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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 10021/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina l'11 marzo 1998; nata in [...] il [...]; Parte_3 [...] ato in Argentina il 29 settembre 1962 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Parte_4
Pennisi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Roma (RM), Piazza
Giuseppe Mazzini 27 pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “riconoscere e dichiarare che i signori: 1. , nata Parte_1 in Argentina il 15 maggio 1996; 2. , nato in [...] l'[...];
3. Parte_2
, nata in [...] il [...];
4. nato in [...]_4
Argentina il 29 settembre 1962; sono cittadini italiani;
- ordinare al e per esso Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano competente in base alla residenza del ricorrente, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano. - in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
[...]
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in CP_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno K
28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona del Ministro CP_1 CP_1
pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche. - In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , figlio Persona_1
di e , nato a [...] in data [...] (cfr. doc. in Persona_2 Persona_3
atti n. 1), il quale in data 24 agosto 1926, decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, su cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, ed i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, NON RISULTA ISCRITTO, fino alla data di oggi o , Per_1 Per_1
o o nato/a il giorno 30/03/1869 in ITALIA – Persona_1 Persona_4 Persona_5
Alessandria – Gabiano. DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n. 6).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.06.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 23.10.1900 il signor (alias ) si Persona_1 Persona_6
coniugava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 2), prematuramente scomparsa Controparte_3
in Argentina in data 8.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 3);
- successivamente in data 21.09.1907 si sposava una seconda volta con Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 4); Controparte_4
- dal primo matrimonio tra l'avo e nasceva in Persona_1 Controparte_3
Argentina in data 1.03.1904 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_7
- in data 6.07.1935 contraeva matrimonio in Argentina con il Persona_7
cittadino straniero Conrado Horst (cfr. doc. in atti n. 8);
- in data 5.06.1961, moriva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_7
- dal suddetto matrimonio nasceva in Argentina in data 13.08.1937 (cfr. Controparte_5
doc. in atti n. 10), la quale in data 3.11.1961 si sposava con (cfr. doc. in Persona_8
atti n. 11);
- dal predetto matrimonio nascevano in Argentina i ricorrenti: in data Parte_3
10.03.1965 (cfr. doc. in atti n. 12) e n data 29.09.1962 (cfr. doc. in atti n. 13); Parte_4
- in data 18.11.1994 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_3 [...]
cfr. doc. in atti n. 14) e dal loro matrimonio nascevano in Argentina i Persona_9 ricorrenti: in data 15.05.1996 (cfr. doc. in atti n. 15) e in Parte_1 Parte_2
data 11.03.1998 (cfr. doc. in atti n. 16);
- in data 9.03.1990 i sposava in Argentina con (cfr. Parte_4 Controparte_6
doc. in atti n. 17).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita, dal Persona_1
certificato di morte nel quale si legge che fosse di nazionalità italiana e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 5 – 6). In quanto italiano, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia
[...] Persona_7
la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla propria figlia, in quanto nata in [...] antecedente
[...]
al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_1 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina Persona_7
italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Persona_7
figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e Persona_1
anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , eterminando i rapporti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità,
e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 15 maggio 1996; nato in [...] l'[...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; ato in Parte_3 Parte_4 Argentina il 29 settembre 1962 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27 giugno 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 10021/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina l'11 marzo 1998; nata in [...] il [...]; Parte_3 [...] ato in Argentina il 29 settembre 1962 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Parte_4
Pennisi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Roma (RM), Piazza
Giuseppe Mazzini 27 pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “riconoscere e dichiarare che i signori: 1. , nata Parte_1 in Argentina il 15 maggio 1996; 2. , nato in [...] l'[...];
3. Parte_2
, nata in [...] il [...];
4. nato in [...]_4
Argentina il 29 settembre 1962; sono cittadini italiani;
- ordinare al e per esso Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano competente in base alla residenza del ricorrente, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano. - in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
[...]
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in CP_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno K
28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona del Ministro CP_1 CP_1
pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche. - In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , figlio Persona_1
di e , nato a [...] in data [...] (cfr. doc. in Persona_2 Persona_3
atti n. 1), il quale in data 24 agosto 1926, decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, su cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, ed i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, NON RISULTA ISCRITTO, fino alla data di oggi o , Per_1 Per_1
o o nato/a il giorno 30/03/1869 in ITALIA – Persona_1 Persona_4 Persona_5
Alessandria – Gabiano. DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n. 6).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.06.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 23.10.1900 il signor (alias ) si Persona_1 Persona_6
coniugava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 2), prematuramente scomparsa Controparte_3
in Argentina in data 8.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 3);
- successivamente in data 21.09.1907 si sposava una seconda volta con Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 4); Controparte_4
- dal primo matrimonio tra l'avo e nasceva in Persona_1 Controparte_3
Argentina in data 1.03.1904 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_7
- in data 6.07.1935 contraeva matrimonio in Argentina con il Persona_7
cittadino straniero Conrado Horst (cfr. doc. in atti n. 8);
- in data 5.06.1961, moriva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_7
- dal suddetto matrimonio nasceva in Argentina in data 13.08.1937 (cfr. Controparte_5
doc. in atti n. 10), la quale in data 3.11.1961 si sposava con (cfr. doc. in Persona_8
atti n. 11);
- dal predetto matrimonio nascevano in Argentina i ricorrenti: in data Parte_3
10.03.1965 (cfr. doc. in atti n. 12) e n data 29.09.1962 (cfr. doc. in atti n. 13); Parte_4
- in data 18.11.1994 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_3 [...]
cfr. doc. in atti n. 14) e dal loro matrimonio nascevano in Argentina i Persona_9 ricorrenti: in data 15.05.1996 (cfr. doc. in atti n. 15) e in Parte_1 Parte_2
data 11.03.1998 (cfr. doc. in atti n. 16);
- in data 9.03.1990 i sposava in Argentina con (cfr. Parte_4 Controparte_6
doc. in atti n. 17).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita, dal Persona_1
certificato di morte nel quale si legge che fosse di nazionalità italiana e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 5 – 6). In quanto italiano, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia
[...] Persona_7
la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla propria figlia, in quanto nata in [...] antecedente
[...]
al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_1 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina Persona_7
italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Persona_7
figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e Persona_1
anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , eterminando i rapporti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità,
e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 15 maggio 1996; nato in [...] l'[...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; ato in Parte_3 Parte_4 Argentina il 29 settembre 1962 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27 giugno 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio