annualità antecedenti Parte_1 alla cancellazione della società e, comunque, antecedenti all'1.1.2018, la responsabilità dei soci odierni resistenti va parimenti affermata in virtù del principio per cui, in caso di cancellazione della società, i soci succedono nella titolarità delle situazioni soggettive passive, sia pure nei limiti di cui all'art. 2945 comma 3 c.c. La questione, invero, è stata puntualmente affrontata dalle menzionate sentenze delle Sezioni Unite che individuano la ratio dell'art. 2495 c.c. «nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto ... questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati» e ciò tanto più che «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica».
Come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 (seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), i principi affermati dalle Sezioni Unite individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 9672/2018; Cass. 26184). Si è affermato che la responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell'ente estinto non può essere limitata all'ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013; in precedenza v. Cass. n. 7676 del 2012;
Cass. n. 19453 del 2012). I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente (cfr anche Sez. U, 28709/2020). Non ignora questo giudicante che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32729 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di responsabilità del socio di società estinta, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10752 del 21/04/2023; Sez. 1, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017;
Sez. 6-5, Ordinanza n. 23916 del 23/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 19732 del 10/10/2005)”. Va tuttavia evidenziato che, nel caso che ci occupa, la società è stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2940 c.c. e dunque non ha presentato bilancio di liquidazione, sebbene sia pacifico e incontestato che la stessa società fosse proprietaria di un bene immobile.
La circostanza che il predetto bene sia stato trasferito, quale posta attiva ai creditori, anche in assenza di distribuzione in sede di bilancio di liquidazione, non può essere ignorata. La disciplina di cui all'art. 2495, comma 3, c.c., interpretata estensivamente, permette di affermare la ricorrenza della responsabilità dei soci cessati verso i creditori sociali non solo entro i limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche entro i limiti delle successive attribuzioni patrimoniali pervenute ai soci cessati in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata.
Diversamente opinando e ignorando i beni comunque ricevuti dai soci per effetto della cancellazione, si consentirebbe agli stessi di porre in essere un meccanismo elusivo dei debiti attraverso la mera omissione del bilancio di liquidazione.
Dunque, giacchè nel caso di specie, risulta accertato che i soci odierni resistenti hanno ricevuto un bene immobile di valore certamente superiore agli oneri condominiali pretesi, avendo il creditore provato la sussistenza di un attivo su cui rivalersi, va affermata la Parte_1 responsabilità dei soci, odierni resistenti, per i debiti vantati dal ricorrente e facenti Parte_1 capo alla società cancellata.
In definitiva, affermata la responsabilità dei resistenti per il pagamento degli oneri condominiali maturati sia in epoca successiva alla cancellazione sia in epoca antecedente alla stessa, i resistenti vanno condannati al pagamento della somma totale di euro 11.766,34, di cui euro 8.003,29 per crediti maturati sino al 31.12.2021, euro 1.239,97 per rendiconto anno 2022, euro 1.380,00 per rendiconto anno 2023, euro 350 per spese luce anno 2023, euro 793,08 per quota straordinaria anno
2023, come da delibera di approvazione del 30.3.2023. A tale importo deve essere aggiunto quello relativo alle spese legali, cui la società è stata condannata per € 444,63 (all. 4) e delle spese di registrazione del D.I. per € 408,75 (all.
4-bis). Il ricorso va accolto e, per quanto sopra argomentato, e vanno Controparte_1 CP_2 condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 12.619,72, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, per oneri condominiali maturati sino al 31.12.2023 I resistenti saranno tenuti altresì al pagamento dei ratei condominiali successivi al 31.12.2023 scaduti e a scadere.
Non ricorrono gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la sussistenza di giurisprudenza non univoca sulla materia controversa. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio n.
778/2024 RG, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la responsabilità di e di CP_2 CP_1 per i debiti per oneri condominiali maturati sino al 31.12.2023 nei confronti del
[...]
, condanna i convenuti, in solido, al pagamento di euro Parte_1
12.619,72, oltre interessi legali dalla domanda, oltre ratei successivi scaduti e a scadere;
b) rigetta la domanda di parte attrice per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; c) condanna i convenuti al pagamento, in favore del Condominio ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Avellino, 3.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri